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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 197/2023
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(CF. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Mariangela Sommacal ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. Martina Gaiardo
posta in decisione all'udienza cartolare del 25 settembre 2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Nel merito: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la SI.ra e il SI. CP_1 Parte_1
contratto dalle parti a Anzù di Feltre (BL) il 23 aprile 1994, iscritto all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Feltre, anno 1994, parte II^ s.A, atto n. 10, ordinando all''Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Feltre, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
1 cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- dichiarare che le parti non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- con vittoria di spese e competenze di causa.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la SInora e il SInor contratto CP_1 Parte_1
in data 23.04.1994 a Anzù di Feltre (BL);
Accertare la sussistenza dei presupposti di legge e, per l'effetto, condannare il SInor
a corrispondere mensilmente alla SInora a titolo di assegno Parte_1 CP_1
divorzile ex art. 5 comma 6 L. n. 898/1970, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, la somma di euro 250,00. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Anzù di Feltre (BL) il 23 aprile 1994
e dalla loro unione è nata la figlia in data 30 settembre 1994. Per_1
Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2023, il ricorrente SI. ha Parte_1
chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con la SI.ra
, senza condizioni accessorie, attesa la condizione di autosufficienza economica CP_1
dei coniugi.
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa di questo Tribunale di data 28 luglio 2017 e che da quel momento non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, né si è ricostituita fra loro alcuna comunione materiale e spirituale.
Il SI. ha, inoltre, rappresentato che, rispetto all'epoca della separazione, sono Parte_1
mutate le condizioni economiche delle parti atteso, da un lato, che egli ha formato un nuovo nucleo familiare e lavora come pendolare in Provincia di Trento, dovendo contribuire alle spese di una nuova famiglia di cinque persone e dovendo sostenere i costi di viaggio per raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro;
dall'altro lato, che la SI.ra vive da CP_1
2 sola e ha un lavoro part-time, pur potendo svolgere attività lavorativa maggiormente redditizia. Il ricorrente ha dato atto che in sede di separazione era stato previsto, alla condizione n. 6, che “il SI. all'atto della vendita della casa familiare, ovvero Parte_1
comunque allorchè cominceranno a vivere separatamente, provvederà a contribuire al mantenimento della SI.ra corrispondendo un importo di euro 250,00.= CP_1
(duecentocinquanta) mensili se avrà trovato un'occupazione lavorativa con stipendio mensile di almeno 1.250,00.= euro. In caso di stipendio inferiore, l'assegno mensile subirà una decurtazione di euro 50,00.= per ogni variazione in riduzione corrispondente;
ovvero in caso di stipendio di euro 1.200,00, l'assegno mensile sarà di euro 200,00; ovvero in caso di stipendio di euro 1.150,00, l'assegno mensile sarà di euro 150,00 e così via, fino al limite dello stipendio di 1.100,00 mensili, per cui non è dovuto alcun assegno di mantenimento”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la SI.ra aderendo alla domanda sullo status CP_1
e chiedendo porsi a carico del SI. l'obbligo di corrisponderle, a titolo di assegno Parte_1
divorzile, la somma di euro 250,00 al mese.
A fondamento della pretesa, la convenuta ha rappresentato che nel 2016 le è stata diagnosticata una patologia nota come Fibromialgia, una malattia che le comporta forti dolori diffusi, oltre ad ulteriori problematiche quali astenia, difficoltà di concentrazione e insonnia, dando atto di essere da anni in cura presso il “Poliambulatorio Gocciadoro” di Trento dove ha intrapreso terapie farmacologiche accompagnate da un supporto psicologico.
La SI.ra ha, quindi, dedotto che, in ragione di tale malattia, non può lavorare per molte CP_1
ore consecutive, dando atto di essere impiegata, con contratto part-time di trenta ore settimanali, presso la “Pulinet Servizi S.R.L.”, con reddito annuo da lavoro dipendente di circa 12.873,02 euro. La stessa ha, inoltre, rappresentato che durante gli anni di matrimonio non ha lavorato continuativamente in accordo col marito, non avendo conseguentemente costruito una propria posizione contributiva autonoma, essendosi ritrovata a reinserirsi nel mercato del lavoro tardivamente senza aver maturato esperienze qualificanti e con i considerevoli problemi fisici derivanti dalla malattia.
La convenuta ha esposto che la somma di euro 250,00 che le viene attualmente corrisposta dal marito è fondamentale per consentirle di far fronte al proprio sostentamento, avendo dovuto, dopo la separazione, cercare un appartamento dove vivere – essendo stata venduta la casa familiare per far fronte ai debiti contratti dal marito – per il quale corrisponde
3 mensilmente un canone di locazione pari ad euro 340,00. Oltre alla funzione assistenziale, la convenuta ha rappresentato che l'assegno divorzile assume, nel caso di specie, funzione riequilibratrice, considerato il contributo attivo della stessa dato alla crescita della figlia al benessere della famiglia ed alle rinunce da ella effettuate dapprima in costanza di Per_1
matrimonio e poi in sede di separazione con la vendita della casa, avendo la resistente dovuto contribuire attivamente con la propria quota al risanamento dei debiti della famiglia. La stessa ha, inoltre, contestato che il ricorrente debba provvedere al mantenimento di cinque persone, non essendo gravato da obblighi di mantenimento nei confronti dei figli della nuova compagna nati da pregresse relazioni.
All'udienza presidenziale del 4 aprile 2023 sono comparsi entrambi i coniugi;
il Presidente ha confermato le condizioni della separazione, ha nominato il G.I. ed ha disposto il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito della memoria integrativa e della comparsa di costituzione.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 25 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale di data 28 luglio 2017, e non essendovi possibilità di riconciliazione.
La domanda di assegno divorzile è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente
4 all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale
e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche con la pronuncia n. 17601/2019 della Suprema Corte, evidenziandosi che in quella sede Corte di Cassazione, nel riferirsi alla
“natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha
5 richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “
4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non
è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
La Suprema Corte, inoltre, ha di recente ribadito che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eSIenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per eSIenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.”
(cfr. Cass. 26520/2024); “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera SInificativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr. Cass. 24795/2024).
Ciò posto, ritiene il Collegio che nel caso che occupa – anche a prescindere dalla sussistenza della componente perequativa dell'assegno, ed impregiudicata ogni determinazione al
6 riguardo – sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie a fini assistenziali.
Ed invero, va ritenuto che la SI.ra pur svolgendo attività lavorativa a tempo CP_1
indeterminato (come da doc. 20 di parte convenuta in atti, con rimessione in termini ai fini della sua produzione, trattandosi di documento formatosi dopo lo scadere dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.), versi in una condizione reddituale che non le consenta di disporre di mezzi adeguati al proprio sostentamento, non potendo al contempo procurarseli per ragioni oggettive.
Quanto al primo aspetto, va osservato che dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 prodotta in atti risulta che la moglie ha percepito quale reddito da lavoro dipendente euro
9.863,00, oltre a euro 3.145,00 euro (Quadro C sezione I), con cui la stessa deve far fronte anche al pagamento del canone di locazione, pari ad euro 340,00 (la convenuta ha dedotto che la casa coniugale è stata venduta in sede di separazione, su accordo delle parti, per far fronte al pagamento dei debiti contratti dal marito e la circostanza non è stata specificamente contestata dal ricorrente). Dalla predetta dichiarazione risulta anche il reddito di euro
3.100,00 (Quadro C sezione II), ma tale voce, corrispondendo all'assegno di mantenimento attualmente versato dal marito (pari a 250,00 euro al mese), non deve essere computata al fine di ricostruire la capacità reddituale della moglie. Ne discende che, al netto dell'assegno corrispostole dal marito, la SI.ra non dispone di mezzi sufficienti per una esistenza CP_1 dignitosa, percependo per l'attività prestata alle dipendenze di Elettroimpianti s.r.l. euro
821,91 al mese.
Quanto al secondo aspetto, osserva il Collegio, da un lato, che la moglie soffre di sindrome fibromialgica e ha intrapreso terapie farmacologiche accompagnate da un supporto psicologico (doc. 3 convenuta); dall'altro lato, vanno considerate l'età della moglie e la circostanza che la SI.ra durante il matrimonio, è rimasta a lungo a casa per occuparsi CP_1
della figlia (la circostanza non è specificamente contestata), così inserendosi tardi nel mondo del lavoro, con conseguenti ripercussioni sulla sua capacità lavorativa e reddituale. In ragione di tutto ciò, complessivamente valutato, va ritenuto che sia oggettivamente difficile per la moglie un reinserimento nel mondo lavorativo al fine di reperire una più remunerativa attività lavorativa, dovendosi riconoscere in suo favore un assegno divorzile pari alla misura richiesta di 250,00 euro al mese, con finalità assistenziali.
7 Al riguardo, ritiene il Collegio che tale somma sia congrua, tenuto conto, da un lato, della condizione reddituale del marito, il quale per l'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito imponibile di euro 38.101,00, ossia circa 2.354,00 euro al mese (al netto dell'imposte); dall'altro lato, che non risulta che egli sia gravato da oneri di locazione, considerato che il SI. vive in una casa assieme alla compagna (e non essendo state svolte deduzioni Parte_1
specifiche al riguardo). Né al fine di escludere la debenza dell'assegno divorzile possono essere valorizzate le deduzioni del ricorrente in ordine ai suoi sopravvenuti maggiori oneri economici, atteso che egli non è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli della compagna nati da precedente relazione ed essendo dipeso da sua libera scelta il trasferimento di residenza in luogo distante da quello lavorativo e non risultando, peraltro, quantificati i costi di viaggio (non essendo a tal fine dirimente il doc. 13 in atti).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell'attività espletata e delle questioni giuridiche affrontate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Anzù di Feltre (BL) il 23 aprile 1994, trascritto nel registro
[...] CP_1
degli atti di Matrimonio del Comune di Feltre, parte II, serie A n. 10 anno 1994;
2) pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 250,00 al mese, rivalutabile
[...]
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
3) condanna il ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 15 aprile 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 197/2023
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(CF. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Mariangela Sommacal ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. Martina Gaiardo
posta in decisione all'udienza cartolare del 25 settembre 2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Nel merito: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la SI.ra e il SI. CP_1 Parte_1
contratto dalle parti a Anzù di Feltre (BL) il 23 aprile 1994, iscritto all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Feltre, anno 1994, parte II^ s.A, atto n. 10, ordinando all''Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Feltre, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
1 cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- dichiarare che le parti non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- con vittoria di spese e competenze di causa.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la SInora e il SInor contratto CP_1 Parte_1
in data 23.04.1994 a Anzù di Feltre (BL);
Accertare la sussistenza dei presupposti di legge e, per l'effetto, condannare il SInor
a corrispondere mensilmente alla SInora a titolo di assegno Parte_1 CP_1
divorzile ex art. 5 comma 6 L. n. 898/1970, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, la somma di euro 250,00. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Anzù di Feltre (BL) il 23 aprile 1994
e dalla loro unione è nata la figlia in data 30 settembre 1994. Per_1
Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2023, il ricorrente SI. ha Parte_1
chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con la SI.ra
, senza condizioni accessorie, attesa la condizione di autosufficienza economica CP_1
dei coniugi.
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa di questo Tribunale di data 28 luglio 2017 e che da quel momento non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, né si è ricostituita fra loro alcuna comunione materiale e spirituale.
Il SI. ha, inoltre, rappresentato che, rispetto all'epoca della separazione, sono Parte_1
mutate le condizioni economiche delle parti atteso, da un lato, che egli ha formato un nuovo nucleo familiare e lavora come pendolare in Provincia di Trento, dovendo contribuire alle spese di una nuova famiglia di cinque persone e dovendo sostenere i costi di viaggio per raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro;
dall'altro lato, che la SI.ra vive da CP_1
2 sola e ha un lavoro part-time, pur potendo svolgere attività lavorativa maggiormente redditizia. Il ricorrente ha dato atto che in sede di separazione era stato previsto, alla condizione n. 6, che “il SI. all'atto della vendita della casa familiare, ovvero Parte_1
comunque allorchè cominceranno a vivere separatamente, provvederà a contribuire al mantenimento della SI.ra corrispondendo un importo di euro 250,00.= CP_1
(duecentocinquanta) mensili se avrà trovato un'occupazione lavorativa con stipendio mensile di almeno 1.250,00.= euro. In caso di stipendio inferiore, l'assegno mensile subirà una decurtazione di euro 50,00.= per ogni variazione in riduzione corrispondente;
ovvero in caso di stipendio di euro 1.200,00, l'assegno mensile sarà di euro 200,00; ovvero in caso di stipendio di euro 1.150,00, l'assegno mensile sarà di euro 150,00 e così via, fino al limite dello stipendio di 1.100,00 mensili, per cui non è dovuto alcun assegno di mantenimento”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la SI.ra aderendo alla domanda sullo status CP_1
e chiedendo porsi a carico del SI. l'obbligo di corrisponderle, a titolo di assegno Parte_1
divorzile, la somma di euro 250,00 al mese.
A fondamento della pretesa, la convenuta ha rappresentato che nel 2016 le è stata diagnosticata una patologia nota come Fibromialgia, una malattia che le comporta forti dolori diffusi, oltre ad ulteriori problematiche quali astenia, difficoltà di concentrazione e insonnia, dando atto di essere da anni in cura presso il “Poliambulatorio Gocciadoro” di Trento dove ha intrapreso terapie farmacologiche accompagnate da un supporto psicologico.
La SI.ra ha, quindi, dedotto che, in ragione di tale malattia, non può lavorare per molte CP_1
ore consecutive, dando atto di essere impiegata, con contratto part-time di trenta ore settimanali, presso la “Pulinet Servizi S.R.L.”, con reddito annuo da lavoro dipendente di circa 12.873,02 euro. La stessa ha, inoltre, rappresentato che durante gli anni di matrimonio non ha lavorato continuativamente in accordo col marito, non avendo conseguentemente costruito una propria posizione contributiva autonoma, essendosi ritrovata a reinserirsi nel mercato del lavoro tardivamente senza aver maturato esperienze qualificanti e con i considerevoli problemi fisici derivanti dalla malattia.
La convenuta ha esposto che la somma di euro 250,00 che le viene attualmente corrisposta dal marito è fondamentale per consentirle di far fronte al proprio sostentamento, avendo dovuto, dopo la separazione, cercare un appartamento dove vivere – essendo stata venduta la casa familiare per far fronte ai debiti contratti dal marito – per il quale corrisponde
3 mensilmente un canone di locazione pari ad euro 340,00. Oltre alla funzione assistenziale, la convenuta ha rappresentato che l'assegno divorzile assume, nel caso di specie, funzione riequilibratrice, considerato il contributo attivo della stessa dato alla crescita della figlia al benessere della famiglia ed alle rinunce da ella effettuate dapprima in costanza di Per_1
matrimonio e poi in sede di separazione con la vendita della casa, avendo la resistente dovuto contribuire attivamente con la propria quota al risanamento dei debiti della famiglia. La stessa ha, inoltre, contestato che il ricorrente debba provvedere al mantenimento di cinque persone, non essendo gravato da obblighi di mantenimento nei confronti dei figli della nuova compagna nati da pregresse relazioni.
All'udienza presidenziale del 4 aprile 2023 sono comparsi entrambi i coniugi;
il Presidente ha confermato le condizioni della separazione, ha nominato il G.I. ed ha disposto il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito della memoria integrativa e della comparsa di costituzione.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 25 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale di data 28 luglio 2017, e non essendovi possibilità di riconciliazione.
La domanda di assegno divorzile è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente
4 all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale
e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche con la pronuncia n. 17601/2019 della Suprema Corte, evidenziandosi che in quella sede Corte di Cassazione, nel riferirsi alla
“natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha
5 richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “
4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non
è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
La Suprema Corte, inoltre, ha di recente ribadito che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eSIenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per eSIenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.”
(cfr. Cass. 26520/2024); “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera SInificativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr. Cass. 24795/2024).
Ciò posto, ritiene il Collegio che nel caso che occupa – anche a prescindere dalla sussistenza della componente perequativa dell'assegno, ed impregiudicata ogni determinazione al
6 riguardo – sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie a fini assistenziali.
Ed invero, va ritenuto che la SI.ra pur svolgendo attività lavorativa a tempo CP_1
indeterminato (come da doc. 20 di parte convenuta in atti, con rimessione in termini ai fini della sua produzione, trattandosi di documento formatosi dopo lo scadere dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.), versi in una condizione reddituale che non le consenta di disporre di mezzi adeguati al proprio sostentamento, non potendo al contempo procurarseli per ragioni oggettive.
Quanto al primo aspetto, va osservato che dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 prodotta in atti risulta che la moglie ha percepito quale reddito da lavoro dipendente euro
9.863,00, oltre a euro 3.145,00 euro (Quadro C sezione I), con cui la stessa deve far fronte anche al pagamento del canone di locazione, pari ad euro 340,00 (la convenuta ha dedotto che la casa coniugale è stata venduta in sede di separazione, su accordo delle parti, per far fronte al pagamento dei debiti contratti dal marito e la circostanza non è stata specificamente contestata dal ricorrente). Dalla predetta dichiarazione risulta anche il reddito di euro
3.100,00 (Quadro C sezione II), ma tale voce, corrispondendo all'assegno di mantenimento attualmente versato dal marito (pari a 250,00 euro al mese), non deve essere computata al fine di ricostruire la capacità reddituale della moglie. Ne discende che, al netto dell'assegno corrispostole dal marito, la SI.ra non dispone di mezzi sufficienti per una esistenza CP_1 dignitosa, percependo per l'attività prestata alle dipendenze di Elettroimpianti s.r.l. euro
821,91 al mese.
Quanto al secondo aspetto, osserva il Collegio, da un lato, che la moglie soffre di sindrome fibromialgica e ha intrapreso terapie farmacologiche accompagnate da un supporto psicologico (doc. 3 convenuta); dall'altro lato, vanno considerate l'età della moglie e la circostanza che la SI.ra durante il matrimonio, è rimasta a lungo a casa per occuparsi CP_1
della figlia (la circostanza non è specificamente contestata), così inserendosi tardi nel mondo del lavoro, con conseguenti ripercussioni sulla sua capacità lavorativa e reddituale. In ragione di tutto ciò, complessivamente valutato, va ritenuto che sia oggettivamente difficile per la moglie un reinserimento nel mondo lavorativo al fine di reperire una più remunerativa attività lavorativa, dovendosi riconoscere in suo favore un assegno divorzile pari alla misura richiesta di 250,00 euro al mese, con finalità assistenziali.
7 Al riguardo, ritiene il Collegio che tale somma sia congrua, tenuto conto, da un lato, della condizione reddituale del marito, il quale per l'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito imponibile di euro 38.101,00, ossia circa 2.354,00 euro al mese (al netto dell'imposte); dall'altro lato, che non risulta che egli sia gravato da oneri di locazione, considerato che il SI. vive in una casa assieme alla compagna (e non essendo state svolte deduzioni Parte_1
specifiche al riguardo). Né al fine di escludere la debenza dell'assegno divorzile possono essere valorizzate le deduzioni del ricorrente in ordine ai suoi sopravvenuti maggiori oneri economici, atteso che egli non è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli della compagna nati da precedente relazione ed essendo dipeso da sua libera scelta il trasferimento di residenza in luogo distante da quello lavorativo e non risultando, peraltro, quantificati i costi di viaggio (non essendo a tal fine dirimente il doc. 13 in atti).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell'attività espletata e delle questioni giuridiche affrontate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Anzù di Feltre (BL) il 23 aprile 1994, trascritto nel registro
[...] CP_1
degli atti di Matrimonio del Comune di Feltre, parte II, serie A n. 10 anno 1994;
2) pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 250,00 al mese, rivalutabile
[...]
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
3) condanna il ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 15 aprile 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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