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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE IL
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2227/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 50 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
TRA
(c.f. ) costituitasi in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sig. dichiaratosi presidente del consiglio di Parte_2
amministrazione, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5° d.m. 44/2011, dagli Avv.ti
Gianluca De Lorenzo (c.f. ) e Angelo Antonio Ambrosio (c.f. C.F._1
); C.F._2
RE C L AM AN T E
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2
IN T IM A TA NO N C OS T I TU I TA
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n. 2227/2024 r.g.v.g. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IL (già Prima sezione civile bis)
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/5/2024, il chiedeva Parte_1 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della esponendo che: Controparte_1
- era creditrice nei suoi confronti dell'importo di Euro 10.735,09 per fornitura di merce, come indicato nel decreto ingiuntivo n. 2352/2023 emesso dal Tribunale di Napoli
e divenuto definitivo per mancata opposizione, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002;
- aveva notificato atti di precetto il 23/5/2023 ed il 20/11/2023 per un importo complessivo di € 16.493,77;
- dall'interrogazione eseguita ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. era risultato che la società debitrice non aveva crediti, né beni aggredibili;
- l'ultimo bilancio depositato era quello relativo all'esercizio 2021.
Non si costituiva la debitrice.
Con decreto del 31/7-1/8/2024, il Tribunale “considerato che il credito azionato
è inferiore ad euro 30.000,00 e che non sono emersi altri crediti scaduti e non pagati, sicché, ex art. 49 c.5 CCII, la richiesta di apertura giudiziale non è procedibile;
Rilevato che la società debitrice non si è costituita” dichiarava improcedibile il ricorso.
Avverso tale decreto ha proposto reclamo il Parte_1
deducendo che il Tribunale non aveva tenuto conto della certificazione dei debiti contributivi acquisita ai sensi dell'art. 42 CCII dalla quale risultavano debiti scaduti per complessivi € 41.653,36. Ha quindi richiamato gli elementi già dedotti nell'originario ricorso per evidenziare l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “revocare il
Decreto de quo emesso dal Tribunale di Napoli dichiarando aperta la liquidazione giudiziale della C.F. e P. IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_3
Napoli (NA) alla Via Tommaso Caravita n. 20 -80134, rimettendo gli atti al Tribunale di
Napoli affinchè vengano adottati tutti gli opportuni provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, C.C.I.I, il tutto con condanna di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
Non si è costituita la Controparte_1
All'udienza del 15/10/2024 la Corte si è riservata per la decisione.
Con ordinanza del 29 ottobre 2024 e poi all'udienza del 26/11/2024 la Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del reclamo.
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n. 2227/2024 r.g.v.g. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IL (già Prima sezione civile bis)
Quindi, all'udienza del 4/2/2025, la Corte, rilevata la regolarità della rinnovata notifica (eseguita con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. presso la residenza del legale rappresentante della società) e preso atto della mancata costituzione della CP_1
si è riservata per la decisione.
[...]
MOTIV I DELLA DECIS IONE
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Va infatti osservato che, oltre al debito verso l'odierna reclamante, risultano, dalla certificazione acquisita ai sensi dell'art. 42 CCII, debiti scaduti di natura contributiva verso l'INPS per complessivi € 41.653,36; deve peraltro aggiungersi che non sono state acquisite le certificazioni dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Orbene, l'art. 49 comma 5 d.lgs. 14/2019, che riproduce sostanzialmente l'art. 15 comma 9 l.f., fa riferimento agli atti dell'istruttoria per la valutazione dell'esistenza di debiti scaduti per un importo superiore (o pari) a 30.000 Euro, lasciando chiaramente intendere che è sufficiente che risulti l'esistenza di tale ammontare di debiti scaduti perché possa aprirsi la procedura concorsuale, senza che sia necessario che il creditore istante sia titolare di un credito che, da solo, superi tale soglia. Non vi è ragione per escludere, quindi, la validità, anche nel vigore della nuova disciplina dettata dal Codice della Crisi
e dell'Insolvenza che sul punto non ha introdotto novità, della giurisprudenza in tal senso formatasi con riguardo alla norma previgente (cfr., ex multis, Cass. 26926/2017; Cass.
5377/2016; Cass. 10952/2015).
Tanto premesso, va poi rilevato che l'insolvenza della può Controparte_1 desumersi dall'inadempimento del debito verso la reclamante e di quelli verso l'INPS, dal mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2021, dall'irreperibilità presso la sede nonché dalla mancanza di beni aggredibili che emerge dalla ricerca effettuata ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c..
Circa i requisiti soggettivi, nessun dubbio può esservi in ordine alla natura di imprenditore commerciale della società commerciale che ha ad oggetto Controparte_1
la produzione e vendita di abbigliamento;
inoltre, la debitrice, non essendosi costituita, non ha dimostrato la propria natura di impresa minore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d)
CCII che la sottrarrebbe alla liquidazione giudiziale. È appena il caso di aggiungere che
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il possesso congiunto dei requisiti di cui alla norma citata è addirittura escluso dal bilancio al 31/12/2021, acquisito dal Tribunale ai sensi dell'art. 42 CCII, dal quale risultano un attivo di € 771.285 e ricavi per € 1.916.830.
Il reclamo deve quindi essere accolto con conseguente dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal
[...]
avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 31/7-1/8/2024: Parte_3 accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della e rimette gli atti al Tribunale di Controparte_1
Napoli per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII.
Così deciso in Napoli, il 18 febbraio 2024.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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n. 2227/2024 r.g.v.g. 4