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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/05/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 446 del
Registro Generale Contenzioso 2024
TRA in persona del legale rappresentante legale, c.f. e p.iva.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Lima come da procura in atti;
P.IVA_1
- opponente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 legale, c.f. e p.iva.: rappresentata e difesa all'avv. Giudice Giuseppe come P.IVA_2
da procura in atti;
- opposta – avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto n. 39/2024 emesso il 19.02.2024 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del procedimento iscritto al n. 183/2024 R.G. è stato ingiunto a
[...]
di pagare a favore di la somma Parte_1 Controparte_1 di € 73.997,00 a titolo di corrispettivo residuo dovuto in forza dei contratti di fornitura del 11.05.2023 e del 24.05.2023.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione la quale Parte_1
ha eccepito il difetto di prova del credito azionato ex adverso sia nella fase monitoria che nell'ambito del giudizio di merito. Pertanto, la società opponente ha chiesto di:
“Rigettare, revocare e/o annullare con ogni opportuna statuizione, il decreto ingiuntivo
n.39/2024 opposto, atteso che per i motivi illustrati mancano i presupposti per la sua emissione, anche ai sensi dell'art.633 e ss. c.p.c., e per l'effetto Revocarlo;
2) Senza recesso da quanto sopra, in subordine, Rigettare, Dichiarando infondata, insussistente e, pertanto, illegittima, la pretesa creditoria di cui all'ingiunzione di pagamento, in quanto non dovuta, Revocando e/o annullando per l'effetto il suddetto decreto ingiuntivo, sia perchè sfornito degli elementi probatori necessari in fase di cognizione per supportarne
l'emissione e confermarne la validità, sia perché, di fatto, le prestazioni dedotte in fatture non sono state effettivamente compiute. 3) In via gradatamente subordinata, nell'ipotesi
– comunque non temuta – che la convenuta opposta dimostri che vi siano prestazioni effettuate secondo natura, oggetto, luogo e modalità di consegna, oltre che importo, da questa invocati, e che queste ingenerino un credito di cui la deducente debba rispondere,
Rideterminare sulla scorta di ciò che per l'appunto verrà ex adverso provato, la somma che l'opponente sarà tenuta a corrispondere.”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa depositata il 7.09.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1 semplificata, la quale ha chiesto di: “1) preliminarmente concedere l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo n. 39/2024 (R.G. n. 183/2024) in quanto
l'opposizione non si fonda su prova scritta;
2) nel merito, rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto o comunque condannare la società (P. IVA e C.F. Parte_1
), in persona del suo amministratore pro-tempore, con sede legale a P.IVA_1
MILAZZO (ME), Piazza Roma n. 40 al pagamento della complessiva somma di €
73.997,00, oltre gli interessi moratori ex d.lgs. del 09.10.2002 n. 231 dalla data di scadenza per il pagamento sino all'effettivo soddisfo. 3) In ogni caso condannare parte opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio nonché a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per le motivazioni meglio argomentate in narrativa.”.
All'udienza di prima comparizione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle note scritte congiuntamente depositate il 5.12.2024, le parti hanno dichiarato di avere sottoscritto un accordo transattivo della controversia ed hanno chiesto un rinvio, successivo alla data del 15.02.2024, al fine di consentire la corretta esecuzione degli accordi raggiunti. La causa è stata così differita all'udienza del 27 maggio 2025 “per verificare la definizione in via transattiva della controversia e per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ai fini della declaratoria di cessata materia del contendere e revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., congiuntamente depositate il 26 maggio
2025, le parti hanno reiterato la precedente istanza, chiedendo un differimento per verificare al solo fine dell'esatta esecuzione della transazione;
così testualmente
“chiedono un breve rinvio per i medesimi incombenti, successivo alla data del
27.06.2025, al fine di consentire la corretta esecuzione degli accordi raggiunti”.
Alla luce dell'accordo sottoscritto dalle parti va pronunciata declaratoria di cessata materia del contendere, con conseguente revoca del decreto opposto, non avendo le parti più interesse alla pronuncia giudiziale in ragione della sopravvenuta concordata definizione transattiva della controversia.
Stante la reiterata richiesta di differimento, che non può trovare ulteriore accoglimento, va precisato che la definizione del giudizio non può ritardata o condizionata al solo fine di verificare l'esecuzione dell'accordo, rispetto alla quale – mutando l'oggetto del contendere - andrebbero azionati, con autonomo giudizio, i rimedi contrattuali per ottenere l'esatto adempimento della transazione.
Fatta salva diversa pattuizione delle parti, le spese processuali vanno interamente compensate in ossequio al disposto di cui all'art. 92, ult.co., c.p.c. e, comunque, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 446/2024 R.G. così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 39/2024 emesso il 19.02.2024 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del procedimento iscritto al n. 183/2024 R.G.;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 29 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 446 del
Registro Generale Contenzioso 2024
TRA in persona del legale rappresentante legale, c.f. e p.iva.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Lima come da procura in atti;
P.IVA_1
- opponente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 legale, c.f. e p.iva.: rappresentata e difesa all'avv. Giudice Giuseppe come P.IVA_2
da procura in atti;
- opposta – avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto n. 39/2024 emesso il 19.02.2024 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del procedimento iscritto al n. 183/2024 R.G. è stato ingiunto a
[...]
di pagare a favore di la somma Parte_1 Controparte_1 di € 73.997,00 a titolo di corrispettivo residuo dovuto in forza dei contratti di fornitura del 11.05.2023 e del 24.05.2023.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione la quale Parte_1
ha eccepito il difetto di prova del credito azionato ex adverso sia nella fase monitoria che nell'ambito del giudizio di merito. Pertanto, la società opponente ha chiesto di:
“Rigettare, revocare e/o annullare con ogni opportuna statuizione, il decreto ingiuntivo
n.39/2024 opposto, atteso che per i motivi illustrati mancano i presupposti per la sua emissione, anche ai sensi dell'art.633 e ss. c.p.c., e per l'effetto Revocarlo;
2) Senza recesso da quanto sopra, in subordine, Rigettare, Dichiarando infondata, insussistente e, pertanto, illegittima, la pretesa creditoria di cui all'ingiunzione di pagamento, in quanto non dovuta, Revocando e/o annullando per l'effetto il suddetto decreto ingiuntivo, sia perchè sfornito degli elementi probatori necessari in fase di cognizione per supportarne
l'emissione e confermarne la validità, sia perché, di fatto, le prestazioni dedotte in fatture non sono state effettivamente compiute. 3) In via gradatamente subordinata, nell'ipotesi
– comunque non temuta – che la convenuta opposta dimostri che vi siano prestazioni effettuate secondo natura, oggetto, luogo e modalità di consegna, oltre che importo, da questa invocati, e che queste ingenerino un credito di cui la deducente debba rispondere,
Rideterminare sulla scorta di ciò che per l'appunto verrà ex adverso provato, la somma che l'opponente sarà tenuta a corrispondere.”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa depositata il 7.09.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1 semplificata, la quale ha chiesto di: “1) preliminarmente concedere l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo n. 39/2024 (R.G. n. 183/2024) in quanto
l'opposizione non si fonda su prova scritta;
2) nel merito, rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto o comunque condannare la società (P. IVA e C.F. Parte_1
), in persona del suo amministratore pro-tempore, con sede legale a P.IVA_1
MILAZZO (ME), Piazza Roma n. 40 al pagamento della complessiva somma di €
73.997,00, oltre gli interessi moratori ex d.lgs. del 09.10.2002 n. 231 dalla data di scadenza per il pagamento sino all'effettivo soddisfo. 3) In ogni caso condannare parte opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio nonché a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per le motivazioni meglio argomentate in narrativa.”.
All'udienza di prima comparizione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle note scritte congiuntamente depositate il 5.12.2024, le parti hanno dichiarato di avere sottoscritto un accordo transattivo della controversia ed hanno chiesto un rinvio, successivo alla data del 15.02.2024, al fine di consentire la corretta esecuzione degli accordi raggiunti. La causa è stata così differita all'udienza del 27 maggio 2025 “per verificare la definizione in via transattiva della controversia e per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ai fini della declaratoria di cessata materia del contendere e revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., congiuntamente depositate il 26 maggio
2025, le parti hanno reiterato la precedente istanza, chiedendo un differimento per verificare al solo fine dell'esatta esecuzione della transazione;
così testualmente
“chiedono un breve rinvio per i medesimi incombenti, successivo alla data del
27.06.2025, al fine di consentire la corretta esecuzione degli accordi raggiunti”.
Alla luce dell'accordo sottoscritto dalle parti va pronunciata declaratoria di cessata materia del contendere, con conseguente revoca del decreto opposto, non avendo le parti più interesse alla pronuncia giudiziale in ragione della sopravvenuta concordata definizione transattiva della controversia.
Stante la reiterata richiesta di differimento, che non può trovare ulteriore accoglimento, va precisato che la definizione del giudizio non può ritardata o condizionata al solo fine di verificare l'esecuzione dell'accordo, rispetto alla quale – mutando l'oggetto del contendere - andrebbero azionati, con autonomo giudizio, i rimedi contrattuali per ottenere l'esatto adempimento della transazione.
Fatta salva diversa pattuizione delle parti, le spese processuali vanno interamente compensate in ossequio al disposto di cui all'art. 92, ult.co., c.p.c. e, comunque, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 446/2024 R.G. così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 39/2024 emesso il 19.02.2024 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del procedimento iscritto al n. 183/2024 R.G.;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 29 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile