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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/01/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1690/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente Relatore dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g.1050/2024
promossa da:
) Parte_1 C.F._1
pagina1 di 10 ( quale legale rappresentante di Parte_2 C.F._2 [...]
Controparte_1
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Martines e Pietro Martines
Appellanti contro
Controparte_2
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampaolo Dacci e Alessandra Liverini
Appellata
In punto a:appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì in data 21.6.2024
MOTIVI in FATTO e in DIRITTO
Con sentenza in data 21.6.2024, il Tribunale di Forlì ha rigettato la opposizione proposta da e , quale legale rappresentante della soc. Parte_1 Parte_2 cooperativa , avverso la ordinanza ingiunzione n.49/A/2022 emessa ex Parte_3 art. 18 L.689/1981 in data 10/10/2022 dalla PROVINCIA di per l'importo CP_2 di euro 570,57 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per l'illecito amministrativo di cui agli art.li 188 bis (“Sistema di tracciabilità dei rifiuti”), 193 (“Trasporto di rifiuti) e
258 c.5 (“Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e del formulario”) D.Lgs 152/2006 (“ Norme in materia ambientale”) accertata con verbale n.131 del 24/8/2018.
Con il suddetto verbale è stato contestato agli appellanti che in data 12/9/2017
[...]
aveva effettuato in Civitella di Romagna, alla Via San Parte_4
Martino in Varolo 58, presso la società agricola Ravaglia s.s., lavori di espurgo consistiti nella raccolta e trasporto di rifiuti urbani non pericolosi (costituiti da fanghi delle fosse pagina2 di 10 settiche codice EER 200304) destinati a successivo smaltimento per un totale di Kg.830 di cui aveva eseguito il trasporto compilandone il formulario con dati inesatti ed incompleti ed omettendo di consegnarne copia al committente.
Il Tribunale, premesso che la ordinanza ingiunzione opposta era stata motivata per relationem con l'allegazione del verbale di accertamento,rigettata la eccezione del favor rei in quanto non operante trattandosi di condotta depenalizzata, ritenuta la responsabilità del conducente trasgressore e della responsabile in solido, CP_1 ha confermato l'ordinanza ingiunzione.
Avverso la suddetta sentenza , conducente, e quale Parte_1 Parte_2 legale rappresentante della hanno proposto appello Parte_4 censurando le parti in cui il Tribunale:
1) ha trascurato di considerare che la Circolare n.3934 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali richiede al trasportatore solo la controfirma del formulario dei rifiuti, che va compilato, datato e sottoscritto dal detentore dei rifiuti;
2) non ha applicato l'art.35 D.L.77/21 che avrebbe reso la interpretazione autentica dell'art. 230 c.5 D.Lgs. 152/06 includendo le fosse settiche nel sistema delle reti fognarie e perciò consentendo di identificare il produttore dei rifiuti nell'impresa di auto spurgo come indicato nel formulario;
3) ha negato la natura penale dell'illecito e violato il principio di retroattività dell'abolitio criminis ex art. 25 c. 1 Cost e 2 c.2 c.p.;
4) ha trascurato che l'autista, avendo eseguito l'istruzione ricevuta dal datore di lavoro, è esente da responsabilità poiché la sua condotta è scriminata dall'adempimento del dovere ex art. 4 c.1 L.689/81;
5) ha applicato il cumulo materiale delle sanzioni, mentre l'art. 4 D.Lgs. 116/20 modificando l'art. 258 c.9 e 13 D.Lgs 152/06, ne ha stabilito un cumulo giuridico migliorativo del criterio posto dall'art. 8 L.589/81;
6) ha considerato legittima la determinazione della sanzione compiuta con un generico richiamo all'art. 258 D.Lgs. 152/06.
Costituitasi in giudizio, la di ES ha eccepito la infondatezza CP_2 CP_1 dell'appello deducendo, in particolare:
- che aveva sottoscritto il formulario sia come produttore e Parte_1 detentore del rifiuto sia come trasportatore, autoindividuandosi di fatto come autore della violazione,
- che l'art. 35 L.168/21 non è norma di interpretazione autentica e, nel vigore della disciplina precedente, il Ministero della transizione ecologica aveva escluso l'applicabilità dell'art. 230 c.5 D.Lgs.152/06 alle fosse settiche,
pagina3 di 10 - che il codice identificativo dei fanghi delle fosse settiche, correttamente indicato nel formulario, è diverso dal codice relativo allo spurgo delle reti fognarie,
- che l'art.1 L.689/81, di cui è stata ritenuta la legittimità costituzionale, non prevede l'applicazione nei confronti del responsabile dell'illecito amministrativo della legge successiva favorevole,
- che l'art. 8 L.689/81 disciplina il concorso materiale di illeciti amministrativi e il concorso formale di illeciti previdenziali.
La causa veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura all'udienza dell'1/3/2024.
Le vicende di causa precedono temporalmente l'introduzione del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art.6 D.L.135/18 convertito dalla L.12/19).
Il trasporto di rifiuti è disciplinato dall'art. 193 TuA, che prescrive la compilazione e la tenuta di un formulario di identificazione (FiR) con i dati necessari ad assicurare le tracciabilità della natura e dei volumi dei rifiuti movimentati (testo art.193 TuA rubricato “Trasporto dei rifiuti” nella formulazione vigente ratione temporis: “
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis comma 2 lett.a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma
1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di avere ricevuto i rifiuti […] Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre,controfirmate e datate in arrivo dal destinatario,sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3.Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella scheda SISTRI-
Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.).
pagina4 di 10 Diversamente dal certificato di analisi dei rifiuti,che risponde a finalità di pubblica certezza ed è formato da un professionista abilitato (art.258 TuA), il formulario è una mera attestazione di un privato avente contenuto dichiarativo.
Dopo il trasporto in contestazione,l'art. 193 TuA è stato interamente riformato dall'art. 1 c. 19 D.Lgs 116/20: Il suo attuale comma 17 stabilisce che “nella compilazione del formulario di identificazione,ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza : Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore
o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.”
Il trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario o con un formulario incompleto comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a
1.500 euro (art. 258 TuA rubricato “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, nella formulazione vigente ratione temporis: “5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico,nei formulari di identificazione dei rifuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.500 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge,nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art.190 comma 1° del formulario di cui all'art. 193 da parte dei soggetti obbligati”).
Secondo l'art. 230 c.5 TuA i rifiuti derivanti dalla manutenzione di reti fognarie si considerano prodotti da chi esegue l'opera (art.230 c.5 TuA, rubricato “Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture”, nella versione vigente ratione temporis : “5.I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva”).
L'art. 35 D.L.77/21, come modificato dalla legge di conversione 108/21, ha equiparato le fosse settiche alle reti fognarie (art. 35 D.L. 77/21: “ e-bis) all'art.230 il comma 5 è sostituito dal seguente: “5.I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati,
pagina5 di 10 compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'art. 100 comma 3 e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge
l'attività di pulizia manutentiva”).
Applicata la su esposta disciplina, il secondo motivo di appello va accolto,ritenendosi che già il testo dell'art. 230 c.5 TuA vigente ratione temporis porti ad individuare il produttore dei rifiuti delle fosse settiche nell'impresa che ne esegue lo spurgo e comunque l'art. 35 D.L.77/21 ne abbia cristallizzato questa interpretazione.
Secondo il testo dell'art. 230 c.5 TuA vigente ratione temporis i rifiuti della pulizia di reti fognarie “di qualsiasi tipologia,sia pubbliche che asservite ad edifici privati” si considerano prodotti da chi la esegue. Rientrano quindi nel suo ambito applicativo non solo convogliamenti fissi di condotte che collegano la fonte di produzione alla rete fognaria urbana e ne ricevono gli scarichi, ma tutte le reti fognarie ,ossia i sistemi di drenaggio urbano formati da “condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane” (art. 74 c.1 lett. dd TuA).
Il “rifiuto” è “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l'intenzione o l'obbligo di disfarsi “ (art.183 c.1 lett. a TuA) mentre il “produttore di rifiuti” è “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)” (art.183 c.1 lett.a) TuA).
Anteriormente all'entrata in vigore del'art. 35 D.L.77/21 come modificato dalla legge di conversione 108/21,di asserita interpretazione autentica dell'art. 230 c.5 TuA (“reti fognarie di qualsiasi tipologia,sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche”) la Corte penale di Cassazione, in analogia con la successiva circolare del Ministro della Transizione Ecologica 14.5.2021, ha confermato che l'art. 33 D.Lgs
205/10, innovando il testo originario dell'art. 230 c. 5 TuA (“con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive,della salute e delle infrastrutture, sono definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature, sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva”), ha definitivamente sancito la equiparazione del produttore del rifiuto (art.183 c.1 lett.f: “il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione del rifiuto (nuovo produttore)a chi esegue la “pulizia manutentiva delle
pagina6 di 10 reti fognarie di qualsiasi tipologia pubblica o privata”, specificando che questa assimilazione non si fonda su una fictio iuris,ma è una mera specificazione
“pienamente aderente alla realtà”: chi spurga la rete fognaria produce liquami e fanghi estratti dal suo interno,rendendo mobili,palabili ed asportabili per il successivo trasporto un materiale sedimentato nella rete fognaria.
Sostiene,però,che la definizione normativa di rete fognaria (art.74 c.1 del TuA:
“sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane”) riguardi solo i convogliamenti fissi per il drenaggio di acque di scarico,senza includere i sistemi di raccolta di liquami che sono rifiuti liquidi, non acque reflue;
nega quindi che i manufatti superficiali (pozzi neri,vasche imhoff e bagni mobili) possano essere considerati reti fognarie la cui manutenzione produce rifiuti (art.230 c.5 TuA), poiché
i liquami ivi raccolti non hanno uno sfogo diretto nel sottosuolo né un collegamento diretto con la rete fognaria comunale , ma sono aspirati dai contenitori e trasportati in autobotti ai fini dello smaltimento senza la pilitura delle vasche (CP III 19.6.2018
n.52133).
Questa Corte ritiene che l'ampio tenore testuale del previgente art. 230 c. 5 TuA (“reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati”) si presti a ricomprendere le fosse settiche.
Il sistema di drenaggio urbano è costituito dall'insieme delle opere di raccolta e di immissione in collettori delle acque meteoriche e reflue (canalizzazioni, caditoie,pozzi e manufatti speciali, come impianti di sollevamento,scolmatori di portata. vasche,impianti di restituzione e trattamento): le acque reflue urbane per essere smaltite, sono convogliate da un sistema stabile di colletta mento che ne collega l'area di produzione ad un corpo ricettore e il corpo ricettore può essere superficiale o sotterraneo. A sua volta, il drenaggio può essere statico (vasche di raccolta) o dinamico (condotte).
Le fosse settiche e imhoff sono manufatti interni ad una rete fognaria asservita a edifici non pubblici,posti a valle di condotte affluenti e a monte di condotte effluenti nella fognatura comunale o in corpi superficiali;
costituiscono quindi una tipologia di rete fognaria mista, dinamica nella canalizzazione e statica nella raccolta.
Le fosse settiche non sono meri contenitori di residui organici che l'impresa di auto spurgo preleva e smaltisce, ma si articolano in pozzi de grassatori e vasche di sedimentazione e filtraggio dei sedimenti insolubili, a loro volta collegati alla fognatura: depurando i liquami, necessitano di una pulitura periodica, che scioglie i sedimenti e le incrostazioni in modo da renderli aspirabili, non diversamente pagina7 di 10 dall'opera di spurgo del filtro di un sistema di fognatura di acque reflue . In entrambi i casi la pulizia manutentiva conserva l'idoneità dell'impianto al suo scopo di drenaggio.
Conseguentemente le fosse settiche devono essere considerate infrastrutture fognarie statiche.
Si rileva, infine, che la diversità della fonte dei rifiuti ne comporta la diversa classificazione (CER 20.03.04 per i fanghi da serbatoi settici e CER 20.03.06 per tutti i rifiuti da pulizia delle fognature), ma non implica una loro diversa modalità di produzione: entrambi si formano con lo spurgo che ne consente il prelievo finche non sono estratti dalle fosse settiche non sono oggetti di cui disfarsi e, se non sono rifiuti, il cliente non può esserne il produttore ma solo il titolare della fonte, ragion per cui
Hera s.p.a., proprietaria o gerente dei depuratori di e ha sempre chiesto CP_1 CP_2 ai conferenti di indicare come produttore dei rifiuti l'impresa di auto spurgo (doc.2 ric).
Inoltre, in conformità a questa definizione di rifiuti la giurisprudenza esclude da tempo che il committente, pur se proprietario dell'area su cui è realizzata l'opera, sia titolare di un obbligo di garanzia del loro corretto smaltimento da parte dell'appaltatore (CP III 25.5.2011 n.25041, CP III 28.1.2003 n.15165), poiché il produttore dei rifiuti, normalmente, è l'appaltatore tenuto ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto a proprio rischio e con l'organizzazione delle risorse necessarie
(CP III 16.3.2015 n.11029).
L'art.1 c.1 L.981/89, la cui legittimità è stata reiteratamente affermata dalla Corte
Costituzionale (ord.330/95, 140/02, 501/02; sent. 193/16, 109/17), formalizza il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. Prel. C.c.) senza estendergli le deroghe stabilite dall'art. 2 c. 2 e 3 c.p. (“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”); quindi la legge vigente al tempo dell'illecito amministrativo prevale sull'eventuale disciplina posteriore favorevole all'ingiunto (cfr. CC II 3.10.2023 n.27833 in tema di sanzioni amministrative applicate dalla ex art. 190 TuF). CP_3
L'art. 35 D.L. 77/21, come modificato dalla Legge di conversione 108/21 (“e-bis all'articolo 230 il comma 5 è sostituito dal seguente: “I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i pagina8 di 10 sistemi individuali di cui all'art. 100, comma 3 e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva”) costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 230 c. 5 TuA per diverse ragioni.
Come osservano gli appellanti richiamando la giurisprudenza costituzionale (C.Cost.
18/23), la legge di interpretazione autentica ha per oggetto una proposizione normativa polisemica suscettibile di esprimere una pluralità di precetti secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge;
si limita, quindi ad estrarre dal testo interpretato una delle sue varianti di senso (C.Cost.61/22, 133/20) senza innovarlo e allo scopo di comporre eventuali dubbi ermeneutici (C.Cost. 163/91 e 413/88) o di rimediare ad orientamenti della giurisprudenza divergenti dall'obiettivo di politica del diritto sotteso alla legge (ex pluriuso C.Cost. 6/94 e 402/93).
In particolare, la Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato (ex pluriuso sent.
39/93, 455/92, 454/92, 440/92 e 380/90) che deve qualificarsi interpretativa la legge avente lo scopo obiettivo di individuare il senso di norme preesistenti, escludendone o enucleandone uno dei contenuti ragionevolmente riconducibili al suo testo, in modo da cristallizzarne uno specifico valore semantico.
La sua natura, quindi, si definisce in rapporto al loro contenuto e va affermata quando la successione temporale delle norme,non delle disposizioni, salda la prima alal seconda in un precetto unitario in cui coesistono (C.Cost. 344/93).
E' in conferente, invece, l'eventuale definizione che la legge si attribuisca (C.Cost.
424/94 e 397/94); non sono perciò ostative né la denominazione del D.L. 77/21
(“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”) né la sua testuale finalità “di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative negli ambiti interessati dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (reg.UE 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio 12.2.2021; D.L. 59/21), né l'eventuale portata innovativa dell'equiparazione alle reti fognarie dei sistemi individuali ex art. 100 c.3 TuA e dei bagni mobili (“nonché
i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 e i bagni mobili”), ciò denotando unicamente la diversità delle autonome norme contenute nell'art. 35 D.L. 77/21, che per le fosse settiche adotta, non a caso, una diversa terminologia (“compresi le fosse settiche e manufatti analoghi”).
Nel caso di specie,l'art. 35 D.L. 77/21 ha modificato solo il quinto comma dell'art. 230
TuA chiarendo,secondo una valutazione sistematica dell'intera disciplina, che nella pagina9 di 10 categoria di rifiuti da spurgo di reti fognarie debbano essere comprese le fosse settiche e i manufatti analoghi.
L'equiparazione delle fosse settiche alle reti fognarie ai fini dell'identificazione del produttore dei rifiuti (art.35 D.L.77/21) configura, per tutte le ragioni già esposte,un'attribuzione alle seconde di una delle sue potenziali accezioni semantiche essendo i concetti tra loro in rapporto di genere a specie.
Quindi, la loro equivalenza ai fini degli obblighi comunicativi connessi al trasporto dei rifiuti cristallizza il nucleo precettivo dell'art. 230 c.5 TuA, consentendone l'applicazione ex tunc alla fattispecie in esame.
Ne discende la revoca dell'ordinanza ingiunzione con assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
Le spese seguono la soccombenza unitaria e globale (CC III 12.4.2018 n.9064) e sono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, ma l'obiettiva controvertibilità
e la novità delel questioni ne giustificano la parziale compensazione (un mezzo) con condanna al pagamento della residua quota in favore degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da
[...]
e ei confronti della Parte_4 Parte_1 CP_4
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì impugnata e per l'effetto accoglie
[...]
l'opposizione e revoca l'ordinanza ingiunzione.
Compensa per la metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellata a rifondere agli appellanti la restante parte di tali spese liquidate nell'intero in euro 500,00 ed in euro 600,00 per compensi oltre esborsi ed accessori di legge.
Bologna 6.12.2024
Il Presidente dott. Maria Cristina
Salvadori
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