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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 858/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 858/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana Parte_1 CodiceFiscale_1
Screpante - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Fermo in Viale Trieste n. 63;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Parte_2 C.F._2
Montanini - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Porto San Giorgio in Via Fossaceca
n.3/u;
***
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio a Fermo il 14/10/1993 (atto trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Fermo, Anno 1993, N. 25, Parte I, Serie, Ufficio 1), dal quale non sono nati figli - separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Fermo in data
26/2/2015.
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso Parte_1 Parte_2 ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/2/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti;
di non aver da proporre alcuna reciproca domanda di contribuzione o di risarcimento del danno e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
2. I ricorrenti sigg.ri e rinunciano fin da ora ad impugnare ogni capo Parte_1 Parte_2 dell'emananda sentenza, dichiarando ex art. 329 c.p.c. di accettare incondizionatamente e totalmente ogni condizione e patto delle presenti conclusioni.
3. Spese compensate”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 13/3/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Fermo il 14/10/1993 tra Parte_1
e - atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Fermo, Anno 1993, N. 25, Parte I, Serie, Ufficio 1.
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 15/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 858/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana Parte_1 CodiceFiscale_1
Screpante - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Fermo in Viale Trieste n. 63;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Parte_2 C.F._2
Montanini - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Porto San Giorgio in Via Fossaceca
n.3/u;
***
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio a Fermo il 14/10/1993 (atto trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Fermo, Anno 1993, N. 25, Parte I, Serie, Ufficio 1), dal quale non sono nati figli - separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Fermo in data
26/2/2015.
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati – e - con ricorso Parte_1 Parte_2 ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/2/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti;
di non aver da proporre alcuna reciproca domanda di contribuzione o di risarcimento del danno e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
2. I ricorrenti sigg.ri e rinunciano fin da ora ad impugnare ogni capo Parte_1 Parte_2 dell'emananda sentenza, dichiarando ex art. 329 c.p.c. di accettare incondizionatamente e totalmente ogni condizione e patto delle presenti conclusioni.
3. Spese compensate”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 13/3/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Fermo il 14/10/1993 tra Parte_1
e - atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Fermo, Anno 1993, N. 25, Parte I, Serie, Ufficio 1.
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 15/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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