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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 585/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 683/2019 depositato il 24/01/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4553/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 05/12/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T100406/2008 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T100406/2008 IRPEF-ALTRO 2000 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, – sezione sesta, ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1, annullando l'avviso di accertamento n. RJY01T00406/08, relativo all'IRPEF per l'anno d'imposta 2000, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo per tardiva notificazione dell'atto, nonché rilevando profili di illegittimità della sottoscrizione. Le spese di lite sono state compensate.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa ha proposto appello con atto del 4 gennaio 2019, deducendo l'erroneità della pronuncia in punto di perfezionamento della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la legittimità della sottoscrizione dell'atto impositivo e la fondatezza della pretesa tributaria.
Si è costituito il contribuente Resistente_1 , resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
All'udienza del 30 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione dell'Ufficio in ordine alla sussistenza di un preteso giudicato esterno, atteso che le pronunce richiamate risultano impugnate innanzi alla Corte di Cassazione e, pertanto, non definitive, con conseguente insussistenza di effetti preclusivi ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Nel merito, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata sia corretta in diritto e in fatto nella parte in cui ha dichiarato la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, statuizione che assume carattere assorbente.
Dagli atti risulta che l'avviso di accertamento è stato oggetto di tentativo di notificazione in data 23 dicembre 2008 mediante messo notificatore che, non avendo reperito il destinatario, ha proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Tuttavia, non risulta in atti la prova della data di spedizione della raccomandata informativa, elemento essenziale del procedimento notificatorio.
È, invece, pacifico e documentalmente dimostrato che il contribuente ha avuto conoscenza effettiva dell'atto soltanto in data 9 gennaio 2009, allorché ha provveduto al ritiro del plico depositato presso la Casa comunale.
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, esclusivamente con il ricevimento della raccomandata informativa ovvero, in caso di compiuta giacenza, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della stessa. In difetto di prova della data di spedizione, l'unico momento giuridicamente rilevante resta quello del ritiro del plico.
Poiché tale ritiro è avvenuto oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, come prorogato dall'art. 10 della L. n. 289/2002, correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
La suddetta ratio decidendi, fondata su un accertamento di fatto sorretto da idonea motivazione e su un'interpretazione conforme a diritto delle norme applicabili, è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello.
Ad ogni modo, a fini meramente confermativi, il Collegio rileva che la sentenza impugnata risulta conforme a diritto anche nella parte in cui ha evidenziato l'illegittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, in violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, risultando l'atto sottoscritto da funzionario diverso dal capo dell'Ufficio in assenza di adeguata dimostrazione dei presupposti di reggenza o sostituzione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione staccata di
Siracusa, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa, con atto del 4 gennaio 2019, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 4553/06/17, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa –
Sezione VI in data 7 novembre 2017 e depositata il 5 dicembre 2017.
Le spese del presente grado di giudizio sono compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, 30 SETTEMBRE 2024
Il Presidente est.
ZI TO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 683/2019 depositato il 24/01/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4553/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 05/12/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T100406/2008 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T100406/2008 IRPEF-ALTRO 2000 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, – sezione sesta, ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1, annullando l'avviso di accertamento n. RJY01T00406/08, relativo all'IRPEF per l'anno d'imposta 2000, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo per tardiva notificazione dell'atto, nonché rilevando profili di illegittimità della sottoscrizione. Le spese di lite sono state compensate.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa ha proposto appello con atto del 4 gennaio 2019, deducendo l'erroneità della pronuncia in punto di perfezionamento della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la legittimità della sottoscrizione dell'atto impositivo e la fondatezza della pretesa tributaria.
Si è costituito il contribuente Resistente_1 , resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
All'udienza del 30 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione dell'Ufficio in ordine alla sussistenza di un preteso giudicato esterno, atteso che le pronunce richiamate risultano impugnate innanzi alla Corte di Cassazione e, pertanto, non definitive, con conseguente insussistenza di effetti preclusivi ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Nel merito, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata sia corretta in diritto e in fatto nella parte in cui ha dichiarato la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, statuizione che assume carattere assorbente.
Dagli atti risulta che l'avviso di accertamento è stato oggetto di tentativo di notificazione in data 23 dicembre 2008 mediante messo notificatore che, non avendo reperito il destinatario, ha proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Tuttavia, non risulta in atti la prova della data di spedizione della raccomandata informativa, elemento essenziale del procedimento notificatorio.
È, invece, pacifico e documentalmente dimostrato che il contribuente ha avuto conoscenza effettiva dell'atto soltanto in data 9 gennaio 2009, allorché ha provveduto al ritiro del plico depositato presso la Casa comunale.
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, esclusivamente con il ricevimento della raccomandata informativa ovvero, in caso di compiuta giacenza, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della stessa. In difetto di prova della data di spedizione, l'unico momento giuridicamente rilevante resta quello del ritiro del plico.
Poiché tale ritiro è avvenuto oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, come prorogato dall'art. 10 della L. n. 289/2002, correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
La suddetta ratio decidendi, fondata su un accertamento di fatto sorretto da idonea motivazione e su un'interpretazione conforme a diritto delle norme applicabili, è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello.
Ad ogni modo, a fini meramente confermativi, il Collegio rileva che la sentenza impugnata risulta conforme a diritto anche nella parte in cui ha evidenziato l'illegittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, in violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, risultando l'atto sottoscritto da funzionario diverso dal capo dell'Ufficio in assenza di adeguata dimostrazione dei presupposti di reggenza o sostituzione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione staccata di
Siracusa, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa, con atto del 4 gennaio 2019, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 4553/06/17, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa –
Sezione VI in data 7 novembre 2017 e depositata il 5 dicembre 2017.
Le spese del presente grado di giudizio sono compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, 30 SETTEMBRE 2024
Il Presidente est.
ZI TO