Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2181/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2181 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: modifica congiunta delle condizioni di separazione
TRA
C.F.: ), nato in [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F.: ), nata in [...] l'[...], e Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F.: , nata in [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Grimaldi, presso il cui studio in Frattamaggiore (NA), corso Europa n. 12, elettivamente domiciliano come da procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.05.2025 i ricorrenti premesso che con decreto di omologa di codesto pagina 1 di 3
11914/2018, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in Arzano (NA), in data 23/03/1985, alle condizioni da loro stabilite, in cui veniva, tra l'altro, previsto un assegno di mantenimento a carico di in favore di per Parte_1 Parte_2
euro 500,00 mensili, di cui euro 350,00 in favore della coniuge ed euro 150,00 per la figlia Pt_3
nelle more convolata a nozze-, chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione e precisamente:
“1. Il sig. corrisponderà la somma di € 150,00 mensili per il contributo al Parte_1
mantenimento della moglie con rivalutazione annuale Istat;
il pagamento del Parte_2
contributo mensile avverrà entro il 10 di ogni mese presso la casa coniugale;
inoltre, il medesimo corrisponderà: a) nella misura del 50% le spese mediche e spese straordinarie necessarie per la moglie;
il pagamento di tali spese è subordinato alla effettiva necessità e straordinarietà delle stesse, nonché alla presentazione di preventivi o fatture;
b) le spese per le utenze (luce, gas, acqua, e TARSU)
e gli oneri condominiali relativi alla casa coniugale già assegnata alla moglie;
2. Nessun contributo è dovuto per il mantenimento della figlia economicamente Parte_3
autosufficiente;
3. Restano invariate tutte le altre condizioni di cui al decreto di codesto Tribunale n. cron.
1198/2019 del 31/01/2019 nel procedimento RG n. 11914/2018, e precisamente:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
- la casa coniugale sita in Arzano (NA) alla via S. D'Acquisto n.
4 -H- scala B, di proprietà della
IG.ra , è assegnata alla medesima;
Parte_2
- I coniugi si danno reciproco riconoscimento che nessuna altra situazione patrimoniale resta tra loro da regolare;
- I coniugi si rilasciano il permesso reciproco al rilascio del passaporto;
- I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro un sereno e civile dialogo;
4. Spese del procedimento compensate”
Il Giudice delegato, attesa la natura congiunta della richiesta di modifica, e la rinuncia delle parti alla comparizione personale, si riservava di riferire al Collegio con decreto del 03.06.2025 ai sensi dell'art 473 bis 51 u.c. c.p.c.
L'art 473 bis 51 c.p.c. prevede che “ In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone lacomparizione personale delle parti
pagina 2 di 3 quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte. “
Poiché l'accordo di cui sopra non è contrario a norme imperative, e visto il parere favorevole del
P.M.,acquisito in data 11.06.25, la modifica delle condizioni di separazione come concordata dalle parti può essere integralmente recepita da questo Collegio.
Nulla va disposto sulle spese attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, modifica il decreto di omologa del Tribunale di Napoli
Nord n. cron. 1198/2019 del 31/01/2019, nel procedimento di separazione conclusionale RG
n. 11914/2018, alle condizioni concordate in ricorso e riportate in motivazione, ferme le altre disposizioni;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3