Articolo 139 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 138Articolo 140
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19 aprile 1942
Art. 139.

I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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