Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
SeZIne lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-03-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudiZI civile iscritto al n.r.g. 4624 dell'anno 2023
OGGETTO
Impugnativa disconoscimento rapporto di lavoro agricolo
TRA
(CF ), elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Marco Ippolito Matano (CF ,) che la rapp.ta e C.F._2
difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
(CF ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia
( ), giusta procura generale alle liti in atti. C.F._3
Resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 17-07-2023, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudiZI l' esponendo: di aver lavorato alle CP_1
dipendenze della con qualifica di operaio agricolo Parte_2
a tempo determinato e mansioni di ed addetta alla produZIne interna Parte_3 di cui all'area II, Liv. 2, del CCNL Agricoltura e Florovivaisti, nonché del Contratto
Integrativo Provinciale di Caserta;
di aver stipulato contratti di lavoro a tempo determinato dal “12.07.2016 al 31.12.2016 per n. 102 gg di lavoro, dal 06.07.2017 al
1
che il legale rapp.te della società, organizzava i turni di lavoro, indicava le attività Controparte_2
lavorative da svolgere e provvedeva al pagamento della retribuZIne.
Esponeva l'istante di aver svolto, nel corso del rapporto di lavoro in oggetto, mansioni di cernitrice, provvedendo a distribuire la frutta sul macchinario di seleZIne ed eliminando quella che manifestava impurità; che provvedeva a seleZInare la frutta qualitativamente idonea per la vendita ai clienti per qualità (prima e seconda scelta), dimensioni e peso;
di aver confeZInato la frutta negli appositi contenitori in plastica o cartone;
di aver prestato la propria attività lavorativa nelle postaZIni individuate dal datore di lavoro lungo i nastri trasportatori presenti in azienda e utilizzati per la seleZIne della frutta ed il suo confeZInamento nelle cassette o negli appositi contenitori;
assumeva infine di essere stata sottoposta a visita medica di controllo e di aver percepito la retribuZIne di cui alle buste paga.
CP_ Deduceva che l' con il provvedimento impugnato, aveva provveduto senza alcuna motivaZIne specifica, alla rettifica dell'elenco dei braccianti agricoli, disconoscendo integralmente le giornate di lavoro annotate per gli anni 2016, 2017, 2018
e 2019; lamentava l'illegittimità del provvedimento, avendo ella effettivamente lavorato alle dipendenze della e concludeva perché fosse accertata l'effettiva Parte_2
ricorrenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore indicato per gli anni 2016,
2017, 2018 e 2019; chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate dal 12.07.2016 al
31.12.2016 per n. 102 gg di lavoro, dal 06.07.2017 al 31.12.2017, per n. 102 gg di lavoro, dal 23.08.2018 al 31.12.2018 per n. 78 gg di lavoro, dal 29/07/2019 al 31/12/2019 per n.
78 gg di lavoro effettivo, ed al suo inserimento nell'elenco dei braccianti agricoli;
accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dei provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 impugnati e, per l'effetto annullarli. Con vittoria di spese processuali ed attribuZIne.
L' si costituiva ritualmente in giudiZI, contestando la domanda ed CP_1
osservando che la cancellaZIne della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli e il disconoscimento del relativo rapporto di lavoro erano scaturiti da un accertamento che aveva riguardato l'intera azienda agricola che dall'escussione degli Parte_2
2 Par altri dipendenti della da parte degli ispettori era emerso che nessuno di essi aveva menZInato la quale collega di lavoro, tranne la sig.ra Pt_1 Persona_1
nipote della ricorrente;
che non ci fosse coincidenza tra gli orari asseritamente osservati dalla ricorrente con quelli indicati da altri lavoratori, che la in sede ispettiva, Pt_1
aveva reso dichiaraZIni incongruenti con le risultanze documentali esaminate dagli ispettori;
infine che i verbali ispettivi erano assistiti da fede privilegiata, sicché facevano piena prova contro il lavoratore. Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Escussi i testi, concesso all'esito il termine per il deposito di note, all'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente deve essere richiamato l'orientamento della S.C. cui questo giudicante presta la propria convinta adesione, secondo cui il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscriZIne negli elenchi nominativi di cui all'art. 12, r.d. n. 1949/1940 e alle prestaZIni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinaZIne, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. La S.C. ha costantemente rimarcato l'onere posto in capo al lavoratore di provare la ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellaZIne dagli elenchi (così Cass.
02-08-2012, n.13877; Cass. 11-02-2016, n.2739; Cass. 15-09-2017, n.21514; Cass. 16-
05-2018, n.12001).
Nel caso di specie, dalla documentaZIne prodotta in atti e dalle dichiaraZIni dei testi, questo Giudice ha tratto il convincimento dell'effettiva intercorrenza di rapporti di lavoro subordinato della alle dipendenze della per gli Pt_1 Parte_2
anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
Esaminando le dichiaraZIni dei testi, collega della ha Testimone_1 Pt_1
dichiarato:
“ADR ho lavorato e lavoro tutt'oggi con la società , in verità ho lavorato Parte_2
anche prima che questa divenisse una srl, e infatti quando ho iniziato a lavorare era una ditta individuale intestata a;
con la ditta individuale ero lavoratore Controparte_2
stagionale, poi con la srl sono divenuto dipendente a tempo indeterminato.
ADR nel 2005 ho iniziato a lavorare con e dal 2016 ho lavorato quale Controparte_2
3 Pa dipendente della
ADR: da quando ho iniziato a lavorare nella srl ho svolto mansioni di carrellista e di autista e vado nei terreni a ritirare la merce raccolta.
ADR conosco la sig.ra Se non erro, la ha lavorato alle Parte_1 Pt_1
dipendenze della dal 2016 al 2019. Il suo lavoro consisteva quasi Parte_2
esclusivamente nel lavoro sui terreni, in particolare lei era addetta a seleZInare la frutta, la posiZInava nei cassettoni e faceva la scelta scartando la frutta marcia.
Quando lavorava nei melai posiZInava le mele sul letto di paglia e aspettava che prendessero colore e poi le girava. Quando nella stagione estiva c'erano degli ordini da evadere la provvedeva a dare una mano al magazzino. Preciso che la Pt_1
ha lavorato esclusivamente nel periodo estivo sino ad ottobre-novembre, Pt_1
massimo sino a Dicembre.
ADR: sul terreno si lavora dalle 8 alle 16, oppure dalle 7,30 alle 15,30, con un'ora di pausa per il pranzo. Non so esattamente quanti giorni abbia lavorato la ogni Pt_1 anno, ma so che gli stagionali lavorano circa un centinaio di giorni all'anno.
ADR la ha lavorato sui terreni di , e Pt_1 Per_2 Persona_3 Per_4
ADR penso che la sia stata assunta dal titolare il quale la Pt_1 Controparte_2
retribuiva.
ADR il titolare ci dava le direttive, su base giornaliera o settimanale a seconda degli ordini di merce che gli arrivavano. Il titolare gira nei terreni e verifica quello che facciamo.
L'AVV Verrengia chiede al teste come mai in sede di audiZIne da parte degli ispettori il teste non abbia citato la indicando invece altre colleghe e invece ne abbia Pt_1
fatto menZIne nella odierna deposiZIne. Il teste risponde: quando sono stato sentito dagli ispettori ero in una stanzetta e mi sentivo, non dico aggredito ma con un'ansia addosso ed ero a disagio, quindi i primi nomi che mi sono venuti in mente erano altri.
Poi sul lavoro si creano affinità con determinate persone e quindi ho riferito agli ispettori i primi nomi che mi venivano in mente;
preciso che anche oggi se dovessi indicare i nomi di tutte le donne che lavoravano per la srl non saprei ricordarli.
Aggiungo che nel corso della mia audiZIne da parte degli ispettori, a volte questi ultimi interpretavano le mie risposte in modo differente da come io avevo effettivamente risposto;
quindi il verbale è stato stilato più volte.
è la nipote di ed ha lavorato per la;
Controparte_3 Parte_1 Parte_2
lavorava sugli stessi fondi della Ricordo anche la , poi di donne in Pt_1 Tes_2
4 campagna ce n'erano poche, solo nel periodo del melaio aumentavano. La forse Tes_2
ha lavorato per qualche anno in meno rispetto alla mentre la mi Pt_1 Per_1
sembra che abbia lavorato per gli stessi anni”.
DichiaraZIni congruenti a quelle qui riportate sono state rese dagli altri testi escussi.
Infatti, la teste anch'essa dipendente della , ha dichiarato: Testimone_3 Parte_2
“ADR ho lavorato nella srl dal 2016, poi sono stata in maternità dal Settembre 2017 e nell'anno 2018 e sono rientrata tra il 2019 e il 2020; io lavoravo nel magazzino e facevo la cernitrice ossia sceglievo la frutta a seconda del calibro e della dimensione al fine della sua collocaZIne nella cassetta. Ho lavorato anche nel melaio e lì mi occupavo di girare le mele posiZInate su una balla di paglia o segatura per farle colorare.
ADR: lavorava nel magazzino quando c'era bisogno ed anche nei Parte_1
terreni. Nel magazzino lavorava come cernitrice come noi;
in campagna puliva le piante
e ogni tanto lavorava anche nel melaio. Questo anche nell'anno 2017
ADR ci dava le direttive sul lavoro. Lo stesso ci retribuiva con un Controparte_2
bonifico.
ADR Ho visto lavorare la nel periodo estivo degli anni 2016 e 2017, non Pt_1
posso ricordare i giorni.
ADR in base agli ordini di merce e alle necessità si poteva lavorare tre giorni, o 4 giorni alla settimana;
gli orari erano dalle 8 alle 16 con un'ora di pausa per il pranzo e se
c'era qualche ordine da consegnare prima si lavorava dalle 7,30 alle 15,30.
ADR: la località dove era il melaio era e ricordo di aver visto lavorare la Per_4
nel melaio suddetto”. Pt_1
L'altro teste di parte ricorrente, , collega della ha dichiarato: Testimone_4 Pt_1
“Indifferente alla ricorrente che conosco perché ho lavorato insieme a lei negli anni dal
2016 al 2020, nei terreni siti in , Fondi, . Non sono parente del Per_2 Persona_3
titolare della Io ho lavorato in questa ditta dal 2012, che Parte_2
precedentemente era una ditta individuale e poi trasformatasi in una srl dal 2016.
ADR la ricorrente puliva le piante, e poi era addetta al controllo della frutta nel senso che toglieva dai cassoni i frutti che non erano buoni, cioè marci. Io ero addetto alla raccolta della frutta e lavoravo sempre nei terreni.
ADR la ricorrente lavorava nei terreni e quando c'era un picco di lavoro stagionale veniva in magazzino a fare la cernitrice, nel senso che sceglieva la frutta, la metteva nelle cassette.
ADR nel 2016 la ha lavorato nei terreni di , e Pt_1 Per_2 Per_4 Per_3
5 aurunca; anche nel 2017, 208 e 2019 ha lavorato negli stessi terreni.
ADR: in campagna si sanno queste circostanze, la ha lavorato nel 2016 per Pt_1
102 giornate, da Giugno a Dicembre del 2016, nel 2017 penso che abbia lavorato nello stesso numero di giornate, ma non posso dirlo con precisione, anche con riguardo agli anni 2018 e 2019.
ADR gli orari di lavoro erano dalle 8 alle 16 con un'ora di pausa oppure dalle 7,30 alle
15,30 sempre con un'ora di , nel periodo della stagione estiva per quattro giorni Pt_4
alla settimana ridotti a tre nel periodo autunnale.
ADR la ricorrente si occupava di girare le mele sulla paglia per renderle di colore uniforme, rosso.
Contr venivamo sottoposti tutti a visita medica prima di iniziare il lavoro. Ricevevamo le direttive da e percepivamo la paga con bonifico bancario. Controparte_2
ADR: non ricordo quando sono stato sentito dagli ispettori se ho indicato anche la tra i lavoratori;
gli ispettori mi hanno chiesto di fare qualche nome dei miei Pt_1
colleghi di lavoro, io ne ho fatti due o tre e loro mi hanno detto che andava bene così”.
Da tali dichiaraZIni emerge come la nel corso dei rapporti a tempo Pt_1
determinato dedotti in causa, abbia ricevuto direttive dal abbia svolto mansioni CP_2
specifiche – quelle di cernitrice – abbia collaborato con altri colleghi di lavoro, i quali ne hanno fatto esplicita menZIne, ed abbia percepito una retribuZIne mensile. A tale ultimo riguardo, le dichiaraZIni dei testi risultano suffragate dalle risultanze documentali, avendo la difesa della ricorrente prodotto le buste paga, regolarmente sottoscritte dalla ed altresì le ricevute contabili dei bonifici bancari con i quali Pt_1
la veniva mensilmente retribuita (cfr. in atti). Pt_1
Dunque le dichiaraZIni dei testi – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non avendo essi mostrato alcun interesse economico nei confronti del proprio ex datore di lavoro ed avendo reso dichiaraZIni lineari, omogenee tra loro e scevre da contraddiZIni – non solo confermano la prospettaZIne attorea in ordine all'effettiva intercorrenza del rapporto, ma risultano altresì avallate dalle risultanze della documentaZIne prodotta in atti.
CP_ L'ispettore dell' che ha reso la deposiZIne ha affermato: “ADR: mi riporto integralmente agli accertamenti eseguiti da me e dai miei colleghi.
Contr la srl ha operato dall'aprile 2016 e noi abbiamo esaminato questa azienda nel periodo in cui continuava ad operare. Abbiamo redatto 61 dichiaraZIni dei dipendenti.
Abbiamo incrociato le dichiaraZIni della ricorrente con quelle degli altri dipendenti al
6 fine di verificare la veridicità delle circostanze che ci avevano riferito.
ADR la ricorrente dichiarava di essere coniugata con Parte_5
coltivatore diretto che gestiva circa 12-13 ettari di terreno i cui prodotti il Per_1
vendeva alla in blocco. Parte_2
ADR avevamo sentito la nel novembre 2018 per chiederle dove lavorava: la Pt_1
stessa ha dichiarato di aver lavorato nei giorni 3,4,5,6 Novembre;
il 3 era Sabato 4
Novembre era Domenica ed era difficile che si lavorasse di Domenica;
avendolo fatto presente alla la stessa aveva rettificato la propria dichiaraZIne affermando Pt_1
di aver lavorato nei giorni dal 2 al 7 Novembre. Al contempo la stessa dichiarava di aver sempre lavorato con la nipote e di aver lavorato nelle stesse Controparte_3
giornate della . La in altre dichiaraZIni, aveva affermato di aver Per_1 Per_1
lavorato tutti i giorni dal 2 al 7 Novembre.
ADR alla abbiamo poi chiesto se nel mese di Ottobre lei avesse ricevuto la Pt_1
busta paga e avesse percepito la retribuZIne: lei riferì di aver ricevuto la busta paga il giorno 2 Novembre ma di non ricordarne l'importo neanche in via approssimativa.
Tuttavia abbiamo verificato che la busta paga era stata stampata il 6 novembre, quindi la non avrebbe potuto riceverla mai il 2 Novembre. Lo stesso discorso era Pt_1
valso per il mese di Settembre.
ADR La ci riferì di lavorare dal Lunedì al venerdì, ma dalle buste paga Pt_1
risultava che lei aveva lavorato anche di Sabato e non in modo sporadico. Ancora, la aveva dichiarato di aver lavorato con la nipote solo nell'anno 2018; mentre Pt_1
la nipote affermava di aver lavorato con la anche nel 2016. Il Per_1 Pt_1
magazzino della azienda consta di un unico stanzone e quindi non si può non incrociare il collega di lavoro. La indica anche la come la nipote che la passa Pt_1 Per_1
a prendere con l'auto per andare a lavorare quotidianamente, dicendo che loro hanno fatto le stesse giornate di lavoro.
ADR la ricorrente dichiara di aver lavorato per anche nel 2015, ma la Controparte_2
costituZIne della srl risale al 2016 nel mese di Aprile.
ADR tra i soggetti che la indica come sui colleghi che lavoravano con lei Pt_1
Per_ indica , ed . CP_4 Per_5
ADR il teste è nipote di perché nel corso della Testimone_1 Controparte_2
deposiZIne dinanzi a noi lo chiamava ZI . Non abbiamo acquisito i certificati CP_2
di stato di famiglia né di né di . Testimone_1 Controparte_2
ADR solo la indica come collega di lavoro nell'anno 2018. Per_1 Parte_1
7 Per_ La indica come colleghe , ed dal 2016 al 2018. Pt_1 CP_4 Per_5
Esaminandole dichiaraZIni Unilav ed i Modelli DMAG, abbiamo verificato che Per_ nell''anno 2016 non risultavano i nomi , ed tra i dipendenti della CP_4 Per_5
Pa Per_
Per l'anno 2017 non ci sono i nominativi ed , nella documentaZIne Per_5
Unilav e nei modelli DMAG. Per l'anno 2018, non c'è alcuna dipendente con nome
nei modelli Unilav e DMAG. Per_5
ADR: Non ricordo se abbiamo dovuto riscrivere il verbale delle dichiaraZIni rese da
credo di no, anche perché questo difficilmente accade. Nel caso Testimone_1
si rettifica la dichiaraZIne sullo stesso verbale.
AD AVV Matano: abbiamo chiuso il verbale a Giugno 2019, ma non ricordo per quale motivo specifico abbiamo disconosciuto anche l'anno 2019 nel rapporto di lavoro della
Pt_1
ADR: il disconoscimento è avvenuto perché la non aveva contezza del datore Pt_1 di lavoro per cui aveva lavorato;
abbiamo verificato che il aveva già un'attività CP_2
di commercio di prodotti agricoli nel 2015, ma era un altro soggetto.
AD AVV Matano: perché i verbalizzanti pur essendo entrati nel magazzino e nei fondi non avevano verbalizzato la presenza dei lavoratori nell'uno e nell'altra? Il teste risponde: nell'ufficio amministrativo della società abbiamo prelevato i documenti relativi ai lavoratori che noi avevamo già sentito sui fatti, in azienda”.
CP_ L'altro Ispettore escusso all'udienza del 21.10.2024 ha dichiarato: “ADR mi riporto al verbale di accertamento in atti, con il quale è stato disposto il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente, poiché non emergevano elementi probatori univoci
e concordanti in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro.
ADR a tale proposito abbiamo sentito in sede ispettiva la che aveva reso Pt_1 dichiaraZIni generiche e contraddittorie: la ricorrente non ricordava l'importo della retribuZIne più recente alla data del rilascio della dichiaraZIne, neanche in via approssimativa;
ha indicato come compagna di lavoro la nipote, il cui rapporto di lavoro è stato disconosciuto e che risultava assunta in fase avanzata di gravidanza;
anche sulle giornate di lavoro la era stata contraddittoria;
infatti aveva Pt_1
dichiarato di aver lavorato nel mese di Novembre al Sabato e Domenica allorchè invece in quel mese non si lavora;
avevamo contestato la circostanza alla che poi Pt_1
aveva rettificato la dichiaraZIne;
inoltre aveva riferito di aver ricevuto la busta paga il 2 Novembre, mentre la data di formaZIne del documento era successiva alla data indicata dalla Pt_1
8 ADR la ricorrente citava altre persone come colleghi di lavoro che invece non l'avevano nominata. Peraltro gli addetti alla cernitura della frutta lavoravano tutti in un medesimo locale e quindi verosimilmente gli addetti dovevano conoscersi tutti, mentre
i colleghi della ricorrente che lavoravano alla cernitura non l'avevano indicata allorché li avevamo sentiti nel corso dell'accertamento.
ADR di una delle persone che lei aveva indicato come colleghi di lavoro addetti alla cernitura non coincidevano i periodi di lavoro. Per il resto mi riporto al contenuto del verbale di accertamento.
ADR: quando abbiamo avviato l'accertamento e anche con i verbali interlocutori abbiamo fatto richiesta di documenti all'azienda anche con riguardo alle presenze dei lavoratori;
sui terreni abbiamo fatto gli accessi insieme al datore di lavoro.
ADR il periodo di accertamento riguarda i rapporti di lavoro intercorsi con la ditta Pa
e la sino al 31-12-2018; io posso parlare solo sul periodo in cui io Parte_2
ho fatto gli accertamenti, e non sugli accertamenti eseguiti da altri.
Al riguardo, va evidenziato che non risultano dirimenti le circostanze addotte dagli
Ispettori ai fini del disconoscimento;
in particolare le circostanze che la ricorrente non ricordasse la retribuZIne (mensile, ricordando comunque la paga giornaliera, cfr. dichiaraZIne della o se avesse lavorato di sabato o di domenica non risultano Pt_1 rilevanti ai fini dell'effettiva intercorrenza del rapporto di lavoro (sul punto, valore decisivo assumono le buste paga firmate dalla ricorrente, con le relative contabili dei bonifici eseguiti in suo favore).
Quanto alla espressa menZIne da parte degli altri colleghi di lavoro, i testi escussi hanno confermato di aver lavorato con la potendosi comunque Pt_1
ritenere verosimile che ai lavoratori stagionali risulti difficile ricordare tutti i nomi e soprattutto i cognomi (cfr. dichiaraZIni rese in sede di accertamento da altri lavoratori i cui rapporti di lavoro non risultano essere stati disconosciuti dall' ), tenuto conto CP_1
peraltro anche del cospicuo numero di lavoratori addetti. Inoltre, come riferito dal teste in sede di accertamento “gli ispettori mi hanno chiesto di fare qualche Testimone_4
nome dei miei colleghi di lavoro, io ne ho fatti due o tre e loro mi hanno detto che andava bene così”; o ancora il teste , il quale sul punto, ha specificato Tes_1
“quando sono stato sentito dagli ispettori ero in una stanzetta e mi sentivo, non dico aggredito ma con un'ansia addosso ed ero a disagio, quindi i primi nomi che mi sono venuti in mente erano altri. Poi sul lavoro si creano affinità con determinate persone e quindi ho riferito agli ispettori i primi nomi che mi venivano in mente;
preciso che anche
9 oggi se dovessi indicare i nomi di tutte le donne che lavoravano per la srl non saprei ricordarli”.
Quindi è verosimile ritenere che il , non sentendosi psicologicamente sereno Tes_1
CP_ nell'occasione in cui era stato sentito dagli ispettori dell' possa non aver avuto un ricordo nitido delle circostanze riferite, in particolar modo sull'identità dei colleghi di lavoro. Per tali ragioni è giustificabile che il teste, in sede ispettiva non avesse ricordato i nomi di tutti i colleghi di lavoro, con specifico riguardo alla ricorrente. Nondimeno, tale circostanza non può inficiare una deposiZIne che risulta scevra da contraddiZIni intrinseche ed è confermata dalle risultanze documentali.
In merito poi alla eccepita efficacia probatoria privilegiata dei verbali ispettivi, deve osservarsi che essa non riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiaraZIni raccolte dal pubblico ufficiale;
infatti, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “I verbali redatti dall' del Lavoro o dai CP_5
funZInari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicaZIni dell'instauraZIne di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” (Cass. ord. 7-09-2023, n. 26086; v. anche, tra le molte, Cass.
n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018). La legge invece non attribuisce valore probatorio precostituito in ordine alle altre e diverse circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta (per averle apprese o de relato o in seguito ad ispeZIne di documenti), tantomeno in ordine alle valutaZIni espresse dagli ispettori a seguito dell'indagine. I verbali, dunque, per tutto ciò che non riguardi i fatti redatti dall'ispettore o da lui compiuti o che siano avvenuti in sua presenza, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudiZI (Cass. ordinanza n. 36573 del
14.12.2022).
I verbali ispettivi, pertanto, pur rappresentando elementi di prova significativi, devono essere apprezzati nel contesto di tutte le risultanze istruttorie, incluse le dichiaraZIni testimoniali e gli eventuali documenti prodotti dalle parti.
Dalle risultanze istruttorie di causa, risultano emersi quindi gli elementi sintomatici della subordinaZIne quali l'impartiZIne di direttive, l'osservanza di un orario di lavoro – sintomatico dell'inserimento stabile del ricorrente nell'organizzaZIne
10 del lavoro dell'azienda agricola – lo svolgimento di mansioni specifiche e la corresponsione di una retribuZIne periodica. Elementi tutti che confermano la effettiva intercorrenza del rapporto di lavoro – nei periodi indicati in ricorso - con mansioni di operaio agricolo;
ne consegue che può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro svolto negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 tra la ricorrente e l'azienda con la conseguenza che legittimamente la era stata Parte_2 Pt_1
originariamente iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli, sicchè la sua successiva cancellaZIne deve ritenersi illegittimamente operata.
Pertanto, in accoglimento della domanda, deve essere riconosciuto il diritto di alla propria reiscriZIne negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli Parte_1
anni 2016, 2017, 2019 e 2019 con il riconoscimento, ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate dal 12.07.2016 al 31.12.2016 per n. 102 gg di lavoro, dal 06.07.2017 al 31.12.2017, per n. 102 gg di lavoro, dal 23.08.2018 al 31.12.2018 per n. 78 gg di lavoro, dal 29/07/2019 al 31/12/2019 per n. 78 gg di lavoro effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuZIne.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti dell' , con ricorso depositato in data Parte_1 CP_1
17.07.2023, così provvede:
• Dichiara il diritto di alla propria iscriZIne negli elenchi dei Parte_1
lavoratori agricoli per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 con il riconoscimento, ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate dal 12.07.2016 al
31.12.2016 per n. 102 gg di lavoro, dal 06.07.2017 al 31.12.2017, per n. 102 gg di lavoro, dal 23.08.2018 al 31.12.2018 per n. 78 gg di lavoro, dal 29/07/2019 al
31/12/2019 per n. 78 gg di lavoro effettivo;
CP_
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi
€.1.400,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuZIne all'Avv. Marco Ippolito Matano dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 17-03-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
11 12