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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di BARCELLONA P.G.
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.) Nella causa iscritta al n. 897/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANIA CALABRO', come da procura in atti. opponente, contro
(C.F./P.IVA n. ), in persona del suo Procuratore, Dr.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO PESENTI come da procura in atti. Controparte_2 opposto,
All'udienza del 20.05.2025, dinanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria Rita Cuzzola, viene chiamata la causa portante n. 897/2017 .
E' presente l'Avv. Giuliana Isgrò per delega dell'Avv. Marco Pesenti, nell'interesse della , la CP_1 quale si riporta agli atti di causa, nonché alle note conclusive depositate. Contesta quanto eccepito da controparte soprattutto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e richiesta di CTU contabile.
E' presente l'Avv. Stefania Calabrò, la quale si riporta a tutte le richieste anche di ordine istruttorio di cui agli atti e verbali di causa e note conclusive depositate. Contesta quanto ex adverso eccepito e domandato e ne chiede il rigetto.
IL GOP
Esaurita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
IL GOP
Alle ore 16,30 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 897/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANIA CALABRO', come da procura in atti. opponente, contro
(C.F./P.IVA n. ), in persona del suo Procuratore, Dr.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO PESENTI come da procura in atti. Controparte_2 opposto, avente ad oggetto: Deposito bancario.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale che fa parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. roponeva opposizione avverso Parte_1 il Decreto Ingiuntivo n. 79 del 2017, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. e notificato il 6.04.2017, con il quale veniva ingiunto il pagamento di Euro 29.337,98, oltre interessi indicati in ricorso e spese e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
1) Invia preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva di banca per i motivi spiegati in premessa;
CP_1
2) Sempre in via preliminare dichiarare inopponibile a l'intervenuta cessione e/o cessioni di credito Parte_1 per quanto sopraesposto;
3) Nel merito, senza recedere da quanto sopra, dichiarare nulli e/o inopponibili all'opponente i contratti stipulati per
i motivi su esposti;
4) dichiarare nulli e7o inopponibili gli estratti e i saldi conto nei confronti dell'opponente per i motivi di cui in premessa;
5) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è tenuto a corrispondere l'opponente per i motivi di cui all'opposizione;
6) In subordine ritenere dichiarare quantomeno che la somma ingiunta non corrisponde all'effettivo debito;
7) Conseguentemente annullare, revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
8) Disporre CTU contabile al fine di verificare la legittimità o regolarità dei contratti stipulati, dei conteggi e delle operazioni poste in essere fin dal sorgere dei rapporti e alla chiusura, la conformità degli interessi passivi applicati di, nonché i costi ed oneri passivi di tutte le operazioni poste in essere dalla società. In particolare si chiede sia dato mandato al CTU di stabilire: il tasso di interesse praticato, il criterio di capitalizzazione applicato, l'ammontare complessivo delle competenze commissioni e spese indebitate, il calcolo del tasso di interesse effettivo globale medio annuo con opzione regime degli interessi legali. CP_ Si costituiva la banca la quale contestando le eccezioni e le domande avverse così concludeva:
In via preliminare
- Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile,
e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione.
In via principale
- Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta da parte attrice, rigettarla integralmente e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine
- Accertare e dichiarare che l'opponente è debitore nei confronti di della somma di € 29.337,98 ovvero Controparte_1 di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma ovvero della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese.
Con ordinanza del 26.03.2018 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini ex lege per l'inizio della procedura di mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo del tentativo di mediazione, si concedevano i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e, dopo il deposito delle note istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sxies c.p.c.
********
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva –questione potenzialmente assorbente in quanto presupposto logico della domanda ed oggetto di contestazione - in capo a , CP_1 ritenendo provata l'inclusione del credito ingiunto tra quelli oggetto della cessione operata dalla
Findomestic, ovvero della posizione relativa al rapporto di prestito personale n. 20024133705720 stipulato in data 18/11/2011 e Contratto Findomestic n. 20024133705718 stipulato in data 22/06/2011.
Cessione comunicata dalla cessionaria all'opponente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prodotta in giudizio.
Tale comunicazione assolve alla più ridotta funzione di provocare la conoscenza del debitore ceduto, al fine di consentirgli di adempiere nei confronti dell'esatto creditore, evitando così il rischio che insorga tra le parti un indebito soggettivo, nonché al fine di consentirgli di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi, individuando il legittimo contraddittore del rapporto. In ogni caso, l'omissione della comunicazione non inficia in alcun modo la validità e l'efficacia della cessione intercorsa tra le parti (cfr.
Trib. Roma, 15/09/2015, n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485).
Il consenso del debitore ceduto, difatti, non è necessario per perfezionare la cessione del credito, che si conclude per effetto del solo consenso manifestato tra cedente e cessionario, mentre per il debitore è irrilevante nei confronti di quale soggetto adempiere il proprio obbligo. Ciò non significa che la comunicazione della intervenuta cessione sia priva di ogni effetto giuridico, ma che la sua carenza non influenza la validità della cessione del credito e non mina la titolarità acquisita dal cessionario.
Grava sulla società che si affermi cessionaria del credito l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di
Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Nonostante la peculiarità che assume l'operazione economica nel settore bancario, le cessioni di crediti in blocco sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a contenuto traslativo, per la cui prova assume valore determinante la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito recante l'indicazione dei rapporti ceduti (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020;
Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Napoli, 22/4/2021,
Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro,
22/11/2020; Tribunale Avezzano, 03/07/2020).
Agli atti del fascicolo monitorio sono presenti sia il contratto di cessione che la comunicazione di cessione inviata con raccomandata a/r.
La legittimazione attiva dell'opposta può, dunque, ritenersi provata. CP_1
Passando all'esame del merito, in via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.20613/11).
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante dai finanziamenti stipulati;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
La società opposta ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato. Vi
è prova adeguata in atti della sussistenza del credito sussistendo la prova scritta, rappresentata, tra l'altro, da copia del contratto di finanziamento ed estratto conto certificato conforme alle scritture contabili.
Di contro, l'opponente si è limitato a sollevare contestazioni puramente generiche e dilatorie.
Secondo orientamento ormai pacifico e costante, l'opponente deve formulare contestazioni complete e specifiche, supportate da elementi probatori validi ed idonei, senza che possa valere l'inversione dell'onere della prova.
Nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, sia dell'opponente per contestarla.
Come sopra già rappresentato, mentre appaiono sufficienti i documenti offerti dalla società creditrice, alcuna prova è stata prodotta dall'opponente a supporto delle sue eccezioni, né sarebbe possibile accogliere la richiesta istruttoria di nomina di CTU in quanto la stessa sarebbe, in assenza delle suddette prove, esplorativa.
Deve sul punto ricordarsi che è pacifico in giurisprudenza che quando il debitore eccepisce la nullità della clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra legali, contestazione delle c.m.s., etc.), necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Qualora la domanda difetti di tale specifica individuazione non possa trovare ingresso in giudizio alcuna CTU contabile (sul punto Trib. Roma sez. IX 16/11/2016 n. 21490; Trib.
Bari, sez. IV, 09/12/2015, n.5395; Trib.Torre Annunziata, 19.06.2017, n. 1798).
La ricostruzione offerta dall'opponente appare troppo generica e la richiesta di CTU, in assenza di elementi di prova a supporto delle domande ed eccezioni formulate si ritiene meramente esplorativa e pertanto inammissibile, come ormai stabilito da costante orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide.
Come disposto dalla Suprema Corte: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca dei fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 31886719).
“Sicchè, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronuncia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta.” (Cass. 24487/19).
Alla luce delle risultanze di causa, si ritiene che parte attrice non abbia assolto all'onere della prova previsto ex art. 2697 c.c. e pertanto si rigetta la domanda di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 79 del
2017, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. e notificato il 6.04.2017.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 897/2017, così provvede:
- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.79 del 2017, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. e notificato il 6.04.2017 per i motivi sopra esposti;
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 79 del 2017, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. e notificato il 6.04.2017 per i motivi sopra esposti;
- Condanna l'opponente, sig. , alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 nel presente giudizio da , liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese CP_1 generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 20/05/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.) Nella causa iscritta al n. 897/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANIA CALABRO', come da procura in atti. opponente, contro
(C.F./P.IVA n. ), in persona del suo Procuratore, Dr.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO PESENTI come da procura in atti. Controparte_2 opposto,
All'udienza del 20.05.2025, dinanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria Rita Cuzzola, viene chiamata la causa portante n. 897/2017 .
E' presente l'Avv. Giuliana Isgrò per delega dell'Avv. Marco Pesenti, nell'interesse della , la CP_1 quale si riporta agli atti di causa, nonché alle note conclusive depositate. Contesta quanto eccepito da controparte soprattutto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e richiesta di CTU contabile.
E' presente l'Avv. Stefania Calabrò, la quale si riporta a tutte le richieste anche di ordine istruttorio di cui agli atti e verbali di causa e note conclusive depositate. Contesta quanto ex adverso eccepito e domandato e ne chiede il rigetto.
IL GOP
Esaurita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
IL GOP
Alle ore 16,30 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 897/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANIA CALABRO', come da procura in atti. opponente, contro
(C.F./P.IVA n. ), in persona del suo Procuratore, Dr.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO PESENTI come da procura in atti. Controparte_2 opposto, avente ad oggetto: Deposito bancario.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale che fa parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. roponeva opposizione avverso Parte_1 il Decreto Ingiuntivo n. 79 del 2017, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. e notificato il 6.04.2017, con il quale veniva ingiunto il pagamento di Euro 29.337,98, oltre interessi indicati in ricorso e spese e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
1) Invia preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva di banca per i motivi spiegati in premessa;
CP_1
2) Sempre in via preliminare dichiarare inopponibile a l'intervenuta cessione e/o cessioni di credito Parte_1 per quanto sopraesposto;
3) Nel merito, senza recedere da quanto sopra, dichiarare nulli e/o inopponibili all'opponente i contratti stipulati per
i motivi su esposti;
4) dichiarare nulli e7o inopponibili gli estratti e i saldi conto nei confronti dell'opponente per i motivi di cui in premessa;
5) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è tenuto a corrispondere l'opponente per i motivi di cui all'opposizione;
6) In subordine ritenere dichiarare quantomeno che la somma ingiunta non corrisponde all'effettivo debito;
7) Conseguentemente annullare, revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
8) Disporre CTU contabile al fine di verificare la legittimità o regolarità dei contratti stipulati, dei conteggi e delle operazioni poste in essere fin dal sorgere dei rapporti e alla chiusura, la conformità degli interessi passivi applicati di, nonché i costi ed oneri passivi di tutte le operazioni poste in essere dalla società. In particolare si chiede sia dato mandato al CTU di stabilire: il tasso di interesse praticato, il criterio di capitalizzazione applicato, l'ammontare complessivo delle competenze commissioni e spese indebitate, il calcolo del tasso di interesse effettivo globale medio annuo con opzione regime degli interessi legali. CP_ Si costituiva la banca la quale contestando le eccezioni e le domande avverse così concludeva:
In via preliminare
- Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile,
e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione.
In via principale
- Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta da parte attrice, rigettarla integralmente e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine
- Accertare e dichiarare che l'opponente è debitore nei confronti di della somma di € 29.337,98 ovvero Controparte_1 di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma ovvero della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese.
Con ordinanza del 26.03.2018 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini ex lege per l'inizio della procedura di mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo del tentativo di mediazione, si concedevano i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e, dopo il deposito delle note istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sxies c.p.c.
********
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva –questione potenzialmente assorbente in quanto presupposto logico della domanda ed oggetto di contestazione - in capo a , CP_1 ritenendo provata l'inclusione del credito ingiunto tra quelli oggetto della cessione operata dalla
Findomestic, ovvero della posizione relativa al rapporto di prestito personale n. 20024133705720 stipulato in data 18/11/2011 e Contratto Findomestic n. 20024133705718 stipulato in data 22/06/2011.
Cessione comunicata dalla cessionaria all'opponente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prodotta in giudizio.
Tale comunicazione assolve alla più ridotta funzione di provocare la conoscenza del debitore ceduto, al fine di consentirgli di adempiere nei confronti dell'esatto creditore, evitando così il rischio che insorga tra le parti un indebito soggettivo, nonché al fine di consentirgli di opporre al cessionario tutte le eccezioni già opponibili al cedente attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, nonché ai fatti modificativi ed estintivi, individuando il legittimo contraddittore del rapporto. In ogni caso, l'omissione della comunicazione non inficia in alcun modo la validità e l'efficacia della cessione intercorsa tra le parti (cfr.
Trib. Roma, 15/09/2015, n.18158; Cass. 17/1/2001, n. 575; Cass. 6/8/1999, n. 8485).
Il consenso del debitore ceduto, difatti, non è necessario per perfezionare la cessione del credito, che si conclude per effetto del solo consenso manifestato tra cedente e cessionario, mentre per il debitore è irrilevante nei confronti di quale soggetto adempiere il proprio obbligo. Ciò non significa che la comunicazione della intervenuta cessione sia priva di ogni effetto giuridico, ma che la sua carenza non influenza la validità della cessione del credito e non mina la titolarità acquisita dal cessionario.
Grava sulla società che si affermi cessionaria del credito l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di
Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Nonostante la peculiarità che assume l'operazione economica nel settore bancario, le cessioni di crediti in blocco sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a contenuto traslativo, per la cui prova assume valore determinante la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito recante l'indicazione dei rapporti ceduti (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. civ. 28/2/2020;
Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Napoli, 22/4/2021,
Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro,
22/11/2020; Tribunale Avezzano, 03/07/2020).
Agli atti del fascicolo monitorio sono presenti sia il contratto di cessione che la comunicazione di cessione inviata con raccomandata a/r.
La legittimazione attiva dell'opposta può, dunque, ritenersi provata. CP_1
Passando all'esame del merito, in via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.20613/11).
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante dai finanziamenti stipulati;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
La società opposta ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato. Vi
è prova adeguata in atti della sussistenza del credito sussistendo la prova scritta, rappresentata, tra l'altro, da copia del contratto di finanziamento ed estratto conto certificato conforme alle scritture contabili.
Di contro, l'opponente si è limitato a sollevare contestazioni puramente generiche e dilatorie.
Secondo orientamento ormai pacifico e costante, l'opponente deve formulare contestazioni complete e specifiche, supportate da elementi probatori validi ed idonei, senza che possa valere l'inversione dell'onere della prova.
Nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, sia dell'opponente per contestarla.
Come sopra già rappresentato, mentre appaiono sufficienti i documenti offerti dalla società creditrice, alcuna prova è stata prodotta dall'opponente a supporto delle sue eccezioni, né sarebbe possibile accogliere la richiesta istruttoria di nomina di CTU in quanto la stessa sarebbe, in assenza delle suddette prove, esplorativa.
Deve sul punto ricordarsi che è pacifico in giurisprudenza che quando il debitore eccepisce la nullità della clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra legali, contestazione delle c.m.s., etc.), necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Qualora la domanda difetti di tale specifica individuazione non possa trovare ingresso in giudizio alcuna CTU contabile (sul punto Trib. Roma sez. IX 16/11/2016 n. 21490; Trib.
Bari, sez. IV, 09/12/2015, n.5395; Trib.Torre Annunziata, 19.06.2017, n. 1798).
La ricostruzione offerta dall'opponente appare troppo generica e la richiesta di CTU, in assenza di elementi di prova a supporto delle domande ed eccezioni formulate si ritiene meramente esplorativa e pertanto inammissibile, come ormai stabilito da costante orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide.
Come disposto dalla Suprema Corte: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca dei fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 31886719).
“Sicchè, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronuncia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta.” (Cass. 24487/19).
Alla luce delle risultanze di causa, si ritiene che parte attrice non abbia assolto all'onere della prova previsto ex art. 2697 c.c. e pertanto si rigetta la domanda di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 79 del
2017, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. e notificato il 6.04.2017.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 897/2017, così provvede:
- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.79 del 2017, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. e notificato il 6.04.2017 per i motivi sopra esposti;
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 79 del 2017, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. e notificato il 6.04.2017 per i motivi sopra esposti;
- Condanna l'opponente, sig. , alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 nel presente giudizio da , liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese CP_1 generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 20/05/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola