TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. rg. 9987/2021, avente ad oggetto: donazione vertente tra
P.Iva con Parte_1 P.IVA_1 sede in alla via Municipio, 8, in persona del Presidente p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Vincenzo FU c.f. e Giancarlo Fumo c.f. C.F._1
, FAX 0823.875127, entrambi del foro di Santa Maria C.V. C.F._2 elett.te dom.ti presso lo studio FU sito in Roccamonfina (CE), alla Piazza Nicola
Amore n. 96;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t. Dott. nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), dom.to per la carica presso la Casa Comunale sita in Conca C.F._3 della Campania (CE), 81044, alla Piazza Umberto I n. 1, rapp.to e difeso dall'Avv.
IU NA (C.F. ed unitamente a quest'ultimo elett.te C.F._4 dom.to presso il di Lui studio in Castel Volturno (CE), al P.co dei Rosmarini n. 55, giusta procura alle liti in atti (determina n. 499 del 22.11.2021);
CONVENUTO
Conclusioni delle parti All'udienza del 18.9.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da note scritte in sostituzione del verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. L'attrice premesso che con deliberazione del cda Parte_1 del 05.09.2017 donava al convenuto uno scuolabus modello CO tg. CP_1
CY680EF, ha introdotto il presente giudizio per ottenere la revoca della donazione per difetto di forma, con condanna del alla restituzione Controparte_1 del bene.
In via meramente subordinata, ha chiesto, stante la palese difformità tra accettazione e volontà dell'Ente donante, ordinarsi la cancellazione del logo della dal veicolo, non essendo l'utilizzo del mezzo perfettamente conforme alla Parte_1 volontà espressa dall'Ente all'atto della donazione.
Il si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda di declaratoria di nullità della donazione in quanto questa poteva considerarsi di modico valore, per la quale non si necessita della forma solenne;
rilevava inoltre che la donazione si era perfezionata con la consegna della res al donatario e non presentava alcuna “anomalia” sotto il profilo della legittimità, in quanto la voluntas della fondazione emergeva dal verbale del 27.7.2017, di cui veniva data comunicazione all'Ente con nota a firma del Presidente la pro tempore Parte_1 che comunicava ufficialmente che la richiesta del era stata accolta CP_1 all'unanimità.
Con ordinanza del 22.4.2025 il Tribunale rilevava, ex officio, e sottoponeva alle parti ex art. 101 c.p.c. - su cui invitava interloquire - la questione avente ad oggetto la nullità per difetto di forma dell'atto donativo.
Successivamente, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.9.2025 all'esito della quale era rimessa in decisione ex art. 190 c.p.c.
3. In diritto si osserva quanto segue. Com'è noto, ai sensi dell'art. 769 c.c., la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Essendo il convenuto – parte contraente e Controparte_1 donatario – ente pubblico, trova applicazione la specifica disciplina secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta ad substantiam.
Invero, seppur l'ordinamento civilistico italiano stabilisca un generale principio di libertà della forma del contratto, per converso, tutti i contratti della P.A. devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., salvo i casi in cui la legislazione ammetta una deroga in tal senso.
L'obbligo generale di forma scritta risiede nel R.D. n. 2440/1923 e riguarda ogni contratto (in senso lato, ex art. 1321 c.c.) della P.A., tipico o atipico.
Per costante giurisprudenza sia civile che amministrativa, tutti i contratti di cui sia parte la P.A., anche quando agisca iure privatorum, devono essere stipulati in forma scritta ad substantiam, non potendosi pertanto né desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, né ritenere possibile la conversione in altro titolo o il rinnovo tacito di essi (Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, Sent. n. 3575; Cons. Stato, Sez. III,
12 settembre 2019, Sent. n. 6151; Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2020, Sent. n. 142). In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. civ., Sez. un., 9 agosto 2018, Sent. n. 20684; Cass. 28 giugno 2018,
Sent. n. 17016; 23 gennaio 2018, Sent. n. 1549; 27 ottobre 2017, ord. n. 25631; 13 ottobre 2016, Sent. n. 20690; 17 giugno 2016, Sent. n. 12540; 22 dicembre 2015, Sent.
n. 25798; 11 novembre 2015, Sent. n. 22994; 24 febbraio 2015, ord. n. 3721; 19 settembre 2013, Sent. n. 21477; 14 aprile 2011, Sent. n. 8539; 26 ottobre 2007, Sent. n.
22537). Da ciò discende l'irrilevanza di manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi (Cass. 11 novembre 2015, Sent. n. 22994; 9 maggio 2017, ord. n. 11231; 15 giugno 2015, Sent. n. 12316), oltre che l'inammissibilità - salvi i casi previsti da speciali disposizioni - di rinnovi taciti (Cass. civ., Sez. un., 20 novembre 1991, Sent. n. 12769; Cass., 24 giugno 2002, Sent. n. 9165;
21 maggio 2003, Sent. n. 7962) e subentri per facta concludentia (Cass., 19 settembre
2013, Sent. n. 21477; 30 maggio 2002, Sent. n. 7913).
Contravvenire a siffatte previsioni traduce una conseguente ipotesi di nullità del contratto di donazione per difetto di forma scritta ad substantiam ex art. 1418 c.c.
4. Calando le sovraesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, agli atti emerge come il contratto donativo in esame sia stato redatto mediante deliberazione del c.d.a. del 05.09.2017 della accettata con deliberazione di giunta Parte_1
Comunale n. 42 del 06/09/2017, che tuttavia mai fu trasmessa alla ne Parte_1 deriva che, non tradottasi in un atto sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere, il contratto risulta privo della forma scritta "ad substantiam" richiesta per legge, dovendosi, inoltre, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi.
Tale profilo, oggetto di rilevazione d'ufficio da parte del Tribunale con ordinanza del 22.4.2025, tiene conto del principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità negoziale deve coordinarsi con il principio della domanda, di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. e che la
"rilevazione" officiosa delle nullità negoziali, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione) e sotto qualsiasi profilo (anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione"), è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio;
la loro "dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione (cfr. Cassazione civile, sez. III,
20/01/2016).
5. Né trova pregio l'argomentazione sollevata dal convenuto secondo CP_1 cui la doazione dello scuolabus debba intendersi quale donazione di modico valore,
e dunque scevra da vincoli di forma solenne.
Premesso che è dunque pacifica la natura di liberalità della elargizione dello scuolabus, ritiene il Tribunale che essa non possa intendersi quale donazione di modico valore.
È noto che in argomento la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 cod. civ. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, onde il giudizio in proposito è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
7913 del 12/06/2001).
L'indagine va operata alla stregua di due criteri: quello oggettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante (così Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7913 del
12/06/2001).
Si argomenta che ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione,
l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendo essa essere apprezzata alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante
(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 238 del 4 gennaio 2024).
Ebbene, nella fattispecie concreta si impone di effettuare tale valutazione, tenendo conto dei canoni ermeneutici sopra indicati.
Per quel che concerne il profilo meramente oggettivo della donazione, ad avviso del Tribunale, tenendo conto della natura dell'oggetto, che è costituito da una cosa mobile registrata con un valore di mercato non irrilevante (stimato dalla Parte_1 in circa 30.000,00), deve escludersi il valore modico dello stesso.
Dal punto di vista soggettivo, poi, occorre tener conto che la è una Parte_1
Istituzione Pubblica di assistenza e beneficenza, non perseguente fini di lucro, e conseguentemente la fuoriuscita del bene dal patrimonio della – pur tenuto Parte_1 conto delle consistenti dimensioni dello stesso - assume significativa rilevanza nella misura in cui sottrae tale bene al perseguimento dello scopo pubblicistico che tale ente ontologicamente persegue.
Alla luce di tali considerazioni, ed in base ad una valutazione che tenga conto di entrambi i criteri, oggettivo e soggettivo, si ritiene che la donazione in favore del non possa considerarsi di modico valore, con la conseguenza che, non essendo CP_1 stata rispettata la forma solenne imposta dall'art. 782 c.c. sotto pena di nullità, essa deve dichiararsi nulla e la donataria deve essere condannata a conferire alla massa ereditaria l'importo ricevuto.
Va dunque esclusa, per la il valore modico della donazione, Parte_1 dovendo con ciò dichiararsi la nullità della donazione per difetto di forma solenne.
Il va pertanto condannato a restituire in favore della il CP_1 Parte_1 bene mobile registrato per effetto della donazione dichiarata nulla.
6. Va dichiarata assorbita, invece, stante l'accoglimento della domanda principale, la domanda subordinata di cancellazione del logo della dal Parte_1 veicolo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve essere accolta la domanda della con conseguente declaratoria di nullità della Parte_1 donazione del veicolo targato CY 680 EF marca CO.
Per l'effetto, deve essere condannato a Controparte_1 restituire in favore della il bene sopra indicato. Parte_1
7. La circostanza che, nonostante l'assenza di forma scritta ad substantiam, la donazione in esame venne redatta mediante deliberazione del c.d.a. del 05.09.2017 della accettata con deliberazione di giunta Comunale n. 42 del 06/09/2017, Parte_1 costituisce motivo idoneo a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda principale e per l'effetto dichiara la nullità della donazione operata dalla in favore del Parte_1 Controparte_1 del veicolo targato CY 680 EF marca CO;
[...]
2) condanna il a restituire in favore della Controparte_1 il veicolo targato CY 680 EF marca CO;
Parte_1
3) dichiara assorbita la domanda subordinata di cancellazione del logo;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo