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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 10866/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Romanazzi;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., a seguito del rigetto della richiesta di assegno ordinario di invalidità, il CTU Dott. affermava Persona_1
l'inesistenza di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa e, pertanto, negava il diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Previo dissenso, il ricorrente instaurava tempestivamente il giudizio di merito.
1 Ritenuto opportuno rinnovare la valutazione del complesso delle patologie di cui il ricorrente può dirsi affetto, nella presente fase è stata svolta nuova CTU dal nominato Dott. , il quale è pervenuto alle seguenti conclusioni: Persona_2
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Si premette che in data 31.5.23 il signor inoltrava domanda per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità che però veniva rigettata per mancanza di requisiti medici. Che in seguito a ciò seguiva ricorso al comitato provinciale
che confermava il precedente giudizio. CP_1
Seguiva ricorso giudiziario con nomina di CTU, il quale nelle conclusioni non riconosceva il diritto del ricorrente a percepire l'assegno perché le infermità sofferte raggiungevano la percentuale del 55%.
A seguito di contestazione della CTU da parte ricorrente veniva riproposto nuovo ricorso giudiziario.
Sulla base della visita medica e della documentazione, a parere dello scrivente, va primariamente considerata la attività prevalentemente svolta dal signor
[...]
, di carrozziere, poi verniciatore e di fabbro, che consiste essenzialmente Pt_1 in lavoro manuale, che prevede un impegno muscolare spesso notevole, per la necessità di sollevare al piano di lavoro il manufatto e di movimentarlo con
l'impiego degli arti superiori e quindi spalle, gomiti e mani, sia destra che sinistra.
Inoltre è di fondamentale importanza una condizione anatomica e funzionale della colonna dorsale e soprattutto lombare che sia in grado di tollerare il su descritto lavoro fisico.
Si tratta infine di una attività che si svolge in piedi ed in movimento per cui non può essere sottovalutata la patologia a carico delle articolazioni degli arti inferiori in particolare ginocchia,
caviglie, piedi e sistema circolatorio e neurologico.
Nella fattispecie il signor è affetto da: Parte_1
rigidità dolorosa della colonna cervicale dorsale e lombare da spondilo artrosi cervicale con protrusioni e lombare con ernie;
artropatia degenerativa con sofferenza delle articolazioni acromion claveare e scapolo omerale destra;
da artropatia dei gomiti con tendinite inserzionale dei flessori ed estensori;
meniscosi interna delle ginocchia e fascite plantare sinistra;
da cardiopatia sclero-ipertensiva classificata II NYHA.
Dato il complessivo quadro clinico obbiettivo e documentale, è possibile affermare che le elencate infermità determinano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a far data dalla domanda”.
2 Si tratta di conclusioni convincenti e logicamente corrette, che si basano sulla completa disamina della documentazione medica e sull'esame obiettivo dell'interessato, come tali pienamente condivisibili in questa sede.
Deve, pertanto, affermarsi che sussiste il requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 31.05.2023.
Non può trovare accoglimento in questa sede la richiesta di condanna dell' CP_1 alla corresponsione dei ratei arretrati, poiché il presente giudizio ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.
Rimangono definitivamente a carico dell' le spese della CTU. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza del diritto dalla data della domanda amministrativa del
31.05.2023;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Bari, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
3
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 10866/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Romanazzi;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., a seguito del rigetto della richiesta di assegno ordinario di invalidità, il CTU Dott. affermava Persona_1
l'inesistenza di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa e, pertanto, negava il diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Previo dissenso, il ricorrente instaurava tempestivamente il giudizio di merito.
1 Ritenuto opportuno rinnovare la valutazione del complesso delle patologie di cui il ricorrente può dirsi affetto, nella presente fase è stata svolta nuova CTU dal nominato Dott. , il quale è pervenuto alle seguenti conclusioni: Persona_2
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Si premette che in data 31.5.23 il signor inoltrava domanda per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità che però veniva rigettata per mancanza di requisiti medici. Che in seguito a ciò seguiva ricorso al comitato provinciale
che confermava il precedente giudizio. CP_1
Seguiva ricorso giudiziario con nomina di CTU, il quale nelle conclusioni non riconosceva il diritto del ricorrente a percepire l'assegno perché le infermità sofferte raggiungevano la percentuale del 55%.
A seguito di contestazione della CTU da parte ricorrente veniva riproposto nuovo ricorso giudiziario.
Sulla base della visita medica e della documentazione, a parere dello scrivente, va primariamente considerata la attività prevalentemente svolta dal signor
[...]
, di carrozziere, poi verniciatore e di fabbro, che consiste essenzialmente Pt_1 in lavoro manuale, che prevede un impegno muscolare spesso notevole, per la necessità di sollevare al piano di lavoro il manufatto e di movimentarlo con
l'impiego degli arti superiori e quindi spalle, gomiti e mani, sia destra che sinistra.
Inoltre è di fondamentale importanza una condizione anatomica e funzionale della colonna dorsale e soprattutto lombare che sia in grado di tollerare il su descritto lavoro fisico.
Si tratta infine di una attività che si svolge in piedi ed in movimento per cui non può essere sottovalutata la patologia a carico delle articolazioni degli arti inferiori in particolare ginocchia,
caviglie, piedi e sistema circolatorio e neurologico.
Nella fattispecie il signor è affetto da: Parte_1
rigidità dolorosa della colonna cervicale dorsale e lombare da spondilo artrosi cervicale con protrusioni e lombare con ernie;
artropatia degenerativa con sofferenza delle articolazioni acromion claveare e scapolo omerale destra;
da artropatia dei gomiti con tendinite inserzionale dei flessori ed estensori;
meniscosi interna delle ginocchia e fascite plantare sinistra;
da cardiopatia sclero-ipertensiva classificata II NYHA.
Dato il complessivo quadro clinico obbiettivo e documentale, è possibile affermare che le elencate infermità determinano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a far data dalla domanda”.
2 Si tratta di conclusioni convincenti e logicamente corrette, che si basano sulla completa disamina della documentazione medica e sull'esame obiettivo dell'interessato, come tali pienamente condivisibili in questa sede.
Deve, pertanto, affermarsi che sussiste il requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 31.05.2023.
Non può trovare accoglimento in questa sede la richiesta di condanna dell' CP_1 alla corresponsione dei ratei arretrati, poiché il presente giudizio ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.
Rimangono definitivamente a carico dell' le spese della CTU. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza del diritto dalla data della domanda amministrativa del
31.05.2023;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Bari, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
3