TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10442 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11329/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi di legge nella causa iscritta al n.11329/2021 r.g.a.c.
TRA
con sede legale in Napoli alla via Pigna 57 (P.Iva Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Vincenzo Cerbone (C.F. ) presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Generale G. Orsini n.46
- OPPONENTE-
E
C.F. e P. IVA: in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Napoli (Na), alla Via Del Cassano n. 457,
rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Di Paola (C.F.:
[...]
) e dall'Avv. Cristina Miele (C.F. ), C.F._2 CodiceFiscale_3
presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Maddaloni (CE)
alla via Mastrantuono n. 28
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con Decreto
Ingiuntivo n. 2440/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 24/03/2021
nel procedimento Rg.n. 3632/2021 e notificato il 26.03.2021, la CP_1
ingiungeva alla in persona del suo legale
[...] Parte_1
rappresentante, il pagamento della somma di € 13.967,33 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso di cui al Dlgs 231/2002 dalla scadenza
- 2 -
delle fatture al soddisfo, nonché le spese della procedura liquidate in €
145,50 per spese ed € 540,00 per onorario, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona Parte_1
del suo legale rappresentante, proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo chiedendo all'adito Tribunale di: “in via preliminare,
1. rigettare
l'eventuale richiesta della società opposta di concessione della provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto la presente opposizione
è fondata su prova scritta e di pronta soluzione e, in ogni caso, attesa la
manifesta e documentata insussistenza del credito azionato dalla CP_2
in via principale,
1. accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di €
[...]
13.967,33 ingiustificatamente rivendicato dalla per tutti i Controparte_1
motivi che precedono;
per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo
n.2440/2021 reso dal Tribunale di Napoli, stante la manifesta e documentata
insussistenza del credito azionato dalla;
2. accertare e CP_1
dichiarare che è creditrice della somma di € 22.108,38 a saldo Parte_1
della fattura 90 del 31.08.2017, per tutti i motivi che precedono;
per l'effetto,
in riconvenzionale, condannare la al pagamento della somma CP_1
di € 22.108,38 oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 decorrenti dal
31.08.2017, per tutti i motivi che precedono;
3. condannare la CP_1
ex art. 96 c.p.c. al pagamento di € 7.500 o diversa altra somma
[...]
- 3 -
liquidata dal Tribunale, per tutti i motivi innanzi spiegati;
in ogni caso, 1.
condannare la al pagamento del compenso professionale, Controparte_1
spese generali, spese ed oneri di legge”.
CP_
Si costituiva ritualmente la in persona del suo legale CP_1
rappresentante, la quale chiedeva all'adito Tribunale di: “ I. in via
preliminare, concedersi, ex artt. 633 – 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione al
d.i. opposto n. 2440/2021 d.d. 24/03/2021, emesso dal Tribunale di Napoli,
per non essere l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
II. nel merito, dichiarare l'infondatezza delle domande avverse, in quanto
totalmente infondate in fatto oltre che in diritto, alla stregua anche delle
considerazioni ed argomentazioni tutte ut supra, ed in particolare perché si
dichiari la pretesa attorea inammissibile, improcedibile, ed improponibile
anche in relazione a tutte le eccezioni formulate;
III. sempre nel merito, in via
subordinata, previo accertamento del credito vantato dalla Controparte_1
condannare la al pagamento della somma di € 13.967,33# Parte_1
oltre interessi moratori e rivalutazione dal dì di ogni singola fattura;
IV.
condannare sempre parte avversa ex art. 96 c.p.c. a quella somma che l'On.le
Giudicante riterrà di giustizia e nell'ambito dello scaglione del presente
giudizio per lite temeraria attesa l'evidente e conclamata mala fede
processuale; V. infine, ma non da ultimo, condannare l'attrice-opponente al
pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio,
- 4 -
oltre R.S.G., IVA e C.P.A. ex lege con attribuzione, e quanto ex art. 5, c. 4 e 14
D.M. n°127/04 e ss.mm.ii. ad aggiungersi alle competenze per il ricorso del
decreto ingiuntivo opposto”.
All'esito della prima udienza tenutasi a trattazione scritta in data
30.09.2021 il Giudice concedeva non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 20/10/2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Dopo il deposito delle memorie 183 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, prima all'udienza del 3.06.2024 (ciò a seguito di istanza di anticipazione) e poi al 23/06/2025 udienza, quest'ultima, in cui la causa veniva introitata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda
- 5 -
indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Ciò premesso va rilevato che l'ingiunzione di pagamento fu emessa sulla base delle fatture emesse dall'opposta.
Ebbene sulla scorta della documentazione acquisita in atti questo Giudice
ritiene che l'opposizione così come proposta sia fondata e che, per l'effetto,
il decreto ingiuntivo vada revocato così come vada rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente.
Va preliminarmente evidenziato che, in relazione al preteso credito oggetto della fase monitoria, è necessario fornire prove che possano assurgere a tale valenza, laddove si istauri un giudizio ordinario di cognizione qual'è
l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò premesso va detto che nel giudizio di opposizione avviene una vera e propria trasformazione del ruolo delle parti, le quali si trovano a subire un'inversione formale a livello processuale, rispetto al ruolo che le stesse rivestono a livello giuridico-sostanziale quindi, una volta promossa l'opposizione al decreto ingiuntivo, il procedimento si svolgerà nel pieno contraddittorio tra le parti, dove, tuttavia, l'onere probatorio ricadrà
interamente sul convenuto opposto che, in qualità di attore sostanziale,
- 6 -
dovrà dimostrare quanto preteso e concesso nella precedente fase monitoria.
Dottrina e giurisprudenza consolidate sono concordi nel sostenere che “nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale
delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in
senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è
quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti
costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria” (Trib. Roma,
Sent.n.16333/2018) ed ancora che: “In sede di opposizione al decreto
ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere
della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente
la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale,
sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in
giudizio.” (Trib. Palermo, Trib. Pavia e Trib. Novara).
Ciò premesso alla luce delle contestazioni dell'opponente nessuno dei documenti prodotti dall'opposta ha dato prova del presunto credito vantato dalla stessa.
Nel dettaglio in relazione alle fatture commerciali va evidenziato che le stesse (secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale)
costituiscono una mera manifestazione di volontà dell'emittente, e che
- 7 -
pertanto non sono idonee a provare alcuna ragione di credito della parte opposta. Gravava quindi sull'opposta l'onere della prova in Controparte_1
relazione alla prestazione che assumeva essere stata svolta nell'interesse della società opponente.
A tal riguardo la Suprema Corte afferma che “Un documento proveniente
dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della
stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte
contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua
entità, oltreché alla sua esistenza” (Cass. 27.04.2016, n. 8290).
Nello specifico: “Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa
rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al
decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla
certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini
della dimostrazione del fondamento della pretesa” (Cass. 03.04.2008, n.
8549).
In relazione invece alle cambiali prodotte dall'opposta le stesse risultano inattendibili dal momento che vi è incongruenza tra la data di emissione recante quella del 16.11.2018 e quella della scadenza recante quella del
31.03.2018.
- 8 -
Sulla scorta di tali circostanze, peraltro contestate da parte opponente, la pretesa creditoria dell appare sprovvista di prova Controparte_1
Sulla base dei suddetti principi anche la domanda riconvenzionale va rigettata non avendo parte opponente adeguatamente fornito elementi probatori tali da poter riconoscere il credito richiesto nell'atto introduttivo del procedimento risultando, pertanto, lo stesso generico, sommario e comunque non provato.
Ebbene, in virtù di quanto sopra, l'opposizione così come proposta va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato così come, al contempo, va rigettata anche la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente.
Le spese del presente giudizio stante la reciproca soccombenza andranno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.11329/2021 R.G. promossa da in persona del suo legale rappresentante p.t. contro Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, nel Controparte_2
contraddittorio delle parti, così provvede:
- 9 -
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
2440/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 24/03/2021 nel procedimento Rg.n. 3632/2021;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e compensi del giudizio.
Così deciso in Napoli il 13 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15
ottobre 2012 n. 209.
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi di legge nella causa iscritta al n.11329/2021 r.g.a.c.
TRA
con sede legale in Napoli alla via Pigna 57 (P.Iva Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Vincenzo Cerbone (C.F. ) presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Generale G. Orsini n.46
- OPPONENTE-
E
C.F. e P. IVA: in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Napoli (Na), alla Via Del Cassano n. 457,
rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Di Paola (C.F.:
[...]
) e dall'Avv. Cristina Miele (C.F. ), C.F._2 CodiceFiscale_3
presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Maddaloni (CE)
alla via Mastrantuono n. 28
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con Decreto
Ingiuntivo n. 2440/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 24/03/2021
nel procedimento Rg.n. 3632/2021 e notificato il 26.03.2021, la CP_1
ingiungeva alla in persona del suo legale
[...] Parte_1
rappresentante, il pagamento della somma di € 13.967,33 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso di cui al Dlgs 231/2002 dalla scadenza
- 2 -
delle fatture al soddisfo, nonché le spese della procedura liquidate in €
145,50 per spese ed € 540,00 per onorario, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona Parte_1
del suo legale rappresentante, proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo chiedendo all'adito Tribunale di: “in via preliminare,
1. rigettare
l'eventuale richiesta della società opposta di concessione della provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto la presente opposizione
è fondata su prova scritta e di pronta soluzione e, in ogni caso, attesa la
manifesta e documentata insussistenza del credito azionato dalla CP_2
in via principale,
1. accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di €
[...]
13.967,33 ingiustificatamente rivendicato dalla per tutti i Controparte_1
motivi che precedono;
per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo
n.2440/2021 reso dal Tribunale di Napoli, stante la manifesta e documentata
insussistenza del credito azionato dalla;
2. accertare e CP_1
dichiarare che è creditrice della somma di € 22.108,38 a saldo Parte_1
della fattura 90 del 31.08.2017, per tutti i motivi che precedono;
per l'effetto,
in riconvenzionale, condannare la al pagamento della somma CP_1
di € 22.108,38 oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 decorrenti dal
31.08.2017, per tutti i motivi che precedono;
3. condannare la CP_1
ex art. 96 c.p.c. al pagamento di € 7.500 o diversa altra somma
[...]
- 3 -
liquidata dal Tribunale, per tutti i motivi innanzi spiegati;
in ogni caso, 1.
condannare la al pagamento del compenso professionale, Controparte_1
spese generali, spese ed oneri di legge”.
CP_
Si costituiva ritualmente la in persona del suo legale CP_1
rappresentante, la quale chiedeva all'adito Tribunale di: “ I. in via
preliminare, concedersi, ex artt. 633 – 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione al
d.i. opposto n. 2440/2021 d.d. 24/03/2021, emesso dal Tribunale di Napoli,
per non essere l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
II. nel merito, dichiarare l'infondatezza delle domande avverse, in quanto
totalmente infondate in fatto oltre che in diritto, alla stregua anche delle
considerazioni ed argomentazioni tutte ut supra, ed in particolare perché si
dichiari la pretesa attorea inammissibile, improcedibile, ed improponibile
anche in relazione a tutte le eccezioni formulate;
III. sempre nel merito, in via
subordinata, previo accertamento del credito vantato dalla Controparte_1
condannare la al pagamento della somma di € 13.967,33# Parte_1
oltre interessi moratori e rivalutazione dal dì di ogni singola fattura;
IV.
condannare sempre parte avversa ex art. 96 c.p.c. a quella somma che l'On.le
Giudicante riterrà di giustizia e nell'ambito dello scaglione del presente
giudizio per lite temeraria attesa l'evidente e conclamata mala fede
processuale; V. infine, ma non da ultimo, condannare l'attrice-opponente al
pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio,
- 4 -
oltre R.S.G., IVA e C.P.A. ex lege con attribuzione, e quanto ex art. 5, c. 4 e 14
D.M. n°127/04 e ss.mm.ii. ad aggiungersi alle competenze per il ricorso del
decreto ingiuntivo opposto”.
All'esito della prima udienza tenutasi a trattazione scritta in data
30.09.2021 il Giudice concedeva non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 20/10/2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Dopo il deposito delle memorie 183 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, prima all'udienza del 3.06.2024 (ciò a seguito di istanza di anticipazione) e poi al 23/06/2025 udienza, quest'ultima, in cui la causa veniva introitata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda
- 5 -
indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Ciò premesso va rilevato che l'ingiunzione di pagamento fu emessa sulla base delle fatture emesse dall'opposta.
Ebbene sulla scorta della documentazione acquisita in atti questo Giudice
ritiene che l'opposizione così come proposta sia fondata e che, per l'effetto,
il decreto ingiuntivo vada revocato così come vada rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente.
Va preliminarmente evidenziato che, in relazione al preteso credito oggetto della fase monitoria, è necessario fornire prove che possano assurgere a tale valenza, laddove si istauri un giudizio ordinario di cognizione qual'è
l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò premesso va detto che nel giudizio di opposizione avviene una vera e propria trasformazione del ruolo delle parti, le quali si trovano a subire un'inversione formale a livello processuale, rispetto al ruolo che le stesse rivestono a livello giuridico-sostanziale quindi, una volta promossa l'opposizione al decreto ingiuntivo, il procedimento si svolgerà nel pieno contraddittorio tra le parti, dove, tuttavia, l'onere probatorio ricadrà
interamente sul convenuto opposto che, in qualità di attore sostanziale,
- 6 -
dovrà dimostrare quanto preteso e concesso nella precedente fase monitoria.
Dottrina e giurisprudenza consolidate sono concordi nel sostenere che “nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale
delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in
senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è
quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti
costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria” (Trib. Roma,
Sent.n.16333/2018) ed ancora che: “In sede di opposizione al decreto
ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere
della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente
la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale,
sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in
giudizio.” (Trib. Palermo, Trib. Pavia e Trib. Novara).
Ciò premesso alla luce delle contestazioni dell'opponente nessuno dei documenti prodotti dall'opposta ha dato prova del presunto credito vantato dalla stessa.
Nel dettaglio in relazione alle fatture commerciali va evidenziato che le stesse (secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale)
costituiscono una mera manifestazione di volontà dell'emittente, e che
- 7 -
pertanto non sono idonee a provare alcuna ragione di credito della parte opposta. Gravava quindi sull'opposta l'onere della prova in Controparte_1
relazione alla prestazione che assumeva essere stata svolta nell'interesse della società opponente.
A tal riguardo la Suprema Corte afferma che “Un documento proveniente
dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della
stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte
contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua
entità, oltreché alla sua esistenza” (Cass. 27.04.2016, n. 8290).
Nello specifico: “Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa
rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al
decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla
certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini
della dimostrazione del fondamento della pretesa” (Cass. 03.04.2008, n.
8549).
In relazione invece alle cambiali prodotte dall'opposta le stesse risultano inattendibili dal momento che vi è incongruenza tra la data di emissione recante quella del 16.11.2018 e quella della scadenza recante quella del
31.03.2018.
- 8 -
Sulla scorta di tali circostanze, peraltro contestate da parte opponente, la pretesa creditoria dell appare sprovvista di prova Controparte_1
Sulla base dei suddetti principi anche la domanda riconvenzionale va rigettata non avendo parte opponente adeguatamente fornito elementi probatori tali da poter riconoscere il credito richiesto nell'atto introduttivo del procedimento risultando, pertanto, lo stesso generico, sommario e comunque non provato.
Ebbene, in virtù di quanto sopra, l'opposizione così come proposta va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato così come, al contempo, va rigettata anche la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente.
Le spese del presente giudizio stante la reciproca soccombenza andranno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.11329/2021 R.G. promossa da in persona del suo legale rappresentante p.t. contro Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, nel Controparte_2
contraddittorio delle parti, così provvede:
- 9 -
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
2440/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 24/03/2021 nel procedimento Rg.n. 3632/2021;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e compensi del giudizio.
Così deciso in Napoli il 13 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15
ottobre 2012 n. 209.
- 10 -