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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1287/2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimento del danno
TRA
in persona Parte_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. NN RE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma, Circonvallazione Clodia n.163, giusto mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Bencivinni Salvatore ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cetraro (CS), alla Via F. Pirrino n. 10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e giusta delibera della G.C. n. 05 del 14.01.2021
CONVENUTA
NONCHÉ
(p.i. ), in persona dell'amministratore unico Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Florio Alfonsina ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Cosenza, alla Via F. Simonetta n. 29, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.2.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.10.2020, come da ricevute di consegna e accettazione, la in p.l.r.p.t. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Paola, il e la deducendo che: la Controparte_1 Controparte_2
era proprietaria di una imbarcazione Parte_1 denominata EN I”, identificata al registro navale panamense al n. 47502-NI ed assicurata con contratto n. 255704011 con la Compagnia Generali di Fiumicino – IM6 per danno a terzi;
in data
07.09.2015 l'imbarcazione raggiungeva il Porto di Cetraro (CS), la cui gestione era, al momento dell'accadimento, affidata alla Società secondo le disposizioni del contratto di Controparte_2
appalto prodotto in atti;
in data 31.10.2015, alle ore 22:00 circa, a seguito di danno intenzionale ad opera di terzi ignoti, l'imbarcazione di proprietà della Parte_1
veniva attinta dal fuoco;
che, in breve tempo, le fiamme divampavano dall'interno della
[...] stiva fino alla completa distruzione del bene;
a seguito dell'evento doloso, il bene diveniva completamente inutilizzabile e le parti residue non divorate dal fuoco affondavano nell'area del porto antistante la zona di ormeggio.
Parte attrice, pertanto, adiva l'intestato Tribunale per accertare la responsabilità in capo al
[...]
e alla del danno patito dalla CP_1 Controparte_2 Parte_1
consistente nella distruzione dell'imbarcazione denominata EN I” come
[...]
conseguenza delle violazioni delle disposizioni di legge commesse, ciascuno per la propria responsabilità e, per tale ragione, dichiarare in solido le parti convenute debitrici della
[...]
dell'importo corrispondente al valore dell'imbarcazione Parte_1
perduta e, pertanto, condannarle in solido al risarcimento del danno per l'intero valore del bene per un totale di €550.000,00 o nella misura ritenuta congrua dal Tribunale adito, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.01.2021, si costituiva in giudizio il
, in persona del Sindaco p.t., il quale domandava, in via preliminare, accertare e Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione ad agire della
[...]
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il Parte_1
difetto di legittimazione passiva del nel presente giudizio, con disposizione di Controparte_1
ogni ulteriore conseguenza ex lege prevista;
in via ulteriormente preliminare, dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, essendo maturata la prescrizione quinquennale del relativo diritto nei confronti del;
nel merito, nella Controparte_1
denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le richieste preliminari, accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni domanda formulata dalla Controparte_3 Pt_1
, in p.l.r.p.t., nei confronti del , con conseguente rigetto delle stesse, e con
[...] Controparte_1
2 disposizione di ogni ulteriore conseguenza di legge;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste risarcitorie, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della
Società con vittoria di spese e competenze del giudizio. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente in data 12.03.2021, si costituiva in giudizio la la quale rassegnava le seguenti conclusioni: rimettere in termini Controparte_2
la società e quindi disporre rinvio a nuova udienza di trattazione, per il ripristino delle Controparte_2
sue facoltà difensive nel lasso di tempo legalmente previsto;
disporre la riunione del presente procedimento a quello pendente tra le stesse parti e per gli stessi fatti dedotti in giudizio presso il medesimo Tribunale e iscritto al n. 645/18 R.G.; disporre ogni idoneo mezzo istruttorio ai fini del completo accertamento sulla effettiva proprietà, immatricolazione e copertura assicurativa della imbarcazione Helena I;
nel merito, dichiarare che nulla è dovuto alla società Controparte_4
a titolo di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, essendo maturata la
[...]
prescrizione quinquennale del relativo diritto nei confronti della in subordine, nel Controparte_2
caso di non accoglimento della eccezione di prescrizione quanto ai danni extracontrattuali, rigettare le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dei proprietari e/o conduttori e/o incaricati del trasporto della imbarcazione da cui si è propagato l'incendio (Helena I) per tutti i danni verificatisi e, in subordine, dichiarare l'esclusiva responsabilità del per quanto attiene alla allocazione, gestione e Controparte_1
controllo della imbarcazione stessa;
rigettare in ogni caso la domanda proposta dal Controparte_1
nei confronti della società condannare la Controparte_2 Controparte_5
in persona del l.r.p.t. , nonché il al pagamento delle spese e
[...] Controparte_1
competenze di causa, in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, disposta, con ordinanza del 09.06.21, la conversione del rito in quello ordinario e la regolarizzazione degli atti con le disposizioni tributarie ex art. 427 c.p.c., rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. nonché quella di riunione con il proc. R.G. 635/18, assunta prova testimoniale, le parti precisavano le conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza del
05.02.2025 e il giudice in tale data assumeva la causa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
Va rilevato che nella comparsa di costituzione di nuovo difensore l'avv. Alfonsina Florio concludeva
“riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto di costituzione e risposta a firma dell'avv. Michele Arnoni e precisate nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. da intendersi integralmente riportate e trascritte”.
Vanno rigettate le sollevate eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, in quanto, con riguardo alla prima, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita
3 in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa” (cfr. Cassazione – SS.UU., sentenza del 16.02.2016, n.
2951).
Quanto alla seconda, “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo
Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Vanno parimenti disattese le eccezioni di prescrizione sollevate dalle convenute nelle rispettive comparse di risposta (il ha chiesto “dichiarare la prescrizione dell'azione di Controparte_1
risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, essendo maturata la prescrizione quinquennale del relativo diritto nei confronti del ” e la società ha Controparte_1 Controparte_2 eccepito “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale fatto valere dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 2947 c.c., già peraltro eccepita nelle difese del , perché Controparte_1
decorsi inutilmente 5 anni dal verificarsi del fatto dannoso”).
Le ricevute di avvenuta consegna allegate dall'attrice attestano che l'atto di citazione è stato notificato il 30/10/2020, indi prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale dalla data dell'evento del 31.10.2015.
Inoltre, la convenuta si è tardivamente costituita, con conseguente inammissibilità Controparte_2
della predetta eccezione di prescrizione.
Con ordinanza del 9.6.21, infatti, il giudice ha dichiarato “le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. della convenuta , dopo aver rilevato che “la società non ha dimostrato CP_2 CP_2
che la sua tardiva costituzione in giudizio sia dipesa da impossibilità sopravvenuta per causa alla stessa non imputabile, atteso che la notifica risulta regolarmente effettuata in data 30/10/2020 e che la scelta di non aprire un allegato per la mera possibilità di presenza di un virus informatico, potenzialmente esistente in qualunque allegato, così come la dimensione del file e l'eventuale circostanza che il difensore sia sfornito del programma telematico idoneo alla lettura del medesimo non incidono sulla regolarità della notifica, sul raggiungimento del risultato della medesima né rilevano ai fini dell'art. 153 c.p.c.”.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta prodotto contratto di appalto stipulato dal con l'impresa avente ad oggetto “Servizi relativi alla nautica da CP_1 CP_1 Controparte_2
4 diporto del porto di , della durata di anni 5”, del 25.06.2013, registrato all'Agenzia delle CP_1
Entrate-Ufficio di Paola in data 28.06.2013, con decorrenza 01.05.2013 e fino al 30.04.2018.
È prodotto altresì Capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo al medesimo contratto di appalto per il servizio relativo alla nautica da diporto nel porto di , in cui all'art. 2, per ciò che CP_1 concerne l'oggetto dell'appalto, vengono indicati i seguenti servizi: assistenza all'ormeggio e disormeggio da terra ed in acqua;
sorveglianza e controlli;
prevenzione e pronto intervento in caso di incendio;
accoglienza ed assistenza;
pulizia dell'intera area in concessione, ivi compresi i parcheggi,
i pontili, gli specchi d'acqua, i locali dati in uso e le aree verdi;
manutenzione ordinaria dell'area portuale e dei servizi connessi;
supporto ed accompagnamento ai diportisti in transito.
All'art. 4, relativo alla descrizione del servizio, è previsto, alla lettera b), tra gli altri, che il servizio di sorveglianza e controlli comprende la sorveglianza non armata continua (24h/24h) dell'intera area della darsena turistica in concessione, la vigilanza continua ai cancelli d'accesso con osservanza delle limitazioni delle autovetture imposte dall'ente, la sorveglianza delle imbarcazioni attraccate presso gli ormeggi e delle attrezzature comunali attinenti al servizio, la verifica giornaliera della regolarità dei posti di ormeggio così come previsto dal piano predisposto dall'Ufficio del Porto e la verifica della regolarità del titolo del posto barca e del contratto con eventuale segnalazione alle Autorità
Competenti.
Alla lettera c), in merito alla prevenzione e al pronto intervento in caso di incendio, il servizio prevede il primo intervento per lo spegnimento di incendi secondo le disposizioni previste dal Decreto del ministero dell'Interno del 10.03.1998 e ss. mm. ii., la custodia dei presidi mobili antincendio, delle attrezzature accessorie e dell'impianto antincendio presente sul sito da consegnarsi da parte dell'ufficio, attività di controllo finalizzata alla prevenzione di incendi in osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
All'art. 8 si prevede che i menzionati servizi, dalla data di affidamento, debbano essere garantiti per
24 ore al giorno, tutti i giorni, compresi i festivi.
All'art. 13, relativo ai danni e alle responsabilità, l'impresa è responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualsivoglia tipologia, verificatisi durante l'espletamento del Servizio, arrecati a persone e cose
(strutture, attrezzature, apparecchiature, anche elettroniche ed informatiche) affidati al controllo e/o uso del personale dell'Impresa.
Il personale è tenuto a segnalare tempestivamente all'ufficio del Porto ogni fatto rilevante ed in particolare ogni danno o furto che dovessero riscontrarsi nei luoghi oggetto dell'appalto, ovvero ogni situazione di potenziale pericolo per la sicurezza delle persone o del patrimonio.
All'art. 16, sulle Assicurazioni, l'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione dell'Appalto da qualsiasi causa
5 determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o da cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto sino alla conclusione del contratto.
La garanzia di responsabilità civile dovrà inoltre coprire i rischi derivanti dall'incendio e/o da atti vandalici che potrebbero interessare le strutture sia fisse che mobili in uso all'appaltatore ai fini dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati.
Nel caso di gravi danni, di qualsiasi natura, anche non coperti dalla polizza assicurativa, provocati in maniera dolosa o colposa, l'impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante, che ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto ad eventuale risarcimento.
È prodotta da parte attrice l'informativa conclusiva ex art. 347 c.p.p., del 24.02.2016, a firma del
Comandante T.V. , che riepiloga l'intera attività di indagine fino ad allora espletata. Persona_1
“Nella serata del 31.11.2015, alle ore 22:05 circa, scoppiava un incendio su una delle unità da diporto ormeggiate nella darsena turistica del porto di ”. Il personale di turno in sala operativa si CP_1 accorgeva che un'imbarcazione da diporto ormeggiata al molo “Q” della prefata darsena era in fiamme e pertanto allertava l'altro personale di turno, il quale prontamente interveniva sulla banchina.
Al loro arrivo accertavano che effettivamente dal bordo di un'unità da diporto (che successivamente
è risultata essere battente bandiera panamense di lunghezza mt. 24 e di proprietà di una società brasiliana), si sprigionavano delle fiamme, da poppa verso RO, che iniziavano a lambire, a causa delle forti raffiche di vento, anche le imbarcazioni limitrofe.
Difatti dopo poco iniziava a prendere fuoco l'altra unità da diporto, ormeggiata di fianco lato ovest, denominata Jaga II. “Al momento, da parte delle maestranze della società che gestisce i servizi portuali non era stato attivato nessun dispositivo antincendio e né tantomeno era intervenuto il personale preposto”, pertanto il suddetto personale prontamente e mediante le manichette delle due colonnine antincendio presenti sulla banchina, contenevano e poi estinguevano le fiamme sull'imbarcazione JAGA II, evitando così che l'incendio si propagasse anche alle altre unità ormeggiate a seguire sul lato ovest;
all'imbarcazione panamense il suddetto personale, mediante il getto continuo di acqua, evitava che le fiamme bruciassero anche le cime d'ormeggio di RO, evitando così che la predetta unità scarrocciasse a causa del forte vento, poiché, in tal modo, si sarebbe addossata alle altre imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze, provocando un incendio a catena.
Le condizioni meteo-marine nella zona delle operazioni risultavano: mare quasi calmo, cielo coperto,
“vento forte da Est”.
“Successivamente dopo diversi minuti, arrivava il personale di servizio, e E_
, dipendente della soc. società che ha la gestione dei servizi della Testimone_2 CP_2 darsena turistica per conto dell'Amministrazione Comunale ”. CP_1
6 Nell'immediatezza si allertavano i VVF i quali giungevano alle ore 22:47 e si adoperavano prontamente a proseguire nelle operazioni di spegnimento.
“Al fine di scongiurare che l'unità EL I potesse essere trascinata dal vento addosso alle altre imbarcazioni, a causa del cedimento dell'ormeggio di RO (quello di poppa si era già bruciato e l'unità si era scostata dalla banchina a causa delle forti raffiche di vento, mettendosi parallela ad essa a circa 20 metri)”.
Il personale operante provvedeva ad assicurare, con l'ausilio di un piccolo natante, una cima di poppa in banchina, mentre un'altra cima veniva, al riparo dalle fiamme, annodata all'ancora di RO e fissata alla banchina.
Alcuni VV.F. riuscivano a salire a bordo dell'unità panamense e, tramite manichette, continuavano nell'operazione di contenimento delle fiamme che purtroppo non riuscivano ad arrestare, sia per le forti raffiche di vento sia per la natura del materiale infiammato.
Constatata la situazione e rilevato che da lì a poco l'unità sarebbe andata perduta, i VV.F. scendevano dalla stessa e continuavano le operazioni di contenimento dalla banchina.
Nel frattempo giungeva sul posto il sig. il quale riferiva che la barca era del Testimone_3
fratello , residente in [...], e si contattava il figlio dello stesso, NN RE, il quale Pt_2
riferiva che il genitore si trovava in Brasile per lavoro e che tutti i documenti dell'unità erano custoditi a bordo e di non avere null'altro, ma comunque riferiva che l'unità era stata presa dal porto di
Fiumicino e, mentre era in navigazione, una motovedetta della GdF di Anzio l'ha controllata e redatto il verbale di ispezione doganale, fotografando anche i documenti di bordo. Riferiva altresì che la polizza assicurativa era stata stipulata in una agenzia della Generali di Fiumicino ed inoltre avrebbe chiesto al di Panama di Napoli, ove era stato trascritto il passaggio di proprietà (a seguito Per_2 della sentenza di aggiudicazione dell'asta emessa dal Tribunale Civile di Latina), qualche documento dell'unità in loro possesso.
Durante le varie fasi, alle ore 01:00 circa giungeva una pattuglia della locale Stazione Carabinieri che, unitamente al , cercava di visualizzare i files video dell'impianto di videosorveglianza Pt_3
della darsena, “al fine di verificare eventuali azioni dolose da parte di terzi.
Dalla visione dei suddetti filmati non si sono intravisti soggetti nelle vicinanze dell'unità ossia sulla banchina inquadrata nelle ore antecedenti all'evento”.
Alle ore 01:45 circa l'unità panamense affondava parallela e a circa 20 metri dalla banchina ove era ormeggiata.
Immediatamente veniva allertato il personale imbarcato sul battello disinquinante dislocato al porto, al fine di contenere potenziali sversamenti di idrocarburi.
7 Per quanto attiene l'unità panamense, sono state richieste notizie alla Stazione Navale della GdF di
Anzio, la quale inviava copia del solo verbale di ispezione doganale e alla Agenzia Generali di
Fiumicino, la quale inviava copia della polizza assicurativa stipulata.
Il sig. NN RE, nel frattempo, consegnava copia dell'avvenuta trascrizione pervenutagli dal e qualche fotografia dell'unità mentre era custodita in cantiere. Parte_4
Dai predetti documenti, in sintesi, i dati emersi sono il nome e la sigla dell'unità, M/yatch EN I^”, iscritta nei registri di Panama al nr. 47502-NI e il “proprietario, Soc. ST Empreendimento
Import Export LTDA, l.r. sig. ”. Persona_3
Inoltre, sono stati chiesti all'Ufficio del porto i contratti di ormeggio stipulati e la documentazione in possesso, e il citato ufficio, nella persona del sig. , “per l'unità panamense riferiva di Parte_5
non aver stipulato nessun contratto”.
Nella sezione della relazione relativa alla visione dei filmati e all'impianto videosorveglianza darsena, si rileva che il sistema di videosorveglianza della darsena turistica del porto di quella sera CP_1
non era efficiente, difatti di tutte le videocamere della darsena solo una era in funzione, quella che riprendeva la banchina ove il 1° era ormeggiata sul fianco dritto, evidenziando altresì che CP_6 dalla visione di detto video si constatava che l'incendio sembrava svilupparsi dalla stiva con successiva propagazione all'esterno e che, al fine di accertare e verificare eventuali azioni dolose da parte di soggetti, venivano visionati ed estrapolati i files della suddetta telecamera, da dove “non si è rilevata la presenza nelle ore immediatamente antecedenti allo sviluppo dell'incendio di persone che abbiano potuto porre in essere eventi delittuosi”.
Nella sezione relativa al contratto di ormeggio, si è provveduto ad escutere il sig. , Persona_3 proprietario dell'imbarcazione EL I, il quale dichiarava che, prima di arrivare in porto a CP_1
con la suddetta imbarcazione, lo stesso si è recato negli uffici del porto, precisamente due giorni prima, per parlare con il relativo personale e l'arrivo in porto è stato concordato con il personale telefonicamente. All'arrivo in porto, all'inizio di settembre, dopo aver portato i documenti dell'imbarcazione e un suo documento di riconoscimento, lo stesso sollecitava più volte la stipula del contratto in quanto lo stesso era in procinto di partire per il Brasile. Con stipulava un Per_4
contratto provvisorio in attesa di definirlo a causa del posto di ormeggio ed allo stesso consegnava un acconto di €950,00, dietro rilascio di ricevuta.
Si provvedeva così ad escutere il sig. , in qualità di responsabile del procedimento Parte_5
ufficio porto del Comune di per la stipula dei contratti di ormeggio, il quale dichiarava di CP_1
ricordare che nel mese di agosto si erano presentati all'ufficio del porto tre persone, tra cui il proprietario, il fratello che era già venuto all'inizio e un ragazzo e che avevano chiesto notizie su dove ormeggiare l'unità. Il sig. ricorda di aver chiesto in quell'occasione che, quando Pt_5
8 sarebbero arrivati, avrebbero dovuto portare i documenti “per la successiva stipula del contratto”.
Affermava di non essere stato presente nel momento in cui portavano l'imbarcazione e, a detta del geometra il proprietario gli disse che, siccome doveva partire con urgenza, avrebbe portato Per_4
i documenti successivamente, ma, nonostante vari solleciti telefonici, non ha mai portato i suddetti documenti per la stipula del contratto.
Infine, dichiarava non risultargli che il proprietario avesse dato soldi in acconto e che gli fosse stata rilasciata una ricevuta.
Nel rapporto di servizio del 01.11.2015 dell'equipaggio di guardia SVH del giorno 31.10.2015, Corso
Francesco e riferivano in ordine ai fatti accaduti nella nottata, relativi all'incendio Controparte_7
e successivo affondamento di una unità da diporto ormeggiata lungo il pontile galleggiante di transito, in concessione al porto turistico di . CP_1
Alle ore 22:05 del 31/10/2015, venivano allertati dal centralinista in sala operativa del Circomare
Cetraro, il quale riferiva che nel porto vi era una imbarcazione in fiamme;
immediatamente si accorreva alla finestra per verificare l'accaduto e si constatava che effettivamente da bordo di un'unità si sprigionavano delle fiamme molto alte, da poppa verso RO, che iniziavano a lambire, a causa delle forti raffiche di vento, anche le imbarcazioni limitrofe. In particolare, iniziava a prendere fuoco anche un'altra unità da diporto, denominata Jaga II, ormeggiata di fianco, lato ovest, a quella già in fiamme.
Pertanto, si recavano immediatamente presso il suddetto pontile, giungendovi alle ore 22:10, ove al momento non era ancora stato attivato alcun dispositivo di spegnimento incendio e prontamente azionavano due colonnine antincendio, mediante le quali e contenevano le fiamme CP_7 CP_8 sull'imbarcazione blu, evitando così che l'incendio si propagasse anche alle altre unità lì ormeggiate, mentre con l'altra evitava che le fiamme bruciassero le cime dell'ormeggio di RO Controparte_9 dell'imbarcazione panamense, che in quel momento, a causa della rottura degli ormeggi di poppa, si era scostata dalla banchina e si era posizionata parallelamente ad essa ad una distanza di circa 20 m.
La rottura dell'ormeggio di RO, combinato con il forte vento da NE presente in quel momento, avrebbe spinto l'imbarcazione verso altre barche, provocando così l'innesco di un altro focolaio.
È da rilevare che tutte le colonnine interessate dall'evento erano sprovviste di chiavi di serraggio, mentre da quella più prossima all'incendio, a causa di una perdita, fuoriusciva una cospicua quantità di acqua, dovuta verosimilmente alla rottura della manichetta nel suo punto di aggancio, causando così una diminuzione della pressione del getto di acqua.
Ciononostante, e , saliti a bordo dell'imbarcazione Jaga II, riuscivano comunque ad CP_7 CP_8 estinguere l'incendio, che sino a quel momento aveva interessato apparentemente solo la fiancata destra dell'imbarcazione.
9 Terminata tale operazione, si recavano da Corso per procedere congiuntamente contro l'incendio a bordo dell'imbarcazione panamense.
Nel mentre, giungevano dapprima due operatori della soc. e successivamente, alle ore CP_2
22:47, i VVF, i quali si adoperavano prontamente a proseguire nelle operazioni di spegnimento.
I VVF riuscivano a salire a bordo dell'unità panamense e tramite manichette continuavano nell'operazione di contenimento delle fiamme che purtroppo non si riuscivano ad arrestare.
Constatata la situazione, rilevato che l'unità da lì a poco sarebbe andata perduta, i VVF scendevano dalla stessa e continuavano le operazioni di contenimento dalla banchina.
Alle ore 01:45 del 01.11.15, l'unità panamense affondava a circa 20 metri dalla banchina su cui era ormeggiata e parallela ad essa. Non si rilevavano danni a persone.
Al suddetto rapporto di servizio venivano allegati tre stralci planimetrici della zona interessata con annotate le posizioni delle unità coinvolte nell'incendio.
Il sig. preposto alla gestione degli eventi emergenziali legati allo scoppio di incendi E_
su imbarcazioni, dichiarava a sommarie informazioni testimoniali come persona informata sui fatti, come risulta da verbale del 20.11.2015, nell'ambito del procedimento penale n. 4547/15/44 R.G.N.R., di lavorare per la società da circa tre anni, di essere un operaio D1, facendo Controparte_2 sostanzialmente l'ormeggiatore nella darsena turistica del porto di , facendo controllo sui CP_1
pontili e sicurezza degli ormeggi.
Riferiva di essere stato assunto a tempo indeterminato, di essere assicurato per lavorare a 24 ore settimanali e di non avere un orario fisso giornaliero, ma un orario dipendente dalle esigenze.
Il sig. riferiva di non aver mai fatto un corso antincendio privatamente o attraverso la società Tes_1
con cui è stato assunto e di non essere stato indottrinato dalla Società circa le procedure da eseguire in caso di incendio in porto, ma di aver partecipato circa un anno prima ad un'esercitazione antincendio nella Darsena, a seguito della quale non ha più fatto alcuna esercitazione.
Il sig. confermava di essere in servizio la notte del 31.10.2015 in occasione dell'incendio Tes_1
occorso al , di aver iniziato il turno alle 22:00 e di averlo terminato alle 06:00. Parte_6
Quella notte era appena arrivato in ufficio alle 22:00 quando ha telefonato, intorno alle 22:15/22:20,
, anche lui dipendente della che li avvertiva dell'incendio in Testimone_4 Controparte_2
darsena.
Durante il turno si trovava con il collega con il quale lavorava insieme da tre anni. Testimone_5
Il sig. dichiarava di non aver ricevuto disposizioni dalla Società sulle azioni da Tes_1 Controparte_2
intraprendere in caso di incendio in porto.
Il sig. , preposto alla gestione degli eventi emergenziali legati allo scoppio di Testimone_2
incendi su imbarcazioni, dichiarava a sommarie informazioni testimoniali come persona informata
10 sui fatti, come risulta da verbale del 20.11.2015, nell'ambito del procedimento penale n. 4547/15/44
R.G.N.R., di lavorare per la società da circa cinque anni, di essere un operaio di Controparte_2
1°classe, di fare sostanzialmente l'ormeggiatore nella darsena turistica del porto di e di CP_1
occuparsi del controllo sui pontili della sicurezza degli ormeggi.
Il sig. dichiarava di non aver mai fatto un corso antincendio privatamente o attraverso Tes_2
la società con cui è stato assunto e di non essere stato indottrinato dalla Società circa le procedure da eseguire in caso di incendio in porto.
Precisava che, circa tre anni prima, aveva fatto, insieme ad un altro collega ed al datore di lavoro, sig.
, un'esercitazione antincendio, azionando un idrante situato sulla banchina, ma che, dopo di Pt_7
allora, non aveva più fatto alcuna esercitazione antincendio.
Il sig. dichiarava di essere in servizio la notte del 31.10.2015, di aver iniziato il turno alle Tes_5
22:00 e terminato alle 06:00, e di essere insieme al collega . E_
Alla domanda sull'aver ricevuto disposizioni dalla Società sulle azioni da Controparte_2
intraprendere in caso di incendio in porto, rispondeva affermativamente e precisava che, in caso di incendio, si doveva azionare la pompa aspirante l'acqua dal mare situata all'inizio del pontile max, avvitare la manichetta all'idrante ed azionare lo stesso.
Riferiva altresì che la notte del 31.10.2015 era appena arrivato nell'ufficio, alle 22:00, e pianificava col collega di fare il solito controllo agli ormeggi, quando ha telefonato , verso le Testimone_4
22:15, che li avvertiva dell'incendio in darsena.
Il sig. preposto alla gestione degli eventi emergenziali legati allo scoppio di Testimone_6
incendi su imbarcazioni, dichiarava a sommarie informazioni testimoniali come persona informata sui fatti, come risulta da verbale del 20.11.2015, nell'ambito del procedimento penale n. 4547/15/44
R.G.N.R., di lavorare per la dall'anno 2009, di essere un apprendista e di fare Controparte_2 sostanzialmente l'ormeggiatore nella darsena turistica del porto di per il controllo sui pontili, CP_1
la sicurezza degli ormeggi e la manutenzione in genere.
Riferiva di non aver mai fatto un corso antincendio privatamente o attraverso la società con cui è assunto, ma di aver partecipato una volta ad un'esercitazione nella darsena con altri colleghi e il datore di lavoro sulle funzionalità dell'impianto antincendio.
Riferiva di non ricordare di aver ricevuto disposizioni dalla sulle azioni da Controparte_2
intraprendere in caso di incendio in porto.
Dichiarava di essere a conoscenza di essere stato individuato, nel Documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori redatto dalla soc. quale Rappresentante Controparte_2
dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. Ne era a conoscenza perché gli era stato riferito a voce, ma era convinto che tale mansione fosse riferita solo per il primo anno di
11 lavoro, in quanto successivamente aveva firmato più di un contratto dove non gli era stato più riferito di tale mansione. Successivamente è stato assunto a tempo determinato con il contratto attuale e non gli era stato riferito più nulla sulla rappresentanza dei lavoratori.
Riferiva di essere a conoscenza che nel predetto documento fosse stato individuato come capo della squadra di emergenza antincendio, ma che, anche in questo caso, credeva che tale mansione fosse riferita solo per il primo anno di lavoro.
Alla richiesta di riferire con quanti colleghi facesse parte della squadra di emergenza, rispondeva che ne facevano parte tutti i colleghi, in totale nove persone.
Mostratogli il piano di emergenza e di evacuazione Ed. n. 01 Anno 2015 emesso il 10.08.2015 e chiesto se riconoscesse la sua firma, rispondeva di riconoscere la sua firma.
Il sig. , addetto del VIII settore sviluppo economico – Ufficio porto del Comune di Parte_5
, a sommarie informazioni testimoniali, di cui al verbale del 23.03.2017, dichiarava di non CP_1 rivestire l'incarico di responsabile del procedimento neanche per la stipula e registrazione dei contratti di ormeggio e che solo nell'anno 2014 era stato incaricato con determina dirigenziale, ma che da allora non aveva più rivestito tale incarico.
Per quanto attiene i provvedimenti adottati, dichiarava di non esserne a conoscenza, ma di ricordare che non ne fossero stati adottati dall'ufficio, in quanto ancora in attesa di conoscere l'esito delle indagini avviate all'atto dell'incendio, precisando altresì che agli atti di ufficio non si avevano notizie ufficiali sull'esito della predetta inchiesta.
Alla domanda se fosse a conoscenza dell'esistenza di blocchetti di ricevute non ufficiali le quali si rilasciavano a seguito del pagamento in contanti dei diportisti che ormeggiavano al transito, dichiarava di essere a conoscenza che alcune ricevute provvisorie venissero rilasciate esclusivamente ai diportisti in transito da alcuni colleghi che si trovavano al momento nell'ufficio porto in sua assenza, in quanto non sapevano utilizzare il software di gestione delle ricevute fiscali.
Dette ricevute provvisorie venivano subito trasformate in ricevute fiscali al suo rientro in ufficio e prontamente consegnate agli utenti o via e-mail o direttamente a mano, se ancora erano in porto.
Il sig. si riservava di verificare se fosse rimasta qualche e-mail non cancellata e di Parte_5
conservarne la copia.
Infine, alla domanda se fosse a conoscenza che il sig. o la società brasiliana Persona_3
ST OS, proprietaria dell'unità EL I, avessero consegnato soldi e avuto una ricevuta provvisoria, rispondeva di non esserne a conoscenza e di non aver mai rinvenuto in ufficio alcuna copia di ricevuta provvisoria per poi effettuare l'inserimento nel software di gestione e rilasciare quindi la ricevuta fiscale.
12 Il Comune di produceva copia di un modello di contratto di ormeggio che veniva utilizzato CP_1 dall'Ufficio del Porto nell'anno in questione.
All'art. 1 è stabilito che “l'erogazione di ogni servizio e prestazione da parte della Gestione è regolata dalle presenti condizioni generali. Sono di seguito convenzionalmente definite: a) Gestione (Comune di ); b) Richiedente o Utente (il sottoscrittore del contratto); c) Unità” (l'imbarcazione o il CP_1
natante cui si riferisce il contratto).
All'art. 2 si prevede che il richiedente dei servizi offerti dalla Gestione deve, al momento della stipula del contratto, documentare la propria identità e la proprietà dell'unità.
Con la sottoscrizione del contratto, il richiedente: 1) garantisce alla Gestione, manlevandola da ogni e qualsiasi responsabilità, che l'unità per la quale viene richiesta l'erogazione dei servizi è nella sua piena e legittima disponibilità, è in ottimo stato di navigabilità, è munita di tutti i documenti prescritti ed in corso di vigenza, è munita di tutte le dotazioni di bordo prescritte dalla normativa vigente, si trova in piena regola ed osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Marittima ed è assicurata per la responsabilità civile verso i terzi, furto e incendio;
2) si obbliga: ad accettare le tariffe praticate dalla
Gestione, a tenere indenne la Gestione da ogni eventuale rivalsa prevista in qualunque polizza assicurativa relativa all'unità (e ciò, a titolo esemplificativo, anche per il furto, l'incendio, la responsabilità civile verso terzi).
Analizzando l'art. 3 del modello di contratto utilizzato dall'Ufficio del Porto all'epoca dei fatti, si evince che l'ormeggio nello specchio acqueo, esclude, a carico della Gestione, assunzione in consegna o custodia dell'unità dei suoi accessori o pertinenze. Qualora l'utente consegni alla gestione copia delle chiavi dell'unità, detta consegna si intende avvenuta ed accettata esclusivamente per ragioni di mera cortesia, senza oneri di responsabilità per essa, “e non può mai essere considerata come presa in consegna e/o in custodia dell'unità”. In ogni caso, l'eventuale consegna delle chiavi deve essere effettuata esclusivamente alla Gestione.
All'art. 4, “l'utente è reso edotto che la Gestione con la stipula del contratto d'ormeggio si obbliga esclusivamente: a consentire l'ormeggio dell'unità presso la propria struttura, alla sorveglianza notturna e diurna delle proprie strutture d'ormeggio e delle Unità ad esclusivi fini tecnici, alla pulizia delle banchine ed alla raccolta e smaltimento dei rifiuti non speciali, al servizio di assistenza alla manovra (se richiesto) senza assunzione di responsabilità della medesima, al servizio informazioni meteorologiche, senza assunzione di responsabilità in ordine alle medesime”.
Ed ancora l'art. 9 del modello di contratto utilizzato specifica che: “la gestione è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia disservizio o danno derivante da cause di forza maggiore, calamità, eventi atmosferici e/o meteo marini, provvedimenti dell'Autorità, o fatti comunque imputabili ad azioni od omissioni del richiedente o di terzi. Inoltre, ed in ogni caso, la
13 Gestione non è responsabile: a) per i danni alle unità inclusa la perdita totale da qualsivoglia causa dipendenti;
b) per l'incendio delle unità da qualsivoglia causa dipendente;
c) per il furto delle unità;
d) per i danni (anche da incendio) o dei furti: agli arredi di bordo, agli oggetti/beni lasciati a bordo, agli accessori e pertinenze, nulla escluso)”.
La con memorie depositate in data Controparte_10
15.02.2021, produceva, in merito all'eccepito difetto di legittimazione attiva sollevato dal
[...]
, la trascrizione nei registri panamensi del titolo di proprietà, attestante la titolarità in capo CP_1
alla società attrice. Da tale documento, estratto in data 13.02.2016, firmato dal Consolato Generale di
Panama a Napoli, si evince il nome dell'imbarcazione, EL I, il proprietario, ossia la
[...]
il nome precedente, Sahab II, l'anno di costruzione, 1979, le Parte_1
specificità del modello e dei materiali utilizzati.
La Società attrice produceva altresì, a riprova della propria legittimità attiva, riconosciuta dal Comune di , una pec inviata dal Comune medesimo del 23.06.2016 avente ad oggetto la diffida CP_1 rimozione imbarcazione EN I”, indirizzata alla Società attrice, con la quale, premesso che la
Società, nella qualità di Proprietaria dell'imbarcazione in oggetto identificata è stata destinataria di provvedimento circa la rimozione della stessa dall'area portuale, a seguito dell'incendio del CP_1 31.10.2015, prima sequestrata dall' er le indagini del caso e successivamente dissequestrata e restituita agli aventi diritto in data 03.03.2016, e considerata l'inottemperanza all'ordinanza, permanendo il relitto sull'area portuale, si comunicava al sig. , l.r. della Società, che Persona_3 in data 27.06.2016 si sarebbe provveduto all'avvio della procedura per la rimozione dell'imbarcazione EL I dall'area portuale del Comune di , con attribuzione al delle CP_1 Per_3
spese per le operazioni di sgombero.
Il teste di parte attrice, sig. , riferito di conoscere il rappresentante della Testimone_7 Parte_1
sig. confermava che l'imbarcazione denominata EL I, battente bandiera
[...] Per_3
panamense, veniva ormeggiata nel Porto di nel luogo indicato dal personale all'uopo CP_1 incaricato. Il teste precisava di esserne a conoscenza in quanto era a bordo dell'imbarcazione e di ricordare che ciò che avvenne nel mese di settembre circa, ma di non ricordare l'anno.
ADR riferiva di ricordare che per ormeggiare l'imbarcazione li aiutò il personale del porto.
ADR riferiva altresì che il sig. conduceva l'imbarcazione e precisava inoltre di essere stato Per_3
a bordo dell'imbarcazione con la mansione di tecnico motoristico.
ADR riferiva di ricordare che il personale del porto era stato contattato via radio VHF e di credere che si trattasse del personale addetto all'ormeggio, in quanto aveva il VHF-radio VHF addosso e rispondeva alle chiamate relative agli ormeggi.
14 ADR dichiarava che durante l'incendio dell'imbarcazione si trovava nel porto, anzi, si recava nel porto, in quanto si trovava a casa mentre veniva contattato da un amico che aveva una barca ormeggiata al porto, il quale gli riferiva telefonicamente che c'era questa barca, che gli sembrava chiamarsi EN I”, in fiamme e questo amico gli aveva inviato tramite telefono smartphone delle fotografie. Quindi andava al porto e vedeva la barca in fiamme, riscontrando la presenza dei Vigili del Fuoco e di altro personale che non riusciva a identificare perché era notte e c'era un vento fortissimo.
Il teste sig. , citato dal Comune di , dichiarato di essere dipendente del predetto Parte_5 CP_1
Comune, sul Capo 1 (Vero che nell'anno 2015 lei rivestiva il ruolo di responsabile del procedimento dell'Ufficio porto di ) dichiarava di essere stato addetto nel 2015 alla stipula dei contratti di CP_1 ormeggio presso l'ufficio del porto, ma di non essere stato responsabile del procedimento.
In ordine al Capo 2 (Vero che le sue funzioni consistevano nella stipula dei contratti di ormeggio con l'utenza?) rispondeva quanto detto prima.
ADR rispondeva che materialmente era solo lui a svolgere questa mansione, in quanto c'era un software di gestione nel quale avevano inserito i dati identificativi necessari per la stipula dei contratti di ormeggio.
ADR dichiarava che i contratti erano tutti registrati in questo software.
ADR precisava che nel contratto è specificato il periodo in cui si usufruisce dei loro servizi ed il costo e che c'è un modellino da compilare, si fa una richiesta di ormeggio e poi si stipula il contratto e viene assegnato il posto.
ADR riferiva che a monte del porto, ma sempre nell'area portuale, non c'è un gabbiotto del CP_1 ma un ufficio, un locale. L'assistenza e la vigilanza sono assegnate ad una società esterna, che nel
2015 era la e che se l'imbarcazione ha una lunga permanenza deve stipulare con il Comune CP_2
un contratto di ormeggio, previa richiesta della disponibilità del posto.
ADR rispondeva che dall'ufficio comunale è possibile vedere le barche in entrata ed uscita dal porto se si esce dal balcone e precisava di poter ovviamente accedere all'area portuale.
Sul Capo 3 (Nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio porto, ha stipulato, o è a conoscenza del fatto che sia stato stipulato presso l'Ufficio porto, nell'anno 2015, un contratto di ormeggio con il sig.
quale rappresentante legale della Persona_3 Parte_1
, proprietaria dell'imbarcazione EL I relativo all'imbarcazione stessa?) rispondeva di
[...]
no, che non era stato stipulato alcun contratto.
ADR riferiva che il giorno in cui ha ormeggiato la barca EL I lui non era presente in servizio e che in servizio c'era il ET il quale gli aveva riferito, il giorno successivo all'ormeggio, Per_4
15 che era arrivata questa imbarcazione e che il proprietario della medesima avrebbe portato i documenti per la stipula del contratto di ormeggio, documenti che non sono mai stati portati.
ADR rispondeva di non sapere se il ET ed il proprietario dell'imbarcazione suddetta Per_4
si conoscessero, ma che supponeva di no, e precisava di non conoscere il sig. né di sapere Per_3
chi fosse e di non aver mai visto i proprietari della barca.
ADR riferiva che il ET gli aveva detto di aver contattato il proprietario della barca Per_4
telefonicamente per produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto. Precisava altresì che, da ciò che sapeva, non è stata attivata alcuna procedura sanzionatoria in assenza della stipula del contratto poiché si attendevano i predetti documenti.
Il sig. , teste di parte convenuta, riferito che la società fosse il suo datore di Testimone_8 CP_2
lavoro, confermava la circostanza di essere stato chiamato, la sera del 31.10.2015, intorno alle ore
22:00, da altri colleghi dipendenti della per il divamparsi improvviso di un incendio Controparte_2
e di essere giunto sul posto intorno alle 22:05. Precisava di trovarsi in casa quando è stato chiamato, che dista circa 4 km e 5 minuti in auto dal porto.
In ordine al Capo 4, confermava che, nel mentre si procedeva alle operazioni di spegnimento, notava un cavo elettrico collegato dalla colonnina posta sulla banchina del porto all'imbarcazione EL I, pur non sapendo se fosse accesa o meno. Precisava altresì di ricordare verosimilmente che il nome della barca fosse proprio Per_5
riferiva di essere solito fare tre/quattro volte al giorno il giro di ispezione di tutte le imbarcazioni
[...] ormeggiate per constatare se c'era qualcosa che non andava e di aver notato quel giorno la presenza di un cavo elettrico collegato alla colonnina, ma di non sapere se la corrente fosse accesa o meno, e di ricordare la presenza di quel cavo anche in altre occasioni.
In ordine al capo n. 5 (Vero che la postazione assegnata alla dista circa 250 Controparte_2
metri dal posto dove era collocata l'imbarcazione EL I?), riferiva di credere che tale fosse la distanza, ma di non esserne sicuro.
In ordine al capo n.6, il teste confermava che, arrivato sul posto dell'incendio, erano presenti ufficiali della Capitaneria di Porto e di aver collaborato alle operazioni di spegnimento con altri addetti della
Controparte_12
riferiva che lui, come tutti gli ormeggiatori del porto, faceva i corsi anti-incendio e di
[...]
sopravvivenza e una volta al mese le prove anti-incendio, cioè provavano una colonnina anti-incendio a caso e ne verificavano la funzionalità.
ADR precisava di essere operatore portuale.
ADR rispondeva che, se c'era un malfunzionamento riguardante qualsiasi apparecchiatura, facevano richiesta al che provvedeva alla riparazione. CP_1
16 Il teste confermava che l'imbarcazione denominata EL I battente bandiera Testimone_9 panamense veniva ormeggiata nel Porto di nel luogo indicato dal personale all'uopo CP_1
incaricato e che la predetta imbarcazione rimaneva ormeggiata nel medesimo posto dal giorno di arrivo sino alla completa distruzione a causa di un incendio. Riferiva che era a conoscenza dell'arrivo dell'imbarcazione perché aveva avuto contatti telefonici con il sig. uno degli Testimone_3
armatori, per la richiesta di un posto nel porto
Infine, l'attrice produceva una perizia secondo cui il valore dell'imbarcazione poteva essere stimato in € 200.000,00.
In base al complessivo compendio probatorio in atti, le domande attoree si appalesano infondate e, pertanto, vanno rigettate.
In primis, si rileva che è rimasta sfornita di prova la deduzione attorea secondo cui l'imbarcazione di
Pt_ proprietà della soc. veniva attinta dal fuoco “a Parte_1
seguito di danno intenzionale ad opera di terzi ignoti”.
Di contro, dall'informativa conclusiva ex art. 347 c.p.p., del 24.02.2016, a firma del Comandante
T.V. , risulta che alle ore 01:00 circa giungeva una pattuglia della locale Stazione Persona_1
Carabinieri che, unitamente al cercava di visualizzare i files video dell'impianto di Pt_3 videosorveglianza della darsena, “al fine di verificare eventuali azioni dolose da parte di terzi. Dalla visione dei suddetti filmati non si sono intravisti soggetti nelle vicinanze dell'unità ossia sulla banchina inquadrata nelle ore antecedenti all'evento”.
Il teste , dipendente della società riferiva che, nel mentre si procedeva alle Testimone_8 CP_2
operazioni di spegnimento, notava un cavo elettrico collegato dalla colonnina posta sulla banchina del porto all'imbarcazione EL I, pur non sapendo se fosse accesa o meno. Precisava di essere solito fare tre/quattro volte al giorno il giro di ispezione di tutte le imbarcazioni ormeggiate per constatare se c'era qualcosa che non andava e di aver notato quel giorno la presenza di un cavo elettrico collegato alla colonnina, ma di non sapere se la corrente fosse accesa o meno, e di ricordare la presenza di quel cavo anche in altre occasioni.
In secondo luogo, va rilevata la mancata produzione, da parte dell'attrice, del contratto di ormeggio stipulato in forma scritta con il convenuto. CP_1
“I contratti della P.A. (compresi gli enti pubblici territoriali), ai sensi degli artt. 16 e 17 dpr
2440/1923, sono soggetti alla forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. (cfr., ex multis, tra le più recenti, Sez. U, Sentenza n. 9775 del 25/3/2022, Sez. 2, Ordinanza n. 14592 del 26/5/2021; Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 510 del 14/1/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 11465 del 15/6/2020; Sez. 2, Sentenza n.
22778 del 12/9/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018; Sez. L, Ordinanza n. 15645 del
17 14/6/2018; Sez. U, Sentenza n. 20684 del 9/8/2018, specificamente riferita agli enti pubblici territoriali).
In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. civ., Sez. n. 9 agosto 2018, Sent. n. 20684; Cass. 28 giugno 2018).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr.
Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).
Infatti, la prova della conclusione del contratto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam consiste esclusivamente nella produzione del medesimo contratto scritto, non surrogabile da presunzioni, testimonianze, confessioni o dalla “non contestazione” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 25999 del 17/10/2018: “il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta
"ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”).
Ciò comporta l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi.
Va osservato, peraltro, che dall'informativa emerge che: sono stati chiesti all'Ufficio del porto i contratti di ormeggio stipulati e la documentazione in possesso e il citato ufficio, nella persona del sig. , “per l'unità panamense riferiva di non aver stipulato nessun contratto”; si Parte_5
provvedeva così ad escutere il sig. , in qualità di responsabile del procedimento ufficio Parte_5
porto del Comune di per la stipula dei contratti di ormeggio, il quale dichiarava di ricordare CP_1 che nel mese di agosto si erano presentati all'ufficio del porto tre persone tra cui il proprietario, il fratello che era già venuto all'inizio e un ragazzo e che avevano chiesto notizie su dove ormeggiare l'unità; il sig. ricordava di aver chiesto in quell'occasione che, quando sarebbero arrivati, Pt_5 avrebbero dovuto portare i documenti “per la successiva stipula del contratto”; affermava di non
18 essere stato presente nel momento in cui portavano l'imbarcazione e, a detta del geometra Per_4
il proprietario gli disse che, siccome doveva partire con urgenza, avrebbe portato i documenti successivamente, ma, nonostante vari solleciti telefonici, non ha mai portato i suddetti documenti per la stipula del contratto;
infine dichiarava non risultargli che il proprietario avesse dato soldi in acconto e che gli fosse stata rilasciata una ricevuta.
Dalla deposizione testimoniale del sig. , assunta nel presente giudizio, emerge che lo Parte_5 stesso, dichiarato di essere dipendente del predetto Comune, sul Capo 1 (Vero che nell'anno 2015 lei rivestiva il ruolo di responsabile del procedimento dell'Ufficio porto di ) dichiarava di essere CP_1 stato addetto nel 2015 alla stipula dei contratti di ormeggio presso l'ufficio del porto, ma di non essere stato responsabile del procedimento, anche se materialmente era solo lui a svolgere questa mansione.
Sul Capo 3 (Nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio porto, ha stipulato, o è a conoscenza del fatto che sia stato stipulato presso l'Ufficio porto, nell'anno 2015, un contratto di ormeggio con il sig.
quale rappresentante legale della Persona_3 Parte_1
, proprietaria dell'imbarcazione EL I relativo all'imbarcazione stessa?) rispondeva che
[...]
non era stato stipulato alcun contratto. Il predetto teste dichiarava che il giorno in cui ha ormeggiato la barca EL I lui non era presente in servizio e che in servizio c'era il ET il quale Per_4 gli aveva riferito, il giorno successivo all'ormeggio, che era arrivata questa imbarcazione e che il proprietario della medesima avrebbe portato i documenti per la stipula del contratto di ormeggio, documenti che non sono mai stati portati.
Comunque, dalla copia, prodotta dal Comune di , di un modello di contratto di ormeggio che CP_1 veniva utilizzato dall'Ufficio del Porto nell'anno in questione, si riscontra l'espressa esclusione in capo alla “Gestione (Comune di )” della responsabilità da incendio. CP_1
All'art. 1 è stabilito che “l'erogazione di ogni servizio e prestazione da parte della Gestione è regolata dalle presenti condizioni generali. Sono di seguito convenzionalmente definite: a) Gestione (Comune di ); b) Richiedente o Utente (il sottoscrittore del contratto); c) Unità” (l'imbarcazione o il CP_1
natante cui si riferisce il contratto).
All'art. 2 si prevede che il richiedente dei servizi offerti dalla Gestione deve, al momento della stipula del contratto, documentare la propria identità e la proprietà dell'unità.
Con la sottoscrizione del contratto, il richiedente: 1) garantisce alla Gestione, manlevandola da ogni e qualsiasi responsabilità, che l'unità per la quale viene richiesta l'erogazione dei servizi è nella sua piena e legittima disponibilità, è in ottimo stato di navigabilità, è munita di tutti i documenti prescritti ed in corso di vigenza, è munita di tutte le dotazioni di bordo prescritte dalla normativa vigente, si trova in piena regola ed osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Marittima ed è assicurata per la responsabilità civile verso i terzi, furto e incendio;
2) si obbliga: ad accettare le tariffe praticate dalla
19 Gestione, a tenere indenne la Gestione da ogni eventuale rivalsa prevista in qualunque polizza assicurativa relativa all'unità (e ciò, a titolo esemplificativo, anche per il furto, l'incendio, la responsabilità civile verso terzi).
Analizzando l'art. 3 del modello di contratto utilizzato dall'Ufficio del Porto all'epoca dei fatti, si evince che l'ormeggio nello specchio acqueo esclude, a carico della Gestione, assunzione in consegna o custodia dell'unità dei suoi accessori o pertinenze. Qualora l'utente consegni alla gestione copia delle chiavi dell'unità, detta consegna si intende avvenuta ed accettata esclusivamente per ragioni di mera cortesia, senza oneri di responsabilità per essa, “e non può mai essere considerata come presa in consegna e/o in custodia dell'unità”. In ogni caso, l'eventuale consegna delle chiavi deve essere effettuata esclusivamente alla Gestione.
All'art. 4, “l'utente è reso edotto che la Gestione con la stipula del contratto d'ormeggio si obbliga esclusivamente: a consentire l'ormeggio dell'unità presso la propria struttura, alla sorveglianza notturna e diurna delle proprie strutture d'ormeggio e delle Unità ad esclusivi fini tecnici, alla pulizia delle banchine ed alla raccolta e smaltimento dei rifiuti non speciali, al servizio di assistenza alla manovra (se richiesto) senza assunzione di responsabilità della medesima, al servizio informazioni meteorologiche, senza assunzione di responsabilità in ordine alle medesime”.
Ed ancora l'art. 9 del modello di contratto utilizzato specifica che: “la gestione è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia disservizio o danno derivante da cause di forza maggiore, calamità, eventi atmosferici e/o meteo marini, provvedimenti dell'Autorità, o fatti comunque imputabili ad azioni od omissioni del richiedente o di terzi. Inoltre, ed in ogni caso, la
Gestione non è responsabile: a) per i danni alle unità inclusa la perdita totale da qualsivoglia causa dipendenti;
b) per l'incendio delle unità da qualsivoglia causa dipendente;
c) per il furto delle unità;
d) per i danni (anche da incendio) o dei furti: agli arredi di bordo, agli oggetti/beni lasciati a bordo, agli accessori e pertinenze, nulla escluso)”.
Va altresì evidenziato che “il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici,
è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso spetta a chi fondi un determinato diritto, o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione di fornire la relativa prova. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto incensurabile l'interpretazione operata dal giudice di merito, il quale, essendosi verificato il furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la sussistenza in capo a quest'ultimo di un'obbligazione di custodia, in ragione della natura associativa del rapporto esistente tra le parti e
20 dell'esistenza di un'apposita clausola di esonero da responsabilità contenuta nel modulo di adesione all'associazione)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3554 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10001 del 28/05/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27294 del 2022).
Tanto precisato, non si ravvisa la prova della responsabilità, nemmeno extracontrattuale, delle parti convenute, non essendo adeguatamente dimostrati tutti i presupposti oggettivi (condotta illecita, danno ingiusto e nesso di causalità) e soggettivo (dolo o colpa) dell'illecito civile, ai sensi degli artt.
2043 ss. e 2697 c.c.
Precisamente, non si ritengono sufficientemente provati il nesso di causalità né, comunque, il quantum del dedotto danno ingiusto.
Con riguardo al primo, emerge chiaramente che la mancata stipula del contratto di ormeggio non sia imputabile al convenuto, né tantomeno la distruzione del bene a seguito dell'incendio appare CP_1
imputabile ad una condotta, commissiva od omissiva, del medesimo Ente.
Dall'informativa in atti risulta che il personale di turno in sala operativa si accorgeva che un'imbarcazione da diporto ormeggiata al molo “Q” della prefata darsena era in fiamme e pertanto allertava l'altro personale di turno, il quale prontamente interveniva sulla banchina.
Al loro arrivo accertavano che effettivamente dal bordo di un'unità da diporto (che successivamente
è risultata essere battente bandiera panamense di lunghezza mt. 24 e di proprietà di una società brasiliana), si sprigionavano delle fiamme, da poppa verso RO, che iniziavano a lambire, a causa delle forti raffiche di vento anche le imbarcazioni limitrofe.
Difatti dopo poco iniziava a prendere fuoco l'altra unità da diporto, ormeggiata di fianco lato ovest, denominata Jaga II. “Al momento, da parte delle maestranze della società che gestisce i servizi portuali non era stato attivato nessun dispositivo antincendio e né tantomeno era intervenuto il personale preposto”, pertanto il suddetto personale, prontamente e mediante le manichette delle due colonnine antincendio presenti sulla banchina, conteneva e poi estingueva le fiamme sull'imbarcazione JAGA II, evitando così che l'incendio si propagasse anche alle altre unità ormeggiate a seguire sul lato ovest;
all'imbarcazione panamense il suddetto personale, mediante il getto continuo di acqua, evitava che le fiamme bruciassero anche le cime d'ormeggio di RO, evitando così che la predetta unità scarrocciasse a causa del forte vento, poiché, in tal modo, si sarebbe addossata alle altre imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze, provocando un incendio a catena.
Le condizioni meteo-marine nella zona delle operazioni risultavano: mare quasi calmo, cielo coperto,
“vento forte da Est”.
“Successivamente dopo diversi minuti, arrivava il personale di servizio, e E_
, dipendente della soc. società che ha la gestione dei servizi Testimone_2 Controparte_2 della darsena turistica per conto dell'Amministrazione Comunale di ”. CP_1
21 Nell'immediatezza si allertavano i VVF i quali giungevano alle ore 22:47 e si adoperavano prontamente a proseguire nelle operazioni di spegnimento.
“Al fine di scongiurare che l'unità EL I potesse essere trascinata dal vento addosso alle altre imbarcazioni, a causa del cedimento dell'ormeggio di RO (quello di poppa si era già bruciato e l'unità si era scostata dalla banchina a causa delle forti raffiche di vento, mettendosi parallela ad essa a circa 20 metri)”, il personale operante provvedeva ad assicurare, con l'ausilio di un piccolo natante, una cima di poppa in banchina, mentre un'altra cima veniva, al riparo dalle fiamme, annodata all'ancora di RO e fissata alla banchina.
Alcuni VV.F. riuscivano a salire a bordo dell'unità panamense e, tramite manichette, continuavano nell'operazione di contenimento delle fiamme che purtroppo non riuscivano ad arrestare, sia per le forti raffiche di vento sia per la natura del materiale infiammato.
Constatata la situazione e rilevato che da lì a poco l'unità sarebbe andata perduta, i VV.F. scendevano dalla stessa e continuavano le operazioni di contenimento dalla banchina.
Dalla citata informativa si evince il pronto intervento della Capitaneria di Porto, ma non del personale della società in quanto, al momento dell'intervento della Capitaneria di Porto, “da Controparte_2
parte delle maestranze della società che gestisce i servizi portuali non era stato attivato nessun dispositivo antincendio e né tantomeno era intervenuto il personale preposto”. Soltanto “dopo diversi minuti, arrivava il personale di servizio, e , dipendente della soc. E_ Testimone_2
, mentre il teste sig. , dipendente della società Controparte_2 Testimone_8 Controparte_2
confermava la circostanza di essere stato chiamato, la sera del 31.10.2015, intorno alle ore 22:00, da altri colleghi dipendenti della per il divamparsi improvviso di un incendio e di essere Controparte_2
giunto sul posto intorno alle 22:05. Il menzionato teste dichiarava di trovarsi in casa quando è stato chiamato, abitazione che dista circa 4 km e 5 minuti in auto dal porto e che, arrivato sul posto dell'incendio, erano presenti ufficiali della Capitaneria di Porto, precisando di aver collaborato alle operazioni di spegnimento con altri addetti della Controparte_2
Si rammenta, in punto di prova del nesso di causalità, che la probabilità scientifico-statistica deve essere corroborata da quella logico-concreta e, pur non rasentando, nel giudizio civile, la certezza processuale dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”, propria di quello penale, deve quantomeno attestarsi sulla soglia del “più probabile che non”.
Ciò vale anche per la causalità omissiva, di carattere normativo, in cui occorre operare, nel ragionamento logico controfattuale, un'addizione mentale della condotta commissiva doverosa e verificare se, in tal caso, l'evento dannoso si sarebbe prodotto o meno. Solo in quest'ultima ipotesi,
l'omissione concretamente tenuta si pone come “condicio sine qua non” dell'evento.
22 In ragione delle particolari condizioni meteorologiche (vento forte, con intense raffiche) e modalità dell'incendio (divampato dall'interno della stiva), si dubita che il pronto intervento e l'adeguata preparazione dei dipendenti della società convenuta avrebbero evitato, con un'elevata probabilità statistica, secondo il criterio del più probabile che non, la distruzione del bene, come invece opinato dall'attrice, secondo cui “se fosse stato presente al momento dell'incendio il personale addetto, se questo fosse stato adeguatamente formato e tutti gli impianti perfettamente funzionanti, tanto in relazione alle videocamere quanto alle colonnine antincendio e soprattutto se non fosse stata abbandonata al transito, avremmo oggi discusso di una perdita parziale di valore e non della perdita totale del bene” (cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale).
Va osservato, al riguardo, che è pacifica la presenza, al momento dell'incendio, di forte vento, come comprovato dalla citata informativa, dal rapporto di servizio allegato e dal teste di parte attrice, sig.
, il quale riferiva che c'era un vento fortissimo. Testimone_7
Come esposto dalla stessa attrice a pag. 2 dell'atto di citazione, “in breve tempo, le fiamme divampavano dall'interno della stiva fino alla completa distruzione del bene”.
Dall'informativa prodotta risulta che alle ore 22:05 circa, quando il personale di turno in sala operativa si accorgeva dell'incendio, l'imbarcazione oggetto di causa era già in fiamme, peraltro molto alte, come specificato dal rapporto di servizio allegato.
All'arrivo del personale della Capitaneria di Porto, si sprigionavano fiamme, da poppa verso RO, che iniziavano a lambire, a causa delle forti raffiche di vento, anche le imbarcazioni limitrofe.
All'imbarcazione panamense il suddetto personale, mediante il getto continuo di acqua, evitava che le fiamme bruciassero anche le cime d'ormeggio di RO, evitando così che la predetta unità scarrocciasse a causa del forte vento, poiché, in tal modo, si sarebbe addossata alle altre imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze, provocando un incendio a catena.
“Al fine di scongiurare che l'unità EL I potesse essere trascinata dal vento addosso alle altre imbarcazioni, a causa del cedimento dell'ormeggio di RO (quello di poppa si era già bruciato e l'unità si era scostata dalla banchina a causa delle forti raffiche di vento, mettendosi parallela ad essa a circa 20 metri)”, il personale operante provvedeva ad assicurare, con l'ausilio di un piccolo natante, una cima di poppa in banchina, mentre un'altra cima veniva, al riparo dalle fiamme, annodata all'ancora di RO e fissata alla banchina.
Alcuni VV.F. riuscivano a salire a bordo dell'unità panamense e, tramite manichette, continuavano nell'operazione di contenimento delle fiamme che purtroppo non riuscivano ad arrestare, sia per le forti raffiche di vento sia per la natura del materiale infiammato.
Constatata la situazione e rilevato che da lì a poco l'unità sarebbe andata perduta, i VV.F. scendevano dalla stessa e continuavano le operazioni di contenimento dalla banchina.
23 L'incendio, dunque, si è sviluppato in brevissimo tempo e con notevole intensità, alimentato dal forte vento, tanto da lambire anche le imbarcazioni limitrofe. Essendosi bruciato l'ormeggio di poppa,
l'unità si era scostata dalla banchina a causa delle forti raffiche di vento, mettendosi parallela ad essa a circa 20 metri. Tale allontanamento dell'imbarcazione dalla banchina ha reso oggettivamente ancora più difficili e complesse le operazioni di contenimento delle fiamme, che non sono riusciti ad arrestare nemmeno i Vigili del fuoco, sia per le forti raffiche di vento sia per la natura del materiale infiammato.
Va rimarcato che, secondo quanto affermato dalla medesima parte attrice e risultante dall'informativa in atti, l'incendio sembra essersi sviluppato dalla stiva con successivi propagazione all'esterno e affondamento dell'imbarcazione.
In ogni caso, anche a prescindere dai predetti rilievi in ordine al nesso di causalità, l'attrice non ha provato, in maniera adeguata e sufficiente, il concreto ammontare del dedotto danno ingiusto, ossia il valore del bene al momento dell'evento.
Indi, anche qualora si ritenesse che, “se fosse stato presente al momento dell'incendio il personale addetto, se questo fosse stato adeguatamente formato e tutti gli impianti perfettamente funzionanti, tanto in relazione alle videocamere quanto alle colonnine antincendio”, vi sarebbe stata “una perdita parziale di valore” e non la perdita totale del bene, incombeva sull'attrice provare tale valore.
Evidenziato che l'attore ha l'onere di provare il danno ingiusto non solo nell'an ma anche nel quantum e che la c.t.p., “ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ., SS.UU.,
n. 13902/2013)” (Cass. ord. n. 27297 del 30.11.2020), l'attrice ha prodotto una perizia secondo cui il valore dell'imbarcazione poteva essere stimato in € 200.000,00, “con tutte le riserve conseguenti alla mancanza di prove funzionali”.
Trattasi di perizia che reca nell'intestazione la denominazione sociale “Martinoli e CP_13
l'indicazione – Valutazioni per Concordato Preventivo”. Controparte_14
Tuttavia, essa risulta priva di firma del soggetto che l'ha redatta e di data, con conseguente insufficienza e inadeguatezza probatoria della medesima in ordine al valore del bene al momento dell'evento, comunque non adeguatamente dimostrato dall'attrice in base agli atti di causa.
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigettano le domande attoree.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione indeterminabile - complessità media), seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1287/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
24 1) rigetta le domande proposte da parte attrice;
2) condanna l'attrice, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore del , in persona del Controparte_1
p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 per compenso professionale, CP_15
oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
3) condanna l'attrice, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della in Controparte_2
p.l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione all'avv. Alfonsina Florio
Paola, lì 27.5.25 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1287/2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimento del danno
TRA
in persona Parte_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. NN RE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma, Circonvallazione Clodia n.163, giusto mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Bencivinni Salvatore ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cetraro (CS), alla Via F. Pirrino n. 10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e giusta delibera della G.C. n. 05 del 14.01.2021
CONVENUTA
NONCHÉ
(p.i. ), in persona dell'amministratore unico Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Florio Alfonsina ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Cosenza, alla Via F. Simonetta n. 29, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.2.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.10.2020, come da ricevute di consegna e accettazione, la in p.l.r.p.t. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Paola, il e la deducendo che: la Controparte_1 Controparte_2
era proprietaria di una imbarcazione Parte_1 denominata EN I”, identificata al registro navale panamense al n. 47502-NI ed assicurata con contratto n. 255704011 con la Compagnia Generali di Fiumicino – IM6 per danno a terzi;
in data
07.09.2015 l'imbarcazione raggiungeva il Porto di Cetraro (CS), la cui gestione era, al momento dell'accadimento, affidata alla Società secondo le disposizioni del contratto di Controparte_2
appalto prodotto in atti;
in data 31.10.2015, alle ore 22:00 circa, a seguito di danno intenzionale ad opera di terzi ignoti, l'imbarcazione di proprietà della Parte_1
veniva attinta dal fuoco;
che, in breve tempo, le fiamme divampavano dall'interno della
[...] stiva fino alla completa distruzione del bene;
a seguito dell'evento doloso, il bene diveniva completamente inutilizzabile e le parti residue non divorate dal fuoco affondavano nell'area del porto antistante la zona di ormeggio.
Parte attrice, pertanto, adiva l'intestato Tribunale per accertare la responsabilità in capo al
[...]
e alla del danno patito dalla CP_1 Controparte_2 Parte_1
consistente nella distruzione dell'imbarcazione denominata EN I” come
[...]
conseguenza delle violazioni delle disposizioni di legge commesse, ciascuno per la propria responsabilità e, per tale ragione, dichiarare in solido le parti convenute debitrici della
[...]
dell'importo corrispondente al valore dell'imbarcazione Parte_1
perduta e, pertanto, condannarle in solido al risarcimento del danno per l'intero valore del bene per un totale di €550.000,00 o nella misura ritenuta congrua dal Tribunale adito, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.01.2021, si costituiva in giudizio il
, in persona del Sindaco p.t., il quale domandava, in via preliminare, accertare e Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione ad agire della
[...]
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il Parte_1
difetto di legittimazione passiva del nel presente giudizio, con disposizione di Controparte_1
ogni ulteriore conseguenza ex lege prevista;
in via ulteriormente preliminare, dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, essendo maturata la prescrizione quinquennale del relativo diritto nei confronti del;
nel merito, nella Controparte_1
denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le richieste preliminari, accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni domanda formulata dalla Controparte_3 Pt_1
, in p.l.r.p.t., nei confronti del , con conseguente rigetto delle stesse, e con
[...] Controparte_1
2 disposizione di ogni ulteriore conseguenza di legge;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste risarcitorie, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della
Società con vittoria di spese e competenze del giudizio. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente in data 12.03.2021, si costituiva in giudizio la la quale rassegnava le seguenti conclusioni: rimettere in termini Controparte_2
la società e quindi disporre rinvio a nuova udienza di trattazione, per il ripristino delle Controparte_2
sue facoltà difensive nel lasso di tempo legalmente previsto;
disporre la riunione del presente procedimento a quello pendente tra le stesse parti e per gli stessi fatti dedotti in giudizio presso il medesimo Tribunale e iscritto al n. 645/18 R.G.; disporre ogni idoneo mezzo istruttorio ai fini del completo accertamento sulla effettiva proprietà, immatricolazione e copertura assicurativa della imbarcazione Helena I;
nel merito, dichiarare che nulla è dovuto alla società Controparte_4
a titolo di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, essendo maturata la
[...]
prescrizione quinquennale del relativo diritto nei confronti della in subordine, nel Controparte_2
caso di non accoglimento della eccezione di prescrizione quanto ai danni extracontrattuali, rigettare le domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dei proprietari e/o conduttori e/o incaricati del trasporto della imbarcazione da cui si è propagato l'incendio (Helena I) per tutti i danni verificatisi e, in subordine, dichiarare l'esclusiva responsabilità del per quanto attiene alla allocazione, gestione e Controparte_1
controllo della imbarcazione stessa;
rigettare in ogni caso la domanda proposta dal Controparte_1
nei confronti della società condannare la Controparte_2 Controparte_5
in persona del l.r.p.t. , nonché il al pagamento delle spese e
[...] Controparte_1
competenze di causa, in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, disposta, con ordinanza del 09.06.21, la conversione del rito in quello ordinario e la regolarizzazione degli atti con le disposizioni tributarie ex art. 427 c.p.c., rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. nonché quella di riunione con il proc. R.G. 635/18, assunta prova testimoniale, le parti precisavano le conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza del
05.02.2025 e il giudice in tale data assumeva la causa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
Va rilevato che nella comparsa di costituzione di nuovo difensore l'avv. Alfonsina Florio concludeva
“riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto di costituzione e risposta a firma dell'avv. Michele Arnoni e precisate nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. da intendersi integralmente riportate e trascritte”.
Vanno rigettate le sollevate eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, in quanto, con riguardo alla prima, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita
3 in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa” (cfr. Cassazione – SS.UU., sentenza del 16.02.2016, n.
2951).
Quanto alla seconda, “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo
Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Vanno parimenti disattese le eccezioni di prescrizione sollevate dalle convenute nelle rispettive comparse di risposta (il ha chiesto “dichiarare la prescrizione dell'azione di Controparte_1
risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, essendo maturata la prescrizione quinquennale del relativo diritto nei confronti del ” e la società ha Controparte_1 Controparte_2 eccepito “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale fatto valere dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 2947 c.c., già peraltro eccepita nelle difese del , perché Controparte_1
decorsi inutilmente 5 anni dal verificarsi del fatto dannoso”).
Le ricevute di avvenuta consegna allegate dall'attrice attestano che l'atto di citazione è stato notificato il 30/10/2020, indi prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale dalla data dell'evento del 31.10.2015.
Inoltre, la convenuta si è tardivamente costituita, con conseguente inammissibilità Controparte_2
della predetta eccezione di prescrizione.
Con ordinanza del 9.6.21, infatti, il giudice ha dichiarato “le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. della convenuta , dopo aver rilevato che “la società non ha dimostrato CP_2 CP_2
che la sua tardiva costituzione in giudizio sia dipesa da impossibilità sopravvenuta per causa alla stessa non imputabile, atteso che la notifica risulta regolarmente effettuata in data 30/10/2020 e che la scelta di non aprire un allegato per la mera possibilità di presenza di un virus informatico, potenzialmente esistente in qualunque allegato, così come la dimensione del file e l'eventuale circostanza che il difensore sia sfornito del programma telematico idoneo alla lettura del medesimo non incidono sulla regolarità della notifica, sul raggiungimento del risultato della medesima né rilevano ai fini dell'art. 153 c.p.c.”.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta prodotto contratto di appalto stipulato dal con l'impresa avente ad oggetto “Servizi relativi alla nautica da CP_1 CP_1 Controparte_2
4 diporto del porto di , della durata di anni 5”, del 25.06.2013, registrato all'Agenzia delle CP_1
Entrate-Ufficio di Paola in data 28.06.2013, con decorrenza 01.05.2013 e fino al 30.04.2018.
È prodotto altresì Capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo al medesimo contratto di appalto per il servizio relativo alla nautica da diporto nel porto di , in cui all'art. 2, per ciò che CP_1 concerne l'oggetto dell'appalto, vengono indicati i seguenti servizi: assistenza all'ormeggio e disormeggio da terra ed in acqua;
sorveglianza e controlli;
prevenzione e pronto intervento in caso di incendio;
accoglienza ed assistenza;
pulizia dell'intera area in concessione, ivi compresi i parcheggi,
i pontili, gli specchi d'acqua, i locali dati in uso e le aree verdi;
manutenzione ordinaria dell'area portuale e dei servizi connessi;
supporto ed accompagnamento ai diportisti in transito.
All'art. 4, relativo alla descrizione del servizio, è previsto, alla lettera b), tra gli altri, che il servizio di sorveglianza e controlli comprende la sorveglianza non armata continua (24h/24h) dell'intera area della darsena turistica in concessione, la vigilanza continua ai cancelli d'accesso con osservanza delle limitazioni delle autovetture imposte dall'ente, la sorveglianza delle imbarcazioni attraccate presso gli ormeggi e delle attrezzature comunali attinenti al servizio, la verifica giornaliera della regolarità dei posti di ormeggio così come previsto dal piano predisposto dall'Ufficio del Porto e la verifica della regolarità del titolo del posto barca e del contratto con eventuale segnalazione alle Autorità
Competenti.
Alla lettera c), in merito alla prevenzione e al pronto intervento in caso di incendio, il servizio prevede il primo intervento per lo spegnimento di incendi secondo le disposizioni previste dal Decreto del ministero dell'Interno del 10.03.1998 e ss. mm. ii., la custodia dei presidi mobili antincendio, delle attrezzature accessorie e dell'impianto antincendio presente sul sito da consegnarsi da parte dell'ufficio, attività di controllo finalizzata alla prevenzione di incendi in osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
All'art. 8 si prevede che i menzionati servizi, dalla data di affidamento, debbano essere garantiti per
24 ore al giorno, tutti i giorni, compresi i festivi.
All'art. 13, relativo ai danni e alle responsabilità, l'impresa è responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualsivoglia tipologia, verificatisi durante l'espletamento del Servizio, arrecati a persone e cose
(strutture, attrezzature, apparecchiature, anche elettroniche ed informatiche) affidati al controllo e/o uso del personale dell'Impresa.
Il personale è tenuto a segnalare tempestivamente all'ufficio del Porto ogni fatto rilevante ed in particolare ogni danno o furto che dovessero riscontrarsi nei luoghi oggetto dell'appalto, ovvero ogni situazione di potenziale pericolo per la sicurezza delle persone o del patrimonio.
All'art. 16, sulle Assicurazioni, l'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione dell'Appalto da qualsiasi causa
5 determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o da cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto sino alla conclusione del contratto.
La garanzia di responsabilità civile dovrà inoltre coprire i rischi derivanti dall'incendio e/o da atti vandalici che potrebbero interessare le strutture sia fisse che mobili in uso all'appaltatore ai fini dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati.
Nel caso di gravi danni, di qualsiasi natura, anche non coperti dalla polizza assicurativa, provocati in maniera dolosa o colposa, l'impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante, che ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto ad eventuale risarcimento.
È prodotta da parte attrice l'informativa conclusiva ex art. 347 c.p.p., del 24.02.2016, a firma del
Comandante T.V. , che riepiloga l'intera attività di indagine fino ad allora espletata. Persona_1
“Nella serata del 31.11.2015, alle ore 22:05 circa, scoppiava un incendio su una delle unità da diporto ormeggiate nella darsena turistica del porto di ”. Il personale di turno in sala operativa si CP_1 accorgeva che un'imbarcazione da diporto ormeggiata al molo “Q” della prefata darsena era in fiamme e pertanto allertava l'altro personale di turno, il quale prontamente interveniva sulla banchina.
Al loro arrivo accertavano che effettivamente dal bordo di un'unità da diporto (che successivamente
è risultata essere battente bandiera panamense di lunghezza mt. 24 e di proprietà di una società brasiliana), si sprigionavano delle fiamme, da poppa verso RO, che iniziavano a lambire, a causa delle forti raffiche di vento, anche le imbarcazioni limitrofe.
Difatti dopo poco iniziava a prendere fuoco l'altra unità da diporto, ormeggiata di fianco lato ovest, denominata Jaga II. “Al momento, da parte delle maestranze della società che gestisce i servizi portuali non era stato attivato nessun dispositivo antincendio e né tantomeno era intervenuto il personale preposto”, pertanto il suddetto personale prontamente e mediante le manichette delle due colonnine antincendio presenti sulla banchina, contenevano e poi estinguevano le fiamme sull'imbarcazione JAGA II, evitando così che l'incendio si propagasse anche alle altre unità ormeggiate a seguire sul lato ovest;
all'imbarcazione panamense il suddetto personale, mediante il getto continuo di acqua, evitava che le fiamme bruciassero anche le cime d'ormeggio di RO, evitando così che la predetta unità scarrocciasse a causa del forte vento, poiché, in tal modo, si sarebbe addossata alle altre imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze, provocando un incendio a catena.
Le condizioni meteo-marine nella zona delle operazioni risultavano: mare quasi calmo, cielo coperto,
“vento forte da Est”.
“Successivamente dopo diversi minuti, arrivava il personale di servizio, e E_
, dipendente della soc. società che ha la gestione dei servizi della Testimone_2 CP_2 darsena turistica per conto dell'Amministrazione Comunale ”. CP_1
6 Nell'immediatezza si allertavano i VVF i quali giungevano alle ore 22:47 e si adoperavano prontamente a proseguire nelle operazioni di spegnimento.
“Al fine di scongiurare che l'unità EL I potesse essere trascinata dal vento addosso alle altre imbarcazioni, a causa del cedimento dell'ormeggio di RO (quello di poppa si era già bruciato e l'unità si era scostata dalla banchina a causa delle forti raffiche di vento, mettendosi parallela ad essa a circa 20 metri)”.
Il personale operante provvedeva ad assicurare, con l'ausilio di un piccolo natante, una cima di poppa in banchina, mentre un'altra cima veniva, al riparo dalle fiamme, annodata all'ancora di RO e fissata alla banchina.
Alcuni VV.F. riuscivano a salire a bordo dell'unità panamense e, tramite manichette, continuavano nell'operazione di contenimento delle fiamme che purtroppo non riuscivano ad arrestare, sia per le forti raffiche di vento sia per la natura del materiale infiammato.
Constatata la situazione e rilevato che da lì a poco l'unità sarebbe andata perduta, i VV.F. scendevano dalla stessa e continuavano le operazioni di contenimento dalla banchina.
Nel frattempo giungeva sul posto il sig. il quale riferiva che la barca era del Testimone_3
fratello , residente in [...], e si contattava il figlio dello stesso, NN RE, il quale Pt_2
riferiva che il genitore si trovava in Brasile per lavoro e che tutti i documenti dell'unità erano custoditi a bordo e di non avere null'altro, ma comunque riferiva che l'unità era stata presa dal porto di
Fiumicino e, mentre era in navigazione, una motovedetta della GdF di Anzio l'ha controllata e redatto il verbale di ispezione doganale, fotografando anche i documenti di bordo. Riferiva altresì che la polizza assicurativa era stata stipulata in una agenzia della Generali di Fiumicino ed inoltre avrebbe chiesto al di Panama di Napoli, ove era stato trascritto il passaggio di proprietà (a seguito Per_2 della sentenza di aggiudicazione dell'asta emessa dal Tribunale Civile di Latina), qualche documento dell'unità in loro possesso.
Durante le varie fasi, alle ore 01:00 circa giungeva una pattuglia della locale Stazione Carabinieri che, unitamente al , cercava di visualizzare i files video dell'impianto di videosorveglianza Pt_3
della darsena, “al fine di verificare eventuali azioni dolose da parte di terzi.
Dalla visione dei suddetti filmati non si sono intravisti soggetti nelle vicinanze dell'unità ossia sulla banchina inquadrata nelle ore antecedenti all'evento”.
Alle ore 01:45 circa l'unità panamense affondava parallela e a circa 20 metri dalla banchina ove era ormeggiata.
Immediatamente veniva allertato il personale imbarcato sul battello disinquinante dislocato al porto, al fine di contenere potenziali sversamenti di idrocarburi.
7 Per quanto attiene l'unità panamense, sono state richieste notizie alla Stazione Navale della GdF di
Anzio, la quale inviava copia del solo verbale di ispezione doganale e alla Agenzia Generali di
Fiumicino, la quale inviava copia della polizza assicurativa stipulata.
Il sig. NN RE, nel frattempo, consegnava copia dell'avvenuta trascrizione pervenutagli dal e qualche fotografia dell'unità mentre era custodita in cantiere. Parte_4
Dai predetti documenti, in sintesi, i dati emersi sono il nome e la sigla dell'unità, M/yatch EN I^”, iscritta nei registri di Panama al nr. 47502-NI e il “proprietario, Soc. ST Empreendimento
Import Export LTDA, l.r. sig. ”. Persona_3
Inoltre, sono stati chiesti all'Ufficio del porto i contratti di ormeggio stipulati e la documentazione in possesso, e il citato ufficio, nella persona del sig. , “per l'unità panamense riferiva di Parte_5
non aver stipulato nessun contratto”.
Nella sezione della relazione relativa alla visione dei filmati e all'impianto videosorveglianza darsena, si rileva che il sistema di videosorveglianza della darsena turistica del porto di quella sera CP_1
non era efficiente, difatti di tutte le videocamere della darsena solo una era in funzione, quella che riprendeva la banchina ove il 1° era ormeggiata sul fianco dritto, evidenziando altresì che CP_6 dalla visione di detto video si constatava che l'incendio sembrava svilupparsi dalla stiva con successiva propagazione all'esterno e che, al fine di accertare e verificare eventuali azioni dolose da parte di soggetti, venivano visionati ed estrapolati i files della suddetta telecamera, da dove “non si è rilevata la presenza nelle ore immediatamente antecedenti allo sviluppo dell'incendio di persone che abbiano potuto porre in essere eventi delittuosi”.
Nella sezione relativa al contratto di ormeggio, si è provveduto ad escutere il sig. , Persona_3 proprietario dell'imbarcazione EL I, il quale dichiarava che, prima di arrivare in porto a CP_1
con la suddetta imbarcazione, lo stesso si è recato negli uffici del porto, precisamente due giorni prima, per parlare con il relativo personale e l'arrivo in porto è stato concordato con il personale telefonicamente. All'arrivo in porto, all'inizio di settembre, dopo aver portato i documenti dell'imbarcazione e un suo documento di riconoscimento, lo stesso sollecitava più volte la stipula del contratto in quanto lo stesso era in procinto di partire per il Brasile. Con stipulava un Per_4
contratto provvisorio in attesa di definirlo a causa del posto di ormeggio ed allo stesso consegnava un acconto di €950,00, dietro rilascio di ricevuta.
Si provvedeva così ad escutere il sig. , in qualità di responsabile del procedimento Parte_5
ufficio porto del Comune di per la stipula dei contratti di ormeggio, il quale dichiarava di CP_1
ricordare che nel mese di agosto si erano presentati all'ufficio del porto tre persone, tra cui il proprietario, il fratello che era già venuto all'inizio e un ragazzo e che avevano chiesto notizie su dove ormeggiare l'unità. Il sig. ricorda di aver chiesto in quell'occasione che, quando Pt_5
8 sarebbero arrivati, avrebbero dovuto portare i documenti “per la successiva stipula del contratto”.
Affermava di non essere stato presente nel momento in cui portavano l'imbarcazione e, a detta del geometra il proprietario gli disse che, siccome doveva partire con urgenza, avrebbe portato Per_4
i documenti successivamente, ma, nonostante vari solleciti telefonici, non ha mai portato i suddetti documenti per la stipula del contratto.
Infine, dichiarava non risultargli che il proprietario avesse dato soldi in acconto e che gli fosse stata rilasciata una ricevuta.
Nel rapporto di servizio del 01.11.2015 dell'equipaggio di guardia SVH del giorno 31.10.2015, Corso
Francesco e riferivano in ordine ai fatti accaduti nella nottata, relativi all'incendio Controparte_7
e successivo affondamento di una unità da diporto ormeggiata lungo il pontile galleggiante di transito, in concessione al porto turistico di . CP_1
Alle ore 22:05 del 31/10/2015, venivano allertati dal centralinista in sala operativa del Circomare
Cetraro, il quale riferiva che nel porto vi era una imbarcazione in fiamme;
immediatamente si accorreva alla finestra per verificare l'accaduto e si constatava che effettivamente da bordo di un'unità si sprigionavano delle fiamme molto alte, da poppa verso RO, che iniziavano a lambire, a causa delle forti raffiche di vento, anche le imbarcazioni limitrofe. In particolare, iniziava a prendere fuoco anche un'altra unità da diporto, denominata Jaga II, ormeggiata di fianco, lato ovest, a quella già in fiamme.
Pertanto, si recavano immediatamente presso il suddetto pontile, giungendovi alle ore 22:10, ove al momento non era ancora stato attivato alcun dispositivo di spegnimento incendio e prontamente azionavano due colonnine antincendio, mediante le quali e contenevano le fiamme CP_7 CP_8 sull'imbarcazione blu, evitando così che l'incendio si propagasse anche alle altre unità lì ormeggiate, mentre con l'altra evitava che le fiamme bruciassero le cime dell'ormeggio di RO Controparte_9 dell'imbarcazione panamense, che in quel momento, a causa della rottura degli ormeggi di poppa, si era scostata dalla banchina e si era posizionata parallelamente ad essa ad una distanza di circa 20 m.
La rottura dell'ormeggio di RO, combinato con il forte vento da NE presente in quel momento, avrebbe spinto l'imbarcazione verso altre barche, provocando così l'innesco di un altro focolaio.
È da rilevare che tutte le colonnine interessate dall'evento erano sprovviste di chiavi di serraggio, mentre da quella più prossima all'incendio, a causa di una perdita, fuoriusciva una cospicua quantità di acqua, dovuta verosimilmente alla rottura della manichetta nel suo punto di aggancio, causando così una diminuzione della pressione del getto di acqua.
Ciononostante, e , saliti a bordo dell'imbarcazione Jaga II, riuscivano comunque ad CP_7 CP_8 estinguere l'incendio, che sino a quel momento aveva interessato apparentemente solo la fiancata destra dell'imbarcazione.
9 Terminata tale operazione, si recavano da Corso per procedere congiuntamente contro l'incendio a bordo dell'imbarcazione panamense.
Nel mentre, giungevano dapprima due operatori della soc. e successivamente, alle ore CP_2
22:47, i VVF, i quali si adoperavano prontamente a proseguire nelle operazioni di spegnimento.
I VVF riuscivano a salire a bordo dell'unità panamense e tramite manichette continuavano nell'operazione di contenimento delle fiamme che purtroppo non si riuscivano ad arrestare.
Constatata la situazione, rilevato che l'unità da lì a poco sarebbe andata perduta, i VVF scendevano dalla stessa e continuavano le operazioni di contenimento dalla banchina.
Alle ore 01:45 del 01.11.15, l'unità panamense affondava a circa 20 metri dalla banchina su cui era ormeggiata e parallela ad essa. Non si rilevavano danni a persone.
Al suddetto rapporto di servizio venivano allegati tre stralci planimetrici della zona interessata con annotate le posizioni delle unità coinvolte nell'incendio.
Il sig. preposto alla gestione degli eventi emergenziali legati allo scoppio di incendi E_
su imbarcazioni, dichiarava a sommarie informazioni testimoniali come persona informata sui fatti, come risulta da verbale del 20.11.2015, nell'ambito del procedimento penale n. 4547/15/44 R.G.N.R., di lavorare per la società da circa tre anni, di essere un operaio D1, facendo Controparte_2 sostanzialmente l'ormeggiatore nella darsena turistica del porto di , facendo controllo sui CP_1
pontili e sicurezza degli ormeggi.
Riferiva di essere stato assunto a tempo indeterminato, di essere assicurato per lavorare a 24 ore settimanali e di non avere un orario fisso giornaliero, ma un orario dipendente dalle esigenze.
Il sig. riferiva di non aver mai fatto un corso antincendio privatamente o attraverso la società Tes_1
con cui è stato assunto e di non essere stato indottrinato dalla Società circa le procedure da eseguire in caso di incendio in porto, ma di aver partecipato circa un anno prima ad un'esercitazione antincendio nella Darsena, a seguito della quale non ha più fatto alcuna esercitazione.
Il sig. confermava di essere in servizio la notte del 31.10.2015 in occasione dell'incendio Tes_1
occorso al , di aver iniziato il turno alle 22:00 e di averlo terminato alle 06:00. Parte_6
Quella notte era appena arrivato in ufficio alle 22:00 quando ha telefonato, intorno alle 22:15/22:20,
, anche lui dipendente della che li avvertiva dell'incendio in Testimone_4 Controparte_2
darsena.
Durante il turno si trovava con il collega con il quale lavorava insieme da tre anni. Testimone_5
Il sig. dichiarava di non aver ricevuto disposizioni dalla Società sulle azioni da Tes_1 Controparte_2
intraprendere in caso di incendio in porto.
Il sig. , preposto alla gestione degli eventi emergenziali legati allo scoppio di Testimone_2
incendi su imbarcazioni, dichiarava a sommarie informazioni testimoniali come persona informata
10 sui fatti, come risulta da verbale del 20.11.2015, nell'ambito del procedimento penale n. 4547/15/44
R.G.N.R., di lavorare per la società da circa cinque anni, di essere un operaio di Controparte_2
1°classe, di fare sostanzialmente l'ormeggiatore nella darsena turistica del porto di e di CP_1
occuparsi del controllo sui pontili della sicurezza degli ormeggi.
Il sig. dichiarava di non aver mai fatto un corso antincendio privatamente o attraverso Tes_2
la società con cui è stato assunto e di non essere stato indottrinato dalla Società circa le procedure da eseguire in caso di incendio in porto.
Precisava che, circa tre anni prima, aveva fatto, insieme ad un altro collega ed al datore di lavoro, sig.
, un'esercitazione antincendio, azionando un idrante situato sulla banchina, ma che, dopo di Pt_7
allora, non aveva più fatto alcuna esercitazione antincendio.
Il sig. dichiarava di essere in servizio la notte del 31.10.2015, di aver iniziato il turno alle Tes_5
22:00 e terminato alle 06:00, e di essere insieme al collega . E_
Alla domanda sull'aver ricevuto disposizioni dalla Società sulle azioni da Controparte_2
intraprendere in caso di incendio in porto, rispondeva affermativamente e precisava che, in caso di incendio, si doveva azionare la pompa aspirante l'acqua dal mare situata all'inizio del pontile max, avvitare la manichetta all'idrante ed azionare lo stesso.
Riferiva altresì che la notte del 31.10.2015 era appena arrivato nell'ufficio, alle 22:00, e pianificava col collega di fare il solito controllo agli ormeggi, quando ha telefonato , verso le Testimone_4
22:15, che li avvertiva dell'incendio in darsena.
Il sig. preposto alla gestione degli eventi emergenziali legati allo scoppio di Testimone_6
incendi su imbarcazioni, dichiarava a sommarie informazioni testimoniali come persona informata sui fatti, come risulta da verbale del 20.11.2015, nell'ambito del procedimento penale n. 4547/15/44
R.G.N.R., di lavorare per la dall'anno 2009, di essere un apprendista e di fare Controparte_2 sostanzialmente l'ormeggiatore nella darsena turistica del porto di per il controllo sui pontili, CP_1
la sicurezza degli ormeggi e la manutenzione in genere.
Riferiva di non aver mai fatto un corso antincendio privatamente o attraverso la società con cui è assunto, ma di aver partecipato una volta ad un'esercitazione nella darsena con altri colleghi e il datore di lavoro sulle funzionalità dell'impianto antincendio.
Riferiva di non ricordare di aver ricevuto disposizioni dalla sulle azioni da Controparte_2
intraprendere in caso di incendio in porto.
Dichiarava di essere a conoscenza di essere stato individuato, nel Documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori redatto dalla soc. quale Rappresentante Controparte_2
dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. Ne era a conoscenza perché gli era stato riferito a voce, ma era convinto che tale mansione fosse riferita solo per il primo anno di
11 lavoro, in quanto successivamente aveva firmato più di un contratto dove non gli era stato più riferito di tale mansione. Successivamente è stato assunto a tempo determinato con il contratto attuale e non gli era stato riferito più nulla sulla rappresentanza dei lavoratori.
Riferiva di essere a conoscenza che nel predetto documento fosse stato individuato come capo della squadra di emergenza antincendio, ma che, anche in questo caso, credeva che tale mansione fosse riferita solo per il primo anno di lavoro.
Alla richiesta di riferire con quanti colleghi facesse parte della squadra di emergenza, rispondeva che ne facevano parte tutti i colleghi, in totale nove persone.
Mostratogli il piano di emergenza e di evacuazione Ed. n. 01 Anno 2015 emesso il 10.08.2015 e chiesto se riconoscesse la sua firma, rispondeva di riconoscere la sua firma.
Il sig. , addetto del VIII settore sviluppo economico – Ufficio porto del Comune di Parte_5
, a sommarie informazioni testimoniali, di cui al verbale del 23.03.2017, dichiarava di non CP_1 rivestire l'incarico di responsabile del procedimento neanche per la stipula e registrazione dei contratti di ormeggio e che solo nell'anno 2014 era stato incaricato con determina dirigenziale, ma che da allora non aveva più rivestito tale incarico.
Per quanto attiene i provvedimenti adottati, dichiarava di non esserne a conoscenza, ma di ricordare che non ne fossero stati adottati dall'ufficio, in quanto ancora in attesa di conoscere l'esito delle indagini avviate all'atto dell'incendio, precisando altresì che agli atti di ufficio non si avevano notizie ufficiali sull'esito della predetta inchiesta.
Alla domanda se fosse a conoscenza dell'esistenza di blocchetti di ricevute non ufficiali le quali si rilasciavano a seguito del pagamento in contanti dei diportisti che ormeggiavano al transito, dichiarava di essere a conoscenza che alcune ricevute provvisorie venissero rilasciate esclusivamente ai diportisti in transito da alcuni colleghi che si trovavano al momento nell'ufficio porto in sua assenza, in quanto non sapevano utilizzare il software di gestione delle ricevute fiscali.
Dette ricevute provvisorie venivano subito trasformate in ricevute fiscali al suo rientro in ufficio e prontamente consegnate agli utenti o via e-mail o direttamente a mano, se ancora erano in porto.
Il sig. si riservava di verificare se fosse rimasta qualche e-mail non cancellata e di Parte_5
conservarne la copia.
Infine, alla domanda se fosse a conoscenza che il sig. o la società brasiliana Persona_3
ST OS, proprietaria dell'unità EL I, avessero consegnato soldi e avuto una ricevuta provvisoria, rispondeva di non esserne a conoscenza e di non aver mai rinvenuto in ufficio alcuna copia di ricevuta provvisoria per poi effettuare l'inserimento nel software di gestione e rilasciare quindi la ricevuta fiscale.
12 Il Comune di produceva copia di un modello di contratto di ormeggio che veniva utilizzato CP_1 dall'Ufficio del Porto nell'anno in questione.
All'art. 1 è stabilito che “l'erogazione di ogni servizio e prestazione da parte della Gestione è regolata dalle presenti condizioni generali. Sono di seguito convenzionalmente definite: a) Gestione (Comune di ); b) Richiedente o Utente (il sottoscrittore del contratto); c) Unità” (l'imbarcazione o il CP_1
natante cui si riferisce il contratto).
All'art. 2 si prevede che il richiedente dei servizi offerti dalla Gestione deve, al momento della stipula del contratto, documentare la propria identità e la proprietà dell'unità.
Con la sottoscrizione del contratto, il richiedente: 1) garantisce alla Gestione, manlevandola da ogni e qualsiasi responsabilità, che l'unità per la quale viene richiesta l'erogazione dei servizi è nella sua piena e legittima disponibilità, è in ottimo stato di navigabilità, è munita di tutti i documenti prescritti ed in corso di vigenza, è munita di tutte le dotazioni di bordo prescritte dalla normativa vigente, si trova in piena regola ed osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Marittima ed è assicurata per la responsabilità civile verso i terzi, furto e incendio;
2) si obbliga: ad accettare le tariffe praticate dalla
Gestione, a tenere indenne la Gestione da ogni eventuale rivalsa prevista in qualunque polizza assicurativa relativa all'unità (e ciò, a titolo esemplificativo, anche per il furto, l'incendio, la responsabilità civile verso terzi).
Analizzando l'art. 3 del modello di contratto utilizzato dall'Ufficio del Porto all'epoca dei fatti, si evince che l'ormeggio nello specchio acqueo, esclude, a carico della Gestione, assunzione in consegna o custodia dell'unità dei suoi accessori o pertinenze. Qualora l'utente consegni alla gestione copia delle chiavi dell'unità, detta consegna si intende avvenuta ed accettata esclusivamente per ragioni di mera cortesia, senza oneri di responsabilità per essa, “e non può mai essere considerata come presa in consegna e/o in custodia dell'unità”. In ogni caso, l'eventuale consegna delle chiavi deve essere effettuata esclusivamente alla Gestione.
All'art. 4, “l'utente è reso edotto che la Gestione con la stipula del contratto d'ormeggio si obbliga esclusivamente: a consentire l'ormeggio dell'unità presso la propria struttura, alla sorveglianza notturna e diurna delle proprie strutture d'ormeggio e delle Unità ad esclusivi fini tecnici, alla pulizia delle banchine ed alla raccolta e smaltimento dei rifiuti non speciali, al servizio di assistenza alla manovra (se richiesto) senza assunzione di responsabilità della medesima, al servizio informazioni meteorologiche, senza assunzione di responsabilità in ordine alle medesime”.
Ed ancora l'art. 9 del modello di contratto utilizzato specifica che: “la gestione è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia disservizio o danno derivante da cause di forza maggiore, calamità, eventi atmosferici e/o meteo marini, provvedimenti dell'Autorità, o fatti comunque imputabili ad azioni od omissioni del richiedente o di terzi. Inoltre, ed in ogni caso, la
13 Gestione non è responsabile: a) per i danni alle unità inclusa la perdita totale da qualsivoglia causa dipendenti;
b) per l'incendio delle unità da qualsivoglia causa dipendente;
c) per il furto delle unità;
d) per i danni (anche da incendio) o dei furti: agli arredi di bordo, agli oggetti/beni lasciati a bordo, agli accessori e pertinenze, nulla escluso)”.
La con memorie depositate in data Controparte_10
15.02.2021, produceva, in merito all'eccepito difetto di legittimazione attiva sollevato dal
[...]
, la trascrizione nei registri panamensi del titolo di proprietà, attestante la titolarità in capo CP_1
alla società attrice. Da tale documento, estratto in data 13.02.2016, firmato dal Consolato Generale di
Panama a Napoli, si evince il nome dell'imbarcazione, EL I, il proprietario, ossia la
[...]
il nome precedente, Sahab II, l'anno di costruzione, 1979, le Parte_1
specificità del modello e dei materiali utilizzati.
La Società attrice produceva altresì, a riprova della propria legittimità attiva, riconosciuta dal Comune di , una pec inviata dal Comune medesimo del 23.06.2016 avente ad oggetto la diffida CP_1 rimozione imbarcazione EN I”, indirizzata alla Società attrice, con la quale, premesso che la
Società, nella qualità di Proprietaria dell'imbarcazione in oggetto identificata è stata destinataria di provvedimento circa la rimozione della stessa dall'area portuale, a seguito dell'incendio del CP_1 31.10.2015, prima sequestrata dall' er le indagini del caso e successivamente dissequestrata e restituita agli aventi diritto in data 03.03.2016, e considerata l'inottemperanza all'ordinanza, permanendo il relitto sull'area portuale, si comunicava al sig. , l.r. della Società, che Persona_3 in data 27.06.2016 si sarebbe provveduto all'avvio della procedura per la rimozione dell'imbarcazione EL I dall'area portuale del Comune di , con attribuzione al delle CP_1 Per_3
spese per le operazioni di sgombero.
Il teste di parte attrice, sig. , riferito di conoscere il rappresentante della Testimone_7 Parte_1
sig. confermava che l'imbarcazione denominata EL I, battente bandiera
[...] Per_3
panamense, veniva ormeggiata nel Porto di nel luogo indicato dal personale all'uopo CP_1 incaricato. Il teste precisava di esserne a conoscenza in quanto era a bordo dell'imbarcazione e di ricordare che ciò che avvenne nel mese di settembre circa, ma di non ricordare l'anno.
ADR riferiva di ricordare che per ormeggiare l'imbarcazione li aiutò il personale del porto.
ADR riferiva altresì che il sig. conduceva l'imbarcazione e precisava inoltre di essere stato Per_3
a bordo dell'imbarcazione con la mansione di tecnico motoristico.
ADR riferiva di ricordare che il personale del porto era stato contattato via radio VHF e di credere che si trattasse del personale addetto all'ormeggio, in quanto aveva il VHF-radio VHF addosso e rispondeva alle chiamate relative agli ormeggi.
14 ADR dichiarava che durante l'incendio dell'imbarcazione si trovava nel porto, anzi, si recava nel porto, in quanto si trovava a casa mentre veniva contattato da un amico che aveva una barca ormeggiata al porto, il quale gli riferiva telefonicamente che c'era questa barca, che gli sembrava chiamarsi EN I”, in fiamme e questo amico gli aveva inviato tramite telefono smartphone delle fotografie. Quindi andava al porto e vedeva la barca in fiamme, riscontrando la presenza dei Vigili del Fuoco e di altro personale che non riusciva a identificare perché era notte e c'era un vento fortissimo.
Il teste sig. , citato dal Comune di , dichiarato di essere dipendente del predetto Parte_5 CP_1
Comune, sul Capo 1 (Vero che nell'anno 2015 lei rivestiva il ruolo di responsabile del procedimento dell'Ufficio porto di ) dichiarava di essere stato addetto nel 2015 alla stipula dei contratti di CP_1 ormeggio presso l'ufficio del porto, ma di non essere stato responsabile del procedimento.
In ordine al Capo 2 (Vero che le sue funzioni consistevano nella stipula dei contratti di ormeggio con l'utenza?) rispondeva quanto detto prima.
ADR rispondeva che materialmente era solo lui a svolgere questa mansione, in quanto c'era un software di gestione nel quale avevano inserito i dati identificativi necessari per la stipula dei contratti di ormeggio.
ADR dichiarava che i contratti erano tutti registrati in questo software.
ADR precisava che nel contratto è specificato il periodo in cui si usufruisce dei loro servizi ed il costo e che c'è un modellino da compilare, si fa una richiesta di ormeggio e poi si stipula il contratto e viene assegnato il posto.
ADR riferiva che a monte del porto, ma sempre nell'area portuale, non c'è un gabbiotto del CP_1 ma un ufficio, un locale. L'assistenza e la vigilanza sono assegnate ad una società esterna, che nel
2015 era la e che se l'imbarcazione ha una lunga permanenza deve stipulare con il Comune CP_2
un contratto di ormeggio, previa richiesta della disponibilità del posto.
ADR rispondeva che dall'ufficio comunale è possibile vedere le barche in entrata ed uscita dal porto se si esce dal balcone e precisava di poter ovviamente accedere all'area portuale.
Sul Capo 3 (Nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio porto, ha stipulato, o è a conoscenza del fatto che sia stato stipulato presso l'Ufficio porto, nell'anno 2015, un contratto di ormeggio con il sig.
quale rappresentante legale della Persona_3 Parte_1
, proprietaria dell'imbarcazione EL I relativo all'imbarcazione stessa?) rispondeva di
[...]
no, che non era stato stipulato alcun contratto.
ADR riferiva che il giorno in cui ha ormeggiato la barca EL I lui non era presente in servizio e che in servizio c'era il ET il quale gli aveva riferito, il giorno successivo all'ormeggio, Per_4
15 che era arrivata questa imbarcazione e che il proprietario della medesima avrebbe portato i documenti per la stipula del contratto di ormeggio, documenti che non sono mai stati portati.
ADR rispondeva di non sapere se il ET ed il proprietario dell'imbarcazione suddetta Per_4
si conoscessero, ma che supponeva di no, e precisava di non conoscere il sig. né di sapere Per_3
chi fosse e di non aver mai visto i proprietari della barca.
ADR riferiva che il ET gli aveva detto di aver contattato il proprietario della barca Per_4
telefonicamente per produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto. Precisava altresì che, da ciò che sapeva, non è stata attivata alcuna procedura sanzionatoria in assenza della stipula del contratto poiché si attendevano i predetti documenti.
Il sig. , teste di parte convenuta, riferito che la società fosse il suo datore di Testimone_8 CP_2
lavoro, confermava la circostanza di essere stato chiamato, la sera del 31.10.2015, intorno alle ore
22:00, da altri colleghi dipendenti della per il divamparsi improvviso di un incendio Controparte_2
e di essere giunto sul posto intorno alle 22:05. Precisava di trovarsi in casa quando è stato chiamato, che dista circa 4 km e 5 minuti in auto dal porto.
In ordine al Capo 4, confermava che, nel mentre si procedeva alle operazioni di spegnimento, notava un cavo elettrico collegato dalla colonnina posta sulla banchina del porto all'imbarcazione EL I, pur non sapendo se fosse accesa o meno. Precisava altresì di ricordare verosimilmente che il nome della barca fosse proprio Per_5
riferiva di essere solito fare tre/quattro volte al giorno il giro di ispezione di tutte le imbarcazioni
[...] ormeggiate per constatare se c'era qualcosa che non andava e di aver notato quel giorno la presenza di un cavo elettrico collegato alla colonnina, ma di non sapere se la corrente fosse accesa o meno, e di ricordare la presenza di quel cavo anche in altre occasioni.
In ordine al capo n. 5 (Vero che la postazione assegnata alla dista circa 250 Controparte_2
metri dal posto dove era collocata l'imbarcazione EL I?), riferiva di credere che tale fosse la distanza, ma di non esserne sicuro.
In ordine al capo n.6, il teste confermava che, arrivato sul posto dell'incendio, erano presenti ufficiali della Capitaneria di Porto e di aver collaborato alle operazioni di spegnimento con altri addetti della
Controparte_12
riferiva che lui, come tutti gli ormeggiatori del porto, faceva i corsi anti-incendio e di
[...]
sopravvivenza e una volta al mese le prove anti-incendio, cioè provavano una colonnina anti-incendio a caso e ne verificavano la funzionalità.
ADR precisava di essere operatore portuale.
ADR rispondeva che, se c'era un malfunzionamento riguardante qualsiasi apparecchiatura, facevano richiesta al che provvedeva alla riparazione. CP_1
16 Il teste confermava che l'imbarcazione denominata EL I battente bandiera Testimone_9 panamense veniva ormeggiata nel Porto di nel luogo indicato dal personale all'uopo CP_1
incaricato e che la predetta imbarcazione rimaneva ormeggiata nel medesimo posto dal giorno di arrivo sino alla completa distruzione a causa di un incendio. Riferiva che era a conoscenza dell'arrivo dell'imbarcazione perché aveva avuto contatti telefonici con il sig. uno degli Testimone_3
armatori, per la richiesta di un posto nel porto
Infine, l'attrice produceva una perizia secondo cui il valore dell'imbarcazione poteva essere stimato in € 200.000,00.
In base al complessivo compendio probatorio in atti, le domande attoree si appalesano infondate e, pertanto, vanno rigettate.
In primis, si rileva che è rimasta sfornita di prova la deduzione attorea secondo cui l'imbarcazione di
Pt_ proprietà della soc. veniva attinta dal fuoco “a Parte_1
seguito di danno intenzionale ad opera di terzi ignoti”.
Di contro, dall'informativa conclusiva ex art. 347 c.p.p., del 24.02.2016, a firma del Comandante
T.V. , risulta che alle ore 01:00 circa giungeva una pattuglia della locale Stazione Persona_1
Carabinieri che, unitamente al cercava di visualizzare i files video dell'impianto di Pt_3 videosorveglianza della darsena, “al fine di verificare eventuali azioni dolose da parte di terzi. Dalla visione dei suddetti filmati non si sono intravisti soggetti nelle vicinanze dell'unità ossia sulla banchina inquadrata nelle ore antecedenti all'evento”.
Il teste , dipendente della società riferiva che, nel mentre si procedeva alle Testimone_8 CP_2
operazioni di spegnimento, notava un cavo elettrico collegato dalla colonnina posta sulla banchina del porto all'imbarcazione EL I, pur non sapendo se fosse accesa o meno. Precisava di essere solito fare tre/quattro volte al giorno il giro di ispezione di tutte le imbarcazioni ormeggiate per constatare se c'era qualcosa che non andava e di aver notato quel giorno la presenza di un cavo elettrico collegato alla colonnina, ma di non sapere se la corrente fosse accesa o meno, e di ricordare la presenza di quel cavo anche in altre occasioni.
In secondo luogo, va rilevata la mancata produzione, da parte dell'attrice, del contratto di ormeggio stipulato in forma scritta con il convenuto. CP_1
“I contratti della P.A. (compresi gli enti pubblici territoriali), ai sensi degli artt. 16 e 17 dpr
2440/1923, sono soggetti alla forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. (cfr., ex multis, tra le più recenti, Sez. U, Sentenza n. 9775 del 25/3/2022, Sez. 2, Ordinanza n. 14592 del 26/5/2021; Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 510 del 14/1/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 11465 del 15/6/2020; Sez. 2, Sentenza n.
22778 del 12/9/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018; Sez. L, Ordinanza n. 15645 del
17 14/6/2018; Sez. U, Sentenza n. 20684 del 9/8/2018, specificamente riferita agli enti pubblici territoriali).
In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. civ., Sez. n. 9 agosto 2018, Sent. n. 20684; Cass. 28 giugno 2018).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr.
Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).
Infatti, la prova della conclusione del contratto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam consiste esclusivamente nella produzione del medesimo contratto scritto, non surrogabile da presunzioni, testimonianze, confessioni o dalla “non contestazione” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 25999 del 17/10/2018: “il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta
"ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”).
Ciò comporta l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi.
Va osservato, peraltro, che dall'informativa emerge che: sono stati chiesti all'Ufficio del porto i contratti di ormeggio stipulati e la documentazione in possesso e il citato ufficio, nella persona del sig. , “per l'unità panamense riferiva di non aver stipulato nessun contratto”; si Parte_5
provvedeva così ad escutere il sig. , in qualità di responsabile del procedimento ufficio Parte_5
porto del Comune di per la stipula dei contratti di ormeggio, il quale dichiarava di ricordare CP_1 che nel mese di agosto si erano presentati all'ufficio del porto tre persone tra cui il proprietario, il fratello che era già venuto all'inizio e un ragazzo e che avevano chiesto notizie su dove ormeggiare l'unità; il sig. ricordava di aver chiesto in quell'occasione che, quando sarebbero arrivati, Pt_5 avrebbero dovuto portare i documenti “per la successiva stipula del contratto”; affermava di non
18 essere stato presente nel momento in cui portavano l'imbarcazione e, a detta del geometra Per_4
il proprietario gli disse che, siccome doveva partire con urgenza, avrebbe portato i documenti successivamente, ma, nonostante vari solleciti telefonici, non ha mai portato i suddetti documenti per la stipula del contratto;
infine dichiarava non risultargli che il proprietario avesse dato soldi in acconto e che gli fosse stata rilasciata una ricevuta.
Dalla deposizione testimoniale del sig. , assunta nel presente giudizio, emerge che lo Parte_5 stesso, dichiarato di essere dipendente del predetto Comune, sul Capo 1 (Vero che nell'anno 2015 lei rivestiva il ruolo di responsabile del procedimento dell'Ufficio porto di ) dichiarava di essere CP_1 stato addetto nel 2015 alla stipula dei contratti di ormeggio presso l'ufficio del porto, ma di non essere stato responsabile del procedimento, anche se materialmente era solo lui a svolgere questa mansione.
Sul Capo 3 (Nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio porto, ha stipulato, o è a conoscenza del fatto che sia stato stipulato presso l'Ufficio porto, nell'anno 2015, un contratto di ormeggio con il sig.
quale rappresentante legale della Persona_3 Parte_1
, proprietaria dell'imbarcazione EL I relativo all'imbarcazione stessa?) rispondeva che
[...]
non era stato stipulato alcun contratto. Il predetto teste dichiarava che il giorno in cui ha ormeggiato la barca EL I lui non era presente in servizio e che in servizio c'era il ET il quale Per_4 gli aveva riferito, il giorno successivo all'ormeggio, che era arrivata questa imbarcazione e che il proprietario della medesima avrebbe portato i documenti per la stipula del contratto di ormeggio, documenti che non sono mai stati portati.
Comunque, dalla copia, prodotta dal Comune di , di un modello di contratto di ormeggio che CP_1 veniva utilizzato dall'Ufficio del Porto nell'anno in questione, si riscontra l'espressa esclusione in capo alla “Gestione (Comune di )” della responsabilità da incendio. CP_1
All'art. 1 è stabilito che “l'erogazione di ogni servizio e prestazione da parte della Gestione è regolata dalle presenti condizioni generali. Sono di seguito convenzionalmente definite: a) Gestione (Comune di ); b) Richiedente o Utente (il sottoscrittore del contratto); c) Unità” (l'imbarcazione o il CP_1
natante cui si riferisce il contratto).
All'art. 2 si prevede che il richiedente dei servizi offerti dalla Gestione deve, al momento della stipula del contratto, documentare la propria identità e la proprietà dell'unità.
Con la sottoscrizione del contratto, il richiedente: 1) garantisce alla Gestione, manlevandola da ogni e qualsiasi responsabilità, che l'unità per la quale viene richiesta l'erogazione dei servizi è nella sua piena e legittima disponibilità, è in ottimo stato di navigabilità, è munita di tutti i documenti prescritti ed in corso di vigenza, è munita di tutte le dotazioni di bordo prescritte dalla normativa vigente, si trova in piena regola ed osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Marittima ed è assicurata per la responsabilità civile verso i terzi, furto e incendio;
2) si obbliga: ad accettare le tariffe praticate dalla
19 Gestione, a tenere indenne la Gestione da ogni eventuale rivalsa prevista in qualunque polizza assicurativa relativa all'unità (e ciò, a titolo esemplificativo, anche per il furto, l'incendio, la responsabilità civile verso terzi).
Analizzando l'art. 3 del modello di contratto utilizzato dall'Ufficio del Porto all'epoca dei fatti, si evince che l'ormeggio nello specchio acqueo esclude, a carico della Gestione, assunzione in consegna o custodia dell'unità dei suoi accessori o pertinenze. Qualora l'utente consegni alla gestione copia delle chiavi dell'unità, detta consegna si intende avvenuta ed accettata esclusivamente per ragioni di mera cortesia, senza oneri di responsabilità per essa, “e non può mai essere considerata come presa in consegna e/o in custodia dell'unità”. In ogni caso, l'eventuale consegna delle chiavi deve essere effettuata esclusivamente alla Gestione.
All'art. 4, “l'utente è reso edotto che la Gestione con la stipula del contratto d'ormeggio si obbliga esclusivamente: a consentire l'ormeggio dell'unità presso la propria struttura, alla sorveglianza notturna e diurna delle proprie strutture d'ormeggio e delle Unità ad esclusivi fini tecnici, alla pulizia delle banchine ed alla raccolta e smaltimento dei rifiuti non speciali, al servizio di assistenza alla manovra (se richiesto) senza assunzione di responsabilità della medesima, al servizio informazioni meteorologiche, senza assunzione di responsabilità in ordine alle medesime”.
Ed ancora l'art. 9 del modello di contratto utilizzato specifica che: “la gestione è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia disservizio o danno derivante da cause di forza maggiore, calamità, eventi atmosferici e/o meteo marini, provvedimenti dell'Autorità, o fatti comunque imputabili ad azioni od omissioni del richiedente o di terzi. Inoltre, ed in ogni caso, la
Gestione non è responsabile: a) per i danni alle unità inclusa la perdita totale da qualsivoglia causa dipendenti;
b) per l'incendio delle unità da qualsivoglia causa dipendente;
c) per il furto delle unità;
d) per i danni (anche da incendio) o dei furti: agli arredi di bordo, agli oggetti/beni lasciati a bordo, agli accessori e pertinenze, nulla escluso)”.
Va altresì evidenziato che “il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici,
è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso spetta a chi fondi un determinato diritto, o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione di fornire la relativa prova. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto incensurabile l'interpretazione operata dal giudice di merito, il quale, essendosi verificato il furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la sussistenza in capo a quest'ultimo di un'obbligazione di custodia, in ragione della natura associativa del rapporto esistente tra le parti e
20 dell'esistenza di un'apposita clausola di esonero da responsabilità contenuta nel modulo di adesione all'associazione)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3554 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10001 del 28/05/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27294 del 2022).
Tanto precisato, non si ravvisa la prova della responsabilità, nemmeno extracontrattuale, delle parti convenute, non essendo adeguatamente dimostrati tutti i presupposti oggettivi (condotta illecita, danno ingiusto e nesso di causalità) e soggettivo (dolo o colpa) dell'illecito civile, ai sensi degli artt.
2043 ss. e 2697 c.c.
Precisamente, non si ritengono sufficientemente provati il nesso di causalità né, comunque, il quantum del dedotto danno ingiusto.
Con riguardo al primo, emerge chiaramente che la mancata stipula del contratto di ormeggio non sia imputabile al convenuto, né tantomeno la distruzione del bene a seguito dell'incendio appare CP_1
imputabile ad una condotta, commissiva od omissiva, del medesimo Ente.
Dall'informativa in atti risulta che il personale di turno in sala operativa si accorgeva che un'imbarcazione da diporto ormeggiata al molo “Q” della prefata darsena era in fiamme e pertanto allertava l'altro personale di turno, il quale prontamente interveniva sulla banchina.
Al loro arrivo accertavano che effettivamente dal bordo di un'unità da diporto (che successivamente
è risultata essere battente bandiera panamense di lunghezza mt. 24 e di proprietà di una società brasiliana), si sprigionavano delle fiamme, da poppa verso RO, che iniziavano a lambire, a causa delle forti raffiche di vento anche le imbarcazioni limitrofe.
Difatti dopo poco iniziava a prendere fuoco l'altra unità da diporto, ormeggiata di fianco lato ovest, denominata Jaga II. “Al momento, da parte delle maestranze della società che gestisce i servizi portuali non era stato attivato nessun dispositivo antincendio e né tantomeno era intervenuto il personale preposto”, pertanto il suddetto personale, prontamente e mediante le manichette delle due colonnine antincendio presenti sulla banchina, conteneva e poi estingueva le fiamme sull'imbarcazione JAGA II, evitando così che l'incendio si propagasse anche alle altre unità ormeggiate a seguire sul lato ovest;
all'imbarcazione panamense il suddetto personale, mediante il getto continuo di acqua, evitava che le fiamme bruciassero anche le cime d'ormeggio di RO, evitando così che la predetta unità scarrocciasse a causa del forte vento, poiché, in tal modo, si sarebbe addossata alle altre imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze, provocando un incendio a catena.
Le condizioni meteo-marine nella zona delle operazioni risultavano: mare quasi calmo, cielo coperto,
“vento forte da Est”.
“Successivamente dopo diversi minuti, arrivava il personale di servizio, e E_
, dipendente della soc. società che ha la gestione dei servizi Testimone_2 Controparte_2 della darsena turistica per conto dell'Amministrazione Comunale di ”. CP_1
21 Nell'immediatezza si allertavano i VVF i quali giungevano alle ore 22:47 e si adoperavano prontamente a proseguire nelle operazioni di spegnimento.
“Al fine di scongiurare che l'unità EL I potesse essere trascinata dal vento addosso alle altre imbarcazioni, a causa del cedimento dell'ormeggio di RO (quello di poppa si era già bruciato e l'unità si era scostata dalla banchina a causa delle forti raffiche di vento, mettendosi parallela ad essa a circa 20 metri)”, il personale operante provvedeva ad assicurare, con l'ausilio di un piccolo natante, una cima di poppa in banchina, mentre un'altra cima veniva, al riparo dalle fiamme, annodata all'ancora di RO e fissata alla banchina.
Alcuni VV.F. riuscivano a salire a bordo dell'unità panamense e, tramite manichette, continuavano nell'operazione di contenimento delle fiamme che purtroppo non riuscivano ad arrestare, sia per le forti raffiche di vento sia per la natura del materiale infiammato.
Constatata la situazione e rilevato che da lì a poco l'unità sarebbe andata perduta, i VV.F. scendevano dalla stessa e continuavano le operazioni di contenimento dalla banchina.
Dalla citata informativa si evince il pronto intervento della Capitaneria di Porto, ma non del personale della società in quanto, al momento dell'intervento della Capitaneria di Porto, “da Controparte_2
parte delle maestranze della società che gestisce i servizi portuali non era stato attivato nessun dispositivo antincendio e né tantomeno era intervenuto il personale preposto”. Soltanto “dopo diversi minuti, arrivava il personale di servizio, e , dipendente della soc. E_ Testimone_2
, mentre il teste sig. , dipendente della società Controparte_2 Testimone_8 Controparte_2
confermava la circostanza di essere stato chiamato, la sera del 31.10.2015, intorno alle ore 22:00, da altri colleghi dipendenti della per il divamparsi improvviso di un incendio e di essere Controparte_2
giunto sul posto intorno alle 22:05. Il menzionato teste dichiarava di trovarsi in casa quando è stato chiamato, abitazione che dista circa 4 km e 5 minuti in auto dal porto e che, arrivato sul posto dell'incendio, erano presenti ufficiali della Capitaneria di Porto, precisando di aver collaborato alle operazioni di spegnimento con altri addetti della Controparte_2
Si rammenta, in punto di prova del nesso di causalità, che la probabilità scientifico-statistica deve essere corroborata da quella logico-concreta e, pur non rasentando, nel giudizio civile, la certezza processuale dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”, propria di quello penale, deve quantomeno attestarsi sulla soglia del “più probabile che non”.
Ciò vale anche per la causalità omissiva, di carattere normativo, in cui occorre operare, nel ragionamento logico controfattuale, un'addizione mentale della condotta commissiva doverosa e verificare se, in tal caso, l'evento dannoso si sarebbe prodotto o meno. Solo in quest'ultima ipotesi,
l'omissione concretamente tenuta si pone come “condicio sine qua non” dell'evento.
22 In ragione delle particolari condizioni meteorologiche (vento forte, con intense raffiche) e modalità dell'incendio (divampato dall'interno della stiva), si dubita che il pronto intervento e l'adeguata preparazione dei dipendenti della società convenuta avrebbero evitato, con un'elevata probabilità statistica, secondo il criterio del più probabile che non, la distruzione del bene, come invece opinato dall'attrice, secondo cui “se fosse stato presente al momento dell'incendio il personale addetto, se questo fosse stato adeguatamente formato e tutti gli impianti perfettamente funzionanti, tanto in relazione alle videocamere quanto alle colonnine antincendio e soprattutto se non fosse stata abbandonata al transito, avremmo oggi discusso di una perdita parziale di valore e non della perdita totale del bene” (cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale).
Va osservato, al riguardo, che è pacifica la presenza, al momento dell'incendio, di forte vento, come comprovato dalla citata informativa, dal rapporto di servizio allegato e dal teste di parte attrice, sig.
, il quale riferiva che c'era un vento fortissimo. Testimone_7
Come esposto dalla stessa attrice a pag. 2 dell'atto di citazione, “in breve tempo, le fiamme divampavano dall'interno della stiva fino alla completa distruzione del bene”.
Dall'informativa prodotta risulta che alle ore 22:05 circa, quando il personale di turno in sala operativa si accorgeva dell'incendio, l'imbarcazione oggetto di causa era già in fiamme, peraltro molto alte, come specificato dal rapporto di servizio allegato.
All'arrivo del personale della Capitaneria di Porto, si sprigionavano fiamme, da poppa verso RO, che iniziavano a lambire, a causa delle forti raffiche di vento, anche le imbarcazioni limitrofe.
All'imbarcazione panamense il suddetto personale, mediante il getto continuo di acqua, evitava che le fiamme bruciassero anche le cime d'ormeggio di RO, evitando così che la predetta unità scarrocciasse a causa del forte vento, poiché, in tal modo, si sarebbe addossata alle altre imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze, provocando un incendio a catena.
“Al fine di scongiurare che l'unità EL I potesse essere trascinata dal vento addosso alle altre imbarcazioni, a causa del cedimento dell'ormeggio di RO (quello di poppa si era già bruciato e l'unità si era scostata dalla banchina a causa delle forti raffiche di vento, mettendosi parallela ad essa a circa 20 metri)”, il personale operante provvedeva ad assicurare, con l'ausilio di un piccolo natante, una cima di poppa in banchina, mentre un'altra cima veniva, al riparo dalle fiamme, annodata all'ancora di RO e fissata alla banchina.
Alcuni VV.F. riuscivano a salire a bordo dell'unità panamense e, tramite manichette, continuavano nell'operazione di contenimento delle fiamme che purtroppo non riuscivano ad arrestare, sia per le forti raffiche di vento sia per la natura del materiale infiammato.
Constatata la situazione e rilevato che da lì a poco l'unità sarebbe andata perduta, i VV.F. scendevano dalla stessa e continuavano le operazioni di contenimento dalla banchina.
23 L'incendio, dunque, si è sviluppato in brevissimo tempo e con notevole intensità, alimentato dal forte vento, tanto da lambire anche le imbarcazioni limitrofe. Essendosi bruciato l'ormeggio di poppa,
l'unità si era scostata dalla banchina a causa delle forti raffiche di vento, mettendosi parallela ad essa a circa 20 metri. Tale allontanamento dell'imbarcazione dalla banchina ha reso oggettivamente ancora più difficili e complesse le operazioni di contenimento delle fiamme, che non sono riusciti ad arrestare nemmeno i Vigili del fuoco, sia per le forti raffiche di vento sia per la natura del materiale infiammato.
Va rimarcato che, secondo quanto affermato dalla medesima parte attrice e risultante dall'informativa in atti, l'incendio sembra essersi sviluppato dalla stiva con successivi propagazione all'esterno e affondamento dell'imbarcazione.
In ogni caso, anche a prescindere dai predetti rilievi in ordine al nesso di causalità, l'attrice non ha provato, in maniera adeguata e sufficiente, il concreto ammontare del dedotto danno ingiusto, ossia il valore del bene al momento dell'evento.
Indi, anche qualora si ritenesse che, “se fosse stato presente al momento dell'incendio il personale addetto, se questo fosse stato adeguatamente formato e tutti gli impianti perfettamente funzionanti, tanto in relazione alle videocamere quanto alle colonnine antincendio”, vi sarebbe stata “una perdita parziale di valore” e non la perdita totale del bene, incombeva sull'attrice provare tale valore.
Evidenziato che l'attore ha l'onere di provare il danno ingiusto non solo nell'an ma anche nel quantum e che la c.t.p., “ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ., SS.UU.,
n. 13902/2013)” (Cass. ord. n. 27297 del 30.11.2020), l'attrice ha prodotto una perizia secondo cui il valore dell'imbarcazione poteva essere stimato in € 200.000,00, “con tutte le riserve conseguenti alla mancanza di prove funzionali”.
Trattasi di perizia che reca nell'intestazione la denominazione sociale “Martinoli e CP_13
l'indicazione – Valutazioni per Concordato Preventivo”. Controparte_14
Tuttavia, essa risulta priva di firma del soggetto che l'ha redatta e di data, con conseguente insufficienza e inadeguatezza probatoria della medesima in ordine al valore del bene al momento dell'evento, comunque non adeguatamente dimostrato dall'attrice in base agli atti di causa.
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigettano le domande attoree.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione indeterminabile - complessità media), seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1287/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
24 1) rigetta le domande proposte da parte attrice;
2) condanna l'attrice, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore del , in persona del Controparte_1
p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 per compenso professionale, CP_15
oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
3) condanna l'attrice, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della in Controparte_2
p.l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione all'avv. Alfonsina Florio
Paola, lì 27.5.25 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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