TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1597 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv. PONTE VALENTINA e PONTE DAVIDE
- RICORRENTE contro
titolare della ditta individuale AUTOLAVAGGIO IL RE DI Controparte_1
BENAGLIO CP_1
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.07.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1
condanna di , suo datore di lavoro dal 27.07.2023 al 29.02.2024, al Controparte_1
versamento di Euro 6.092,64 a titolo di retribuzioni maturate e non versate in ragione dell'effettivo orario osservato.
Nello specifico, ha premesso di aver svolto attività di addetta al lavaggio delle vetture presso l'autolavaggio gestito dal convenuto, inquadrata al 6° liv. CCNL Artigiani
Metalmeccanici, in forza di contratto a tempo determinato e formalmente a tempo parziale al 60%. Ha rappresentato di avere, in realtà, sempre prestato la propria attività dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, per un totale di 48 ore settimanali.
Ha sostenuto, quindi, di avere diritto al pagamento di quanto spettante per le ore di lavoro supplementare e straordinario svolte, con le maggiorazioni di cui al CCNL applicabile.
Ha aggiunto di non aver neppure ricevuto la retribuzione del mese di febbraio 2024 nonché le competenze e i ratei di fine rapporto.
, pur regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_1
contumace.
***
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Come noto, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di dimostrare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto ovvero dell'esistenza di altre cause estintive dell'obbligazione.
Dalla documentazione prodotta (doc. 1) è emersa l'effettiva sussistenza del contratto di lavoro tra la ricorrente e il convenuto, nei termini esposti nell'atto introduttivo del giudizio. Sono certamente dovuti, pertanto, la retribuzione di febbraio 2024, i ratei e le competenze di fine rapporto, maturati dalla lavoratrice e non versati.
Parte convenuta, d'altro canto, rimanendo contumace non ha assolto all'onere della prova
– sulla stessa incombente – dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione ovvero dell'estinzione per altra causa della stessa.
Tanto premesso, quanto invece alle differenze retributive richieste in ragione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto - asseritamente diverse quelle formalmente concordate tra le parti - si osserva che le risultanze dell'istruttoria orale hanno confermato la ricostruzione dei fatti esposta dalla lavoratrice.
Invero, il teste ex collega di lavoro della ricorrente, ha confermato Testimone_1
integralmente gli orari di lavoro dedotti in ricorso (cfr. verbale d'udienza del 28.01.2025:
faceva 8-12 e 13-17; lo so perché anch'io facevo lo stesso”). Parte_1
Non vi sono motivi per ritenere inattendibile il testimone, privo di rapporti significativi con le parti della causa. Inoltre, le sue dichiarazioni sono state integralmente confermate anche dagli altri due testi escussi nel corso della medesima udienza, cioè CS
2 RU e (cognato e conoscente della ricorrente, che frequentavano o Per_1 comunque passavano spesso davanti all'autolavaggio).
A ciò si aggiunga che il convenuto non si è presentato all'interrogatorio formale disposto con ordinanza del 27.11.2024, con le conseguenze probatorie di cui all'art. 232 c.p.c.
Devono dunque ritenersi provate le allegazioni di cui al ricorso.
In ordine alla quantificazione delle somme spettanti al lavoratore, si ritiene che i conteggi prodotti da parte ricorrente siano corretti in quanto coerenti con i parametri di calcolo evincibili dalle buste paga consegnate alla lavoratrice e dal CCNL applicato, prodotti in atti.
Per tutti i motivi esposti, deve essere condannato al versamento in Controparte_1
favore di di Euro 6.092,64 lordi (di cui Euro 396,58 a titolo di TFR). Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna a versare in favore di Controparte_1
Euro 6.092,64 lordi (di cui Euro 396,58 a titolo di TFR) oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 2700, oltre accessori.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 10/04/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv. PONTE VALENTINA e PONTE DAVIDE
- RICORRENTE contro
titolare della ditta individuale AUTOLAVAGGIO IL RE DI Controparte_1
BENAGLIO CP_1
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.07.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1
condanna di , suo datore di lavoro dal 27.07.2023 al 29.02.2024, al Controparte_1
versamento di Euro 6.092,64 a titolo di retribuzioni maturate e non versate in ragione dell'effettivo orario osservato.
Nello specifico, ha premesso di aver svolto attività di addetta al lavaggio delle vetture presso l'autolavaggio gestito dal convenuto, inquadrata al 6° liv. CCNL Artigiani
Metalmeccanici, in forza di contratto a tempo determinato e formalmente a tempo parziale al 60%. Ha rappresentato di avere, in realtà, sempre prestato la propria attività dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, per un totale di 48 ore settimanali.
Ha sostenuto, quindi, di avere diritto al pagamento di quanto spettante per le ore di lavoro supplementare e straordinario svolte, con le maggiorazioni di cui al CCNL applicabile.
Ha aggiunto di non aver neppure ricevuto la retribuzione del mese di febbraio 2024 nonché le competenze e i ratei di fine rapporto.
, pur regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_1
contumace.
***
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Come noto, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di dimostrare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto ovvero dell'esistenza di altre cause estintive dell'obbligazione.
Dalla documentazione prodotta (doc. 1) è emersa l'effettiva sussistenza del contratto di lavoro tra la ricorrente e il convenuto, nei termini esposti nell'atto introduttivo del giudizio. Sono certamente dovuti, pertanto, la retribuzione di febbraio 2024, i ratei e le competenze di fine rapporto, maturati dalla lavoratrice e non versati.
Parte convenuta, d'altro canto, rimanendo contumace non ha assolto all'onere della prova
– sulla stessa incombente – dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione ovvero dell'estinzione per altra causa della stessa.
Tanto premesso, quanto invece alle differenze retributive richieste in ragione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto - asseritamente diverse quelle formalmente concordate tra le parti - si osserva che le risultanze dell'istruttoria orale hanno confermato la ricostruzione dei fatti esposta dalla lavoratrice.
Invero, il teste ex collega di lavoro della ricorrente, ha confermato Testimone_1
integralmente gli orari di lavoro dedotti in ricorso (cfr. verbale d'udienza del 28.01.2025:
faceva 8-12 e 13-17; lo so perché anch'io facevo lo stesso”). Parte_1
Non vi sono motivi per ritenere inattendibile il testimone, privo di rapporti significativi con le parti della causa. Inoltre, le sue dichiarazioni sono state integralmente confermate anche dagli altri due testi escussi nel corso della medesima udienza, cioè CS
2 RU e (cognato e conoscente della ricorrente, che frequentavano o Per_1 comunque passavano spesso davanti all'autolavaggio).
A ciò si aggiunga che il convenuto non si è presentato all'interrogatorio formale disposto con ordinanza del 27.11.2024, con le conseguenze probatorie di cui all'art. 232 c.p.c.
Devono dunque ritenersi provate le allegazioni di cui al ricorso.
In ordine alla quantificazione delle somme spettanti al lavoratore, si ritiene che i conteggi prodotti da parte ricorrente siano corretti in quanto coerenti con i parametri di calcolo evincibili dalle buste paga consegnate alla lavoratrice e dal CCNL applicato, prodotti in atti.
Per tutti i motivi esposti, deve essere condannato al versamento in Controparte_1
favore di di Euro 6.092,64 lordi (di cui Euro 396,58 a titolo di TFR). Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna a versare in favore di Controparte_1
Euro 6.092,64 lordi (di cui Euro 396,58 a titolo di TFR) oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 2700, oltre accessori.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 10/04/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
3