Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02358/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01593/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gruppo S.T.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Jacopo Nardelli, Camilla Triboldi e IAnna Moreschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda ULSS n. 3 “Serenissima”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo De Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
AR Life Croce Amica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Giuseppe Acierno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia – IA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
- della determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Unità Operativa Provveditorato Economato e Logistica dell’Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” n. 751 del 6 maggio 2025 con cui è stata disposta l’aggiudicazione, in favore di AR Life Croce Amica s.r.l., del “ servizio di trasporto provette e campioni biologici per trapianto organi ” (CIG B69C36542E);
- degli atti con cui in data 23 aprile 2025 è stato dato avvio alla procedura SINTEL n. 200487549;
per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima e AR Life Croce Amica s.r.l;
nonché per l’accertamento del diritto del Gruppo S.T.S. ad ottenere l’affidamento del servizio e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica attraverso il subentro della società ricorrente nell’esecuzione del servizio medesimo, oppure, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente nella misura che sarà quantificata in corso di causa;
quanto ai motivi aggiunti presentati in data 14 ottobre 2025, degli stessi atti impugnati con il ricorso principale,
nonché per l’accoglimento delle ulteriori domande formulate con il ricorso principale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” e delle controinteressate AR Life Croce Amica s.r.l. e IA s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. ND De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con avviso del 14 marzo 2025 l’Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” (d’ora in avanti, solo l’“ Azienda ”) ha avviato un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di trasporto di provette e campioni biologici per trapianto.
2. Ha manifestato il proprio interesse soltanto la società Gruppo S.T.S. s.r.l. (d’ora in avanti, solo “ TS ”), affidataria uscente del servizio, presentando un’offerta con i seguenti parametri: costo chilometrico € 1,50/km, costo orario € 35/ora e costo per la reperibilità € 2.680/mese.
3. L’Azienda non ha dato seguito alla proposta di TS, vuoi perché l’offerta risultava superiore al prezzo stimato, vuoi per l’impossibilità di rinnovare il servizio al gestore uscente, in conformità al principio di rotazione.
4. In data 28 marzo 2025 l’Azienda ha chiesto un preventivo alla società AR Life Croce Amica S.r.l. (d’ora in avanti, solo “ AR ”) che in data il 18 aprile 2025 ha presentato la propria offerta con i seguenti parametri: costo chilometrico € 3/km, costo orario € 19,11/ora (ordinario) - € 20,67/ora (festivo/notturno) e costo per la reperibilità € 1.426,50/mese.
5. L’Azienda con determinazione dirigenziale n. 751 del 6 maggio 2025 ha disposto l’affidamento diretto del servizio alla società AR per il periodo 1° maggio 2025 – 30 aprile 2026 per l’importo presunto di € 95.118,00 (oltre IVA).
6. La TS, dopo reiterate richieste di accesso agli atti e ottenuta la documentazione solo il 15 luglio 2025, è insorta contro il provvedimento di affidamento diretto, deducendo i seguenti motivi:
6.1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 95 e 98 del Codice dei Contratti Pubblici; violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sotto il profilo della carenza di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifeste.
L’Azienda ha affidato il servizio alla AR senza tener conto dei gravi illeciti professionali (dichiarati e non dichiarati) della controinteressata.
In particolare, dal DGUE presentato dalla AR emerge che due soggetti, qualificati dal Tribunale di Pavia come ex soci di minoranza e amministratori di fatto della società, risultano rinviati a giudizio per reati ricompresi nell’elenco di cui all’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023, rilevanti quali gravi illeciti professionali.
La società ha inoltre dichiarato di essere stata esclusa dall’ASL Rieti con provvedimento dell’11 luglio 2024, relativo alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto protetto e trasferimento pazienti, esclusione poi confermata dal T.A.R. Lazio con la sentenza 13 febbraio 2025, n. 3233, e annotata nel Casellario ANAC.
Dalla documentazione acquisita in sede di accesso agli atti risulta, altresì, che la AR era già stata esclusa da una gara dell’ASL Latina, nel novembre 2022, per ragioni attinenti alla produzione di documentazione non genuina e all’omessa indicazione di procedimenti penali pendenti, anche tale provvedimento essendo stato iscritto nel Casellario ANAC.
Un’ulteriore esclusione è stata infine disposta dall’ASL Roma 5, a seguito della contestazione di gravi carenze professionali e di comportamenti ritenuti sintomatici di inaffidabilità dell’operatore economico; anche tale misura risulta annotata nel Casellario ANAC, pur non essendo stata menzionata nel DGUE depositato in sede di procedura.
Tali omissioni dichiarative integrano una violazione dell’obbligo informativo di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, rilevante di per sé quale causa di esclusione.
6.2. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento ex articolo 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge n. 241/1990 con riferimento al principio di economicità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia manifeste .
L’affidamento diretto del servizio disposto a favore della controinteressata è antieconomico, perché l’offerta della AR risulta meno conveniente di quella in precedenza formulata dalla TS. In particolare - premesso che A) il costo chilometrico indicato dalla AR (€ 3,00/km) è il doppio di quello proposto da TS (€ 1,50/km); B) il costo della reperibilità mensile offerto dalla AR (€ 1.426,50) inferiore a quello di TS (€ 2.680,00), ma non lo è il costo orario (€ 19,11+20,67) che risulta significativamente inferiore a quello di TS (€ 35,00) - l’incidenza del costo chilometrico è tale da rendere complessivamente più onerosa l’offerta della controinteressata. In ogni caso, la Stazione appaltante non avrebbe svolto alcuna comparazione analitica tra le due offerte.
Oltre all’annullamento dell’affidamento diretto, la ricorrente ha anche chiesto al Tribunale: A) in via principale, di accertare il diritto di ottenere l’affidamento del servizio dichiarando l’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con l’aggiudicataria; B) di condannare l’Azienda al risarcimento dei danni in forma specifica, disponendo il subentro nel contratto; C) nel caso di impossibilità di accordare una tutela in forma specifica, di annullare gli atti impugnati e di condannare l’Azienda al risarcimento dei danni per equivalente; D) in via subordinata, di condannare l’Azienda solo al risarcimento dei danni per equivalente.
7. L’Azienda e la controinteressata AR si sono costituite in giudizio con memorie difensive depositate il 15 settembre 2025, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere sotto un duplice profilo: A) la ricorrente, quale gestore uscente, non può essere nuovamente l’affidataria del servizio, stante il principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, che vieta due affidamenti consecutivi nello stesso settore; B) in ogni caso, l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato non comporterebbe il subentro e/o l’affidamento in favore di TS.
Nel merito, l’Azienda chiede il rigetto del ricorso evidenziando che: A) i requisiti di ordine generale della controinteressata erano già stati verificati con esito positivo nell’ambito di una recente procedura conclusasi nel novembre 2024, in occasione della quale erano stati esaminati i medesimi profili ora dedotti dalla ricorrente. In particolare le certificazioni ANAC e la restante documentazione risultavano, alla data dell’affidamento (maggio 2025), valide, aggiornate e invarianti rispetto a quelle già vagliate in precedenza. La resistente evidenzia altresì di avere preso in considerazione le misure di “self-cleaning” dichiarate da AR e ritenute idonee, nonché coerenti con la normativa vigente; B) la qualificazione dei due soggetti richiamati da TS quali ex soci di minoranza e presunti amministratori di fatto della società non può ritenersi, allo stato, definitivamente accertata, né supportata da elementi univoci, sicché tale circostanza non sarebbe sufficiente, da sola, a porre in dubbio l’affidabilità dell’operatore economico ai fini della verifica dei requisiti generali; C) nel DGUE sono state riportate tutte le dichiarazioni concernenti gli illeciti professionali e, in ogni caso, la valutazione positiva dei requisiti di ordine generale non richiede una stringente motivazione; D) l’offerta della controinteressata garantisce costi orari inferiori, tempi di intervento più rapidi e quindi una maggiore efficienza complessiva.
Anche la ARh ha concluso per l’infondatezza del ricorso, richiamando la piena sufficienza motivazionale della determina di affidamento ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto recante tutti gli elementi richiesti dalla norma (oggetto, importo, individuazione del contraente e verifica dei requisiti generali), le misure di “self-cleaning” adottate e ritenute dall’Azienda idonee a preservarne l’affidabilità professionale e le ragioni di convenienza ed efficienza del servizio offerto.
8. Con memoria del 25 settembre 2025 si è costituita IA s.p.a., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto del tutto estranea alla gestione della procedura oggetto di ricorso. La società ha precisato di essersi limitata a mettere a disposizione la piattaforma SINTEL, senza avere alcun ruolo nello svolgimento o nelle decisioni della procedura impugnata.
9. In data 14 ottobre 2025 TS ha proposto ricorso per motivi aggiunti, deducendo un unico gruppo di censure così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli articoli 95 e 98 del Codice dei Contratti Pubblici; violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sotto il profilo della carenza di motivazione; ecesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifeste».
A detta della ricorrente, il “DGUE completo” relativo ad AR, versato in atti, evidenzia numerosi illeciti professionali e, in particolare, i rinvii a giudizio degli amministratori di fatto per reati gravi (turbativa d’asta, corruzione, associazione per delinquere) rientranti nell’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023.
Inoltre la ricorrente evidenzia le pregresse esclusioni disposte dalle ASL di Rieti, Latina e Roma 5 e contesta alla controinteressata di aver omesso nel DGUE alcune di tali vicende e altri procedimenti penali, in violazione degli obblighi dichiarativi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, mentre l’Azienda ha effettuato la verifica dei requisiti sulla base di banche dati non aggiornate, senza considerare gli illeciti sopravvenuti.
10. In vista del merito, le parti hanno prodotto memorie conclusive e di replica. L’Azienda e la controinteressata hanno resistito ai motivi aggiunti, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza.
11. All’udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
12. Preliminarmente è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da IA s.p.a., la quale non risulta coinvolta, ad alcun titolo, nei procedimenti relativi agli atti impugnati. La società ha infatti svolto un ruolo puramente tecnico e strumentale, limitandosi a mettere a disposizione dell’Azienda la piattaforma SINTEL, senza partecipare alla gestione o alle decisioni della procedura. Ne consegue la sua estromissione dal giudizio.
13. Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono inammissibili, per carenza di interesse, come eccepito dalle parti resistenti.
14. Innanzitutto il provvedimento impugnato - con cui è stato disposto un affidamento diretto (exai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 - non è stato adottato all’esito di una gara che si è conclusa con l’approvazione di una graduatoria, tanto più che l’indagine di mercato cui aveva partecipato la ricorrente non si identifica con la successiva richiesta di preventivo rivolta ad AR, trattandosi di procedimenti distinti.
Mancando una graduatoria , difetta in capo alla ricorrente un interesse concreto ed attuale derivante dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, né è stato azionato il c.d. interesse strumentale alla indizione di una gara.
15. Inoltre il principio di rotazione previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 vieta che il precedente gestore ottenga un nuovo affidamento, escludendo di fatto qualsivoglia utilità derivante dall’annullamento del provvedimento di affidamento diretto, così che manca l’utilità finale del ricorso.
Come già affermato in una recente pronuncia (relativa ad caso analogo) - alla quale il Collegio rinvia anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a.- «nella fattispecie, invece, viene in rilievo un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) d. lgs. n. 36/23, come desumibile anche dall’art. 4 dell’“avviso di richiesta di offerta economica” del 28/02/25 (secondo cui “l’eventuale affidamento diretto avverrà in conformità a quanto disposto dall’art. 50 comma 1 lett. b del d. lgs. n. 36/2023 nel rispetto della soglia di importo inferiore a 140.000,00 euro, con consultazione di più operatori economici, a seguito della valutazione della documentazione richiesta, ivi compresa l’offerta economica, nella piena e libera facoltà della Federazione di individuare l’offerta più rispondente alle proprie esigenze sulla base della valutazione delle documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione della prestazione contrattuale richiesta e dell’ammontare dell’offerta proposta”), a nulla rilevando, in contrario, l’esperimento di una preliminare indagine di mercato che non muta la natura della procedura come espressamente qualificata dalla stessa stazione appaltante» (in questi termini T.A.R. Lazio, Sez. I- ter , 27 maggio 2025, n. 136).
Nè sussistono le ipotesi derogatorie previste dall’art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, relative “ alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa ”, la cui esistenza non è nemmeno dedotta dalla ricorrente.
Pertanto, venendo in rilievo un affidamento diretto, deve trovare applicazione il principio di rotazione che nell’ipotesi di accoglimento del gravame, impedisce, comunque, l’affidamento in favore della ricorrente, la quale è risultata affidataria delle ultime due annualità del servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 giugno 2025, n. 4897).
16. Inoltre, come sottolineato dalla controinteressata, la ricorrente non ha contestato né la scelta dell’Azienda di procedere mediante affidamento diretto, né la precedente valutazione di antieconomicità resa nei suoi confronti nell’ambito dell’indagine di mercato. Tale atto, non impugnato e ormai consolidatosi, preclude in radice qualsiasi utilità derivante dall’eventuale annullamento dell’affidamento ad AR, perché l’Amministrazione non sarebbe comunque tenuta a riesaminare un’offerta già ritenuta non conveniente.
Da ultimo, secondo un consolidato orientamento, la mera acquisizione di preventivi o la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto non trasformano la procedura in una gara, « né abilitano i soggetti non selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti alle proprie esigenze » (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 gennaio 2024, n. 503).
17. Nella memoria ex art. 73 c.p.a. la ricorrente ha prospettato, per la prima volta, un presunto interesse all’annullamento dell’affidamento affinché l’Azienda, in sede di eventuale riesercizio del potere, valuti se procedere con un nuovo affidamento diretto o con una gara.
Si tratta, però, di una questione illustrata con memoria non notificata, estranea al petitum dei ricorsi e dunque inammissibile, poiché viene introdotto nel giudizio – tardivamente – un interesse diverso da quello azionato entro i termini decadenziali ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 4 settembre 2020, n. 5356).
In ogni caso, tale preteso interesse si rivela meramente eventuale e ipotetico, essendo rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante procedere ad un nuovo affidamento diretto (di cui la ricorrente comunque non potrebbe beneficiare a causa del principio di rotazione), sicché non sussiste comunque un interesse concreto ed attuale da tutelare.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore delle parti costituite, ad eccezione di IA S.p.a., in ragione della sua estraneità all’oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, previa estromissione dal giudizio di IA s.p.a., lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” e di AR Life Croce Amica s.r.l., delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.
Spese compensate nei confronti di IA S.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR OL, Presidente
ND De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND De Col | AR OL |
IL SEGRETARIO