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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2024, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3311/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
FONTANESI RITA
VIRGINIA ALISON, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
FONTANESI RITA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
26/07/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi i coniugi separati consensualmente nel procedimento RG 6698/2023 definito con sentenza di questo Tribunale n. 37/2024 del 15/01/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso è stato comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
Per_
“ 1. Il figlio minore , di anni 17, è affidato congiuntamente alla madre ed al padre, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, con
l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano relative a istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del ragazzo. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni che riguardano questioni di ordinaria amministrazione. Ciascun genitore si impegna ad educare il figlio nel rispetto per l'altro, promuovendo buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con i rispettivi familiari.
pagina 2 di 4
2. La casa ex coniugale di via Rocchini n.7 a Carpi, di proprietà dei genitori del Sig.
e concessa in comodato alla famiglia, resta al medesimo assegnata con i CP_1
mobili che la corredano. Il padre vi abiterà con il figlio che ivi manterrà la sua residenza principale.
Per_ 3. Le frequentazioni di con i genitori saranno libere, data la prossima maggiore età del giovane, e tendenzialmente paritetiche. Durante i rispettivi periodi i genitori, se necessario, provvederanno ad accompagnare il figlio nei suoi impegni scolastici
Per_ ed extrascolastici. A titolo di contributo al mantenimento di , almeno fin quando il figlio non avrà intrapreso una attività lavorativa che lo abbia reso economicamente autosufficiente, pur eventualmente continuando a vivere con il padre, la madre IN verserà mensilmente al padre , entro il giorno 20 del CP_1
mese la somma di euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese extra saranno divise al 40% a carico della madre e al 60% a carico del padre, come già stabilito in sede di separazione, secondo il protocollo in essere presso il
Tribunale di Modena attualmente vigente e già allegato alla recente separazione.
Data l'età del ragazzo, i genitori confermano di impegnarsi ed obbligarsi a fargli conseguire la patente di guida una volta raggiunta la maggiore età, sentito il parere del figlio, con suddivisione dei relativi costi allo stesso modo delle spese extra.
Per_
- Ciascun genitore terrà con sé un pari periodo di vacanza natalizio comprensivo ad anni alterni della Vigilia e del giorno di Natale, con alternanza delle altre festività e dei ponti primaverili. Durante il periodo delle vacanze pasquali
Per_ ciascun genitore terrà con sé , alternativamente il giorno di Pasqua e Pasquetta.
4. L'assegno unico sarà percepito dal padre come già avviene.
5. Le parti godono di adeguati redditi propri pertanto alcun mantenimento reciproco sarà dovuto.
6. Le parti confermano di avere già definito tutte le condizioni economiche e patrimoniali reciproche in sede di separazione e confermano che, con le attribuzioni indicate in quella sede e la loro effettiva attuazione, essi dichiarano di avere
pagina 3 di 4 definitivamente regolato le divisioni connesse alla comunione dei beni tra loro e di nulla avere più a pretendere l'uno verso l'altro a riguardo.
7. Le spese legali del presente procedimento sono interamente a carico del Sig.
.” CP_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il
05/06/2005 fra nato a [...] il [...] e ALISON CP_1
VIRGINIA nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2005 Atto n. 41 Parte 2 Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
11/12/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3311/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
FONTANESI RITA
VIRGINIA ALISON, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
FONTANESI RITA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
26/07/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi i coniugi separati consensualmente nel procedimento RG 6698/2023 definito con sentenza di questo Tribunale n. 37/2024 del 15/01/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso è stato comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
Per_
“ 1. Il figlio minore , di anni 17, è affidato congiuntamente alla madre ed al padre, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, con
l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano relative a istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del ragazzo. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni che riguardano questioni di ordinaria amministrazione. Ciascun genitore si impegna ad educare il figlio nel rispetto per l'altro, promuovendo buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con i rispettivi familiari.
pagina 2 di 4
2. La casa ex coniugale di via Rocchini n.7 a Carpi, di proprietà dei genitori del Sig.
e concessa in comodato alla famiglia, resta al medesimo assegnata con i CP_1
mobili che la corredano. Il padre vi abiterà con il figlio che ivi manterrà la sua residenza principale.
Per_ 3. Le frequentazioni di con i genitori saranno libere, data la prossima maggiore età del giovane, e tendenzialmente paritetiche. Durante i rispettivi periodi i genitori, se necessario, provvederanno ad accompagnare il figlio nei suoi impegni scolastici
Per_ ed extrascolastici. A titolo di contributo al mantenimento di , almeno fin quando il figlio non avrà intrapreso una attività lavorativa che lo abbia reso economicamente autosufficiente, pur eventualmente continuando a vivere con il padre, la madre IN verserà mensilmente al padre , entro il giorno 20 del CP_1
mese la somma di euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese extra saranno divise al 40% a carico della madre e al 60% a carico del padre, come già stabilito in sede di separazione, secondo il protocollo in essere presso il
Tribunale di Modena attualmente vigente e già allegato alla recente separazione.
Data l'età del ragazzo, i genitori confermano di impegnarsi ed obbligarsi a fargli conseguire la patente di guida una volta raggiunta la maggiore età, sentito il parere del figlio, con suddivisione dei relativi costi allo stesso modo delle spese extra.
Per_
- Ciascun genitore terrà con sé un pari periodo di vacanza natalizio comprensivo ad anni alterni della Vigilia e del giorno di Natale, con alternanza delle altre festività e dei ponti primaverili. Durante il periodo delle vacanze pasquali
Per_ ciascun genitore terrà con sé , alternativamente il giorno di Pasqua e Pasquetta.
4. L'assegno unico sarà percepito dal padre come già avviene.
5. Le parti godono di adeguati redditi propri pertanto alcun mantenimento reciproco sarà dovuto.
6. Le parti confermano di avere già definito tutte le condizioni economiche e patrimoniali reciproche in sede di separazione e confermano che, con le attribuzioni indicate in quella sede e la loro effettiva attuazione, essi dichiarano di avere
pagina 3 di 4 definitivamente regolato le divisioni connesse alla comunione dei beni tra loro e di nulla avere più a pretendere l'uno verso l'altro a riguardo.
7. Le spese legali del presente procedimento sono interamente a carico del Sig.
.” CP_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il
05/06/2005 fra nato a [...] il [...] e ALISON CP_1
VIRGINIA nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2005 Atto n. 41 Parte 2 Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
11/12/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4