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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 03/10/2023 al n. 1709/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.07.1968, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Biancardi Berto Serena e
Berto Cristiano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Este (PD),
via A. Corradini n. 1/a, come da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Verona (VR) il 08.04.1970, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Bacco
Germana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Provinciale
Sud n. 11/B, Fossò, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Pt_2
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione del 23.01.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1) in via principale: - in totale riforma dell'impugnata sentenza, previe
declaratorie di legge, in particolare dell'esistenza di un contratto di mutuo
intercorso fra le parti, condannare a restituire a Controparte_1 Pt_1
l'importo di € 9.000,00#, maggiorato di interessi ex art. 1284 c.c. dalla
[...]
domanda al saldo;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni per lite
temeraria ex art. 96 c.p.c.;
2) in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
riconoscimento dell'esistenza di un contratto di mutuo, rilevata in ogni caso la
nullità della donazione per difetto di forma, condannare la convenuta a
restituire la somma di € 9.000,00;
3) in ogni caso: - spese e compensi del doppio grado di giudizio ex d.m. 55/2014
integralmente rifusi, oltre al rimborso forfetario del 15% ex art. 2 d.m. cit.,
c.p.a. e IVA come per legge.
pagina 2 di 11 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni domanda
avversaria, accertata la correttezza, la fondatezza e la legittimità della sentenza
n. 714/2023 pubblicata in data 08.08.2023 dal Tribunale di Rovigo, ivi
impugnata: In via preliminare: per tutte le ragioni esposte in narrativa,
dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito:
accertata l'infondatezza e l'illegittimità, in fatto ed in diritto, di tutte le
argomentazioni e domande attoree, formulate nel presente giudizio in via
principale, ed anche in via istruttoria, Voglia Codesta Corte rigettare l'appello e
tutte le domande, ivi, formulate e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, la
sentenza n. 714/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Rovigo e pubblicata
in data 08.08.2023 all'esito del giudizio di primo grado recante RG 232/2020 e
ciò per tutte le ragioni rappresentate e dedotte, nei singoli capitoli di narrativa,
di codesta difesa. Vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello
oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.1 Con atto di citazione notificato in data 25.1.2020 Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Rovigo, per Controparte_1
ottenere la restituzione della somma di Euro 9.000,00 oltre interessi, consegnata alla convenuta a titolo di mutuo nel mese di maggio 2019. In subordine, per l'ipotesi di mancato riconoscimento della conclusione di un contratto di mutuo,
chiedeva la declaratoria di nullità della donazione per difetto di forma.
1.1.2. Deduceva l'attore che il prestito era stato sollecitato dalla con la CP_1
quale all'epoca intratteneva una relazione sentimentale, per il pagamento del pagina 3 di 11 mutuo fondiario dalla predetta acceso per l'acquisto dell'abitazione in cui la convenuta risiedeva. Inoltre, la mutuataria aveva confermato al comune amico di avere ricevuto il prestito e di avere, però, deciso di trattenere Persona_1
la somma.
1.1.3 La causa era stata avviata dopo che la richiesta di restituzione effettuata con raccomandata del 30.08.2019 era rimasta priva di riscontro ed a seguito del rifiuto della comunicato con PEC del 12.11.2019, all'invito a stipulare CP_1
la convenzione di negoziazione assistita di cui al d.lgs. n. 132/14. Osservava,
peraltro, il che la controparte, avendo qualificato il rapporto intercorso Pt_1
come donazione, aveva confessato la ricezione della somma.
1.2 Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda in quanto mancava la prova della dazione della somma e comunque della stipula di un contratto di mutuo.
1.3 Assunto l'interrogatorio formale dell'attore ed escusso il teste , il Per_1
Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 714/2023, che rigettava la domanda attorea per mancanza di prova della dazione e della sua entità nonché
dell'obbligo restitutorio.
Il primo giudice riteneva innanzitutto non utilizzabile la predetta PEC dalla convenuta ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 132/24, che vieta l'utilizzo in giudizio delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento di negoziazione assistita.
Le deduzioni attoree, inoltre, erano incompatibili con il contenuto del doc. 4
(messaggio vocale) nel quale il aveva, tra l'altro, dichiarato “(..) Pt_1
accetta. Non offenderti. I soldi vanno e vengono tienili e usali per le tue cose”.
pagina 4 di 11 Osservava il primo giudice che lo stesso attore in sede di interpello aveva confermato di avere detto quelle cose, precisando che le sue dichiarazioni erano riferite ad altre somme, salvo poi affermare di avere detto quelle parole in un momento di rabbia.
Inoltre, nessuna efficacia confessoria poteva essere attribuita alla deposizione del in quanto non si trattava di dichiarazioni rese direttamente al creditore. Per_1
Infine, il Tribunale riteneva poco significativa la nota audio risalente, in tesi attorea, al 22.6.2019 posto che dalle frasi dette dalla non era evincibile CP_1
che costei ritenesse di avere contratto un mutuo e che fosse tenuta alla restituzione delle somme.
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidato a Parte_1
quattro motivi.
2.1 Con il primo ha lamentato errata interpretazione dell'art. 9, comma 2, in relazione agli artt. 2 e 4 del d.l. 132/2014 in quanto il procedimento di negoziazione assistita non è mai iniziato (per rifiuto della sicché le CP_1
dichiarazioni rese sono pienamente utilizzabili.
2.2 Con il secondo motivo ha lamentato violazione dell'art. 2967 c.c. in quanto il teste , amico di entrambe le parti, era stato indicato non già per provare Per_1
una ricognizione di debito, ma l'avvenuta consegna della somma di Euro
9.000,00 ed il rifiuto di restituirla. Inoltre, secondo l'appellante, la convenuta nelle sue difese conclusive del primo grado ha sostanzialmente ammesso l'obbligo restitutorio.
pagina 5 di 11 2.3 Con il terzo motivo ha lamentato violazione degli artt. 2712 e 2735 c.c. non avendo il Tribunale adeguatamente valorizzato il contenuto della nota vocale del
22.6.2019, a lui inviata dall'appellata mediante l'applicazione whatsapp, che costituisce confessione stragiudiziale dell'obbligo di restituzione.
2.4 Con il quarto motivo ha insistito, nel caso di rigetto dei precedenti motivi,
per l'accoglimento della subordinata domanda di restituzione per effetto della nullità della donazione per difetto di forma.
3. Si è costituita anche in appello la chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.01.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del C.I. dell'11.01.2024.
*****
5.1 Ritiene il Collegio che la consegna delle somme di denaro sia stata provata con la comunicazione dd. 12.11.2019 invitata dalla convenuta in risposta all'invito a stipulare la convenzione assistita. La non ha negato di avere CP_1
ricevuto la somma di cui è processo, sostenendo, invece, che “Non è mai
intercorso alcun mutuo poichè la somma a cui Lei fa riferimento risulta essere
stata espressamente donata” e che “La donazione deve ritenersi valida ed
efficace sia in relazione al modico valore (…) e in ogni caso avente carattere
rimuneratorio in relazione all'intercorsa relazione sentimentale”
5.2 Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sussisteva alcun divieto alla produzione in giudizio di tale missiva in quanto l'art. 9, comma 2, d.lgs. n.
132/2014 riferisce il divieto di utilizzazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, vale a dire nel corso delle trattative avviate dalle parti a seguito pagina 6 di 11 della stipula della convenzione di negoziazione assistita cui non si è proceduto nel caso di specie proprio per il rifiuto dell'appellata.
*****
6. La ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti richiede una disamina complessiva del materiale probatorio che va effettuata anche alla luce del particolare contesto nel quale le dichiarazioni sono state rese o i messaggi sono stati scritti. Invero, le comunicazioni prodotte dalle parti risalgono, per lo più,
alla fase conclusiva della loro relazione in cui, come spesso accade, ciascuna parte addebitava all'altra le ragioni del fallimento della storia d'amore e nessuno dei due amanti sentiva la necessità di esplicitare in modo chiaro la qualificazione giuridica delle condotte dagli stessi tenute (o di quelle che intendevano in quel momento compiere).
6.1 Nel file audio prodotto sub doc 3 dell'appellata, risalente al 12.6.2019, il dichiarò “di non volere più i soldi” e che la li avrebbe potuti Pt_1 CP_1
tenere come “indennizzo”. Lei gli rispose facendogli, tra l'altro, presente di avere bisogno del denaro, che meritava di essere aiutata e che avrebbe tenuto le somme “come indennizzo”. Puntualizzò, inoltre, che non gli avrebbe più
restituito i soldi ed il si dichiarò d'accordo. Pt_1
L'appellante in sede di interpello ha precisato che in tale conversazione egli si stava riferendo ai soldi dati per le spese condominiali e per l'assicurazione dell'auto (800-900 euro) e non già ai 9.000 di cui è causa.
Considerato che
, in quell'occasione le parti discussero anche della possibilità di impiegare le somme lasciate quale indennizzo per l'acquisto di un condizionatore che la CP_1
aveva in animo di compiere, le dichiarazioni rese dal paiono in effetti Pt_1
pagina 7 di 11 essere effettivamente riferite a quelle modiche liberalità che egli sin dalla citazione del primo grado ha dichiarato di avere effettuato nel corso di tutta la relazione intrattenuta con l'appellata.
6.2 Il teste ha riferito di un dialogo avvenuto con la convenuta tra la fine Per_1
del mese di maggio del 2019 e l'inizio del mese di giugno del 2019, vale a dire in un momento concomitante o di poco antecedente il dialogo riprodotto con il c.d. file audio di cui si è detto.
Il teste ha dichiarato che la stava riflettendo “se restituire o meno la CP_1
somma” anche se “andando avanti nel tempo dai discorsi che faceva risultò che
era più interessata a tenerli piuttosto che restituirli” .
Le dichiarazioni rese dal teste escusso confermano la stipula di un contratto di mutuo, anche se va evidenziato la non chiarì in quell'occasione per CP_1
quale motivo stava valutando la possibilità di non restituire le somme mutuate (si può solo presumere che ciò non dipendesse da un accordo con l'ex compagno perché, se così fosse stato, la non avrebbe avuto di certo problemi a CP_1
riferire la circostanza all'amico ). Per_1
4.3 L'ultima comunicazione tra le parti, secondo quanto sostenuto dall'appellante, è quella del 22.6.2019 (messaggio vocale della CP_1
prodotto dal ) nel quale lei lo ringraziò “dei soldi che mi hai prestato”, Pt_1
ricordò che lui le aveva detto di tenerli per poter portare avanti “il progetto di
rinegoziazione del mutuo” aggiungendo però che “nel momento in cui, e mi
auguro molto presto perché purtroppo dipende da molti fattori, ma tu ne eri
consapevole, ho la disponibilità di poter fare il finanziamento, e restituirti tutto
pagina 8 di 11 anche con gli interessi, ti restituisco i soldi che mi hai rinfacciato da giorni.
Anche questo è tutto scritto ed è tutto registrato”.
L'appellata ha contestato la data di invio del vocale, che risalirebbe ad un periodo antecedente il 22.6.2019. La non ha, però, mai indicato il CP_1
momento in cui il messaggio vocale sarebbe stato effettivamente spedito ed il riferimento alla circostanza che il le stava rinfacciando da diversi giorni Pt_1
l'avvenuto prestito lascia semmai supporre che la comunicazione sia avvenuta proprio in epoca coeva alla fine del rapporto sentimentale.
Il riferimento al progetto di rinegoziazione del mutuo rende poi evidente che l'appellata si stava riferendo ad una dazione di importo più consistente rispetto a quelle inerenti la quotidianità che sono state ricordate dall'attore. Risulta,
pertanto, verosimile ritenere che il prestito fosse proprio quello della somma di
Euro 9.000,00 (peraltro, l'appellata non ha mai negato che l'oggetto del vocale fosse proprio l'importo preteso dall'attore in restituzione).
4.4. Risulta, inoltre, ambigua, la considerazione, svolta nella comparsa conclusionale del primo grado dell'appellata, secondo cui “tenuto contò delle
modalità con cui le parti si sono lasciate e di come la loro relazione
sentimentale è naufragata, risulta alquanto naturale ed ipotizzabile pensare che
la sig.ra ad un certo punto, abbia anche potuto pensare di restituire CP_1
eventuali somme ricevute, ma che poi abbia cambiato idea”.
4.5 Di alcun rilievo, infine, è la lettera prodotta sub 5 dalla convenuta, nella quale il in calce ha scritto “ACCETTA NON OFFENDERTI N.B. I Pt_1
SOLDI VANNO E VENGONO TIENI E USALI X LE TUE COSE”. Infatti, il documento è datato 10.4.2019 e, quindi, risale ad un momento anteriore a quello pagina 9 di 11 in cui le somme sono state corrisposte (maggio 2019 secondo quanto dedotto dall'attore e non contestato dalla convenuta). La non ha dimostrato che CP_1
quelle dichiarazioni risalgano ad un momento successivo ed il tono affettuoso della lettera lascia semmai intendere che lo scritto risalga ad un periodo in cui le parti ancora si frequentavano, sicché è verosimile ritenere che l'appellante si riferisse ad altre somme di denaro non oggetto di causa.
5.1 Ritenuta provata la stipula di un contratto di mutuo, si può concludere che confermò a la rinuncia solamente al denaro versato per le spese Pt_1 CP_1
della quotidianità, rimanendo ferma la sua volontà di ottenere la restituzione della somma di Euro 9.000,00, e che in ogni caso dall'ultima comunicazione intercorsa tra le parti emerge con chiarezza che quest'ultima somma era stata mutuata e non già donata.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va condannata Controparte_1
alla restituzione della somma di Euro 9.000,00 oltre interessi ex art. 1284,
comma IV, dalla domanda (25.1.2020) al saldo.
*****
6. L'esito del giudizio determina la soccombenza dell'appellata, tenuta al pagamento delle spese dell'appellante, che vengono liquidate, in ragione della semplicità delle questioni trattate, per il primo grado in Euro 3.000,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello, esclusa la fase istruttoria, in Euro 1.984,00 per compenso ed Euro
382,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 714/2023 pronunciata in Controparte_1
data 07.08.2023 dal Tribunale di Rovigo, lo accoglie e, in riforma della pronuncia impugnata:
- condanna a restituire a Euro 9.000,00 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dal 25.1.2020 al saldo;
- condanna l'appellata alla rifusione delle spese dell'appellante, che liquida per il primo grado in Euro 3.000,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro 1.984,00 per compenso ed
Euro 382,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 18 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 03/10/2023 al n. 1709/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.07.1968, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Biancardi Berto Serena e
Berto Cristiano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Este (PD),
via A. Corradini n. 1/a, come da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Verona (VR) il 08.04.1970, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Bacco
Germana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Provinciale
Sud n. 11/B, Fossò, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Pt_2
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione del 23.01.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1) in via principale: - in totale riforma dell'impugnata sentenza, previe
declaratorie di legge, in particolare dell'esistenza di un contratto di mutuo
intercorso fra le parti, condannare a restituire a Controparte_1 Pt_1
l'importo di € 9.000,00#, maggiorato di interessi ex art. 1284 c.c. dalla
[...]
domanda al saldo;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni per lite
temeraria ex art. 96 c.p.c.;
2) in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
riconoscimento dell'esistenza di un contratto di mutuo, rilevata in ogni caso la
nullità della donazione per difetto di forma, condannare la convenuta a
restituire la somma di € 9.000,00;
3) in ogni caso: - spese e compensi del doppio grado di giudizio ex d.m. 55/2014
integralmente rifusi, oltre al rimborso forfetario del 15% ex art. 2 d.m. cit.,
c.p.a. e IVA come per legge.
pagina 2 di 11 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni domanda
avversaria, accertata la correttezza, la fondatezza e la legittimità della sentenza
n. 714/2023 pubblicata in data 08.08.2023 dal Tribunale di Rovigo, ivi
impugnata: In via preliminare: per tutte le ragioni esposte in narrativa,
dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito:
accertata l'infondatezza e l'illegittimità, in fatto ed in diritto, di tutte le
argomentazioni e domande attoree, formulate nel presente giudizio in via
principale, ed anche in via istruttoria, Voglia Codesta Corte rigettare l'appello e
tutte le domande, ivi, formulate e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, la
sentenza n. 714/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Rovigo e pubblicata
in data 08.08.2023 all'esito del giudizio di primo grado recante RG 232/2020 e
ciò per tutte le ragioni rappresentate e dedotte, nei singoli capitoli di narrativa,
di codesta difesa. Vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello
oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.1 Con atto di citazione notificato in data 25.1.2020 Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Rovigo, per Controparte_1
ottenere la restituzione della somma di Euro 9.000,00 oltre interessi, consegnata alla convenuta a titolo di mutuo nel mese di maggio 2019. In subordine, per l'ipotesi di mancato riconoscimento della conclusione di un contratto di mutuo,
chiedeva la declaratoria di nullità della donazione per difetto di forma.
1.1.2. Deduceva l'attore che il prestito era stato sollecitato dalla con la CP_1
quale all'epoca intratteneva una relazione sentimentale, per il pagamento del pagina 3 di 11 mutuo fondiario dalla predetta acceso per l'acquisto dell'abitazione in cui la convenuta risiedeva. Inoltre, la mutuataria aveva confermato al comune amico di avere ricevuto il prestito e di avere, però, deciso di trattenere Persona_1
la somma.
1.1.3 La causa era stata avviata dopo che la richiesta di restituzione effettuata con raccomandata del 30.08.2019 era rimasta priva di riscontro ed a seguito del rifiuto della comunicato con PEC del 12.11.2019, all'invito a stipulare CP_1
la convenzione di negoziazione assistita di cui al d.lgs. n. 132/14. Osservava,
peraltro, il che la controparte, avendo qualificato il rapporto intercorso Pt_1
come donazione, aveva confessato la ricezione della somma.
1.2 Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda in quanto mancava la prova della dazione della somma e comunque della stipula di un contratto di mutuo.
1.3 Assunto l'interrogatorio formale dell'attore ed escusso il teste , il Per_1
Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 714/2023, che rigettava la domanda attorea per mancanza di prova della dazione e della sua entità nonché
dell'obbligo restitutorio.
Il primo giudice riteneva innanzitutto non utilizzabile la predetta PEC dalla convenuta ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 132/24, che vieta l'utilizzo in giudizio delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento di negoziazione assistita.
Le deduzioni attoree, inoltre, erano incompatibili con il contenuto del doc. 4
(messaggio vocale) nel quale il aveva, tra l'altro, dichiarato “(..) Pt_1
accetta. Non offenderti. I soldi vanno e vengono tienili e usali per le tue cose”.
pagina 4 di 11 Osservava il primo giudice che lo stesso attore in sede di interpello aveva confermato di avere detto quelle cose, precisando che le sue dichiarazioni erano riferite ad altre somme, salvo poi affermare di avere detto quelle parole in un momento di rabbia.
Inoltre, nessuna efficacia confessoria poteva essere attribuita alla deposizione del in quanto non si trattava di dichiarazioni rese direttamente al creditore. Per_1
Infine, il Tribunale riteneva poco significativa la nota audio risalente, in tesi attorea, al 22.6.2019 posto che dalle frasi dette dalla non era evincibile CP_1
che costei ritenesse di avere contratto un mutuo e che fosse tenuta alla restituzione delle somme.
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2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidato a Parte_1
quattro motivi.
2.1 Con il primo ha lamentato errata interpretazione dell'art. 9, comma 2, in relazione agli artt. 2 e 4 del d.l. 132/2014 in quanto il procedimento di negoziazione assistita non è mai iniziato (per rifiuto della sicché le CP_1
dichiarazioni rese sono pienamente utilizzabili.
2.2 Con il secondo motivo ha lamentato violazione dell'art. 2967 c.c. in quanto il teste , amico di entrambe le parti, era stato indicato non già per provare Per_1
una ricognizione di debito, ma l'avvenuta consegna della somma di Euro
9.000,00 ed il rifiuto di restituirla. Inoltre, secondo l'appellante, la convenuta nelle sue difese conclusive del primo grado ha sostanzialmente ammesso l'obbligo restitutorio.
pagina 5 di 11 2.3 Con il terzo motivo ha lamentato violazione degli artt. 2712 e 2735 c.c. non avendo il Tribunale adeguatamente valorizzato il contenuto della nota vocale del
22.6.2019, a lui inviata dall'appellata mediante l'applicazione whatsapp, che costituisce confessione stragiudiziale dell'obbligo di restituzione.
2.4 Con il quarto motivo ha insistito, nel caso di rigetto dei precedenti motivi,
per l'accoglimento della subordinata domanda di restituzione per effetto della nullità della donazione per difetto di forma.
3. Si è costituita anche in appello la chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.01.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del C.I. dell'11.01.2024.
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5.1 Ritiene il Collegio che la consegna delle somme di denaro sia stata provata con la comunicazione dd. 12.11.2019 invitata dalla convenuta in risposta all'invito a stipulare la convenzione assistita. La non ha negato di avere CP_1
ricevuto la somma di cui è processo, sostenendo, invece, che “Non è mai
intercorso alcun mutuo poichè la somma a cui Lei fa riferimento risulta essere
stata espressamente donata” e che “La donazione deve ritenersi valida ed
efficace sia in relazione al modico valore (…) e in ogni caso avente carattere
rimuneratorio in relazione all'intercorsa relazione sentimentale”
5.2 Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sussisteva alcun divieto alla produzione in giudizio di tale missiva in quanto l'art. 9, comma 2, d.lgs. n.
132/2014 riferisce il divieto di utilizzazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, vale a dire nel corso delle trattative avviate dalle parti a seguito pagina 6 di 11 della stipula della convenzione di negoziazione assistita cui non si è proceduto nel caso di specie proprio per il rifiuto dell'appellata.
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6. La ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti richiede una disamina complessiva del materiale probatorio che va effettuata anche alla luce del particolare contesto nel quale le dichiarazioni sono state rese o i messaggi sono stati scritti. Invero, le comunicazioni prodotte dalle parti risalgono, per lo più,
alla fase conclusiva della loro relazione in cui, come spesso accade, ciascuna parte addebitava all'altra le ragioni del fallimento della storia d'amore e nessuno dei due amanti sentiva la necessità di esplicitare in modo chiaro la qualificazione giuridica delle condotte dagli stessi tenute (o di quelle che intendevano in quel momento compiere).
6.1 Nel file audio prodotto sub doc 3 dell'appellata, risalente al 12.6.2019, il dichiarò “di non volere più i soldi” e che la li avrebbe potuti Pt_1 CP_1
tenere come “indennizzo”. Lei gli rispose facendogli, tra l'altro, presente di avere bisogno del denaro, che meritava di essere aiutata e che avrebbe tenuto le somme “come indennizzo”. Puntualizzò, inoltre, che non gli avrebbe più
restituito i soldi ed il si dichiarò d'accordo. Pt_1
L'appellante in sede di interpello ha precisato che in tale conversazione egli si stava riferendo ai soldi dati per le spese condominiali e per l'assicurazione dell'auto (800-900 euro) e non già ai 9.000 di cui è causa.
Considerato che
, in quell'occasione le parti discussero anche della possibilità di impiegare le somme lasciate quale indennizzo per l'acquisto di un condizionatore che la CP_1
aveva in animo di compiere, le dichiarazioni rese dal paiono in effetti Pt_1
pagina 7 di 11 essere effettivamente riferite a quelle modiche liberalità che egli sin dalla citazione del primo grado ha dichiarato di avere effettuato nel corso di tutta la relazione intrattenuta con l'appellata.
6.2 Il teste ha riferito di un dialogo avvenuto con la convenuta tra la fine Per_1
del mese di maggio del 2019 e l'inizio del mese di giugno del 2019, vale a dire in un momento concomitante o di poco antecedente il dialogo riprodotto con il c.d. file audio di cui si è detto.
Il teste ha dichiarato che la stava riflettendo “se restituire o meno la CP_1
somma” anche se “andando avanti nel tempo dai discorsi che faceva risultò che
era più interessata a tenerli piuttosto che restituirli” .
Le dichiarazioni rese dal teste escusso confermano la stipula di un contratto di mutuo, anche se va evidenziato la non chiarì in quell'occasione per CP_1
quale motivo stava valutando la possibilità di non restituire le somme mutuate (si può solo presumere che ciò non dipendesse da un accordo con l'ex compagno perché, se così fosse stato, la non avrebbe avuto di certo problemi a CP_1
riferire la circostanza all'amico ). Per_1
4.3 L'ultima comunicazione tra le parti, secondo quanto sostenuto dall'appellante, è quella del 22.6.2019 (messaggio vocale della CP_1
prodotto dal ) nel quale lei lo ringraziò “dei soldi che mi hai prestato”, Pt_1
ricordò che lui le aveva detto di tenerli per poter portare avanti “il progetto di
rinegoziazione del mutuo” aggiungendo però che “nel momento in cui, e mi
auguro molto presto perché purtroppo dipende da molti fattori, ma tu ne eri
consapevole, ho la disponibilità di poter fare il finanziamento, e restituirti tutto
pagina 8 di 11 anche con gli interessi, ti restituisco i soldi che mi hai rinfacciato da giorni.
Anche questo è tutto scritto ed è tutto registrato”.
L'appellata ha contestato la data di invio del vocale, che risalirebbe ad un periodo antecedente il 22.6.2019. La non ha, però, mai indicato il CP_1
momento in cui il messaggio vocale sarebbe stato effettivamente spedito ed il riferimento alla circostanza che il le stava rinfacciando da diversi giorni Pt_1
l'avvenuto prestito lascia semmai supporre che la comunicazione sia avvenuta proprio in epoca coeva alla fine del rapporto sentimentale.
Il riferimento al progetto di rinegoziazione del mutuo rende poi evidente che l'appellata si stava riferendo ad una dazione di importo più consistente rispetto a quelle inerenti la quotidianità che sono state ricordate dall'attore. Risulta,
pertanto, verosimile ritenere che il prestito fosse proprio quello della somma di
Euro 9.000,00 (peraltro, l'appellata non ha mai negato che l'oggetto del vocale fosse proprio l'importo preteso dall'attore in restituzione).
4.4. Risulta, inoltre, ambigua, la considerazione, svolta nella comparsa conclusionale del primo grado dell'appellata, secondo cui “tenuto contò delle
modalità con cui le parti si sono lasciate e di come la loro relazione
sentimentale è naufragata, risulta alquanto naturale ed ipotizzabile pensare che
la sig.ra ad un certo punto, abbia anche potuto pensare di restituire CP_1
eventuali somme ricevute, ma che poi abbia cambiato idea”.
4.5 Di alcun rilievo, infine, è la lettera prodotta sub 5 dalla convenuta, nella quale il in calce ha scritto “ACCETTA NON OFFENDERTI N.B. I Pt_1
SOLDI VANNO E VENGONO TIENI E USALI X LE TUE COSE”. Infatti, il documento è datato 10.4.2019 e, quindi, risale ad un momento anteriore a quello pagina 9 di 11 in cui le somme sono state corrisposte (maggio 2019 secondo quanto dedotto dall'attore e non contestato dalla convenuta). La non ha dimostrato che CP_1
quelle dichiarazioni risalgano ad un momento successivo ed il tono affettuoso della lettera lascia semmai intendere che lo scritto risalga ad un periodo in cui le parti ancora si frequentavano, sicché è verosimile ritenere che l'appellante si riferisse ad altre somme di denaro non oggetto di causa.
5.1 Ritenuta provata la stipula di un contratto di mutuo, si può concludere che confermò a la rinuncia solamente al denaro versato per le spese Pt_1 CP_1
della quotidianità, rimanendo ferma la sua volontà di ottenere la restituzione della somma di Euro 9.000,00, e che in ogni caso dall'ultima comunicazione intercorsa tra le parti emerge con chiarezza che quest'ultima somma era stata mutuata e non già donata.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va condannata Controparte_1
alla restituzione della somma di Euro 9.000,00 oltre interessi ex art. 1284,
comma IV, dalla domanda (25.1.2020) al saldo.
*****
6. L'esito del giudizio determina la soccombenza dell'appellata, tenuta al pagamento delle spese dell'appellante, che vengono liquidate, in ragione della semplicità delle questioni trattate, per il primo grado in Euro 3.000,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello, esclusa la fase istruttoria, in Euro 1.984,00 per compenso ed Euro
382,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 714/2023 pronunciata in Controparte_1
data 07.08.2023 dal Tribunale di Rovigo, lo accoglie e, in riforma della pronuncia impugnata:
- condanna a restituire a Euro 9.000,00 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dal 25.1.2020 al saldo;
- condanna l'appellata alla rifusione delle spese dell'appellante, che liquida per il primo grado in Euro 3.000,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro 1.984,00 per compenso ed
Euro 382,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 18 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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