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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 38319 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Udienza del 06/03/2025 . Verbale aperto alle ore 12.57. Sono comparsi: per parte opponente l'avv. CLAUDIO MARTINO, in sostituzione dell'avv. Ricci Barbini, costituitesi quale nuovo difensore in data 28 febbraio 2025, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri iscritti e i verbali, insiste per l'accoglimento; per parte opposta l'avv. CANINO MARIA PAOLA rileva che nella comparsa di costituzione di nuovo difensore ci sono deduzioni mel merito della causa inammissibili e conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate con la memoria 171-ter n. 1
c.p.c., depositata il 4 gennaio 2024
Il Giudice dispone procedersi alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice rilevato quanto emerso in udienza in ampio contraddittorio tra le parti, esaurita discussione esaurita la discussione alle ore 17.28. pronuncia la sentenza che segue, mediante lettura del dispositivo e dei motivi, facenti parte integrante del verbale di causa.
***************************************** REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunziato all'udienza del 06/03/2025 la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 38319 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto altri contratti atipici
TRA
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Pag. 1
Procedimento civile n. 38319/2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 381, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Ricci Barbini nonché elettivamente Parte_2 domiciliato nello studio del medesimo in Roma, alla via Romeo Romei n. 27. per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE-convenuto in senso sostanziale
E
residente in Fiumicino (RM), C.F.: Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Paola Canino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo in Roma, via Properzio n. 27 per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO-attore in senso sostanziale
CONCLUSIONI
Gli avvocati delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.
Per parte opponente va evidenziata la genericità del richiamo. Per questo il giudice ritiene doversi riferire all'atto introduttivo del giudizio, dovendo valere la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, in particolare, nella fattispecie, all'atto di citazione in opposizione (cfr.: Cass., sez. 3, sentenza n. 409 del
12/01/2006;Cass., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; cfr.: anche Cass., sez. 3, sentenza n. 10027 del 09/10/1998; Cass., sez. 3, sentenza n. 1261 del 18/02/1983).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 11228/2023 emesso il 28 giugno 2023 e depositato il 30 giugno
2023, dal Tribunale Ordinario di Roma, nella causa R.G. n. 28368/2023, a favore di CP_1
, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di “ € 7.500,00 ” oltre
[...]
“interessi come da domanda”, nonché spese della procedura oltre IVA e C.A.P come per legge.
Già nel ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente ha, tra l'altro, dedotto: di essere creditrice della somma di € 7270,56 a titolo di ripetizione della quota del 50% delle spese complessive di
€ 14.541,12 sostenute per la figlia e;
che tale somma riguarda spese straordinarie Per_1 Per_2 disciplinate dalla separazione consensuale omologata che richiama il protocollo di intesa del
Tribunale di Roma e derivate da scelte economiche dei coniugi.
Invece a sostegno della domanda di opposizione l'istante ha, tra l'altro, dedotto: la nullità del decreto Ingiuntivo n. 11228/2023 del 30.06.23 per incompetenza per valore del Tribunale
Pag. 2
Procedimento civile n. 38319/2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Ordinario Di Roma, a favore del Giudice di Pace di Roma, essendo stata iscritta la causa la in data 08.06.2023, successivamente alla entrata in vigore della “c.d. Riforma Cartabia” e facendo riferimento all'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale;
nel merito la non debenza delle somme vantate. In conclusione ha domandato “in via preliminare e cautelare: - Rilevata
l'incompetenza del giudice che ha emesso il D.I. N. 11228/2023 del 30.06.2023 – R.G.N.
28368/2023 – REPERT. N 7631/2023, dichiarare la nullità del d.i. opposto e revocarlo, per i motivi tutti di cui in narrativa;
- per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto congiuntamente notificato;
- in ogni caso, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo opposto e dell'atto di precetto;
in via principale: - Dichiarare che il creditore procedente non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
-
Condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite”
Costituitosi ha contestato quanto eccepito e domandato da Controparte_1 parte opponente, tra l'altro, ha dedotto: la competenza ratione valoris del tribunale ordinario adito in sede monitoria in relazione alle cause di valore indeterminato, attenendo la “valutazione alla verifica della rispondenza dei capitoli di spesa esposti in ricorso, all'interesse delle figlie” quindi con riferimento all'art. 9 e 12 c.p.c. facendo altresì riferimento alla valutazione dell'esistenza o della validità del rapporto;
la fondatezza nel merito della pretesa creditoria;
una domanda riconvenzionale sostenendo con quest'ultima una ulteriore spesa, rispetto a quanto ingiunto, ammontante ad € 5.823,00. Dunque ha concluso chiedendo “in limine litis: trasmettere il fascicolo al Presidente per l'assegnazione alla Prima sezione;
- ancora in limine litis: dichiarare la propria incompetenza ratione valoris, a conoscere dell'Opposizione a precetto per cui è competente il Giudice di Pace di Roma e per l'effetto dichiararne l'inammissibilità; - in via principale: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e diritto e in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare rispondente all'interesse delle figlie e frequentare l'Università UNINT la prima e la scuola Primaria Per_1 Controparte_2
Montessoriana IA UI ed il percorso logopedico la seconda e per l'effetto condannare al rimborso del 50% dei relativi costi sostenuti e sostenendi da Parte_1 CP_1 ad oggi quantificabili in €11.115,50 o nella maggior o minor somma ritenuta equa e di
[...] giustizia. - in via subordinata e salvo gravame, ove per qualsiasi motivo il Tribunale si ritenesse competente a decidere dell'opposizione a precetto, rigettarla perché infondata in fatto e diritto;
- ancora in via subordinata, ove il Tribunale ritenesse di revocare per qualsiasi motivo il decreto opposto, accertare e dichiarare rispondente all'interesse delle figlie delle parti e Per_1 Per_2
Pag. 3
Procedimento civile n. 38319/2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. frequentare l'Università UNINT la prima e la scuola Primaria Montessoriana Parte_1
IA UI ed il percorso logopedico la seconda e per l'effetto condannare
[...] al rimborso del 50% dei relativi costi sostenuti e sostenendi da Parte_1 Controparte_1 ad oggi quantificabili in € 11.115,50 o nella maggior o minor somma ritenuta equa e di giustizia. Con la vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori”.
È stata istruita la causa e prodotta documentazione.
Si rileva in rito che fatte precisare le conclusioni e discussa la causa il giudice ha deciso dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att.
c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Anzitutto deve essere esaminata la questione pregiudiziale riguardante la eccezione sollevata da parte dell'opponente inerente l' incompetenza per valore di codesto Tribunale a favore del
Giudice di Pace di Roma. Ebbene deve condividersi la eccezione proposta dall'opponente, infatti l'oggetto della causa, contrariamente a quanto dedotto dalla opposta, riguarda la restituzione di una somma determinata con la stessa domanda da parte dell'opposta e cristallizzatasi nel decreto ingiuntivo. Quindi di una obbligazione da parte del presunto debitore alle spese straordinarie dedotte come anticipate dall'opposta, secondo quanto sostenuto dalla stessa attrice in senso sostanziale. La controversia invece non riguarda il regolamento dei rapporti tra coniugi, o la modifica delle condizioni della separazione. Pertanto non solo la causa si pone fuori dalla competenza funzionale del Tribunale ma nemmeno può trovare applicazione l'art. 9 della indeterminatezza, e le sentenze richiamate da parte dell'opposta appaiono inconferente al caso di specie citate al fine di una deroga all'art. 12 c.p.c. in relazione ad una causa di valore indeterminato. Invero “la competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione consensuale (nella specie relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario), va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale” (Cass. sez. 1, Sentenza n. 6297 del 19/03/2014). Inoltre
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Procedimento civile n. 38319/2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. occorre rilevare che parte opposta ha proposto domanda riconvenzionale sostenendo con quest'ultima una ulteriore spesa ammontante ad € 5.823,00 rispetto a quanto ingiunto, dunque sempre di competenza per valore del Giudice di Pace di Roma e quindi la non necessità di separare e trattenere la domanda riconvenzionale. Deve essere altresì precisato che la pronunzia di incompetenza territoriale implica altresì la necessaria declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, essendo tale declaratoria conseguenza necessaria e inscindibile dalla pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16744, del 17 luglio
2009).
In relazione alla domanda del convenuto in senso sostanziale riguardante il precetto, a fronte della eccezione di parte opposta, va premesso che la competenza del giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., è inderogabilmente del giudice che ha emesso l'ingiunzione, mentre quella del giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. appartiene inderogabilmente al giudice del luogo dell'esecuzione, competente per materia e valore, e pertanto non è modificabile né la competenza dell'uno né quella dell'altro (Cass. 20 maggio
2015, n. 10419; 16 aprile 1999, n. 3792; 12 gennaio 1998, n. 186). Il simultaneus processus di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto è possibile se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione, competente per materia e per valore. Dunque la contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1,
c.p.c. al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore. Ne deriva che il
"simultaneus processus" di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore (Cass Sez. 3 -
Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018). Perciò l'opposizione all'esecuzione va proposta con specifico atto «secondo i termini e le formalità di cui all'art. 615 c.p.c.», dovendosi intendere con ciò l'integrazione del suddetto criterio di competenza. Orbene importa richiamare ulteriormente il seguente principio secondo il quale la parte che, minacciata, con il precetto, di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, ha promosso
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Procedimento civile n. 38319/2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ., non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni non solo perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, ma anche perché manca di interesse alla predetta opposizione dato che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria,
a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo (Cfr.: Cass. Sez. 3, sentenza n. 11088 del 10/10/1992; Cass.
Sez. 3, sentenza n. 8331 del 19/06/2001). Tale statuizione della simultanea opposizione al decreto ingiuntivo e opposizione al precetto è stata eccepita dalla opposta deducendo la competenza per valore del Giudice di Pace. Non è stata però eccepita con riferimento al criterio della materia, né tanto meno, sotto il profilo dell'onere processuale risulta indicato se il
Tribunale adito coincidesse con quello del luogo dell'esecuzione. La censura resta quindi priva di decisività.
Per di più la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cfr.: Cass, sez. 6 - 1, ordinanza n. 1121 del 14/01/2022; Sez. 6 -
3, ordinanza n. 20935 del 17/10/2016; Cass, sez. 1, sentenza n. 1372 del 26/01/2016) con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") [Cass.,
Sez. 3, ordinanza n. 15988 del 07/06/2023)].
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da €
26.001 a € 52.000, secondo i valori medi relativi a tutte le fasi e avuto riguardo a tutti i criteri
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Procedimento civile n. 38319/2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022). Gli importi di cui sopra, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle forensi, andranno ridotti del 50% in relazione a tutte le fasi. Sono dovute a parte opponente le spese per l'iscrizione della causa su ruolo ammontanti ad € 172,5 per iscrizione della causa su ruolo (di cui € 145,50 per contributo unificato ed € 27,00 per marca). Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (opponente-convenuto in Parte_1 senso sostanziale), nei confronti di (opposta-attrice in senso Controparte_1 sostanziale) avverso il decreto ingiuntivo n. 11228/2023 emesso il 28 giugno 2023 e depositato il 30 giugno 2023, dal Tribunale Ordinario di Roma, nella causa R.G. n. 28368/2023, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Roma a favore del Giudice di Pace di Roma;
per l'effetto:
- dichiara la nullità e revoca il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Roma;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore Controparte_1 [...] che liquida in complessivi € 2.919,28 (di cui per compensi € 2.538,50 al Parte_1 netto della riduzione, e per spese forfettarie -15%- € 380,78 - D.M. 55/2014) nonché le spese in motivazione indicate ammontanti ad € 172,5, oltre CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, 06/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Domenico Mancini
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Procedimento civile n. 38319/2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Udienza del 06/03/2025 . Verbale aperto alle ore 12.57. Sono comparsi: per parte opponente l'avv. CLAUDIO MARTINO, in sostituzione dell'avv. Ricci Barbini, costituitesi quale nuovo difensore in data 28 febbraio 2025, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri iscritti e i verbali, insiste per l'accoglimento; per parte opposta l'avv. CANINO MARIA PAOLA rileva che nella comparsa di costituzione di nuovo difensore ci sono deduzioni mel merito della causa inammissibili e conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate con la memoria 171-ter n. 1
c.p.c., depositata il 4 gennaio 2024
Il Giudice dispone procedersi alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice rilevato quanto emerso in udienza in ampio contraddittorio tra le parti, esaurita discussione esaurita la discussione alle ore 17.28. pronuncia la sentenza che segue, mediante lettura del dispositivo e dei motivi, facenti parte integrante del verbale di causa.
***************************************** REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunziato all'udienza del 06/03/2025 la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 38319 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto altri contratti atipici
TRA
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
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Procedimento civile n. 38319/2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 381, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Ricci Barbini nonché elettivamente Parte_2 domiciliato nello studio del medesimo in Roma, alla via Romeo Romei n. 27. per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE-convenuto in senso sostanziale
E
residente in Fiumicino (RM), C.F.: Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Paola Canino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo in Roma, via Properzio n. 27 per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO-attore in senso sostanziale
CONCLUSIONI
Gli avvocati delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.
Per parte opponente va evidenziata la genericità del richiamo. Per questo il giudice ritiene doversi riferire all'atto introduttivo del giudizio, dovendo valere la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, in particolare, nella fattispecie, all'atto di citazione in opposizione (cfr.: Cass., sez. 3, sentenza n. 409 del
12/01/2006;Cass., sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; cfr.: anche Cass., sez. 3, sentenza n. 10027 del 09/10/1998; Cass., sez. 3, sentenza n. 1261 del 18/02/1983).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 11228/2023 emesso il 28 giugno 2023 e depositato il 30 giugno
2023, dal Tribunale Ordinario di Roma, nella causa R.G. n. 28368/2023, a favore di CP_1
, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di “ € 7.500,00 ” oltre
[...]
“interessi come da domanda”, nonché spese della procedura oltre IVA e C.A.P come per legge.
Già nel ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente ha, tra l'altro, dedotto: di essere creditrice della somma di € 7270,56 a titolo di ripetizione della quota del 50% delle spese complessive di
€ 14.541,12 sostenute per la figlia e;
che tale somma riguarda spese straordinarie Per_1 Per_2 disciplinate dalla separazione consensuale omologata che richiama il protocollo di intesa del
Tribunale di Roma e derivate da scelte economiche dei coniugi.
Invece a sostegno della domanda di opposizione l'istante ha, tra l'altro, dedotto: la nullità del decreto Ingiuntivo n. 11228/2023 del 30.06.23 per incompetenza per valore del Tribunale
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Procedimento civile n. 38319/2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Ordinario Di Roma, a favore del Giudice di Pace di Roma, essendo stata iscritta la causa la in data 08.06.2023, successivamente alla entrata in vigore della “c.d. Riforma Cartabia” e facendo riferimento all'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale;
nel merito la non debenza delle somme vantate. In conclusione ha domandato “in via preliminare e cautelare: - Rilevata
l'incompetenza del giudice che ha emesso il D.I. N. 11228/2023 del 30.06.2023 – R.G.N.
28368/2023 – REPERT. N 7631/2023, dichiarare la nullità del d.i. opposto e revocarlo, per i motivi tutti di cui in narrativa;
- per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto congiuntamente notificato;
- in ogni caso, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo opposto e dell'atto di precetto;
in via principale: - Dichiarare che il creditore procedente non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
-
Condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite”
Costituitosi ha contestato quanto eccepito e domandato da Controparte_1 parte opponente, tra l'altro, ha dedotto: la competenza ratione valoris del tribunale ordinario adito in sede monitoria in relazione alle cause di valore indeterminato, attenendo la “valutazione alla verifica della rispondenza dei capitoli di spesa esposti in ricorso, all'interesse delle figlie” quindi con riferimento all'art. 9 e 12 c.p.c. facendo altresì riferimento alla valutazione dell'esistenza o della validità del rapporto;
la fondatezza nel merito della pretesa creditoria;
una domanda riconvenzionale sostenendo con quest'ultima una ulteriore spesa, rispetto a quanto ingiunto, ammontante ad € 5.823,00. Dunque ha concluso chiedendo “in limine litis: trasmettere il fascicolo al Presidente per l'assegnazione alla Prima sezione;
- ancora in limine litis: dichiarare la propria incompetenza ratione valoris, a conoscere dell'Opposizione a precetto per cui è competente il Giudice di Pace di Roma e per l'effetto dichiararne l'inammissibilità; - in via principale: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e diritto e in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare rispondente all'interesse delle figlie e frequentare l'Università UNINT la prima e la scuola Primaria Per_1 Controparte_2
Montessoriana IA UI ed il percorso logopedico la seconda e per l'effetto condannare al rimborso del 50% dei relativi costi sostenuti e sostenendi da Parte_1 CP_1 ad oggi quantificabili in €11.115,50 o nella maggior o minor somma ritenuta equa e di
[...] giustizia. - in via subordinata e salvo gravame, ove per qualsiasi motivo il Tribunale si ritenesse competente a decidere dell'opposizione a precetto, rigettarla perché infondata in fatto e diritto;
- ancora in via subordinata, ove il Tribunale ritenesse di revocare per qualsiasi motivo il decreto opposto, accertare e dichiarare rispondente all'interesse delle figlie delle parti e Per_1 Per_2
Pag. 3
Procedimento civile n. 38319/2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. frequentare l'Università UNINT la prima e la scuola Primaria Montessoriana Parte_1
IA UI ed il percorso logopedico la seconda e per l'effetto condannare
[...] al rimborso del 50% dei relativi costi sostenuti e sostenendi da Parte_1 Controparte_1 ad oggi quantificabili in € 11.115,50 o nella maggior o minor somma ritenuta equa e di giustizia. Con la vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori”.
È stata istruita la causa e prodotta documentazione.
Si rileva in rito che fatte precisare le conclusioni e discussa la causa il giudice ha deciso dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att.
c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Anzitutto deve essere esaminata la questione pregiudiziale riguardante la eccezione sollevata da parte dell'opponente inerente l' incompetenza per valore di codesto Tribunale a favore del
Giudice di Pace di Roma. Ebbene deve condividersi la eccezione proposta dall'opponente, infatti l'oggetto della causa, contrariamente a quanto dedotto dalla opposta, riguarda la restituzione di una somma determinata con la stessa domanda da parte dell'opposta e cristallizzatasi nel decreto ingiuntivo. Quindi di una obbligazione da parte del presunto debitore alle spese straordinarie dedotte come anticipate dall'opposta, secondo quanto sostenuto dalla stessa attrice in senso sostanziale. La controversia invece non riguarda il regolamento dei rapporti tra coniugi, o la modifica delle condizioni della separazione. Pertanto non solo la causa si pone fuori dalla competenza funzionale del Tribunale ma nemmeno può trovare applicazione l'art. 9 della indeterminatezza, e le sentenze richiamate da parte dell'opposta appaiono inconferente al caso di specie citate al fine di una deroga all'art. 12 c.p.c. in relazione ad una causa di valore indeterminato. Invero “la competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione consensuale (nella specie relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario), va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale” (Cass. sez. 1, Sentenza n. 6297 del 19/03/2014). Inoltre
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Procedimento civile n. 38319/2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. occorre rilevare che parte opposta ha proposto domanda riconvenzionale sostenendo con quest'ultima una ulteriore spesa ammontante ad € 5.823,00 rispetto a quanto ingiunto, dunque sempre di competenza per valore del Giudice di Pace di Roma e quindi la non necessità di separare e trattenere la domanda riconvenzionale. Deve essere altresì precisato che la pronunzia di incompetenza territoriale implica altresì la necessaria declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, essendo tale declaratoria conseguenza necessaria e inscindibile dalla pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16744, del 17 luglio
2009).
In relazione alla domanda del convenuto in senso sostanziale riguardante il precetto, a fronte della eccezione di parte opposta, va premesso che la competenza del giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., è inderogabilmente del giudice che ha emesso l'ingiunzione, mentre quella del giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. appartiene inderogabilmente al giudice del luogo dell'esecuzione, competente per materia e valore, e pertanto non è modificabile né la competenza dell'uno né quella dell'altro (Cass. 20 maggio
2015, n. 10419; 16 aprile 1999, n. 3792; 12 gennaio 1998, n. 186). Il simultaneus processus di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto è possibile se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione, competente per materia e per valore. Dunque la contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1,
c.p.c. al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore. Ne deriva che il
"simultaneus processus" di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore (Cass Sez. 3 -
Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018). Perciò l'opposizione all'esecuzione va proposta con specifico atto «secondo i termini e le formalità di cui all'art. 615 c.p.c.», dovendosi intendere con ciò l'integrazione del suddetto criterio di competenza. Orbene importa richiamare ulteriormente il seguente principio secondo il quale la parte che, minacciata, con il precetto, di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, ha promosso
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Procedimento civile n. 38319/2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ., non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni non solo perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, ma anche perché manca di interesse alla predetta opposizione dato che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria,
a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo (Cfr.: Cass. Sez. 3, sentenza n. 11088 del 10/10/1992; Cass.
Sez. 3, sentenza n. 8331 del 19/06/2001). Tale statuizione della simultanea opposizione al decreto ingiuntivo e opposizione al precetto è stata eccepita dalla opposta deducendo la competenza per valore del Giudice di Pace. Non è stata però eccepita con riferimento al criterio della materia, né tanto meno, sotto il profilo dell'onere processuale risulta indicato se il
Tribunale adito coincidesse con quello del luogo dell'esecuzione. La censura resta quindi priva di decisività.
Per di più la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cfr.: Cass, sez. 6 - 1, ordinanza n. 1121 del 14/01/2022; Sez. 6 -
3, ordinanza n. 20935 del 17/10/2016; Cass, sez. 1, sentenza n. 1372 del 26/01/2016) con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") [Cass.,
Sez. 3, ordinanza n. 15988 del 07/06/2023)].
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da €
26.001 a € 52.000, secondo i valori medi relativi a tutte le fasi e avuto riguardo a tutti i criteri
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Procedimento civile n. 38319/2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022). Gli importi di cui sopra, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle forensi, andranno ridotti del 50% in relazione a tutte le fasi. Sono dovute a parte opponente le spese per l'iscrizione della causa su ruolo ammontanti ad € 172,5 per iscrizione della causa su ruolo (di cui € 145,50 per contributo unificato ed € 27,00 per marca). Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (opponente-convenuto in Parte_1 senso sostanziale), nei confronti di (opposta-attrice in senso Controparte_1 sostanziale) avverso il decreto ingiuntivo n. 11228/2023 emesso il 28 giugno 2023 e depositato il 30 giugno 2023, dal Tribunale Ordinario di Roma, nella causa R.G. n. 28368/2023, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Roma a favore del Giudice di Pace di Roma;
per l'effetto:
- dichiara la nullità e revoca il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Roma;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore Controparte_1 [...] che liquida in complessivi € 2.919,28 (di cui per compensi € 2.538,50 al Parte_1 netto della riduzione, e per spese forfettarie -15%- € 380,78 - D.M. 55/2014) nonché le spese in motivazione indicate ammontanti ad € 172,5, oltre CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, 06/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Domenico Mancini
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Procedimento civile n. 38319/2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.