Articolo 27 della Legge 14 agosto 1982, n. 599
Articolo 26
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9 settembre 1982
Art. 27. Copertura finanziaria

All'onere di lire 275.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 275.000 milioni la voce "Fondo investimenti e occupazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 settembre 1982