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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 610/2020 vertente
TRA
(P. IVA n. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. SERGIO CAROLEO Parte_2
Appellante
E
C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t. con l'avv. DANIELA BOAZZELLI e l'avv. Controparte_2
CLAUDIO BOAZZELLI
Appellata
CONCLUSIONI: come nelle note in sostituzione dell'udienza ez art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 2014/2019 con cui il Parte_1
Tribunale ordinario di Velletri ha rigettato l'opposizione e ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, che sono state liquidate in euro 3.972,00 per compensi, oltre accessori di legge
2.- In data 25 maggio 2009 la Società Cavour Libri s.r.l. stipulava con la
[...] un contratto di locazione per l'immobile sito nel Comune di Frascati, Parte_3 ubicato tra Piazza Del Gesù, Piazza San Pietro, Galleria Vittorio Emanuele II e Via Paola, contratto registrato in Frascati in data 11 giugno 2009. Il 6 aprile 2019 veniva notificato alla società appellante atto di intimazione di sfratto per morosità con cui la Controparte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Velletri, la all'udienza del
[...] Parte_1 giorno 8 maggio 2019 per la convalida di sfratto per morosità.
1 All'udienza di convalida dello sfratto per morosità del giorno 8.5.2019, la società appellante non vi presenziava, adducendo quale impedimento lo stato di salute del legale rappresentante, che gli impediva di recarsi all'udienza e/o di avvisare in tempo utile il proprio legale affinché potesse rappresentarlo e difenderlo nel relativo giudizio, circostanza che sarebbe stata documentata nel certificato medico del dott. prodotto nel giudizio di primo grado. Persona_1
Alla predetta udienza, il Giudice convalidava lo sfratto per morosità ed ordinava di rilasciare l'immobile, fissando al giorno 8.6.2019 la data per l'esecuzione del rilascio, condannando, altresì, la società appellante al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € 900,00, oltre accessori come per legge.
La Società Cavour Libri S.r.l. conveniva in giudizio la Parte_3
con opposizione ex art. 668 c.p.c., ritualmente iscritta e notificata con provvedimento
[...] di fissazione di udienza affinché in via pregiudiziale e preliminare, con eventuale mutamento del rito, venisse riunito il procedimento con il giudizio Rg 7597/2017 precedentemente introdotto presso il Tribunale di Velletri, essendo gli stessi giudizi connessi sia oggettivamente che soggettivamente;
nel merito chiedeva che venisse accertata l'insussistenza della morosità dedotta da parte avversa e, conseguentemente, annullata e/o dichiarata priva di effetti l'ordinanza di convalida di sfratto emessa in data 8 maggio 2019. Nell'istaurato giudizio si costituiva la con Parte_3 comparsa di costituzione e risposta, con la quale respingeva tutte le eccezioni sollevate dalla società appellante in ordine alla rilevanza del principio di buona fede contrattuale per la riduzione del canone di locazione, all'intervenuta eccessiva onerosità del contratto, alle doglianze relative alla destinazione urbanistica del bene locato, all'insalubrità dei locali oggetto di locazione, all'indennità di avviamento commerciale ed infine alla restituzione delle somme spese per i lavori effettuati nei locali.
Nel merito la eccepiva l'infondatezza degli Parte_3 accordi pattizi sull'autoriduzione del canone. Inoltre, affermava che, in conseguenza del mancato accordo su un'autoriduzione del canone, la maturava una morosità idonea a Parte_1 giustificare il procedimento di convalida di sfratto. Inoltre, l'appellata affermava che l'opposizione ex art. 668 c.p.c. fosse infondata in quanto irrilevante l'assenza del Legale rappresentante dell'appellante; in ogni caso, rilevava sia l'insensatezza nel non aver conferito mandato al medesimo legale, già costituito in altri procedimenti, per comparire in udienza, sia la mancata comunicazione sullo stato di salute direttamente in udienza mediante terze persone. In data 12.8.2019, il Giudice, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida dello sfratto emessa l'8.5.2019. Successivamente, il Presidente del Tribunale di Velletri, emetteva provvedimento a mezzo del quale disponeva la riunione, stante la connessione soggettiva ed oggettiva, tra la causa civile recante n. rg 7597/2017 avente ad oggetto la riduzione del canone di locazione e la risoluzione del relativo contratto e la causa civile recante n. Rg.4013/2019 avente ad oggetto lo sfratto per morosità, rinviando all'udienza del 17.9.2019. I procedimenti non venivano riuniti e, all'udienza del 12.11.2019, è stata emessa la sentenza.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Richiamati integralmente il ricorso, la comparsa di costituzione e risposta e tutti gli atti di causa, preliminarmente si osserva che il rimedio dell'opposizione ex art. 668 c.p.c. consente al conduttore che provi di essere stato impedito ad opporsi all'intimazione di sfratto a causa di un'irregolarità della notificazione, o per caso fortuito o per forza maggiore di esprimere la propria opposizione e di far valere, per tale via, le proprie ragioni di merito. In particolare, la causa di forza maggiore che legittima la proposizione dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto può essere integrata da un malore improvviso ed imprevedibile, sempre che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte (v. Cass. civ., sez. 6-3, ord. 14.2.2019, n. 3629; sez. 3, 23.4.2008,
n. 10594). Tanto premesso, nel caso che ci occupa, l'opponente ha allegato di essere stato
2 impossibilitato a comparire all'udienza dell'8.5.2018, fissata per la convalida dello sfratto, per essere stato “vittima di un malore improvviso ed imprevedibile che ha causato la mancata comparizione” (v. ricorso, pag. 12), ed ha inteso comprovare il proprio assunto attraverso il certificato rilasciato in data 8.5.2019 dal dott. in cui si legge che alle ore 8,30 Persona_1 dell'8.5.2019 era affetto da sindrome influenzale con …. (illeggibile) acuta Parte_2 febbrile in paziente affetto da diverticolosi del colon”, e necessitava di cinque giorni di riposo e di cure. Ad avviso di questo Giudice, il certificato prodotto non comprova il momento d'insorgenza della sindrome influenzale, né che questa fosse tale da impedire in modo assoluto la partecipazione all'udienza, non essendo nemmeno indicata quale fosse l'alterazione febbrile riscontrata dal medico. A ciò si aggiunge che l'opponente non ha nemmeno allegato la sussistenza di circostanze tali da impedire di rendere noto al Giudice, tramite terzi, l'impedimento a comparire all'udienza dell'8.5.2019, né quelle che lo avevano indotto a decidere di presenziare personalmente all'udienza fissata per la convalida dello sfratto, tenuto conto che negli altri giudizi di convalida di sfratto ha optato per la difesa tecnica, con il ministero dell'Avv. Sergio Caroleo. Conseguentemente, l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto va rigettata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri minimi dello scaglione relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 di cui al D.M. 55/2014, in considerazione della semplicità della questione dirimente e dell'impegno professionale richiesto e profuso.”
3. ha proposto appello per i motivi che di seguito si enunciano, mentre Parte_1
ha chiesto rigettarsi integralmente il Parte_3 gravame condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari. Nelle note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cod. proc. civ. l'appellante ha dichiarato di non aver interesse alla presente decisione dal momento che ha rilasciato l'immobile e sono pendenti ulteriori procedimenti.
4.- Con il primo motivo l'appellante adduce la riforma della sentenza per “IMPOSSIBILITA' DELL'INTIMATA A PRESENZIARE ALL'UDIENZA DI SFRATTO – FONDATEZZA OPPOSIZIONE TARDIVA.” L'appellante eccepisce l'impossibilità di partecipare all'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di Velletri per intimazione di sfratto per morosità, promossa dalla Controparte_1 per un improvviso malore avvertito dal legale rappresentante nell'imminenza
[...] dell'udienza che gli avrebbe impedito di avvisare il suo legale e/o altre persone di sua fiducia, affinché potesse essere sostituito, rappresentato e difeso nel predetto giudizio, all'esito del quale veniva convalidato lo sfratto per morosità. Ciò sarebbe dimostrato da certificazione medica in cui si legge: “Si certifica che il Sig. è affetto da diverticolosi del colon. Il giorno Parte_2
8.5.2019 ho visitato il sig. che presentava sintomi (non prevedibili) di diverticolite: Parte_2 febbre, dolori addominali, crampi, meteorismo, flatulenza ed alterazione dell'alvo che impedivano al paziente la possibilità di spostamenti”. Il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare l'opposizione tardiva adducendo quale motivo che il certificato prodotto non comprovava il momento d'insorgenza della sindrome, questo rappresenterebbe secondo l'appellante una probatio diabolica, priva di una base legislativa. Pertanto, la parte richiede la riforma della sentenza nella parte in cui rigetta l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.
Il motivo è privo di pregio. La sentenza di primo grado si fonda su una valutazione discrezionale del giudice relativa allo stato di salute ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.. Ebbene, sul punto la
3 giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “l'impossibilità a comparire dell'intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore) per forza maggiore può anche dipendere da un malore purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte” (Cass. civ. sez. III n.10594/2008). Questa Corte ritiene di condividere le conclusioni a cui è addivenuto il giudice di prime cure, posto che l'appellante non ha fornito alcun elemento ulteriore idoneo a discostarsi dalla precedente valutazione.
Peraltro, questa Corte si è già espressa sul punto con la sentenza n. 699/2020 di cui si riporta il passaggio motivazionale di interesse: “Ciò premesso, dagli atti di causa emerge che il sig.
[...]
rappresentante legale della non ha contestato di aver ricevuto Parte_2 Parte_1
l'intimazione di convalida di sfratto e la contestuale citazione per la convalida, ma si è limitato a sostenere di non aver potuto comparire all'udienza all'uopo fissata - nel corso della quale il difensore della locatrice ha attestato la persistenza della morosità- perché gravemente ammalato.
Osserva questa Corte che dall'esame del certificato medico prodotto, emesso il giorno stesso di celebrazione dell'udienza di convalida, emerge che il sig. era affetto da una semplice Parte_2 influenza (“sindrome influenzale con gastroenterocolite acuta febbrile in paziente affetto da diverticolosi del colon”) che, pur necessitando di gg. 5 di riposo e di cure in vista della piena ripresa, non era in grado di impedirgli di comparire dinanzi al giudicante e, eventualmente, di opporsi alla convalida. Tale circostanza, del resto, risulta essere stata acclarata dallo stesso Tribunale di Velletri, appositamente adito ai sensi dell'art. 668 c.p.c., che, nel ritenere che tale patologia non possa aver costituito una “forza maggiore” tale da impedire al sig. di Parte_2 comparire all'udienza di convalida, con sentenza del 12/11/2019 ha rigettato l'opposizione tardiva.”
Le considerazioni che precedono assorbono l'esame del secondo motivo di gravame, con il quale la Società appellante ha addotto, nel merito, l'“INSUSSISTENZA DELLA MOROSITA' DA PARTE DELLA SOCIETA' APPELLANTE.” 5.- In conclusione, l'appello di è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2014/2019 del Tribunale Ordinario di Velletri, così Parte_1 provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi euro 2.800,00, per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato
Così deciso in Roma il giorno 19.3.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 610/2020 vertente
TRA
(P. IVA n. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. SERGIO CAROLEO Parte_2
Appellante
E
C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t. con l'avv. DANIELA BOAZZELLI e l'avv. Controparte_2
CLAUDIO BOAZZELLI
Appellata
CONCLUSIONI: come nelle note in sostituzione dell'udienza ez art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 2014/2019 con cui il Parte_1
Tribunale ordinario di Velletri ha rigettato l'opposizione e ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, che sono state liquidate in euro 3.972,00 per compensi, oltre accessori di legge
2.- In data 25 maggio 2009 la Società Cavour Libri s.r.l. stipulava con la
[...] un contratto di locazione per l'immobile sito nel Comune di Frascati, Parte_3 ubicato tra Piazza Del Gesù, Piazza San Pietro, Galleria Vittorio Emanuele II e Via Paola, contratto registrato in Frascati in data 11 giugno 2009. Il 6 aprile 2019 veniva notificato alla società appellante atto di intimazione di sfratto per morosità con cui la Controparte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Velletri, la all'udienza del
[...] Parte_1 giorno 8 maggio 2019 per la convalida di sfratto per morosità.
1 All'udienza di convalida dello sfratto per morosità del giorno 8.5.2019, la società appellante non vi presenziava, adducendo quale impedimento lo stato di salute del legale rappresentante, che gli impediva di recarsi all'udienza e/o di avvisare in tempo utile il proprio legale affinché potesse rappresentarlo e difenderlo nel relativo giudizio, circostanza che sarebbe stata documentata nel certificato medico del dott. prodotto nel giudizio di primo grado. Persona_1
Alla predetta udienza, il Giudice convalidava lo sfratto per morosità ed ordinava di rilasciare l'immobile, fissando al giorno 8.6.2019 la data per l'esecuzione del rilascio, condannando, altresì, la società appellante al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € 900,00, oltre accessori come per legge.
La Società Cavour Libri S.r.l. conveniva in giudizio la Parte_3
con opposizione ex art. 668 c.p.c., ritualmente iscritta e notificata con provvedimento
[...] di fissazione di udienza affinché in via pregiudiziale e preliminare, con eventuale mutamento del rito, venisse riunito il procedimento con il giudizio Rg 7597/2017 precedentemente introdotto presso il Tribunale di Velletri, essendo gli stessi giudizi connessi sia oggettivamente che soggettivamente;
nel merito chiedeva che venisse accertata l'insussistenza della morosità dedotta da parte avversa e, conseguentemente, annullata e/o dichiarata priva di effetti l'ordinanza di convalida di sfratto emessa in data 8 maggio 2019. Nell'istaurato giudizio si costituiva la con Parte_3 comparsa di costituzione e risposta, con la quale respingeva tutte le eccezioni sollevate dalla società appellante in ordine alla rilevanza del principio di buona fede contrattuale per la riduzione del canone di locazione, all'intervenuta eccessiva onerosità del contratto, alle doglianze relative alla destinazione urbanistica del bene locato, all'insalubrità dei locali oggetto di locazione, all'indennità di avviamento commerciale ed infine alla restituzione delle somme spese per i lavori effettuati nei locali.
Nel merito la eccepiva l'infondatezza degli Parte_3 accordi pattizi sull'autoriduzione del canone. Inoltre, affermava che, in conseguenza del mancato accordo su un'autoriduzione del canone, la maturava una morosità idonea a Parte_1 giustificare il procedimento di convalida di sfratto. Inoltre, l'appellata affermava che l'opposizione ex art. 668 c.p.c. fosse infondata in quanto irrilevante l'assenza del Legale rappresentante dell'appellante; in ogni caso, rilevava sia l'insensatezza nel non aver conferito mandato al medesimo legale, già costituito in altri procedimenti, per comparire in udienza, sia la mancata comunicazione sullo stato di salute direttamente in udienza mediante terze persone. In data 12.8.2019, il Giudice, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida dello sfratto emessa l'8.5.2019. Successivamente, il Presidente del Tribunale di Velletri, emetteva provvedimento a mezzo del quale disponeva la riunione, stante la connessione soggettiva ed oggettiva, tra la causa civile recante n. rg 7597/2017 avente ad oggetto la riduzione del canone di locazione e la risoluzione del relativo contratto e la causa civile recante n. Rg.4013/2019 avente ad oggetto lo sfratto per morosità, rinviando all'udienza del 17.9.2019. I procedimenti non venivano riuniti e, all'udienza del 12.11.2019, è stata emessa la sentenza.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Richiamati integralmente il ricorso, la comparsa di costituzione e risposta e tutti gli atti di causa, preliminarmente si osserva che il rimedio dell'opposizione ex art. 668 c.p.c. consente al conduttore che provi di essere stato impedito ad opporsi all'intimazione di sfratto a causa di un'irregolarità della notificazione, o per caso fortuito o per forza maggiore di esprimere la propria opposizione e di far valere, per tale via, le proprie ragioni di merito. In particolare, la causa di forza maggiore che legittima la proposizione dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto può essere integrata da un malore improvviso ed imprevedibile, sempre che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte (v. Cass. civ., sez. 6-3, ord. 14.2.2019, n. 3629; sez. 3, 23.4.2008,
n. 10594). Tanto premesso, nel caso che ci occupa, l'opponente ha allegato di essere stato
2 impossibilitato a comparire all'udienza dell'8.5.2018, fissata per la convalida dello sfratto, per essere stato “vittima di un malore improvviso ed imprevedibile che ha causato la mancata comparizione” (v. ricorso, pag. 12), ed ha inteso comprovare il proprio assunto attraverso il certificato rilasciato in data 8.5.2019 dal dott. in cui si legge che alle ore 8,30 Persona_1 dell'8.5.2019 era affetto da sindrome influenzale con …. (illeggibile) acuta Parte_2 febbrile in paziente affetto da diverticolosi del colon”, e necessitava di cinque giorni di riposo e di cure. Ad avviso di questo Giudice, il certificato prodotto non comprova il momento d'insorgenza della sindrome influenzale, né che questa fosse tale da impedire in modo assoluto la partecipazione all'udienza, non essendo nemmeno indicata quale fosse l'alterazione febbrile riscontrata dal medico. A ciò si aggiunge che l'opponente non ha nemmeno allegato la sussistenza di circostanze tali da impedire di rendere noto al Giudice, tramite terzi, l'impedimento a comparire all'udienza dell'8.5.2019, né quelle che lo avevano indotto a decidere di presenziare personalmente all'udienza fissata per la convalida dello sfratto, tenuto conto che negli altri giudizi di convalida di sfratto ha optato per la difesa tecnica, con il ministero dell'Avv. Sergio Caroleo. Conseguentemente, l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto va rigettata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri minimi dello scaglione relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 di cui al D.M. 55/2014, in considerazione della semplicità della questione dirimente e dell'impegno professionale richiesto e profuso.”
3. ha proposto appello per i motivi che di seguito si enunciano, mentre Parte_1
ha chiesto rigettarsi integralmente il Parte_3 gravame condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari. Nelle note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cod. proc. civ. l'appellante ha dichiarato di non aver interesse alla presente decisione dal momento che ha rilasciato l'immobile e sono pendenti ulteriori procedimenti.
4.- Con il primo motivo l'appellante adduce la riforma della sentenza per “IMPOSSIBILITA' DELL'INTIMATA A PRESENZIARE ALL'UDIENZA DI SFRATTO – FONDATEZZA OPPOSIZIONE TARDIVA.” L'appellante eccepisce l'impossibilità di partecipare all'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di Velletri per intimazione di sfratto per morosità, promossa dalla Controparte_1 per un improvviso malore avvertito dal legale rappresentante nell'imminenza
[...] dell'udienza che gli avrebbe impedito di avvisare il suo legale e/o altre persone di sua fiducia, affinché potesse essere sostituito, rappresentato e difeso nel predetto giudizio, all'esito del quale veniva convalidato lo sfratto per morosità. Ciò sarebbe dimostrato da certificazione medica in cui si legge: “Si certifica che il Sig. è affetto da diverticolosi del colon. Il giorno Parte_2
8.5.2019 ho visitato il sig. che presentava sintomi (non prevedibili) di diverticolite: Parte_2 febbre, dolori addominali, crampi, meteorismo, flatulenza ed alterazione dell'alvo che impedivano al paziente la possibilità di spostamenti”. Il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare l'opposizione tardiva adducendo quale motivo che il certificato prodotto non comprovava il momento d'insorgenza della sindrome, questo rappresenterebbe secondo l'appellante una probatio diabolica, priva di una base legislativa. Pertanto, la parte richiede la riforma della sentenza nella parte in cui rigetta l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.
Il motivo è privo di pregio. La sentenza di primo grado si fonda su una valutazione discrezionale del giudice relativa allo stato di salute ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.. Ebbene, sul punto la
3 giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “l'impossibilità a comparire dell'intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore) per forza maggiore può anche dipendere da un malore purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte” (Cass. civ. sez. III n.10594/2008). Questa Corte ritiene di condividere le conclusioni a cui è addivenuto il giudice di prime cure, posto che l'appellante non ha fornito alcun elemento ulteriore idoneo a discostarsi dalla precedente valutazione.
Peraltro, questa Corte si è già espressa sul punto con la sentenza n. 699/2020 di cui si riporta il passaggio motivazionale di interesse: “Ciò premesso, dagli atti di causa emerge che il sig.
[...]
rappresentante legale della non ha contestato di aver ricevuto Parte_2 Parte_1
l'intimazione di convalida di sfratto e la contestuale citazione per la convalida, ma si è limitato a sostenere di non aver potuto comparire all'udienza all'uopo fissata - nel corso della quale il difensore della locatrice ha attestato la persistenza della morosità- perché gravemente ammalato.
Osserva questa Corte che dall'esame del certificato medico prodotto, emesso il giorno stesso di celebrazione dell'udienza di convalida, emerge che il sig. era affetto da una semplice Parte_2 influenza (“sindrome influenzale con gastroenterocolite acuta febbrile in paziente affetto da diverticolosi del colon”) che, pur necessitando di gg. 5 di riposo e di cure in vista della piena ripresa, non era in grado di impedirgli di comparire dinanzi al giudicante e, eventualmente, di opporsi alla convalida. Tale circostanza, del resto, risulta essere stata acclarata dallo stesso Tribunale di Velletri, appositamente adito ai sensi dell'art. 668 c.p.c., che, nel ritenere che tale patologia non possa aver costituito una “forza maggiore” tale da impedire al sig. di Parte_2 comparire all'udienza di convalida, con sentenza del 12/11/2019 ha rigettato l'opposizione tardiva.”
Le considerazioni che precedono assorbono l'esame del secondo motivo di gravame, con il quale la Società appellante ha addotto, nel merito, l'“INSUSSISTENZA DELLA MOROSITA' DA PARTE DELLA SOCIETA' APPELLANTE.” 5.- In conclusione, l'appello di è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2014/2019 del Tribunale Ordinario di Velletri, così Parte_1 provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi euro 2.800,00, per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato
Così deciso in Roma il giorno 19.3.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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