Ordinanza cautelare 7 febbraio 2024
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01100/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2024, proposto da
UA NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvestro Lazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Taranto, 92;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , e Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
- del decreto del Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto n. 53 del 20 novembre 2023, con cui è stato disposto: a) l'annullamento d'ufficio del giudizio di idoneità espresso dalla Commissione nel verbale di esame teorico di carteggio nautico del 31 luglio 2023 a favore del ricorrente e quindi della conseguente prova di esame (superata) di pratica di manovra; b) la correzione del verbale di esame teorico n. 32/2023 del 31 luglio 2023, a cura di tutta la nominata Commissione di esami, mediante l’indicazione del giudizio di idoneità del candidato, in luogo della sua idoneità; c) l'ulteriore convocazione del candidato per sostenere (nuovamente) l'esame teorico di carteggio nautico, per il conseguimento della patente nautica senza limiti dalla costa, a motore, alla prima data utile;
- nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto;
Vista l’ordinanza cautelare n. 85 del 7 febbraio 2024, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata in giudizio dal ricorrente il 26 febbraio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e udito l’Avvocato dello Stato A. Caprioli per le Amministrazioni Statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 16 gennaio 2024 e depositato in giudizio il 17 gennaio 2024, il ricorrente ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue.
2.1. Espone di aver presentato, in data 14 maggio 2023, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto istanza, assunta al prot. n. 5619 in pari data, per l’ammissione all’esame di abilitazione per il conseguimento della patente nautica, senza limiti dalla costa a motore, di cui all’art. 30, commi 1 e 2, del D.M. 29 luglio 2008 n. 146 e che, ammesso a sostenere l’esame richiesto, con decreto del Comandante n. 36/2023 del 26 luglio 2023 è stata stabilita la sessione degli esami e nominata la Commissione per la valutazione della prova teorica di carteggio nautico.
2.2. Espone il ricorrente che il 31 luglio 2023 si è tenuta la prova teorica, consistente in quattro quesiti di “carteggio nautico” e, per i candidati giudicati idonei, in 20 quiz a risposta multipla e che con il verbale n. 32/2023 datato 31 luglio 2023, è stato giudicato idoneo dalla Commissione e quindi è stato ammesso alla prova pratica di manovra nella sessione di esami del 24 ottobre 2023, svolta la quale, è risultato idoneo.
2.3. Espone, inoltre, parte ricorrente di aver ricevuto, a distanza di un mese dal superamento dell’ultima prova, il decreto n. 53 del 20 novembre 2023, con cui il Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo Otranto ha disposto: a) l’annullamento d’ufficio del giudizio di idoneità espresso dalla Commissione nel verbale di esame teorico di carteggio nautico del 31 luglio 2023 a favore del ricorrente e quindi dell’annullamento della conseguente prova pratica di manovra; b) la correzione del verbale di esame n. 32/2023 del 31 luglio 2023 a cura di tutta la Commissione di esami, ove dovrà indicarsi il giudizio di sua inidoneità, anziché di sua idoneità, alla prova teorica di carteggio nautico; c) che venga stabilita alla prima data utile l’ulteriore convocazione del candidato per sostenere l’esame teorico di carteggio nautico per il conseguimento della patente nautica senza limiti dalla costa, a motore.
3. A sostegno del ricorso è stata rassegnata l’articolata censura di seguito rubricata.
Violazione e falsa applicazione del D.M. 10 agosto 2021 n. 323. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della Nautica da diporto) e del D.M. 29 dicembre 2008 n. 146 (Regolamento di attuazione). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 21-nonies della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità e contraddittorietà, travisamento dei fatti ed errore sui presupposti di fatto e di diritto.
4. In data 23 gennaio 2024 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza cautelare n. 85 del 7 febbraio 2024, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 6 febbraio 2024, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia dell’impugnato decreto n. 53/2023 del Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, con la seguente motivazione: “ Considerato che l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, si prospetta, sulla base di una delibazione sommaria propria della presente fase del giudizio, fondata, atteso che appaiono condivisibili le principali doglianze contenute nel ricorso, aventi ad oggetto la dedotta violazione dell’art. 3 del D.M. 10/8/2021 n. 323 (“Disposizioni sulle prove di esame”) e dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm., e la denunciata sussistenza dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà, in quanto: 1 ) il Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto non poteva - autonomamente e direttamente - decidere sul giudizio di idoneità espresso dall’apposita Commissione d’esame teorico (nominata dal predetto), ma avrebbe dovuto preventivamente riconvocarla e chiedere chiarimenti circa il preteso errore di valutazione della terza prova di carteggio nautico (considerata dalla predetta Commissione come positiva), una volta riscontrata la mancata corrispondenza con le previsioni del c.d. “correttore”, ossia del modulo contenente la “griglia di valutazione” prestabilita della prova di carteggio nautico in questione (art. 6, comma 6, D.M. 10/8/2021 n. 323 prevede, in particolare, che la prova teorica di carteggio nautico è superata solo se il candidato fornisce almeno tre risposte esatte), tenuto conto (peraltro) che la risposta espressa dal candidato alla menzionata terza prova differiva da quella del “range di tolleranza” del “correttore” soltanto di 0,01 gradi di latitudine Nord; 2 ) non è dato rinvenirsi alcuna disposizione normativa vigente, che preveda l’assoluta cogenza o, comunque, l’inderogabilità delle risposte contenute nel c.d. “correttore” e, conseguentemente, l’azzeramento in parte qua di qualsivoglia profilo di (normale) discrezionalità tecnica della Commissione nominata per la valutazione dell’esame teorico di che trattasi. R itenuto, inoltre, che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dal ricorrente, in ragione del mancato rilascio della patente nautica al predetto dopo il superamento di tutte le altre prove d’esame ”.
6. Il 26 febbraio 2025 la parte ricorrente ha depositato apposita istanza di dichiarazione della improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, poiché in esecuzione della ordinanza cautelare n. 85 del 7 febbraio 2024 di questa Sezione, la Capitaneria di Otranto, a seguito di apposita richiesta dell’interessato, ha (infine) riammesso il ricorrente a sostenere la prova teorica di carteggio nautico per il giorno 13 febbraio 2025, convalidando le altre prove già precedentemente effettuate, pertanto, avendo il ricorrente superato la predetta prova teorica (nuovamente sostenuta), ha conseguito la patente nautica senza limiti dalla costa a motore.
7. Nella pubblica udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Collegio che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della predetta esplicita dichiarazione in tal senso depositata in giudizio dal difensore dalla parte ricorrente il 26 febbraio 2025 - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente processo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo (peraltro) la parte ricorrente manifestato alcun intento risarcitorio, (tantomeno) con le modalità indicate dalla nota decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2022.
9.Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO