Articolo 2112 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2112. Relazione al Parlamento 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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