Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
La notifica del verbale di accertamento di una sanzione amministrativa non è atto processuale, ma atto del procedimento amministrativo diretto all'irrogazione della sanzione, con la conseguenza che la nullità della sua notificazione è motivo di invalidità che si ripercuote sul procedimento stesso, provocando la nullità degli atti successivi ove tale vizio non sia sanato mediante nuova notificazione (che non può essere disposta dal giudice, trattandosi non di un atto del processo, ma di attività amministrativa) entro i termini di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TRIESTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLE MUSE 7, presso l'avvocato D. VICINI, rappresentato e difeso dagli avvocati ALMA COGNITO, GIRALDI MARIA SERENA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GIORDANO MARCELLO,
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE,
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER LA PROVINCIA DI TRIESTE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 207/96 della Pretura di TRIESTE, depositata il 10/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Vicini, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 L'avv. Marcello Giordano, con ricorso 30 novembre 1995, proponeva opposizione dinanzi al OR di Trieste avverso alcune cartelle esattoriali contenenti l'iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative comminate per la violazione del codice della strada. Eccepiva l'irregolarità delle notifiche dei verbali relativi alle sanzioni e la prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste. Si costituiva il Comune di Trieste, al quale il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano stati notificati, chiedendo che fosse disposta la chiamata in causa del prefetto di Trieste, afferendo alcune delle cartelle impugnate a ordinanze prefettizie, nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata. Il OR disponeva la chiamata in causa del Prefetto di Trieste e anche del Servizio riscossione tributi gestito dalla Cassa di Risparmio di Trieste, i quali si costituivano. Il Prefetto deduceva l'inammissibilità del ricorso in relazione alle cartelle emesse per proprio conto dal concessionario, poiché fondate su ordinanze-ingiunzioni non opposte. Il OR, con sentenza 10 maggio 1996, notificata il 31 maggio successivo, dichiarava inammissibile il ricorso avverso le cartelle esattoriali concernenti le ingiunzioni prefettizie, mentre accoglieva il ricorso circa le restanti cartelle. Avverso tale sentenza ha proposto due motivi di ricorso il Comune di Trieste, con atto notificato all'avv. Marcello Giordano, al Prefetto di Trieste e al Servizio riscossione dei tributi per la Provincia di Trieste. Le parti intimate non hanno controdedotto. Motivi della decisione
1 Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 c.p.c., 7-8 della legge n. 890 del 1982. Si deduce, in particolare, che il OR ha accolto l'opposizione ritenendo che nelle notifiche dei verbali di accertamento non erano state osservate le formalità prescritte dagli artt.
7-8 della legge n. 890 del 1982, da applicarsi congiuntamente. Tale interpretrazione della normativa de qua - secondo il Comune ricorrente - sarebbe erronea, regolando le due disposizioni anzi dette fattispecie diverse, alle quali si ricollegherebbero diverse formalità di notifica. L'art. 7, infatti, prevede l'ipotesi di consegna del piego nelle mani del destinatario o di persona di famiglia, addetta alla casa, al portiere o ad altra persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta. L'art. 8, invece, disciplina al primo comma le ipotesi in cui il destinatario dell'atto o le persone indicate nell'art. 7 si rifiutino di firmare l'avviso pur accettando di ricevere il piego, oppure il destinatario dell'atto rifiuti di firmare il registro di consegna o di accettare la consegna del piego, stabilendo le formalità che in tali ipotesi debbono essere adottate. Al secondo comma regola ulteriori fattispecie, tra le quali l'impossibilità di recapito per la temporanea assenza del destinatario e delle persone che avrebbero potuto ricevere il piego in sua vece. In tal caso il piego deve essere depositato presso l'ufficio postale e un avviso di ciò deve essere affisso alla porta del destinatario o lasciato nella cassetta della corrispondenza, mentre nell'avviso di ricevimento deve essere attestato il compimento di dette formalità. Secondo il ricorrente tra gli elementi da indicare in detto avviso noti vi sarebbe l'attestazione dell'assenza delle persone abilitate a ricevere il piego ai sensi dell'art. 7, regolando ciascuno dei su menzionati articoli fattispecie diverse, e non essendo prescritto dall'art. 8 che, nei casi da esso contemplati, debbano essere fatte anche le attestazioni previste dall'art. 7, fra le quali vi è l'assenza del portiere, la cui mancata
Con il secondo motivo si deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere il OR ritenuto la notifica nulla - impedendolo i principi di tassatività delle nullità e del raggiungimento dello scopo da parte dell'atto - e ciò non ostante avendo accolto l'opposizione per non essere stata effettuata una valida notifica entro il termine stabilito per la contestazione della violazione. 2 Il primo motivo del ricorso è infondato.
L'art.7 della legge n. 890 del 1982 sulle notificazioni degli atti a mezzo posta, dopo avere individuato nella consegna del piego in mani del destinatario il modo primario di notifica a mezzo posta, stabilisce a chi deve essere consegnato il piego in caso di assenza temporanea del destinatario dal luogo indicato sulla busta contenente l'atto e le relative formalità di consegna. Il successivo art. 8 statuisce tra l'altro: "Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo e di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affisione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito, nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente, è unito al piego". Tale norma, con sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale, è stata dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che del compimento delle formalità anzi dette e del deposito del piego, sia data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, cosicché per la regolarità della notifica, nelle ipotesi da essa previste, deve ritenersi necessario anche tale ulteriore adempimento.
Nel caso di specie, il OR ha accertato che sugli avvisi di ricevimento dei verbali di accertamento delle infrazioni in contestazione non erano stati evidenziati i motivi per i quali si era proceduto alla notifica mediante affissione e deposito, omettendo di attestare l'assenza delle persone che, ai sensi del precedente art. 7, in assenza del destinatario dell'atto, erano abilitate a riceverlo in sua vece (ovvero il rifiuto di riceverlo da parte di esse) ed ha ritenuto, pertanto, la notifica avvenuta in difformità di quanto previsto dall'art. 8.
Tale difformità sussiste - con la conseguente infondatezza del motivo - poiché dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982 si evince che la notificazione a mezzo posta può
essere effettuata mediante deposito del piego presso l'ufficio postale, solo ove non sia stato possibile notificarlo nei modi previsti dall'art. 7 (consegna al destinatario o alle persone indicate in tale articolo), cosicché l'ufficiale postale deve fare constare mediante apposita attestazione i motivi per cui ciò non sia stato possibile, essendo tale attestazione condizione di legittimità della notifica a mezzo di deposito del piego presso l'ufficio postale, come del resto esplicitamente prevede l'art. 8 là dove dispone che l'ufficiale postale debba fare menzione sull'avviso di ricevimento di tutte le formalità eseguite, del deposito e "dei motivi che li hanno determina" (Cass. 8 maggio 1998, n. 4691; 14 agosto 1997, n. 7617). Il motivo deve essere, quindi, rigettato. 3 Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile in relazione alla dedotta insussistenza della nullità della notificazione per avere le notificazioni raggiunto il loro scopo, non avendo il ricorrente allegato alcuna prova del raggiungimento da parte di esse di tale scopo, attraverso il ritiro degli atti notificati da parte del destinatario. Quanto al restante profilo, va premesso che la notifica del verbale di accertamento di una sanzione amministrativa non è un atto processuale, bensì un atto del procedimento amministrativo diretto alla irrogazione della sanzione. Ne consegue che la nullità della sua notificazione è un motivo di invalidità che si ripercuote sul procedimento e provoca la nullità degli atti ad essa successivi, ove non sia sanata con una nuova notificazione - che non può essere disposta dal giudice, non trattandosi di atto del processo, ma solo dall'autorità amministrativa - entro i termini di legge.
Nel caso di specie il OR, dopo avere affermato che le notificazioni non erano state fatte secondo quanto prescritto dall'art. 8 sopra citato, ha affermato che era inutile stabilire da che tipo di vizio dovessero ritenersi viziate, potendo essere rinnovate dall'Amministrazione entro un termine perentorio comunque trascorso. Trattasi di una motivazione che questa Corte deve correggere ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., nel senso che la mancata indicazione dei motivi per i quali la notificazione a mezzo posta sia effettuata mediante deposito del piego presso l'ufficio postale, inerendo alla legittimità del ricorso a tale forma di notificazione, rende la notificazione nulla, con la conseguenza che, ove non sia stata rinnovata dall'autorità amministrativa nel termine di legge rende nulli tutti gli atti successivi, come in modo sostanzialmente esatto ha ritenuto il OR nella sentenza impugnata, ancorché erroneamente abbia ritenuto ininfluente precisare che la su detta omissione rende la notifica nulla. Il ricorso deve essere quindi rigettato. Nulla va statuito in ordine alle spese, non essendosi le parti intimate costituite.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998, nella Camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 29 Gennaio 1999