Sentenza 21 aprile 2016
Massime • 1
In tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 l.fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato.
Commentario • 1
- 1. Omologa del concordato e perentorietà del termine per il deposito della somma ex art. 163 l. fall.Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 19 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/2016, n. 8100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8100 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2016 |
Testo completo
-8 100/ 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Revoca concordato LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE preventivo. PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N. 7072/2011 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 81100 C.I. Dott. ANIELLO NAPPI Presidente Rep. Rel. Consigliere Ud. 25/03/2016 Dott. ANTONIO DIDONE Consigliere PU- Dott. MAGDA CRISTIANO Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7072-2011 proposto da: CO BR NI (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso l'avvocato GIOVANNI CORBYONS, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE DE MATTEI, GIULIO TREDICI, MARIO CARNEVALE BARAGLIA, giusta procura in calce alla memoria;
2016 ricorrente 660
contro
FALLIMENTO DELLA I VIAGGI DEL VENTAGLIO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO H LA CORTE D'APPELLO DI MILANO;
- intimati avverso la sentenza n. 294/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/02/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GIOVANNI CORBYONS che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- Il 13.1.2010 la s.p.a "I Viaggi del Ventaglio" in liquidazione (IVV) presentò al Tribunale di Milano domanda "1di ammissione ad un complesso concordato preventivo con ristrutturazione", che coinvolgeva anche altre Società del gruppo Ventaglio. La domanda fu accolta dal Tribunale il 18.2.2010 ma successivamente uno dei membri del collegio dei liquidatori di IVV presentò una "Memoria integrativa" alla domanda di una modifica ammissione al concordato, contenente all'iniziale proposta già ammessa. Il Commissario Giudiziale depositò una relazione ai sensi nella quale, assumendodell'art. 173 1. fall. l'illegittimità della modifica proposta (in quanto la "postergazione" dei creditori privilegiati al rango dei con la conversione del loro chirografari da soddisfare credito in azioni non era sostenuta dalla dimostrazione prescritta dall'art. 160 c. 2° 1. fall. che, in caso di liquidazione fallimentare, essi avrebbero ottenuto un trattamento peggiore), la ritenne inammissibile. L'originaria proposta, in applicazione del nuovo art 160 comma 1, 1. fall. (sulla scorta del precedente "Parmalat") prevedeva la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione conversione in dei crediti chirografari mediante la loro capitale (azioni) della IVV destinata così ad essere riammessa alla quotazione in borsa). La risanata (e 3 есе modifica proposta il 5.7.2010 estendeva tale modo di soddisfacimento del credito anche ai creditori privilegiati muniti di privilegio generale con grado più "basso". Il commissario, poi, evidenziò altre "criticità" (attinenti, però, alla proposta originaria), e rilevò che i liquidatori della società ammessa al concordato non avevano versato il deposito di cui all'art. 163 C. 2° 1. fall. nella misura stabilita dal Tribunale (della quale. peraltro liquidatori avevano chiesto la rideterminazione) e i concluse facendo "rapporto al Tribunale" su "fatti ed atti ai fini di eventuali provvedimenti di cui rilevanti all'art. 173, 1. fall. Alla luce di detta relazione, il Tribunale, con decrete emessO in data 15.7.2010, all'esito dell'udienza in Camera di consiglio convocata e tenuta in quella data, con la partecipazione del debitore e del p.m., per discutere sulla modifica richiesta e sulla relazione del commissario, dispose, «in applicazione dell'art. 173 L.F.>>, la revoca dell'ammissione al concordato preventivo. Contestualmente, a seguito di tale revoca, ed in accoglimento dell'istanza che il p.m. aveva formulato a verbale dell'udienza stessa, il Tribunale, con sentenza deliberata nella stessa data del 15.7.2010, dichiarò il fallimento della società debitrice. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano IVV reclamo proposto dalla società fallita rigettò il le doglianze relative alla ritualità del disattendendo меся procedimento e al diritto di difesa nonché quelle relative al merito della decisione del tribunale. Contro la sentenza di appello la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Non ha svolto difese il curatore intimato. 2.- Con i primi due motivi la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto lamentando che il fallimento sia stato dichiarato senza instaurazione del procedimento dall'art. 15 1. fall. prescritto e senza che vi fosse l'istanza di un soggetto legittimato, non essendolo il pubblico ministero al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 7 1. fall. Le censure sono infondate perché il pubblico ministero è legittimato a formulare la richiesta di fallimento a seguito della comunicazione del decreto con il quale il tribunale abbia revocato l'ammissione al concordato preventivo, essendo egli, nel sistema della legge, informato sia della domanda di concordato ai fini dell'intervento nella procedura e dell'eventuale richiesta di fallimento (art. 161 legge fall.), sia della procedura d'ufficio per la revoca dell'ammissione al concordato (art. 173 legge fall.), onde è anche il naturale e legittimo destinatario della comunicazione dell'esito di tale procedimento (sez. I 16 marzo 2012, n. 4209). Quanto al diritto di difesa, va ricordato che il sub- procedimento diretto alla declaratoria di fallimento, che 5 Affil si apre all'esito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, si inserisce nell'ambito di una procedura unitaria, nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale e il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal momento della proposizione della domanda, soprattutto dopo avere preso conoscenza del decreto ex art. 162, secondo comma, legge fall., cui consegue la trasmissione degli atti al pubblico ministero. In tale contesto, salva l'ipotesi in cui la parte pubblica non adduca, in sede di richiesta e a dimostrazione dello stato di insolvenza, elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti al procedimento, non necessaria l'ulteriore convocazione in camera di consiglio del debitore ai fini della dichiarazione di fallimento, potendo questi predisporre comunque i mezzi di difesa più adeguati al caso, tenuto conto delle esigenze proprie dei procedimenti concorsuali (presentazione di memorie, istanze convocazione personale e simili), per contrastare di l'eventuale richiesta di fallimento (Sez. 1, Sentenza n. 9730 del 06/05/2014).
3. Con i restanti motivi la ricorrente censura il rigetto dei motivi di reclamo con i quali aveva contestato la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo con particolare riferimento al requisito della fattibilità sia della proposta originaria che di quella 6 modificata. Censura, infine, con l'ultimo motivo l'affermazione che il mancato deposito della somma originariamente stabilita per le spese di procedura costituisse motivo di revoca dell'ammissione. Quest'ultimo motivo è infondato e ciò comporta l'assorbimento di tutte le altre censure relative al merito della proposta di concordato posto che, a fronte del mancato deposito della somma per le spese, stante, altresì, il mancato accoglimento dell'istanza di rideterminazione, il tribunale non avrebbe potuto fare a meno di revocare 1'ammissione al concordato. Invero, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 legge fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato (Sez. 1, Sentenza n. 20667 del 22/11/2012). Il nuovo terzo comma dell'art. 163 1. fall. prevede, infatti, che, qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario 173, primo giudiziale provvede а norma dell' articolo comma. Talché il mancato deposito della somma costituisce 7 99600 causa di revoca dell'ammissione al concordato. Né contraddice tale conclusione la pronuncia Sez. 1, Sentenza n. 18236 del 12/08/2009, resa in una fattispecie nella quale il concordato era stato revocato con dichiarazione d'ufficio del fallimento nella vigenza della disciplina riformata ma prima dell'intervento del d.lgs. correttivo. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2016 Il Presidente__ Il consigliere estensore IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Franca Coldarla Depositato in Candele 21 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIC Pranda Calderola 8