Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/2016, n. 8100
CASS
Sentenza 21 aprile 2016

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Massime1

In tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 l.fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato.

Commentario1

  • 1Omologa del concordato e perentorietà del termine per il deposito della somma ex art. 163 l. fall.
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 19 aprile 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/2016, n. 8100
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8100
Data del deposito : 21 aprile 2016

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