Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n.8685/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. MARZANO ETTORE -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
- con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI;
-parte resistente- all'udienza dell'11/03/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla legge n.210/92 – merita accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Premessa l'ammissibilità dell'odierna azione giudiziale rispetto alla domanda amministrativa presentata in data 27/08/2021 – avendo acquisito la parte ricorrente piena consapevolezza della gravità ed irreversibilità del danno epatico [arg. ex Cass. Sez. Lav.,
Ordinanza n. 29453 del 23/12/2020 (Rv. 660065 - 01)] soltanto a
1
2020; mentre il convenuto, costituitosi tardivamente, CP_1 non ha contestato neppure in termini generici tale circostanza – occorre, in primo luogo, dare atto della sussistenza, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, della legittimazione passiva del . Controparte_1
A tale riguardo, infatti – come evidenziato dalla più recente giurisprudenza, con indirizzo che non si ha ragione di disattendere – ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n.210, art. 8, comma 1, gli indennizzi previsti dalla medesima legge sono corrisposti dal Ministero della Sanità (oggi ; CP_1 laddove, se è vero che il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, art. 114 ha trasferito alle Regioni tutte le funzioni amministrative in tema di salute umana, "salvo quelle, espressamente mantenute allo
Stato", è altrettanto vero che il successivo art.123, rubricato con l'espressione "contenzioso", pone nel comma 1 tra queste le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di trasfusioni di sangue e di vaccinazioni obbligatorie.
Né depone in senso contrario la tesi in forza della quale il trasferimento dallo Stato alle Regioni dei fondi e di alcune attività amministrative in attuazione del D. Lgs. n.112 del 1998 avrebbe comportato il consequenziale passaggio della legittimazione nelle relative controversie giudiziarie, dovendosi distinguere gli enti "chiamati dalla legge a rispondere del debito" dai "soggetti amministrativi della cui opera quegli enti si avvalgono e che, in senso civilistico, assumono la figura di ausiliari del debitore" (cfr. Cass., Sent. n. 11475/02).
Peraltro, rispetto alla presente fattispecie, il D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, all'art. 123, è esplicito nel conservare allo Stato
"le funzioni amministrative in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile in caso di vaccinazioni", senza che la previsione di legge possa essere vanificata da fonti
2 normative di livello inferiore, quali i regolamenti amministrativi o i decreti ministeriali che, al contrario, possono individuarne i soggetti, in senso civilistico ausiliari, che cooperano all'esecuzione della prestazione, ma non innovano circa la titolarità del debito, trattandosi di materia riservata alla fonte legislativa (cfr. Cass. Sez. Lav., Sent. n. 21703/09).
Passando al merito, la consulenza tecnica d'ufficio – le cui risultanze si appalesano del tutto condivisibili, in quanto fondate sull'approfondito esame della documentazione medica prodotta in giudizio dalle parti nonché motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni – ha riconosciuto che la parte ricorrente presenta una “Epatite cronica da virus HCV”, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni e la patologia riscontrata («Secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del “più probabile che non” nel caso concreto si ravvisa il nesso eziologico della malattia epatica da virus HCV con le trasfusioni di sangue subite»
– si veda la valutazione medico-legale espressa dal CTU a pag.14 della sua relazione scritta).
La predetta patologia (epatopatia) è ascrivibile alla «alla 8ª categoria max, di cui alla tabella A allegata al D.P.R.
n.834/1981».
In conclusione, la domanda va accolta ed il Controparte_1 deve essere condannato ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo di cui alla legge n.210 del 1992 nella misura prevista in relazione alla ottava categoria della tabella “A” allegata al D.P.R. n. 834/81, con decorrenza dal 01°/09/2021, oltre agli accessori [stante la natura non risarcitoria ma assistenziale in senso lato di tale provvidenza, con la consequenziale spettanza, in riferimento alle somme dovute a tale titolo ed in caso di ritardo nella erogazione, degli interessi legali ed applicabilità di tutte le disposizioni che regolano la materia, incluso il disposto dell'art. 1194 cod. civ. (così Cass.,
Sez. Lav., Sent. n. 17047/03)] nella misura di legge e fino al
3 soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91.
Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento
(fino a 26.000,00 euro) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico del CP_1 convenuto secondo soccombenza.
Analogamente le spese di CTU – nella misura liquidata in corso di causa – devono essere poste a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a corrispondere in favore della parte ricorrente
[...]
l'indennizzo di cui alla legge n. 210/92, nella misura prevista in relazione alla ottava categoria della tabella “A” allegata al
D.P.R. n. 834/81, con decorrenza dal 01°/09/2021 e con gli accessori nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
-condanna il a rifondere le spese Controparte_1 processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico del
. Controparte_1
Trani, 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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