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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
O G G E T T O : REPUBBLICA ITALIANA
“ CONTRATTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO BANCARI”
IL TRIBUNALE DI LECCE Udienza discussione: in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha 08.04.2025 pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6657 del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2023, avente per oggetto “Contratti
bancari” discussa oralmente e decisa con lettura della motivazione all'udienza del 08.04.2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Cuna, Parte_1
mandato in atti
ATTORE
E
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Giorgio A. Marsano , mandato in atti
CONVENUTA
Conclusioni: all'odierna udienza le parti presenti discutevano oralmente la causa e precisavano le conclusioni specificandole nel verbale d'udienza facente parte integrante della presente sentenza.
FATTO E DIRITTO
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del
S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite
e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'errore in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito
Con atto di citazione datato 03.10.2023, la società in persona del suo legale p.t. conveniva Parte_1
in giudizio innanzi a codesto Tribunale la Controparte_2
in persona del suo legale rapp.te p.t., chiedendo di: “A) Accertare e dichiarare la responsabilità della
in persona del suo legale rapp.te p.t., rispetto alla vicenda esposta Controparte_1 dall'attrice in narrativa, per violazione dei doveri di correttezza, diligenza, trasparenza ed informazione, produttivi di conseguenze dannose in capo alla in persona del suo legale Parte_1 rapp.te. B) Per l'effetto, condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento in favore della della somma di € 16.170,31, importo risarcitorio equivalente Parte_1 all'ammontare complessivo delle cambiali non onorate dal traente e specificate nella narrativa del presente atto, oltre all'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di ulteriore risarcimento del danno, che dovesse essere ritenuta di giustizia. C) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.
Nello specifico l'attrice riferiva di essere titolare di rapporto di conto corrente n. 0603301049999 (cfr. all. 2 citaz.) presso la - filiale di Soleto ed ivi presentava i seguenti n. 4 effetti Controparte_1
cambiari AL DOPO INCASSO, per la complessiva somma di € 16.170,31 ed in particolare (cfr. all. 3
e 4 citaz.): - la cambiale n. 1060653425 di € 4.700,00 con scadenza 31.12.2008 presentata in data
15.10.2008; - la cambiale n. 1060653423 di € 2.070,31 con scadenza 31.12.2008 presentata in data
15.10.2008; - la cambiale n. 1060665319 di € 4.700,00 con scadenza 31.01.2009 presentata in data
05.01.2009; - la cambiale n. 1060665320 di € 4.700,00 con scadenza 28.02.2009 presentata in data
05.01.2009.
Ciò premesso, parte attrice lamentava il fatto che i predetti effetti venivano tutti accreditati in tempi diversi con la dicitura “RICAVO EFFETTI PAGATI” ed in particolare le due cambiali con scadenza
31.12.2008 venivano accreditate in data 14.04.2009, per l'importo complessivo di € 6.770,31; - la cambiale con scadenza 31.01.2009 veniva accreditata in data 14.05.2009, per l'importo di € 4.700,00;
- la cambiale con scadenza 28.02.2009 veniva accreditata in data 12.06.2009, per l'importo di €
4.700,00, salvo poi essere tutti successivamente stornati e dunque addebitati con la causale
“INSOLUTI/PROTESTATI”. Ciò avveniva in data 04.06.2009 (per la cambiale n. 1060665319 di €
4.700,00 con scadenza 31.01.2009, per la cambiale n. 1060653425 di € 4.700,00 con scadenza
31.12.2008 e per la cambiale n. 1060653423 di € 2.070,31 con scadenza 31.12.2008) ed in data
15.06.2009 (per la cambiale n. 1060665320 di € 4.700,00 con scadenza 28.02.2009) (cfr. all. 5 e 6 citazione).
Alla luce di ciò, parte attrice lamentava il fatto che non restituendo tempestivamente i titoli cambiari alla la le aveva arrecato un grave pregiudizio, impedendole di Parte_1 Controparte_1
esperire tempestivamente le più efficaci azioni per il recupero delle somme ad essa dovute dalla società debitrice Secondo l'attrice se la avesse avuto l'opportunità di agire Parte_2 Parte_1
tempestivamente nei confronti di (senza attendere l'ingiustificato ritardo determinato Parte_2
dall'illegittimo comportamento della convenuta), avrebbe evidentemente potuto anticipare ogni iniziativa di recupero, con possibilità di soddisfacimento integrale del proprio credito, mentre non le era che rimasto di insinuarsi nel fallimento di successivamente dichiarato dal Tribunale Parte_2
di Lecce (cfr. all. 8 alla citazione).
Con comparsa di costituzione e risposta datata 27.06.2024 si è costituita in giudizio
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., chiedendo il rigetto Controparte_2 della domanda dell'attrice, con conseguente pronuncia sulle spese del giudizio e con richiesta di condanna ex art. 96 cpc..
Le parti costituite provvedevano al deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc ed in esito alla prima udienza del 09.07.2024 il Giudice, sciogliendo riserva, ritenendo la causa matura per la decisione rinviava al 12.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.11.2024 le parti costituite precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice rinviava la causa all'08.04.2025 per la discussione., con termine per deposito di note conclusive entro il
25.03.2025.
La domanda di parte attrice va rigettata per i motivi di seguito descritti.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", questo magistrato non entrerà nel
Cont merito della illegittimità o meno della condotta tenuta dalla atteso che, indipendentemente da essa, rimane il fatto che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio che su di essa gravava, ossia che Cont una condotta tempestiva di avrebbe permesso ad a recuperare il proprio credito in modo Pt_1
più agevole.
Il principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può infatti essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019 (Rv. 652184 - 01).
Parte attrice ha solo dimostrato di aver notificato un precetto a distanza di circa 4 mesi dalla
Cont comunicazione della di aver intrapreso una azione di recupero che ha sortito solo un effetto parzialmente satisfattivo e di essersi insinuata nel fallimento della società debitrice intervenuto due
Cont anni dopo. Non ha fornito alcuna prova del fatto che ove la avesse comunicato alla cliente immediatamente (ossia 49 giorni prima, per le prime 3 cambiali e 32 giorni prima per la quarta cambiale) avrebbe avuto delle possibilità concrete di recupero del credito che invece non ha avuto. Ciò
Cont tenuto conto che i giorni di ritardo devono farsi necessariamente decorrere dal momento in cui la ha ricevuto da Banca Intesa la comunicazione degli insoluti, ossia quelle del 14 e 15 aprile 2009
(ricevute il 22.4.2009) per le prime cambiali ed il 15.5.2009 per la quarta (ricevuta il 19.5.2009). D'altro canto rileva evidenziare che la stessa parte attrice, dopo le comunicazione di BPP, ha atteso 3 mesi prima di attivare le procedure per il recupero.
In altre parole non ha né provato, e nemmeno allegato, quelle che sarebbero state le Pt_1
possibilità di recupero del credito che avrebbe perso a causa dell'ipotizzato ritardo.
Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Non vi sono i presupposti per mettere una pronuncia di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, applicando i minimi tariffari e tenuto conto che non c'è stata la fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta le domande di parte attrice perché infondate
2) Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. non sussistendo i presupposti;
3) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che quantifica in euro 1.700,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata ex art. 281-sexis c.p.c.
LECCE, 08.04.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri