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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3778 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfonso Attardi e Valentina Parte_1
Iannone ed elettivamente domiciliata in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 104; parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Avagliano ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cava de' Tirreni alla via Giovanni Canali n. 1; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.10.2024, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con e che dall'unione coniugale Controparte_1 erano nati due figli e entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti. Esponeva, inoltre, che - con decreto pubblicato in data 9.02.2013, n. cron.
723/2013 - il Tribunale di Salerno aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, a seguito della comparizione personale innanzi al Presidente del predetto Tribunale e che, da quella data, non era stata più ripresa l'unione coniugale. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.12.2024, Controparte_1 si costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda di divorzio.
All'udienza del 10.04.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
Pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa dei relativi patti (cfr. copia decreto di omologa allegato al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene di adottare i provvedimenti accessori in conformità a quanto le parti hanno concordato, nei modi e termini di cui all'accordo sottoscritto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 31.03.2025, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti depositato nel fascicolo telematico di causa in data 31.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamato per relationem;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire