Sentenza breve 27 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 27/10/2021, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2021
N. 01297/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Vendramini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Calò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del ET, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ministero dell’interno, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63
per l'annullamento
del certificato di non idoneità al porto d'armi ad uso venatorio e/o sportivo rilasciato in -OMISSIS-Regione ET, ai sensi dell'art. 4, D.M. 28.04.1998, destinato al su indicato -OMISSIS-, consegnato al medesimo in data 21.12.2020, nonché di ogni altro prodromico e/o ulteriore atto o provvedimento amministrativo, connesso al suindicato atto per causa di presupposizione e/o pregiudizialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché del Ministero dell'Interno - -OMISSIS- e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna la certificazione di non idoneità al porto d'armi ad uso venatorio e sportivo, emessa -OMISSIS-, in sede di seconda istanza, dal Collegio medico costituito presso -OMISSIS- “ -OMISSIS- ” ai sensi dell'art 4, D.M. 28 aprile 1998. Tale determinazione confermava il precedente giudizio di non idoneità, espresso con certificato medico del-OMISSIS- contestato in via amministrativa dall’interessato.
La valutazione di inidoneità al porto delle armi è conseguita all’accertamento delle avverse condizioni fisiche del ricorrente, affetto dalla malattia di-OMISSIS- e carente dei necessari requisiti visivi (8/10), in quanto dotato, pur con la correzione delle lenti, di un visus di 7/10 per occhio.
2. Il gravame è affidato ad un unico motivo, con il quale l’interessato contesta le valutazioni espresse dai sanitari -OMISSIS- deducendo l’assenza o, comunque, l’insufficienza dell’istruttoria, il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti, nonché l’insufficienza della motivazione con la conseguente violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
In particolare, quanto allo stadio di avanzamento della malattia di-OMISSIS-, il ricorrente produce alcune certificazioni mediche che attesterebbero l’assenza di deficit neurologici a carico del sistema motorio, del sistema sensitivo nonché delle funzioni cognitive; ritiene che non sussista pertanto alcuna controindicazione neurologica al porto delle armi.
Inoltre, a dimostrazione del possesso dei requisiti visivi, allega ulteriori certificazioni che comproverebbero il possesso di un visus corretto di 9/10, sufficiente per raggiungere il valore soglia (8/10 per l’occhio che vede meglio) previsto dall’art. 1 del D.M. 28 aprile 1998.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno (con memoria di forma) e -OMISSIS-, la quale ha resistito nel merito.
4. Alla luce della manifesta infondatezza del ricorso, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., eventualità di cui le parti sono state ritualmente informate nel corso della camera di consiglio.
5. Dev’essere innanzitutto ricordato che la ratio dell’attribuzione dei poteri di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, necessari per il rilascio del porto d’armi, ai competenti uffici medico legali, a norma del D.M. 28 aprile 1998, e quindi la ratio della restituzione al regime “pubblicistico dei relativi controlli “ è insita nel grave rischio per la sicurezza pubblica di affidare ad un singolo sanitario operante come libero professionista nel libero mercato la delicata e complessa valutazione dell'idoneità del soggetto che richiede di girare armato (…) e della necessità di disporre di una struttura in cui assoggettare i richiedenti a controlli più efficaci e penetranti — che investono non solo la sfera psichica, ma anche tutta una serie di requisiti fisici (uditivi, visivi, motori, etc.) per scongiurare il rischio di incidenti ed abusi nell'uso delle armi ” (T.A.R. Lazio – Roma – Sezione I Bis, n. 5653 del 2016; v. anche Cons. Stato, Sez. IV, n. 5883 del 2017).
Va inoltre segnalato che “ l'art. 1 del D.M. 28 aprile 1998 stabilisce i requisiti psico-fisici minimi che debbono essere posseduti dal soggetto che richiede il rilascio/rinnovo del porto d'armi per uso caccia o per la pratica sportiva del tiro a volo, mentre l'art. 3 stabilisce che la competenza esclusiva a giudicare in merito alla sussistenza di tali requisiti spetta agli uffici medico-legali o ai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o alle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (l'art. 4 stabilisce che i reclami amministrativi avverso i giudizi sfavorevoli sono devoluti ad apposito collegio medico costituito presso l'A.S.L. competente per territorio) ” (T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, n. 187 del 2018).
Nel quadro descritto, non si ravvisano ragioni per disattendere la valutazione tecnica espressa dal competente organo sanitario, nella fattispecie debitamente integrato da uno specialista in neuorologia, organo che nel corso della visita ha accertato a carico dell’interessato una “ lieve incertezza nei cambi posturali ” e la “ presenza [di] tremore a riposo bilaterale più accentuato AASS, esacerbato da manovre di stress emotivo, tremore posturale bilaterale più accentuato a sinistra, ipertono plastico sfumato bilat., ipocinesia al finger tapping bilat. con impaccio, ipocinesia con lieve impaccio all’apertura delle mani, lieve ipocinesia al tapping del piede ”, sintomi che hanno quindi determinato la diagnosi di “ malattia di-OMISSIS- rigida/bradicinetica con componente tremorigena ” (verbale del -OMISSIS-– doc. 12 dell’Amministrazione).
Tale diagnosi, incompatibile con il rilascio della licenza di porto d’armi anche in ragione della possibile progressione della malattia (Cons. Stato, Sez. III, n. 4403 del 2019), non appare scalfita dai pareri favorevoli provenienti da soggetti o strutture diverse da quelle identificate dal citato D.M. 28 aprile 1998, i quali, se da un lato, non possono, per le considerazioni anzidette, fondare un giudizio di idoneità, dall’altro lato, non adducono alcun ulteriore elemento di valutazione - in ipotesi trascurato o non correttamente apprezzato dal Collegio medico - capace di inficiarne le conclusioni.
Analoghi rilievi possono essere ripetuti riguardo alla constatata assenza dei requisiti visivi, non potendosi desumere dalle certificazioni prodotte dall’interessato la manifesta erroneità del referto anamnestico cui sono pervenuti i medici -OMISSIS- (come detto, competenti in via esclusiva ad eseguire la verifica dei presupposti psicofisici minimi necessari per il rilascio della licenza di porto d’armi).
6. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere quindi respinto.
Le spese vanno compensate per l’intero, in ragione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.