Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 20/07/2022, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00721/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Casamassima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e A.N.A.C. - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
-OMISSIS-, in qualità di ex Amministratore Straordinario della -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di nullità o l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
del provvedimento di accantonamento degli utili, ex art. 32, comma 7, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge. n. 114/2014, prot. n. -OMISSIS-, comunicato in pari data dal Dott. -OMISSIS-, nonché, ove occorra, per l'annullamento delle Quinte Linee Guida A.N.A.C. del 16.10.2018, oltre che di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e di A.N.A.C - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to G. Casamassima;
Premesso che la Società ricorrente impugna il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Lecce ha disposto, ex art. 32 comma 7 del D.L. n. 90/2014 (convertito in Legge n. 114/2014), l'accantonamento degli utili di esercizio della Società ricorrente conseguiti nel corso della straordinaria e temporanea gestione della stessa negli anni 2019 e 2020 nonchè dall' 1/l/2021 sino al 27/9/2021 (non ancora accantonati), nonché - ove occorra - le Quinte Linee Guida dell'A.N.A.C. del 16/10/2018 per la gestione degli utili di esercizio ex art. 32 comma 7 D.L. n. 90/2014 e ogni altro atto connesso, ritiene, in limine , il Collegio che difetti la competenza territoriale inderogabile di questo T.A.R. a conoscere la controversia in esame e che la stessa debba essere individuata in favore del Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, sede di Roma, funzionalmente competente ex artt. 13 commi 3 e 4- bis , 14, comma 1, e 135 c.p.a. (Cfr: T.A.R. Puglia - Lecce, 111^ Sezione, sentenza 16/2/2022 n. 265).
Anzitutto, preme rilevare come dal ricorso introduttivo emerga in maniera inequivoca la volontà di parte ricorrente di impugnare "ove occorra” anche le Quinte Linee Guida A.N.A.C. del 16/10/2018 per la gestione degli utili di esercizio ex art. 32 comma 7 D.L. n. 90/2014.
In particolare, ciò risulta tanto dall'epigrafe del suddetto gravame (in cui sono indicate espressamente come oggetto della domanda di annullamento anche le prefate Quinte Linee Guida A.N.A.C.) che dalle richieste conclusive (ove si richiede l'annullamento di tutti gli atti impugnati senza operare alcuna distinzione).
Deve aggiungersi, peraltro, che l'impugnato provvedimento prefettizio fa espressa applicazione delle predette Quinte Linee Guida A.N.A.C. del 16/10/2018 e che il ricorso risulta essere stato notificato anche a A.N.A.C. (che si è costituita in giudizio).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'avvenuta esplicita impugnazione (domanda di annullamento), ancorché in via subordinata ma a mezzo di censure dirette, delle predette Quinte Linee Guida A.N.A.C. da parte della Società ricorrente vale a radicare la competenza funzionale ex artt. 13 commi 3 e 4- bis , 14, comma 1, e 135 c.p.a. del T.A.R. del Lazio, sede di Roma.
Ciò discende dalla natura giuridica delle Linee Guida di cui si è chiesto, con ricorso, l’annullamento. Esse rientrano, a ben vedere, nella categoria delle Linee Guida (atti generali) a carattere non vincolante.
La non vincolatività delle suddette Linee Guida ne condiziona l' ubi consistam essendo stato messo in evidenza che esse " appaiono pacificamente inquadrabili come ordinari atti amministrativi ", con " valenza certamente generale ".
La mancanza dell'attributo della prescrittività ha suggerito, peraltro, sempre in sede pretoria, la loro equiparazione, sul piano funzionale, alle Circolari amministrative di tipo interpretativo/integrativo avendo, al pari di quest'ultime lo scopo di " supportare l'amministrazione e favorire comportamenti omogenei " (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 22.10.2018, n. 6026, T.A.R. Lazio, Roma, sez. 15.7.2019 n. 9308).
Dall'inquadramento testè offerto delle Linee Guida A.N.A.C. non vincolanti come atti amministrativi a portata generale equiparabili sul piano funzionale alle Circolari amministrative è possibile trarre, per quanto qui interessa, due distinti corollari in punto di definizione del riparto di competenza tra T.A.R. periferici e T.A.R. centrale.
In primo luogo, la qualificazione delle Linee Guida A.N.A.C. come atti amministrativi generali, in quanto indirizzate ad una pluralità di Amministrazioni operanti sul territorio dello Stato, rende applicabile il disposto dell'art.13 comma 4- bis c.p.a..
Esso prevede, infatti, in linea di principio, che " La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento ", ma con la precisazione che detta regola non trova applicazione ove " si tratti di atti normativi o generali ", ipotesi, quest'ultima, per la quale " restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza ".
Ne consegue che, venendo in rilievo, nell'ipotesi di domanda di annullamento di Linee Guida A.N.A.C. non vincolanti, l'impugnazione di un atto amministrativo generale, conservano vigore i criteri generali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 13 c.p.a. (come letti nella loro reciproca integrazione ribadita, da ultimo, da Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza del 13 luglio 2021, n. 13).
In secondo luogo, in ragione della rilevata analogia tra le due categorie di atti, possono ritenersi estensibili al caso dell'impugnazione delle Linee Guida (atti generali) non vincolanti i consolidati insegnamenti giurisprudenziali in materia di impugnazione delle Circolari amministrative (che proprio sul disposto dell'art. 13 comma 4-bis c.p.a. fanno pure leva).
Sicché è appena il caso di ribadire costituisce jus receptum il principio secondo cui " Rientra nella competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, l'impugnazione di una Circolare e di un suo atto applicativo, essendo la prima atto a contenuto generale che esplica i propri effetti su tutto il territorio nazionale; tale conclusione si estende all'ipotesi in cui l'impugnazione è effettuata in via subordinata ed eventuale, in quanto la rilevanza di tale impugnativa nell'economia generale del ricorso rimane una questione attinente al merito, che non può essere valutata in sede di regolamento di competenza ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 26/08/2014, n. 4314 che riprende quanto già statuito prima dell'introduzione del comma 4 bis dell'art. 13 c.p.a. da Consiglio di Stato, Ad. Plen., 14/11/2011 n. 19).
Va aggiunto, per completezza, con un ragionamento ancora una volta estensibile anche al caso delle Linee Guida A.N.A.C. (atti generali) non vincolanti, che se i destinatari di atti applicativi di una Circolare della P.A. non hanno l'onere ma solo la facoltà di impugnare la stessa, nell'ipotesi in cui questi si avvalgano (come accaduto nel caso di specie) di tale facoltà, la proposizione di siffatta domanda di annullamento determina l'ampliamento del " thema decidendum " con le relative conseguenze in tema di radicamento della competenza territoriale. In questi termini è stato, infatti, condivisibilmente osservato che " In ordine alla competenza territoriale del T.A.R. le conseguenze sono diverse a seconda che il destinatario dell'atto applicativo si limiti a contestare la legittimità di quello presupposto, senza farne oggetto di specifica impugnazione, ovvero impugni anche quest'ultimo, chiedendone espressamente l'annullamento; nella prima ipotesi rimane ferma la competenza del Tribunale Amministrativo periferico competente in relazione all'atto applicativo; nella seconda va ritenuto competente il Tribunale Amministrativo con sede in Roma, ove si tratti di Circolare di organo centrale dello Stato con efficacia territoriale non limitata " (T.A.R. Umbria, Sez. I, 1 1 /09/2015, n.384).
Pertanto, in conclusione, per le ragioni sopra succintamente esposte e considerato che “ Il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado ” (art. 15 primo comma c.p.a.) e che “ In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa ” (art. 15 secondo comma c.p.a.), va, dichiarata - ai sensi dell'art. 15 c.p.a. - l'incompetenza territoriale di questo T.A.R. a conoscere la controversia de qua in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma (funzionalmente competente ex artt. 13 commi 3 e 4- bis , 14, comma 1, e 135 c.p.a.), con non luogo provvedere sull'istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Resta salva la possibilità per la parte interessata di riassumere il giudizio dinanzi al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza dichiara, ex art. 15 c.p.a., la propria incompetenza territoriale a decidere il ricorso in epigrafe, individuando come competente il T.A.R. Lazio - sede di Roma.
Non luogo a provvedere sull’istanza cautelare.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.