Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5837 /2022 RG
Alla udienza del 4/04/2025 viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 5837 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2022
TRA
Il Rag. (C.F.: ) avv. Pietro FazzinoParte_1 C.F._1
1
CONTRO
il Dott. (C.F.: ) avv. Francesco Controparte_1 C.F._2
Cutietta
convenuto
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
rigetta, integralmente, le domande attoree in quanto ritenute infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
Pone a carico di parte attrice soccombente il pagamento delle spese processuali, in favore di parte convenuta, che liquida nella complessiva somma di 3.500,00 euro oltre IVA, CPA, rimborso forfettario
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce del complessivo quadro probatorio raccolto
(documentale ed istruttorio) appare infondata e va respinta.
Con atto di citazione notificato il 7-3-2022 il rag. premetteva Parte_1
di essere stato convenuto dalla in separato Controparte_2
giudizio ancora pendente presso il Tribunale di Palermo, sez. V civile, Dott.
avente R.G. n. 9928/2020, n.q. di ex commissario della Cooperativa Per_1
medesima, a seguito di un disavanzo di cassa riscontrato dopo il suo passaggio di consegne, nonché per sanzioni conseguenti ad omesso versamento delle imposte e dei contributi di iscrizione e al tardivo deposito di bilanci. Deduceva,
2 pertanto, che la società cooperativa aveva chiesto la sua condanna al pagamento del complessivo importo di € 5.763,46, somma che il rag. Pt_1
riteneva dovesse essere corrisposta dal dott. in quanto allo Controparte_1
stesso imputabili i superiori inadempimenti. Conseguentemente, parte attrice conveniva nell'odierno giudizio il dott. al fine di sentirlo dichiarare unico CP_1
responsabile dei suddetti danni patrimoniali cagionati alla Cooperativa, e di condannarlo a tenere indenne il rag. da ogni eventuale condanna che lo Pt_1
stesso avesse dovuto subire nell'altro giudizio.
Costituitosi il dott. ha, preliminarmente, eccepito la nullità della CP_1
citazione per genericità della stessa e per mancata indicazione ex art.163 n.3
c.p.c. della cosa oggetto della domanda;
nel merito ha contestato totalmente il contenuto dell'atto di citazione, chiedendone il rigetto delle relative domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è causa, necessita brevemente soffermarsi sull'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata da parte convenuta, e ritenuta infondata da questo Decidente.
Ed invero, a tal proposito, occorre richiamare quanto evidenziato dalla Corte di
Cassazione, e condiviso da questo Decidente secondo cui <la declaratoria di
nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una
valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine
generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto
della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute
nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto
deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve
3 essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone
all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della
sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre
immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali
difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema
decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il
grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla
relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da
consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e
delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile,
in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di
difesa)>> (Cass. n. 1681/2015). In altri termini, la nullità della domanda sussiste solo quando – a seguito dell'indagine del Giudice che, peraltro, non deve essere limitata alla parte di essa destinata a contenere le conclusioni, ma va estesa anche alla parte espositiva – l'individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso il predetto esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
Ciò posto, alla luce della su esposta decisione, appare evidente che l'oggetto della domanda sia desumibile sia dalle argomentazioni esposte in citazione, sia dalle difese articolate dal Dott. , il quale ha peraltro potuto articolare CP_1
un'adeguata difesa.
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è giudizio, necessita premettere che Il commercialista, al pari di ogni altro professionista, nel momento in cui assume l'incarico per lo svolgimento di determinati incombenti in nome e
4 per conto del cliente ha, nei confronti di questo, una responsabilità professionale di natura contrattuale che gli impone l'onere di adempiere la prestazione affidatagli secondo correttezza e diligenza. Il commercialista dovrà adempiere al mandato conferitogli non con la semplice diligenza del “buon padre di famiglia”,
richiesta in generale nell'adempimento delle obbligazioni, ma con una diligenza che viene definita “qualificata”, con ciò intendendo una adeguata preparazione professionale, determinate competenze tecniche e un aggiornamento costante.
Va da sé che il commercialista sarà tanto più esposto ad una responsabilità
professionale, quanto più ordinaria sia considerata l'attività che lo stesso deve svolgere per il proprio cliente: è questo il caso, ad esempio, della compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi che, nella prassi giurisprudenziale,
è considerata una attività ordinaria e di routine per un commercialista. Nel caso in cui quest'ultimo venga, quindi, chiamato a rispondere di asseriti danni collegati alla compilazione e/o alla presentazione della dichiarazione dei redditi, spetterà
al professionista l'onere di dimostrare di aver esattamente eseguito il mandato conferitogli, mentre incomberà all'(ex) cliente l'onere della prova del rapporto contrattuale esistente, del danno subito e del nesso causale tra la condotta del commercialista ed il pregiudizio subito.
Con riferimento a quest'ultimo punto, si precisa, che il “danno” eventualmente a carico del commercialista sarà sostanzialmente corrispondente alle sanzioni erogate a seguito dell'accertamento fiscale, ma non la maggior imposta, e ciò
sull'assunto che quest'ultimo importo sarebbe stato comunque dovuto dal contribuente, a prescindere da errori;
recentemente, però, la Suprema Corte ha stabilito che, se il maggiore tributo “è effettivamente imputabile agli errori del
5 professionista la maggior pretesa avanzata dall'Amministrazione
Finanziaria”, in tal caso “il risarcimento dovuto dal professionista nei
confronti del contribuente deve tener conto non solo delle sanzioni
pecuniarie ma anche della maggior imposta” (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
ordinanza 20.10.2020, n. 22855).
Ciò posto, necessita sottolineare che parte attrice al di là della asserita responsabilità ascritta al dott. nell'espletamento dell'incarico allo CP_1
stesso conferito quale consulente contabile e fiscale, nulla in realtà ha provato né
in ordine al rapporto contrattuale esistente (considerato che la lettera di conferimento incarico è stata depositata dal convenuto) né tanto meno in ordine al danno subito e al nesso causale tra la condotta del commercialista ed il pregiudizio subito.
Di contra il dott. , sebbene ciò non fosse un onere a suo carico, ha CP_1
versato in atti la lettera di conferimento di incarico professionale , conferitagli dall'attore datata 8-9- 2013 (all.1), sottoscritta proprio dal rag. ove Pt_1
risultano chiaramente individuate le competenze allo stesso conferite.
Ed invero, da una disamina del predetto documento emerge che il rag. Pt_1
n.q. di commissario straordinario della aveva Controparte_3
affidato al dott. i seguenti compiti: Controparte_1
“-Tenere la contabilità -Aggiornare il libro dei cespiti ammortizzabili -Predisporre,
stampare e trasmettere le dichiarazioni fiscali e del sostituto d'imposta; -
Predisporre la situazione reddituale;
-Predisporre, stampare e trasmettere gli
elenchi INTRASTAT (eventuali) -Predisporre i modelli F24 per il versamento delle
imposte e dei contributi periodici;
”
6 In particolare, nella predetta lettera emerge chiaramente che al dott. CP_1
era stato conferito l'incarico di predisporre i modelli F24 per il versamento delle imposte e dei contributi periodici ma non di provvedere al materiale versamento delle stesse. Infine, in ordine al deposito dei bilanci, dalla lettera di incarico in questione risulta chiaramente che il dott. si doveva occupare della CP_1
tenuta della contabilità della società ma non del deposito dei bilanci. Gli unici documenti che il convenuto doveva trasmettere erano le dichiarazioni fiscali e del sostituto di imposta nonché gli elenchi Intrastat.
Peraltro anche in sede istruttoria sono emersi i compiti circoscritti e conferiti al
Dott. . In particolare il teste n.q. di socio della CP_1 Testimone_1
dal 2015 ad oggi, e dall'anno 2019 Controparte_2
presidente della stessa ha dichiarato :
“posso dire che io quale presidente attuale faccio i versamenti cosi come lettomi
nell'articolato, e normalmente è un'incombenza del Presidente, ma se ciò lo
facesse anche il rag. non lo posso affermare con certezza, pero ho visto Pt_1
assegni girati dallo stesso, cosi come prelievi bancomat;
in merito al cap 3 posso
dire che di regola i bilanci venivano trasmessi dal rag. all'agenzia CP_1
COAS che li trasmetteva, e inviati tramite firma digitale del Presidente, tale
procedura veniva seguita anche dal tale circostanza io la presumo;
in Pt_1
ogni caso tale procedura inerente la firma del presidente del bilancio è un obbligo
di legge.
il teste ha confermato la fondamentale circostanza di cui all'articolato Tes_1
n.2 della memoria ex art.183, 6° comma n.2 c.p.c del dott. , e cioè che CP_1
solo il rag. aveva accesso al conto corrente della cooperativa e aveva il Pt_1
7 possesso esclusivo del relativo bancomat, ed anche ha confermato il capitolato n.4 e cioè che gli unici documenti che il dott. trasmetteva erano le CP_1
dichiarazioni fiscali e del sostituto di imposta nonché gli elenchi Intrastat.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, parte attrice non ha assolto all'onus probandi sulla stessa gravante, pertanto la domanda attorea appare infondata in fatto ed in diritto e non provata, e conseguentemente va rigettata.
Le spese legali vanno poste a carico di parte attrice soccombente, in favore di parte convenuta, e si rimanda al dispositivo per la liquidazione.
Così deciso.
Pa, lì 4.04. 2025 IL GOP
Valentina Cimino
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