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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/08/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 916/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: responsabilità amministratori nel procedimento iscritto al n. 916/2023 promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Frascherelli Andrea (C.F. - PEC andrea. C.F._2 [...]
e Tabbò Antonello (C.F. Email_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in piazza Diaz, n. 10/2, Savona Email_2
(SA), giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Buscaglia Giacomo (C.F. P.IVA_1
PEC , elettivamente CodiceFiscale_4 Email_3 domiciliata in via Paleocapa, n. 18/8, Savona (SA), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di appello appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 29/1/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 430/2023 datata13.12.2022 e depositata dal Tribunale Civile di Savona in data 15.6.2023, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza medesima per
i gravi e fondati motivi enunciati in atto di appello, previa ogni migliore vista declaratoria e statuizione:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO, previa eventuale ammissione di tutti i capitoli di prova dedotti dalla signora nella propria memoria istruttoria ex art. Parte_1
183 comma 6° n. 2 cpc e previa escussione dei testi nella medesima memoria indicati e riportati nel presente atto di appello al punto III,
ANNULLARE la sentenza in oggi impugnata in quanto resa in violazione della norma di cui all'art. 112 cpc e, per l'effetto, e in ogni caso, RESPINGERE la domanda avanzata dal in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto,
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte da parte attrice in primo grado nei confronti della signora , Parte_1
COMPENSARE, quanto meno parzialmente, le spese lite del primo grado di giudizio
VINTE LE SPESE DI LITE oltre accessori di legge”
* * *
-parte appellata Controparte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia a codesta Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza ed in particolare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, previa ogni meglio vista pronuncia:
1. In via principale, per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione in appello, dichiarare inammissibile e/o infondato e per l'effetto respingere ognuno dei motivi di impugnazione avanzati dalla società appellante.
2. Sempre in via principale, in esito a quanto accertato e dichiarato sub 1, confermare la sentenza n. 430/23 del Tribunale di Savona e accertare e dichiarare che la sig.ra in concorso con il sig. , ha Parte_1 Controparte_1 posto in essere condotte distrattive attraverso le quali si appropriata della soma di €
388.262,25 mediante prelievi sui conti bancari intestati alla società e dalla cassa della stessa Controparte_1 società in assenza giustificazione contabile o non attinenti all'attività societaria, pag. 2/15 conseguentemente condannare l'attrice al risarcimento del danno in favore del nella misura di € 388.262,25 o Controparte_1 della diversa somma emergenda in corso di causa. Vinte le spese e i compensi di causa”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona con sentenza 430/2023, pubblicata il 15/6/2023 così decideva:
“
1. In accoglimento della domanda del Controparte_1 accerta e dichiara che la convenuta si è appropriata della
[...] Parte_1 somma di € 388.262,25 mediante prelievi sui conti bancari intestati alla società e dalla cassa della stessa in assenza giustificazione contabile e/o non attinenti all'attività societaria, conseguentemente condanna a pagare in favore del Parte_1 la somma di € 388.262,25 oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda al saldo.
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 che liquida in € 15.000,00 per Controparte_2 competenze professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre refusione delle spese di CTU e di CTP e refusione delle spese di CU di legge.”
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti versati in causa che la società
[...]
di cui e il marito erano Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 rispettivamente socia accomandante ed accomandatario, veniva dichiarata fallita dal
Tribunale di Savona con sentenza n. 16/2010. Emerge che il
[...]
(da ora ) aveva Controparte_1 CP_1 evocato in giudizio sostenendo che la procedura fallimentare Parte_1 sarebbe stata a lei addebitabile, in quanto, da un lato si sarebbe arbitrariamente ingerita nella gestione della società e dall'altro avrebbe illecitamente prelevato somme di denaro complessivamente quantificate in 388.262,25 euro. Risulta che il CP_1 chiedeva, quindi, che tale condotta illecita venisse accertata e che Parte_1 venisse condannata a risarcire il danno quantificato nella stessa misura.
Emerge che si era costituita in giudizio non contestando di aver Parte_1 prelevato le somme indicate dal , ma sostenendo che i) i prelievi erano CP_1
pag. 3/15 stati effettuati in data antecedente all'entrata della società nello stato di sofferenza patrimoniale e che ii) sarebbero stati effettuati a titolo di restituzione dei finanziamenti operati dalla stessa nei confronti della società.
Risulta che il Tribunale di Savona istruiva la causa mediante una CTU e quindi affermava: i) che non vi erano “elementi tali da poter affermare <<un'ingerenza effettiva e rilevante nella gestione dell'attività della società>>”, come affermato nella pronuncia n. 39/2013 emessa sul emessa dalla Corte di Appello di Genova e in giudicato (la Corte era stata chiamata a pronunciarsi sull'estensione del fallimento alla socia accomandante, escludendolo); ii) che era stato poi iscritto un procedimento penale a carico anche di per avere essi distratto, in concorso con il marito, Parte_1 somme di pertinenza della società fallita, processo conclusosi con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per il reato loro ascritto;
iii) che aveva ammesso di aver prelavato 388.262,50 euro dalle casse Parte_1 sociali, dovendosi dunque verificare se le giustificazioni dalla medesima addotte fossero o meno meritevoli di tutela giuridica;
iv) che sosteneva di aver Parte_1 effettuato i prelevamenti prima che la società entrasse in sofferenza patrimoniale (da collocarsi nel 2008 a seguito dei gravi inadempimenti del proprio unico cliente Azimut) per avere tra il 2006 e il 2009 versato nelle casse sociali 908.462,00 euro e per avere prelevato solo 388.262,50 euro a titolo di restituzione di somme oggetto di finanziamento, a titolo di retribuzione al socio dipendente e a titolo di CP_1 ripartizione degli utili;
v) che il CTU aveva però rilevato come fossero stati prelevati tra il 2006 e il 2009 ben 510.272,73 euro con la causale di distribuzione di utili ai soci quando emergeva che già nell'anno 2005 la società versava in una situazione di crisi economica tale da non permettere alcuna distribuzione degli utili (“nell'anno 2005 la società possedeva un patrimonio netto negativo per euro 290.280”, cfr. pag. 21 CTU) giacché i soci avrebbero avuto “diritto alla percezione di utili solo se realmente conseguiti” (Cass.4454/1995), motivo per cui la distribuzione di utili inesistenti era da ritenersi indebito, soggetto alla ripetizione (Cass. n. 23/2017); vi) che il CTU aveva escluso la sussistenza di crediti dei soci derivanti da pregressi finanziamenti perché risultavano contabilizzate tre erogazioni in favore della società, due delle quali già restituite nell'anno stesso della loro effettuazione, mentre la terza erogazione era pag. 4/15 irrilevante perché effettuata successivamente al periodo nel quale il CP_1 aveva contestato l'indebita appropriazione di somme;
vii) che risultava violata la regola della postergazione a mente della quale “il credito restitutorio [dei soci] deve ritenersi postergato rispetto ai crediti di terzi, con al precisazione che <<la regola secondo cui il rimborso dei finanziamenti anomali concessi dai soci alla società è postergato rispetto soddisfazione degli altri creditori sociali integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea, fino a quando non sia superata la situazione difficoltà economico-finanziaria prevista dalla legge, del diritto al ed opera solo nel momento in si apre un concorso formale con gli sociali, ma anche durante vita della società< i>>> (Cass. Civ. n.12994/19)” (cfr. pag. 5 sentenza impugnata), motivo per cui la violazione della regola della postergazione comportava un danno economico per la massa dei creditori, che giustificava la domanda risarcitoria del
; viii) che non era emerso alcun documento dal quale poter evincere che CP_1
marito di fosse mai stati formalmente lavoratore Controparte_1 Parte_1 dipendente della società; ix) che risultavano inoltre privi di alcuna giustificazione ulteriori prelievi per contanti dalle casse sociali.
Il Tribunale di Savona all'esito del giudizio dichiarava, quindi, l'avvenuta appropriazione da parte della convenuta di quanto chiesto dal Parte_1
FALLIMENTO, cioè 388.262,25 euro e la condannava al risarcimento di tale importo oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello, chiedeva la sospensione della provvisoria Parte_1 esecutività della pronuncia impugnata e formulava due censure.
L'appellante con la prima censura lamentava la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e degli articoli 2033, 2043 e 2467 c.c. perché il Tribunale di Savona pur avendo rigettato la domanda del di accertamento del fatto illecito costituito dalla CP_1 indebita ingerenza di nella amministrazione della società, la aveva Parte_1 condannata a versare al l'importo di 388.262,25 euro, oltre interessi CP_1 legali dalla domanda al saldo.
pag. 5/15 L'appellante con la seconda censura lamentava l'erroneità della sentenza in punto riconoscimento della sussistenza dell'indebito oggettivo e, comunque, delle condotte appropriative con condanna dell'odierna appellante al risarcimento del danno asseritamente arrecato alla società fallita a fronte i) della liceità dei Controparte_1 diversi prelievi, ii) dell'estinzione dei finanziamenti effettuati dai soci negli anni 2005 e
2006, iii) della presenza di altri finanziamenti effettuati dai soci, senza alcuna violazione dell'articolo 2467 c.c., e iv) di prelievi legati alle retribuzioni al socio lavoratore
Controparte_1
L'appellante chiedeva quindi l'integrale riforma della sentenza impugnata, domandando di rinnovare l'istruttoria e di procedere quanto meno alla compensazione almeno parziale delle spese di lite in ragione del rigetto di parte delle avversarie domande.
Si costituiva e contestava nel merito le diverse Controparte_1 censure di controparte. L'appellato domandava, quindi, l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte provvedeva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza formulata dall'appellante che rigettava. La Corte rinviava, quindi, per la precisazione delle conclusioni e, poi, tratteneva la causa a decisione con i termini per il deposito degli atti di parte.
* * *
3. Sulle istanze istruttorie formulate dall'appellante.
L'appellante ha formulato istanze istruttorie, richiamando quelle già avanzate in primo grado.
L'istanza è inammissibile non avendo la parte formulato la medesima specifica istanza nelle precisazioni delle conclusioni. Invero, “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni pag. 6/15 preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione” (Cass. 5741/2019).
Le diverse istanze istruttorie formulate sono, comunque, tutte inammissibili sia perché i capitoli dedotti risultano relativi a circostanze non contestate o irrilevanti o generiche, sia perché non sono state formulate in sede di gravame specifiche doglianze relative alla ammissibilità e rilevanza delle prove dedotte.
Risulta, invero: i) che i capitoli da 1 a 5 sono relativi a circostanze pacifiche o non rilevanti ai fini del decidere;
ii) che i capitoli 6, 7 e 8 risultano dedotti in modo generico non indicando puntualmente il contenuto delle condotte rilevanti e la loro esatta collocazione nel tempo;
iii) che i capitoli 9 e 10 sono relativi a circostanze di natura documentale o 10 è ; iv) che i capitoli 11, 12 e 28 (in relazione al ruolo di CP_1
risultano generici e privi di concreti riscontri documentali;
v) che i capitoli da
[...]
13 a 19 sono relativi a circostanze in parte indicate in modo del tutto generico, in parte oggetto di prova documentale in parte irrilevanti ai fini del decidere;
vi) che i capitoli da
20 a 23 in parte risultano formulati in modo generico e in parte non sono rilevanti ali fini del decidere non esimendo da responsabilità l'appellante; vii) il capitolo 24, relativo al fatturato e ai prelievi, risulta generico e valutativo, non indicando causali e importi dei prelievi e ragioni della loro legittimità; viii) i capitoli 25, 26, 27, 29 e 30 sono relativi a circostanze in parte documentali e in parte irrilevanti ai fini del decidere.
Risulta in sostanza che a fronte della CTU contabile volta in primo grado, la prova reiterata in appello è formulata in modo del tutto generico quanto ai profili economici, alle ragioni dei prelievi e all'operato di non è in grado di fornire Controparte_1 alcun elemento utile ai fini del decidere, né rende necessario disporre ulteriori accertamenti tecnici.
Vanno quindi rigettate le istanze istruttorie formulate dall'appellante.
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4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale pronunciato la condanna in applicazione dell'art. 2033 c.c., che non era stato dedotto quale causa petendi dal fallimento.
pag. 7/15 impugna la sentenza nella parte in cui, da un lato, ha rigettato la Parte_1 domanda del di accertamento della responsabilità dell'appellante per CP_1
l'illecito costituito dalla indebita gestione della società e, dall'altro, la ha condannata per l'indebita appropriazione di 388.262,25 euro oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La censura è infondata.
Il Giudice di prime cure, invero, ha richiamato il contenuto della sentenza della Corte di Appello di Genova, emessa nella procedura fallimentare, che ha escluso l'estensione del fallimento anche nei confronti di affermando che non fossero Parte_1 provate condotte di gestione della società, ma ha evidenziato che i due coniugi (quindi anche avevano definito con patteggiamento il processo penale per Parte_1 appropriazione indebita in danno della società poi fallita, di cui Controparte_1
e il marito erano rispettivamente socia Parte_1 Controparte_1 accomandante ed accomandatario.
La sentenza della Corte aveva ad oggetto l'esame della fallibilità del socio accomandante e non altro. Invero, “nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che pone in essere atti propri della gestione sociale incorre, a norma dell'articolo 2320 c.c., nella decadenza dalla limitazione di responsabilità, sicché, ai sensi dell'articolo 147 l. fall., deve essergli esteso il fallimento” (Cass. 16984/2018).
Tali presupposti giuridici non rilevano per l'accertamento della diversa condotta distrattiva, fonte di illecito nei confronti della società, neppure contestata dalla attuale parte appellante. La sentenza penale di patteggiamento, unitamente alle altre risultanze non contestate, consente poi l'accertamento del danno contestato dal fallimento.
Infatti, secondo consolidato principio giurisprudenziale “la sentenza di patteggiamento costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice, il quale, ove intenda disconoscerne l'efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui
l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione: detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice” (Cass. Ord. 13034/2017, Cass. 2724/2001, Cass. 19505/2003 e
Cass. 24587/2010). pag. 8/15 Peraltro, essendo stato introdotto l'istituto del "patteggiamento allargato", anche il valore della disposizione dell'art. 445 cod. proc. pen., comma 1-bis, è stato rivisitato, tenendo conto di quanto rilevato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 155 del
13/5/1996), la quale, nel riconoscere la conformità del rito del patteggiamento ai principi della Costituzione, ha rilevato come anche la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. presupponga "pur sempre la responsabilità" dell'imputato e che, alla rinuncia a contestare "il fatto" come descritto nell'imputazione e la propria
"responsabilità", consegua che su di esso e sull'attribuzione all'imputato si formi il giudicato. E tale affermazione è stata ulteriormente rafforzata anche dalla modifica dell'art. 653 cod. proc. pen., operata dalla legge n. 97 del 2001, che, con l'eliminazione del riferimento alla sentenza pronuncia all'esito del dibattimento, ha consentito l'efficacia vincolante nel giudizio disciplinare, tanto della sentenza penale irrevocabile di condanna, che della sentenza di applicazione della pena su richiesta, con sostanziale parificazione di tutti i giudicati penali, derivanti da qualsiasi tipo di sentenza, come poi riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 336 del 3/11/2009.
Risulta che la situazione patrimoniale della società fosse, infatti, già in perdita prima dell'anno in cui si è aperta la procedura fallimentare (2008); quindi, non sarebbe stato possibile effettuare alcuna distribuzione degli utili tra i soci, né restituire finanziamenti e, infine, il Tribunale di Savona, ha ritenuto non provato il rapporto di lavoro posto a fondamento di ulteriori prelievi, come si vedrà oltre.
La prima censura va quindi rigettata perché il Tribunale di Savona non si è contraddetto e ha chiarito le ragioni della fondatezza della domanda formulata dal
, distinguendo l'indebita gestione della società (condotta esclusa) CP_1 dall'indebita appropriazione di somme in assenza di giustificazioni (condotta ritenuta sussistente).
* * *
5. Sulla seconda censura di appello.
L'appellante con la seconda censura contesta l'erroneità della sentenza in punto riconoscimento della sussistenza dell'indebito oggettivo e, comunque, delle condotte indebitamente appropriative sotto tre profili: i) l'estinzione di finanziamenti effettuati dai soci;
ii) il riparto di utili tra gli stessi;
iii) il pagamento di legittime retribuzioni a pag. 9/15 favore del socio lavoratore sostiene la Controparte_1 Parte_1 legittimità dei prelievi eseguiti sula scorta di queste tre causali.
L'appellante evidenzia che il socio non aveva un proprio conto Controparte_1 corrente, utilizzando quello della stessa che il conto della società Parte_1 non sarebbe mai stato a debito, che il conto SOCI C/UTILI sarebbe stato “utilizzato e contabilizzato in modo approssimativo e confuso, come del resto un po' tutta la contabilità societaria” (cfr. pag. 12 appello) motivo per cui il CTU avrebbe affermato la restituzione dei due finanziamenti (di 200.000,00 euro nel 2005 e di 210.000,00 euro nel 2006) “avendo a tal fine considerato tutte le uscite societarie (prelevamenti bancomat per il pagamento della benzina, spese varie di trasferta non correttamente contabilizzata) come restituzione a soci” (cfr. ibidem). in sostanza, Parte_1 ritiene che i prelievi ritenuti illegittimi siano invece stati eseguiti correttamente anche in ragione della promiscuità della contabilità e della gestione dei conti.
La censura è infondata.
Il CTU, a seguito della ricostruzione contabile effettuata, ha chiaramente evidenziato come non sarebbe stato possibile restituire alcun finanziamento o ripartire alcun utile ai soci: “Nell'anno 2005 la società possedeva un patrimonio netto negativo per euro
290.280. A seguito di quanto esposto in precedenza, la società era in deficit patrimoniale. Infatti, pur essendo in utile per 47.850 euro le perdite portate a nuovo degli anni pregressi di euro 373.122 sterilizzavano sia l'utile, che le riserve accumulate di euro 30.344, che infine il capitale sociale di euro 4.648 che veniva azzerato, residuando un Patrimonio Netto Negativo per euro 290.280. Quindi per l'anno in questione la società avrebbe dovuto prioritariamente dedicarsi al rafforzamento del patrimonio sociale, per consentire di conseguire agevolmente il proprio fine sociale e quindi i soci avrebbero dovuto non tanto aumentare il Capitale Sociale, ma ricostituire il Patrimonio Netto ed il Capitale Sociale stesso (290.280 + 4.648 = 294.928), erosi dalle perdite pregresse. A tal proposito ricordo il dettame normativo dell'art. 2303 cc che vieta di distribuire utili, se non realmente conseguiti. ll calcolo degli utili ripartibili tra i soci doveva essere operato sul patrimonio effettivo della società e, dunque, prima di effettuarsi qualsiasi trasferimento in capo ai soci, ripianare integralmente le perdite subìte nell'esercizio precedente. Nell'anno 2006 viene apportato il secondo pag. 10/15 finanziamento da parte dei soci per euro 210.000. Lo stesso viene utilizzato in parte a copertura di un debito contratto dal sig. ed in parte utilizzato a copertura CP_1 delle perdite pregresse. A fronte di questa operazione e dell'uso dell'utile conseguito viene “contabilmente” ripianato il Patrimonio Netto che passa ad un valore positivo complessivo di euro 64.995. Ma tale valore è solo apparente poiché contestualmente i soci distraggono per l'anno in corso dalle casse sociali la somma complessiva di euro
222.060,61 come acconto distribuzione utili. Questa operazione di artificio contabile di fatto azzera in finanziamento effettuato in quanto l'importo versato viene ripreso ed impoverisce il patrimonio sociale in un momento finanziario già critico per la
[...]
violando altresì il dettame dell'art. 2303 cc in capo alla distribuzione di CP_3 utili realmente perseguiti. Nell'anno 2007 la società chiude con un piccolo utile di euro 19.912, per l'anno 2008 con una perdita ingente di euro 157.681 e per l'anno
2009 con una ulteriore perdita di euro 32.983. Tuttavia nel quadriennio 2006-2009 il conto SOCI C/UTILI, quindi il conto che rappresenta il prelevamento in acconto alla distribuzione degli utili aumenta con prelevamenti da parte dei soci fino a raggiungere il valore di euro 510.272,73 (debito dei soci verso la società). A doverosa precisazione preciso che il saldo tra utili e perdite del quadriennio di riferimento porta al valore negativo di euro 35.326, quindi considerando che nel 2009 ricompaiono anche Perdite
Portate a Nuovo per euro 157.681, si riscontra un crescente impoverimento del patrimonio sociale” (cfr. pag. 21 CTU).
La relazione del CTU è molto dettagliata e permette uno spaccato chiaro della situazione patrimoniale della società, dalla quale non avrebbe dovuto essere prelavata alcuna somma.
“Da ciò ne consegue che nell'anno 2005, 2006, anche nell'anno 2009 e più in generale nel periodo analizzato, i soci avrebbero dovuto ricapitalizzare la società apportando finanziamenti in aumento del patrimonio o più precisamente non prelevando acconti sulla distribuzione di utili per euro 510.272,73” e “Nel corso del quadriennio esaminato 2006-2009 non esistono bilanci e/o rendiconti regolarmente approvati, vengono tuttavia effettuati prelevamenti e quindi distribuiti utili presunti per un saldo creditorio della società nei confronti dei soci pari a totali euro 510.272,73”.
(cfr. pagg. 21 e 29 CTU). pag. 11/15 La Corte di Cassazione ha precisato che “Nelle società di persone, e, in particolare, nella società in accomandita semplice, non sussiste, in caso di azzeramento del capitale per perdite, alcun obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società, fermo restando, però, che, riportate a nuovo le perdite, il calcolo degli utili ripartibili tra i soci, ai sensi dell'art. 2303 c.c., deve essere operato sul patrimonio effettivo della società e, dunque, ripianando integralmente le perdite subìte nell'esercizio precedente” (Cass. 23/2017).
La distribuzione di utili non realmente conseguiti comporta un atto illecito ai sensi dell'articolo 2303 c.c., che giustifica la richiesta di risarcimento per il danno arrecato ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
* * *
Quanto alla restituzione dei finanziamenti e alla violazione dell'articolo 2467 c.c.
(che secondo parte appellante non avrebbe potuto essere applicato nel caso concreto) il giudice di primo grado ha ritenuto che le restituzioni dei finanziamenti, impiegate per giustificare parte dei prelievi effettuati da avrebbero dovuto essere Parte_1 postergati, a causa della evidente difficoltà patrimoniale della società, fino alla soddisfazione dei creditori. I finanziamenti sono stati tre: due finanziamenti pari a
200.000,00 euro e 210.000,00 avvenuti rispettivamente nel 2005 e nel 2006 ad opera rispettivamente di e e un terzo finanziamento Controparte_1 Parte_1 infruttifero di 98.766,00 euro, avvenuto nell'anno 2009, che non risulta oggetto di
“restituzione” nel periodo 2006/2009.
Le difese di parte appellante, ovvero che i prelievi sarebbero stati effettuati prima del
2008 ed in forza del suo diritto alla restituzione dei finanziamenti eseguiti a favore della società, vengono smentite dalla CTU che ha indicato una evidente pregressa situazione di difficoltà finanziaria della società. Il CTU ha precisato che “ad una analisi della documentazione contabile risultano due “restituzione di finanziamenti” finanziamenti da parte dei soci: il primo per euro 200.000 avvenuto nell'anno 2005 ed il secondo per euro 210.000 avvenuto nell'anno 2006. Entrambi risultano estinti nelle medesime annualità dell'erogazione …” (cfr. pag. 11 CTU).
Il primo finanziamento non risulta restituito in forma monetaria, ma a copertura di un preesistente debito di per 43.195,26 euro e per 156.804,74 euro “a Controparte_1
pag. 12/15 seguito di rinuncia dello stesso, a copertura di perdite pregresse della Società” (cfr. pag. 11 CTU).
Il secondo finanziamento per 210.000,00 euro versato a titolo di Finanziamento
Infruttifero Soci da sul conto della società Ca.Ri.Sa. n. 867180 Parte_1 risulta completamente rimborsato entro il 31/12/2006 a mezzo prelievi riscontrati tramite le risultanze contabili dell'estratto conto Ca.Ri.Sa. n. 4047680 intestato a
(cfr. pag. 12 CTU). Parte_1
Il Supremo Collegio ha affermato che “in tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma;
ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi” (Cass. 12994/2019).
* * *
Risulta, infine, priva di riscontro documentale la qualità di socio lavoratore di con l'impossibilità di giustificare i prelievi effettuati da Controparte_1 Pt_1
a titolo di retribuzione. Il CTU ha precisato che “il socio lavoratore
[...] CP_1
non risulta inquadrato come dipendente della società e quindi allo stesso non
[...] spettano retribuzioni da lavoro dipendente ed è sprovvisto di busta paga. Sia pure in via eccezionale, secondo la sentenza della sezione lavoro della Cassazione, n. 23129 del
2010, “nella società di persone il socio può essere impiegato nell'azienda, come lavoratore subordinato”, ma non è questo il caso in quanto il signor Controparte_1 risulta registrato al n. 2 del libro matricola della società, come SOCIO. Infatti, prima come socio della s.n.c. e poi come accomandatario della s.a.s. (dopo l'uscita di Vella,
l'ingresso della e la trasformazione da s.n.c. a s.a.s.), non è stato dipendente Pt_1
pag. 13/15 della Società, ma era ugualmente dovuta la registrazione sul libro matricola ai fini
INAIL” (cfr. pag. 15 CTU).
Va, quindi, rigettata anche la seconda doglianza di appello sotto i diversi profili dedotti, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
* * *
6. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Invero, il Tribunale ha applicato correttamente il principio della soccombenza quanto alle spese di lite liquidate.
Quanto alle spese del presente grado va del pari applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, vista la nota spese depositata dal , ammesso CP_1 al patrocinio a spese delle Stato.
* * *
7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da nei confronti di Parte_1 CP_4
[...]
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
pag. 14/15
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata, e per questa in favore dell'Erario, le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 7.119,50 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 18/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 916/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: responsabilità amministratori nel procedimento iscritto al n. 916/2023 promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Frascherelli Andrea (C.F. - PEC andrea. C.F._2 [...]
e Tabbò Antonello (C.F. Email_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in piazza Diaz, n. 10/2, Savona Email_2
(SA), giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Buscaglia Giacomo (C.F. P.IVA_1
PEC , elettivamente CodiceFiscale_4 Email_3 domiciliata in via Paleocapa, n. 18/8, Savona (SA), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di appello appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 29/1/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 430/2023 datata13.12.2022 e depositata dal Tribunale Civile di Savona in data 15.6.2023, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza medesima per
i gravi e fondati motivi enunciati in atto di appello, previa ogni migliore vista declaratoria e statuizione:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO, previa eventuale ammissione di tutti i capitoli di prova dedotti dalla signora nella propria memoria istruttoria ex art. Parte_1
183 comma 6° n. 2 cpc e previa escussione dei testi nella medesima memoria indicati e riportati nel presente atto di appello al punto III,
ANNULLARE la sentenza in oggi impugnata in quanto resa in violazione della norma di cui all'art. 112 cpc e, per l'effetto, e in ogni caso, RESPINGERE la domanda avanzata dal in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto,
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte da parte attrice in primo grado nei confronti della signora , Parte_1
COMPENSARE, quanto meno parzialmente, le spese lite del primo grado di giudizio
VINTE LE SPESE DI LITE oltre accessori di legge”
* * *
-parte appellata Controparte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia a codesta Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza ed in particolare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, previa ogni meglio vista pronuncia:
1. In via principale, per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione in appello, dichiarare inammissibile e/o infondato e per l'effetto respingere ognuno dei motivi di impugnazione avanzati dalla società appellante.
2. Sempre in via principale, in esito a quanto accertato e dichiarato sub 1, confermare la sentenza n. 430/23 del Tribunale di Savona e accertare e dichiarare che la sig.ra in concorso con il sig. , ha Parte_1 Controparte_1 posto in essere condotte distrattive attraverso le quali si appropriata della soma di €
388.262,25 mediante prelievi sui conti bancari intestati alla società e dalla cassa della stessa Controparte_1 società in assenza giustificazione contabile o non attinenti all'attività societaria, pag. 2/15 conseguentemente condannare l'attrice al risarcimento del danno in favore del nella misura di € 388.262,25 o Controparte_1 della diversa somma emergenda in corso di causa. Vinte le spese e i compensi di causa”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona con sentenza 430/2023, pubblicata il 15/6/2023 così decideva:
“
1. In accoglimento della domanda del Controparte_1 accerta e dichiara che la convenuta si è appropriata della
[...] Parte_1 somma di € 388.262,25 mediante prelievi sui conti bancari intestati alla società e dalla cassa della stessa in assenza giustificazione contabile e/o non attinenti all'attività societaria, conseguentemente condanna a pagare in favore del Parte_1 la somma di € 388.262,25 oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda al saldo.
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 che liquida in € 15.000,00 per Controparte_2 competenze professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre refusione delle spese di CTU e di CTP e refusione delle spese di CU di legge.”
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti versati in causa che la società
[...]
di cui e il marito erano Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 rispettivamente socia accomandante ed accomandatario, veniva dichiarata fallita dal
Tribunale di Savona con sentenza n. 16/2010. Emerge che il
[...]
(da ora ) aveva Controparte_1 CP_1 evocato in giudizio sostenendo che la procedura fallimentare Parte_1 sarebbe stata a lei addebitabile, in quanto, da un lato si sarebbe arbitrariamente ingerita nella gestione della società e dall'altro avrebbe illecitamente prelevato somme di denaro complessivamente quantificate in 388.262,25 euro. Risulta che il CP_1 chiedeva, quindi, che tale condotta illecita venisse accertata e che Parte_1 venisse condannata a risarcire il danno quantificato nella stessa misura.
Emerge che si era costituita in giudizio non contestando di aver Parte_1 prelevato le somme indicate dal , ma sostenendo che i) i prelievi erano CP_1
pag. 3/15 stati effettuati in data antecedente all'entrata della società nello stato di sofferenza patrimoniale e che ii) sarebbero stati effettuati a titolo di restituzione dei finanziamenti operati dalla stessa nei confronti della società.
Risulta che il Tribunale di Savona istruiva la causa mediante una CTU e quindi affermava: i) che non vi erano “elementi tali da poter affermare <<un'ingerenza effettiva e rilevante nella gestione dell'attività della società>>”, come affermato nella pronuncia n. 39/2013 emessa sul emessa dalla Corte di Appello di Genova e in giudicato (la Corte era stata chiamata a pronunciarsi sull'estensione del fallimento alla socia accomandante, escludendolo); ii) che era stato poi iscritto un procedimento penale a carico anche di per avere essi distratto, in concorso con il marito, Parte_1 somme di pertinenza della società fallita, processo conclusosi con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per il reato loro ascritto;
iii) che aveva ammesso di aver prelavato 388.262,50 euro dalle casse Parte_1 sociali, dovendosi dunque verificare se le giustificazioni dalla medesima addotte fossero o meno meritevoli di tutela giuridica;
iv) che sosteneva di aver Parte_1 effettuato i prelevamenti prima che la società entrasse in sofferenza patrimoniale (da collocarsi nel 2008 a seguito dei gravi inadempimenti del proprio unico cliente Azimut) per avere tra il 2006 e il 2009 versato nelle casse sociali 908.462,00 euro e per avere prelevato solo 388.262,50 euro a titolo di restituzione di somme oggetto di finanziamento, a titolo di retribuzione al socio dipendente e a titolo di CP_1 ripartizione degli utili;
v) che il CTU aveva però rilevato come fossero stati prelevati tra il 2006 e il 2009 ben 510.272,73 euro con la causale di distribuzione di utili ai soci quando emergeva che già nell'anno 2005 la società versava in una situazione di crisi economica tale da non permettere alcuna distribuzione degli utili (“nell'anno 2005 la società possedeva un patrimonio netto negativo per euro 290.280”, cfr. pag. 21 CTU) giacché i soci avrebbero avuto “diritto alla percezione di utili solo se realmente conseguiti” (Cass.4454/1995), motivo per cui la distribuzione di utili inesistenti era da ritenersi indebito, soggetto alla ripetizione (Cass. n. 23/2017); vi) che il CTU aveva escluso la sussistenza di crediti dei soci derivanti da pregressi finanziamenti perché risultavano contabilizzate tre erogazioni in favore della società, due delle quali già restituite nell'anno stesso della loro effettuazione, mentre la terza erogazione era pag. 4/15 irrilevante perché effettuata successivamente al periodo nel quale il CP_1 aveva contestato l'indebita appropriazione di somme;
vii) che risultava violata la regola della postergazione a mente della quale “il credito restitutorio [dei soci] deve ritenersi postergato rispetto ai crediti di terzi, con al precisazione che <<la regola secondo cui il rimborso dei finanziamenti anomali concessi dai soci alla società è postergato rispetto soddisfazione degli altri creditori sociali integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea, fino a quando non sia superata la situazione difficoltà economico-finanziaria prevista dalla legge, del diritto al ed opera solo nel momento in si apre un concorso formale con gli sociali, ma anche durante vita della società< i>>> (Cass. Civ. n.12994/19)” (cfr. pag. 5 sentenza impugnata), motivo per cui la violazione della regola della postergazione comportava un danno economico per la massa dei creditori, che giustificava la domanda risarcitoria del
; viii) che non era emerso alcun documento dal quale poter evincere che CP_1
marito di fosse mai stati formalmente lavoratore Controparte_1 Parte_1 dipendente della società; ix) che risultavano inoltre privi di alcuna giustificazione ulteriori prelievi per contanti dalle casse sociali.
Il Tribunale di Savona all'esito del giudizio dichiarava, quindi, l'avvenuta appropriazione da parte della convenuta di quanto chiesto dal Parte_1
FALLIMENTO, cioè 388.262,25 euro e la condannava al risarcimento di tale importo oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello, chiedeva la sospensione della provvisoria Parte_1 esecutività della pronuncia impugnata e formulava due censure.
L'appellante con la prima censura lamentava la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e degli articoli 2033, 2043 e 2467 c.c. perché il Tribunale di Savona pur avendo rigettato la domanda del di accertamento del fatto illecito costituito dalla CP_1 indebita ingerenza di nella amministrazione della società, la aveva Parte_1 condannata a versare al l'importo di 388.262,25 euro, oltre interessi CP_1 legali dalla domanda al saldo.
pag. 5/15 L'appellante con la seconda censura lamentava l'erroneità della sentenza in punto riconoscimento della sussistenza dell'indebito oggettivo e, comunque, delle condotte appropriative con condanna dell'odierna appellante al risarcimento del danno asseritamente arrecato alla società fallita a fronte i) della liceità dei Controparte_1 diversi prelievi, ii) dell'estinzione dei finanziamenti effettuati dai soci negli anni 2005 e
2006, iii) della presenza di altri finanziamenti effettuati dai soci, senza alcuna violazione dell'articolo 2467 c.c., e iv) di prelievi legati alle retribuzioni al socio lavoratore
Controparte_1
L'appellante chiedeva quindi l'integrale riforma della sentenza impugnata, domandando di rinnovare l'istruttoria e di procedere quanto meno alla compensazione almeno parziale delle spese di lite in ragione del rigetto di parte delle avversarie domande.
Si costituiva e contestava nel merito le diverse Controparte_1 censure di controparte. L'appellato domandava, quindi, l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte provvedeva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza formulata dall'appellante che rigettava. La Corte rinviava, quindi, per la precisazione delle conclusioni e, poi, tratteneva la causa a decisione con i termini per il deposito degli atti di parte.
* * *
3. Sulle istanze istruttorie formulate dall'appellante.
L'appellante ha formulato istanze istruttorie, richiamando quelle già avanzate in primo grado.
L'istanza è inammissibile non avendo la parte formulato la medesima specifica istanza nelle precisazioni delle conclusioni. Invero, “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni pag. 6/15 preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione” (Cass. 5741/2019).
Le diverse istanze istruttorie formulate sono, comunque, tutte inammissibili sia perché i capitoli dedotti risultano relativi a circostanze non contestate o irrilevanti o generiche, sia perché non sono state formulate in sede di gravame specifiche doglianze relative alla ammissibilità e rilevanza delle prove dedotte.
Risulta, invero: i) che i capitoli da 1 a 5 sono relativi a circostanze pacifiche o non rilevanti ai fini del decidere;
ii) che i capitoli 6, 7 e 8 risultano dedotti in modo generico non indicando puntualmente il contenuto delle condotte rilevanti e la loro esatta collocazione nel tempo;
iii) che i capitoli 9 e 10 sono relativi a circostanze di natura documentale o 10 è ; iv) che i capitoli 11, 12 e 28 (in relazione al ruolo di CP_1
risultano generici e privi di concreti riscontri documentali;
v) che i capitoli da
[...]
13 a 19 sono relativi a circostanze in parte indicate in modo del tutto generico, in parte oggetto di prova documentale in parte irrilevanti ai fini del decidere;
vi) che i capitoli da
20 a 23 in parte risultano formulati in modo generico e in parte non sono rilevanti ali fini del decidere non esimendo da responsabilità l'appellante; vii) il capitolo 24, relativo al fatturato e ai prelievi, risulta generico e valutativo, non indicando causali e importi dei prelievi e ragioni della loro legittimità; viii) i capitoli 25, 26, 27, 29 e 30 sono relativi a circostanze in parte documentali e in parte irrilevanti ai fini del decidere.
Risulta in sostanza che a fronte della CTU contabile volta in primo grado, la prova reiterata in appello è formulata in modo del tutto generico quanto ai profili economici, alle ragioni dei prelievi e all'operato di non è in grado di fornire Controparte_1 alcun elemento utile ai fini del decidere, né rende necessario disporre ulteriori accertamenti tecnici.
Vanno quindi rigettate le istanze istruttorie formulate dall'appellante.
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale pronunciato la condanna in applicazione dell'art. 2033 c.c., che non era stato dedotto quale causa petendi dal fallimento.
pag. 7/15 impugna la sentenza nella parte in cui, da un lato, ha rigettato la Parte_1 domanda del di accertamento della responsabilità dell'appellante per CP_1
l'illecito costituito dalla indebita gestione della società e, dall'altro, la ha condannata per l'indebita appropriazione di 388.262,25 euro oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La censura è infondata.
Il Giudice di prime cure, invero, ha richiamato il contenuto della sentenza della Corte di Appello di Genova, emessa nella procedura fallimentare, che ha escluso l'estensione del fallimento anche nei confronti di affermando che non fossero Parte_1 provate condotte di gestione della società, ma ha evidenziato che i due coniugi (quindi anche avevano definito con patteggiamento il processo penale per Parte_1 appropriazione indebita in danno della società poi fallita, di cui Controparte_1
e il marito erano rispettivamente socia Parte_1 Controparte_1 accomandante ed accomandatario.
La sentenza della Corte aveva ad oggetto l'esame della fallibilità del socio accomandante e non altro. Invero, “nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che pone in essere atti propri della gestione sociale incorre, a norma dell'articolo 2320 c.c., nella decadenza dalla limitazione di responsabilità, sicché, ai sensi dell'articolo 147 l. fall., deve essergli esteso il fallimento” (Cass. 16984/2018).
Tali presupposti giuridici non rilevano per l'accertamento della diversa condotta distrattiva, fonte di illecito nei confronti della società, neppure contestata dalla attuale parte appellante. La sentenza penale di patteggiamento, unitamente alle altre risultanze non contestate, consente poi l'accertamento del danno contestato dal fallimento.
Infatti, secondo consolidato principio giurisprudenziale “la sentenza di patteggiamento costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice, il quale, ove intenda disconoscerne l'efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui
l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione: detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice” (Cass. Ord. 13034/2017, Cass. 2724/2001, Cass. 19505/2003 e
Cass. 24587/2010). pag. 8/15 Peraltro, essendo stato introdotto l'istituto del "patteggiamento allargato", anche il valore della disposizione dell'art. 445 cod. proc. pen., comma 1-bis, è stato rivisitato, tenendo conto di quanto rilevato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 155 del
13/5/1996), la quale, nel riconoscere la conformità del rito del patteggiamento ai principi della Costituzione, ha rilevato come anche la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. presupponga "pur sempre la responsabilità" dell'imputato e che, alla rinuncia a contestare "il fatto" come descritto nell'imputazione e la propria
"responsabilità", consegua che su di esso e sull'attribuzione all'imputato si formi il giudicato. E tale affermazione è stata ulteriormente rafforzata anche dalla modifica dell'art. 653 cod. proc. pen., operata dalla legge n. 97 del 2001, che, con l'eliminazione del riferimento alla sentenza pronuncia all'esito del dibattimento, ha consentito l'efficacia vincolante nel giudizio disciplinare, tanto della sentenza penale irrevocabile di condanna, che della sentenza di applicazione della pena su richiesta, con sostanziale parificazione di tutti i giudicati penali, derivanti da qualsiasi tipo di sentenza, come poi riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 336 del 3/11/2009.
Risulta che la situazione patrimoniale della società fosse, infatti, già in perdita prima dell'anno in cui si è aperta la procedura fallimentare (2008); quindi, non sarebbe stato possibile effettuare alcuna distribuzione degli utili tra i soci, né restituire finanziamenti e, infine, il Tribunale di Savona, ha ritenuto non provato il rapporto di lavoro posto a fondamento di ulteriori prelievi, come si vedrà oltre.
La prima censura va quindi rigettata perché il Tribunale di Savona non si è contraddetto e ha chiarito le ragioni della fondatezza della domanda formulata dal
, distinguendo l'indebita gestione della società (condotta esclusa) CP_1 dall'indebita appropriazione di somme in assenza di giustificazioni (condotta ritenuta sussistente).
* * *
5. Sulla seconda censura di appello.
L'appellante con la seconda censura contesta l'erroneità della sentenza in punto riconoscimento della sussistenza dell'indebito oggettivo e, comunque, delle condotte indebitamente appropriative sotto tre profili: i) l'estinzione di finanziamenti effettuati dai soci;
ii) il riparto di utili tra gli stessi;
iii) il pagamento di legittime retribuzioni a pag. 9/15 favore del socio lavoratore sostiene la Controparte_1 Parte_1 legittimità dei prelievi eseguiti sula scorta di queste tre causali.
L'appellante evidenzia che il socio non aveva un proprio conto Controparte_1 corrente, utilizzando quello della stessa che il conto della società Parte_1 non sarebbe mai stato a debito, che il conto SOCI C/UTILI sarebbe stato “utilizzato e contabilizzato in modo approssimativo e confuso, come del resto un po' tutta la contabilità societaria” (cfr. pag. 12 appello) motivo per cui il CTU avrebbe affermato la restituzione dei due finanziamenti (di 200.000,00 euro nel 2005 e di 210.000,00 euro nel 2006) “avendo a tal fine considerato tutte le uscite societarie (prelevamenti bancomat per il pagamento della benzina, spese varie di trasferta non correttamente contabilizzata) come restituzione a soci” (cfr. ibidem). in sostanza, Parte_1 ritiene che i prelievi ritenuti illegittimi siano invece stati eseguiti correttamente anche in ragione della promiscuità della contabilità e della gestione dei conti.
La censura è infondata.
Il CTU, a seguito della ricostruzione contabile effettuata, ha chiaramente evidenziato come non sarebbe stato possibile restituire alcun finanziamento o ripartire alcun utile ai soci: “Nell'anno 2005 la società possedeva un patrimonio netto negativo per euro
290.280. A seguito di quanto esposto in precedenza, la società era in deficit patrimoniale. Infatti, pur essendo in utile per 47.850 euro le perdite portate a nuovo degli anni pregressi di euro 373.122 sterilizzavano sia l'utile, che le riserve accumulate di euro 30.344, che infine il capitale sociale di euro 4.648 che veniva azzerato, residuando un Patrimonio Netto Negativo per euro 290.280. Quindi per l'anno in questione la società avrebbe dovuto prioritariamente dedicarsi al rafforzamento del patrimonio sociale, per consentire di conseguire agevolmente il proprio fine sociale e quindi i soci avrebbero dovuto non tanto aumentare il Capitale Sociale, ma ricostituire il Patrimonio Netto ed il Capitale Sociale stesso (290.280 + 4.648 = 294.928), erosi dalle perdite pregresse. A tal proposito ricordo il dettame normativo dell'art. 2303 cc che vieta di distribuire utili, se non realmente conseguiti. ll calcolo degli utili ripartibili tra i soci doveva essere operato sul patrimonio effettivo della società e, dunque, prima di effettuarsi qualsiasi trasferimento in capo ai soci, ripianare integralmente le perdite subìte nell'esercizio precedente. Nell'anno 2006 viene apportato il secondo pag. 10/15 finanziamento da parte dei soci per euro 210.000. Lo stesso viene utilizzato in parte a copertura di un debito contratto dal sig. ed in parte utilizzato a copertura CP_1 delle perdite pregresse. A fronte di questa operazione e dell'uso dell'utile conseguito viene “contabilmente” ripianato il Patrimonio Netto che passa ad un valore positivo complessivo di euro 64.995. Ma tale valore è solo apparente poiché contestualmente i soci distraggono per l'anno in corso dalle casse sociali la somma complessiva di euro
222.060,61 come acconto distribuzione utili. Questa operazione di artificio contabile di fatto azzera in finanziamento effettuato in quanto l'importo versato viene ripreso ed impoverisce il patrimonio sociale in un momento finanziario già critico per la
[...]
violando altresì il dettame dell'art. 2303 cc in capo alla distribuzione di CP_3 utili realmente perseguiti. Nell'anno 2007 la società chiude con un piccolo utile di euro 19.912, per l'anno 2008 con una perdita ingente di euro 157.681 e per l'anno
2009 con una ulteriore perdita di euro 32.983. Tuttavia nel quadriennio 2006-2009 il conto SOCI C/UTILI, quindi il conto che rappresenta il prelevamento in acconto alla distribuzione degli utili aumenta con prelevamenti da parte dei soci fino a raggiungere il valore di euro 510.272,73 (debito dei soci verso la società). A doverosa precisazione preciso che il saldo tra utili e perdite del quadriennio di riferimento porta al valore negativo di euro 35.326, quindi considerando che nel 2009 ricompaiono anche Perdite
Portate a Nuovo per euro 157.681, si riscontra un crescente impoverimento del patrimonio sociale” (cfr. pag. 21 CTU).
La relazione del CTU è molto dettagliata e permette uno spaccato chiaro della situazione patrimoniale della società, dalla quale non avrebbe dovuto essere prelavata alcuna somma.
“Da ciò ne consegue che nell'anno 2005, 2006, anche nell'anno 2009 e più in generale nel periodo analizzato, i soci avrebbero dovuto ricapitalizzare la società apportando finanziamenti in aumento del patrimonio o più precisamente non prelevando acconti sulla distribuzione di utili per euro 510.272,73” e “Nel corso del quadriennio esaminato 2006-2009 non esistono bilanci e/o rendiconti regolarmente approvati, vengono tuttavia effettuati prelevamenti e quindi distribuiti utili presunti per un saldo creditorio della società nei confronti dei soci pari a totali euro 510.272,73”.
(cfr. pagg. 21 e 29 CTU). pag. 11/15 La Corte di Cassazione ha precisato che “Nelle società di persone, e, in particolare, nella società in accomandita semplice, non sussiste, in caso di azzeramento del capitale per perdite, alcun obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società, fermo restando, però, che, riportate a nuovo le perdite, il calcolo degli utili ripartibili tra i soci, ai sensi dell'art. 2303 c.c., deve essere operato sul patrimonio effettivo della società e, dunque, ripianando integralmente le perdite subìte nell'esercizio precedente” (Cass. 23/2017).
La distribuzione di utili non realmente conseguiti comporta un atto illecito ai sensi dell'articolo 2303 c.c., che giustifica la richiesta di risarcimento per il danno arrecato ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
* * *
Quanto alla restituzione dei finanziamenti e alla violazione dell'articolo 2467 c.c.
(che secondo parte appellante non avrebbe potuto essere applicato nel caso concreto) il giudice di primo grado ha ritenuto che le restituzioni dei finanziamenti, impiegate per giustificare parte dei prelievi effettuati da avrebbero dovuto essere Parte_1 postergati, a causa della evidente difficoltà patrimoniale della società, fino alla soddisfazione dei creditori. I finanziamenti sono stati tre: due finanziamenti pari a
200.000,00 euro e 210.000,00 avvenuti rispettivamente nel 2005 e nel 2006 ad opera rispettivamente di e e un terzo finanziamento Controparte_1 Parte_1 infruttifero di 98.766,00 euro, avvenuto nell'anno 2009, che non risulta oggetto di
“restituzione” nel periodo 2006/2009.
Le difese di parte appellante, ovvero che i prelievi sarebbero stati effettuati prima del
2008 ed in forza del suo diritto alla restituzione dei finanziamenti eseguiti a favore della società, vengono smentite dalla CTU che ha indicato una evidente pregressa situazione di difficoltà finanziaria della società. Il CTU ha precisato che “ad una analisi della documentazione contabile risultano due “restituzione di finanziamenti” finanziamenti da parte dei soci: il primo per euro 200.000 avvenuto nell'anno 2005 ed il secondo per euro 210.000 avvenuto nell'anno 2006. Entrambi risultano estinti nelle medesime annualità dell'erogazione …” (cfr. pag. 11 CTU).
Il primo finanziamento non risulta restituito in forma monetaria, ma a copertura di un preesistente debito di per 43.195,26 euro e per 156.804,74 euro “a Controparte_1
pag. 12/15 seguito di rinuncia dello stesso, a copertura di perdite pregresse della Società” (cfr. pag. 11 CTU).
Il secondo finanziamento per 210.000,00 euro versato a titolo di Finanziamento
Infruttifero Soci da sul conto della società Ca.Ri.Sa. n. 867180 Parte_1 risulta completamente rimborsato entro il 31/12/2006 a mezzo prelievi riscontrati tramite le risultanze contabili dell'estratto conto Ca.Ri.Sa. n. 4047680 intestato a
(cfr. pag. 12 CTU). Parte_1
Il Supremo Collegio ha affermato che “in tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma;
ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi” (Cass. 12994/2019).
* * *
Risulta, infine, priva di riscontro documentale la qualità di socio lavoratore di con l'impossibilità di giustificare i prelievi effettuati da Controparte_1 Pt_1
a titolo di retribuzione. Il CTU ha precisato che “il socio lavoratore
[...] CP_1
non risulta inquadrato come dipendente della società e quindi allo stesso non
[...] spettano retribuzioni da lavoro dipendente ed è sprovvisto di busta paga. Sia pure in via eccezionale, secondo la sentenza della sezione lavoro della Cassazione, n. 23129 del
2010, “nella società di persone il socio può essere impiegato nell'azienda, come lavoratore subordinato”, ma non è questo il caso in quanto il signor Controparte_1 risulta registrato al n. 2 del libro matricola della società, come SOCIO. Infatti, prima come socio della s.n.c. e poi come accomandatario della s.a.s. (dopo l'uscita di Vella,
l'ingresso della e la trasformazione da s.n.c. a s.a.s.), non è stato dipendente Pt_1
pag. 13/15 della Società, ma era ugualmente dovuta la registrazione sul libro matricola ai fini
INAIL” (cfr. pag. 15 CTU).
Va, quindi, rigettata anche la seconda doglianza di appello sotto i diversi profili dedotti, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
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6. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Invero, il Tribunale ha applicato correttamente il principio della soccombenza quanto alle spese di lite liquidate.
Quanto alle spese del presente grado va del pari applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, vista la nota spese depositata dal , ammesso CP_1 al patrocinio a spese delle Stato.
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7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da nei confronti di Parte_1 CP_4
[...]
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
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3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata, e per questa in favore dell'Erario, le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 7.119,50 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 18/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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