Articolo 1 della Legge 24 luglio 1985, n. 435
Articolo 2
Versione
23 agosto 1985
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982.
Entrata in vigore il 23 agosto 1985