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Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 9792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9792 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15795/2017 R.G. proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO, rappresentato e difeso dall’avv. RC CC ,il quale elegge domicilio presso lo studio dell’avvocato Edoardo Ferragina, ed elegge domicilio digitale presso l’indirizzo marco.mecacci@firenze.pecavvocati.it -ricorrente- contro VA RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA, 52, presso lo studio dell’avvocato TAVERNESE AR ([...]) rappresentato e difeso da se stesso ([...]) Civile Sent. Sez. 5 Num. 9792 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: BALSAMO NA Data pubblicazione: 12/04/2023 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 2244/2016 depositata il 19/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere NA BALSAMO;
Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Il Consorzio di bonifica 4 Basso AL propone quattro motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata che, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto l'illegittimità degli avvisi di ingiunzione con i quali è stato richiesto all’avv. Mauro Vanni il pagamento del contributo di bonifica per le annualità di imposta 2008 e 2009; la CTR ha fondato la decisione sulle seguenti ragioni:- il Consorzio non ha assolto all'onere probatorio relativo alla produzione del decreto ministeriale contenente la delimitazione del cd. perimetro di contribuenza, non essendo sufficiente la semplice produzione del Piano di classifica per il riparto della contribuenza;
- ai sensi di quanto disposto dalla l. 13 febbraio 1933, n. 215, la delimitazione del perimetro di contribuenza è un'attività ulteriore rispetto alla classificazione dei comprensori di bonifica;
- la presunzione del beneficio non riguarda tutti gli immobili inclusi nel comprensorio, ma solo quelli compresi nel perimetro di contribuenza;
nella specie il Consorzio non ha prodotto né indicato il perimetro di contribuenza. Il controricorrente si è costituito con controricorso. Il P. G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. MOTIVI DI DIRITTO 2.Con il primo motivo il Consorzio lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod.proc.civ., la violazione degli att. 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. 31 dicembre 1992; 132, n. 4 cod.proc.civ., e 118 disp. att. cod.proc.civ.. Si duole che la sentenza impugnata confermi apoditticamente la motivazione dei giudici di prime cure, senza una approfondita disamina logica e giuridica dei motivi di appello. Il mero rinvio alla decisione di primo grado laddove afferma che il perimetro di contribuenza non può coincidere col piano di classifica, non ha affatto esplicitato le ragioni giuridiche poste a fondamento di siffatto argomentare. Lamenta, inoltre, il vizio di extrapetizione per avere il decidente travisato il motivo di ricorso proposto dal contribuente che lamentava la coincidenza del perimetro di contribuenza e non del piano di classifica. 3.Con il secondo motivo il Consorzio lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell'art. 2697 cod.civ., degli artt. 3 e 17, comma 1, del r.d. del 13.02.1933, n. 215 nonché dell’art. 15, comma 2 e 16 della legge reg. Toscana del 5.05.1994, n. 34. Riprendendo le motivazioni espresse nel primo motivo, contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata in base alla quale il perimetro di contribuenza non può coincidere col piano di classifica. Assume che il citato art. 15 stabilisce solo che il perimetro di contribuenza deve essere delimitato nell’ambito del comprensorio consortile, il che significa solo che il perimetro non può estendersi oltre il comprensorio e non anche che non possa corrispondere alla sua estensione;
il che risulta confermato dalle linee guida della Legge reg. del 27.12.2012, n. 79 che ha abrogato la precedente normativa e che espressamente prevede che il perimetro di contribuenza è l’area amministrativa coincidente o interna al comprensorio di bonifica. Deduce altresì che il perimetro di contribuenza risulta approvato con delibera del Consiglio dei delegati n. 1/I/83 del 25 febbraio 1983 e con deliberazione della Giunta Provinciale di PISA n. 546 del 27 marzo 1984. Coincidente col piano di classifica, deducendo che il primo è soltanto la cartografia allegata al piano predetto, che comprende gli immobili che ricevono i benefici come individuati dal piano di classifica. 4. Con il terzo e quarto motivo si prospetta la violazione delle norme in punto di distribuzione dell’onere della prova e segnatamente la violazione dell’art. 2697 cod.civ. ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.; nonché la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ.; per avere ritenuto sulla base delle contestazioni del sign. Vanni, che l’onere di provare il beneficio diretto per il fondo gravava sul Consorzio, il quale aveva invece dimostrato che il fondo era incluso nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, di talchè, in assenza di specifica contestazione in ordine al Piano di classifica, l’onere di provare l’assenza di benefici per la proprietà incombeva sul contribuente. 5. Con il quarto motivo denuncia nuovamente il vizio di extrapetizione assumendo che il sign. Vanni non aveva affatto contestato il Piano di classifica neppure in via incidentale. 6. L’ultimo strumento di ricorso reca il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ.; per avere i giudici territoriali trascurato di esaminare il piano di classifica, il perimetro di contribuenza e la relazione peritale allegata nel giudizio di primo grado(doc. nn. 7 e n. 10 allegati all’atto di costituzione davanti alla CTP di Pisa). 7. Con atto del 15.02.2023, il difensore del Consorzio Di Bonifica 4 Basso AL dichiarava di rinunciare al ricorso, munito di procura speciale, essendo intervenuta una composizione transattiva della controversia;
tale atto è sottoscritto digitalmente dal difensore della società ricorrente;
devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss cod proc civ.. In via preliminare, con riguardo all'esito del presente giudizio, deve essere rilevata la incidenza della rinuncia, in quanto il legislatore di cui al d.lgs. del 2.02.2006, n. 40 inequivocamente volto al rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell'art. 391 secondo comma cod.proc.civ. per il quale il ricorrente può (e non più deve) essere condannato alle spese, ha avallato l'ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione della rinuncia, che prevale quale manifestazione della volontà abdicativa rispetto ad altre forme decisionali (in termini Cass. 26.7.2008 n. 19154; Cass.
7.11.2008 n. 26850; Cass. 28.12.2009 n. 27425). La fattispecie in esame, in relazione al suddetto profilo, è disciplinata dall'art. 390 cod.proc.civ., nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi dell'art. 75, co. 2, del d.l. del 21.06.2013, n. 69 ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge (legge n. 9.8.2013 n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013). Ai sensi della citata disposizione, la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse che vi appongono il visto. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 cod.proc.civ. la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 cod.proc.civ. La rinuncia al ricorso per cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, produce quindi l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. del 9.03.1990, n. 1923; Cass. del 05/05/2011, n. 9857; Cass. del 21/06/2016 , n. ; Cass. del 22/05/2019, n. 13923); l'accettazione rileva solo ai fini delle spese (Cass del 29.07.2014, n.17187). Nel caso de quo, pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio. Ricorrono le condizioni di cui all'art. 92 cpc, vigente ratione temporis, per compensare le spese processuali, in considerazione del comportamento delle parti che sono giunte ad una soluzione stragiudiziale della controversia. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : <in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, 17, della i. 228 2012, che pone a carico ricorrente rimasto soccombente l'obbligo versare un ulteriore importo titolo contributo unificato, non trova applicazione in caso rinuncia al ricorso per cassazione quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici rigetto dell'impugnazione o sua declaratoria d'inammissibilità improcedibilità e, trattandosi eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è stretta interpretazione e suscettibile, pertanto, estensiva analogica.> ( vedi Cass. del 07/12/2018, n. 31732; Cass del 27/04/2018, n. 10198; Cass. del 07/06/2018, n. 14782).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara la compensazione delle spese di lite. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della
Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Il Consorzio di bonifica 4 Basso AL propone quattro motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata che, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto l'illegittimità degli avvisi di ingiunzione con i quali è stato richiesto all’avv. Mauro Vanni il pagamento del contributo di bonifica per le annualità di imposta 2008 e 2009; la CTR ha fondato la decisione sulle seguenti ragioni:- il Consorzio non ha assolto all'onere probatorio relativo alla produzione del decreto ministeriale contenente la delimitazione del cd. perimetro di contribuenza, non essendo sufficiente la semplice produzione del Piano di classifica per il riparto della contribuenza;
- ai sensi di quanto disposto dalla l. 13 febbraio 1933, n. 215, la delimitazione del perimetro di contribuenza è un'attività ulteriore rispetto alla classificazione dei comprensori di bonifica;
- la presunzione del beneficio non riguarda tutti gli immobili inclusi nel comprensorio, ma solo quelli compresi nel perimetro di contribuenza;
nella specie il Consorzio non ha prodotto né indicato il perimetro di contribuenza. Il controricorrente si è costituito con controricorso. Il P. G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. MOTIVI DI DIRITTO 2.Con il primo motivo il Consorzio lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod.proc.civ., la violazione degli att. 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. 31 dicembre 1992; 132, n. 4 cod.proc.civ., e 118 disp. att. cod.proc.civ.. Si duole che la sentenza impugnata confermi apoditticamente la motivazione dei giudici di prime cure, senza una approfondita disamina logica e giuridica dei motivi di appello. Il mero rinvio alla decisione di primo grado laddove afferma che il perimetro di contribuenza non può coincidere col piano di classifica, non ha affatto esplicitato le ragioni giuridiche poste a fondamento di siffatto argomentare. Lamenta, inoltre, il vizio di extrapetizione per avere il decidente travisato il motivo di ricorso proposto dal contribuente che lamentava la coincidenza del perimetro di contribuenza e non del piano di classifica. 3.Con il secondo motivo il Consorzio lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell'art. 2697 cod.civ., degli artt. 3 e 17, comma 1, del r.d. del 13.02.1933, n. 215 nonché dell’art. 15, comma 2 e 16 della legge reg. Toscana del 5.05.1994, n. 34. Riprendendo le motivazioni espresse nel primo motivo, contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata in base alla quale il perimetro di contribuenza non può coincidere col piano di classifica. Assume che il citato art. 15 stabilisce solo che il perimetro di contribuenza deve essere delimitato nell’ambito del comprensorio consortile, il che significa solo che il perimetro non può estendersi oltre il comprensorio e non anche che non possa corrispondere alla sua estensione;
il che risulta confermato dalle linee guida della Legge reg. del 27.12.2012, n. 79 che ha abrogato la precedente normativa e che espressamente prevede che il perimetro di contribuenza è l’area amministrativa coincidente o interna al comprensorio di bonifica. Deduce altresì che il perimetro di contribuenza risulta approvato con delibera del Consiglio dei delegati n. 1/I/83 del 25 febbraio 1983 e con deliberazione della Giunta Provinciale di PISA n. 546 del 27 marzo 1984. Coincidente col piano di classifica, deducendo che il primo è soltanto la cartografia allegata al piano predetto, che comprende gli immobili che ricevono i benefici come individuati dal piano di classifica. 4. Con il terzo e quarto motivo si prospetta la violazione delle norme in punto di distribuzione dell’onere della prova e segnatamente la violazione dell’art. 2697 cod.civ. ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.; nonché la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ.; per avere ritenuto sulla base delle contestazioni del sign. Vanni, che l’onere di provare il beneficio diretto per il fondo gravava sul Consorzio, il quale aveva invece dimostrato che il fondo era incluso nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, di talchè, in assenza di specifica contestazione in ordine al Piano di classifica, l’onere di provare l’assenza di benefici per la proprietà incombeva sul contribuente. 5. Con il quarto motivo denuncia nuovamente il vizio di extrapetizione assumendo che il sign. Vanni non aveva affatto contestato il Piano di classifica neppure in via incidentale. 6. L’ultimo strumento di ricorso reca il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ.; per avere i giudici territoriali trascurato di esaminare il piano di classifica, il perimetro di contribuenza e la relazione peritale allegata nel giudizio di primo grado(doc. nn. 7 e n. 10 allegati all’atto di costituzione davanti alla CTP di Pisa). 7. Con atto del 15.02.2023, il difensore del Consorzio Di Bonifica 4 Basso AL dichiarava di rinunciare al ricorso, munito di procura speciale, essendo intervenuta una composizione transattiva della controversia;
tale atto è sottoscritto digitalmente dal difensore della società ricorrente;
devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss cod proc civ.. In via preliminare, con riguardo all'esito del presente giudizio, deve essere rilevata la incidenza della rinuncia, in quanto il legislatore di cui al d.lgs. del 2.02.2006, n. 40 inequivocamente volto al rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell'art. 391 secondo comma cod.proc.civ. per il quale il ricorrente può (e non più deve) essere condannato alle spese, ha avallato l'ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione della rinuncia, che prevale quale manifestazione della volontà abdicativa rispetto ad altre forme decisionali (in termini Cass. 26.7.2008 n. 19154; Cass.
7.11.2008 n. 26850; Cass. 28.12.2009 n. 27425). La fattispecie in esame, in relazione al suddetto profilo, è disciplinata dall'art. 390 cod.proc.civ., nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi dell'art. 75, co. 2, del d.l. del 21.06.2013, n. 69 ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge (legge n. 9.8.2013 n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013). Ai sensi della citata disposizione, la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse che vi appongono il visto. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 cod.proc.civ. la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 cod.proc.civ. La rinuncia al ricorso per cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, produce quindi l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. del 9.03.1990, n. 1923; Cass. del 05/05/2011, n. 9857; Cass. del 21/06/2016 , n. ; Cass. del 22/05/2019, n. 13923); l'accettazione rileva solo ai fini delle spese (Cass del 29.07.2014, n.17187). Nel caso de quo, pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio. Ricorrono le condizioni di cui all'art. 92 cpc, vigente ratione temporis, per compensare le spese processuali, in considerazione del comportamento delle parti che sono giunte ad una soluzione stragiudiziale della controversia. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : <in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, 17, della i. 228 2012, che pone a carico ricorrente rimasto soccombente l'obbligo versare un ulteriore importo titolo contributo unificato, non trova applicazione in caso rinuncia al ricorso per cassazione quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici rigetto dell'impugnazione o sua declaratoria d'inammissibilità improcedibilità e, trattandosi eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è stretta interpretazione e suscettibile, pertanto, estensiva analogica.> ( vedi Cass. del 07/12/2018, n. 31732; Cass del 27/04/2018, n. 10198; Cass. del 07/06/2018, n. 14782).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara la compensazione delle spese di lite. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della