TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 22 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2615/2021 R.G. e vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Messina presso lo studio dell'Avv. Angela Paladina che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1 presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e Maria
Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: ripristino assegno d'invalidità civile Legge 118/'71
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 23/06/2021, adiva il Tribunale del lavoro al fine Parte_1
di ottenere la condanna dell' al ripristino dell'assegno di invalidità in suo favore CP_2
relativamente agli anni 2020 e 2021, illegittimamente sospeso seppure mai formalmente revocato. A sostegno dell'azione promossa, parte ricorrente rappresentava che con verbale del
06.07.2006 era stato accertato che egli presentava il 75% d'invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa (04.08.2004) e che in data 27.10.2017 la Prefettura di Messina aveva riconosciuto con decreto la sussistenza del diritto invocato;
il proponente Parte_1 forniva prova della sussistenza del requisito economico mediante deposito dell'attestazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2020 e autocertificazione per il
2021, concludendo per il ripristino dell'invocata prestazione a far tempo dalla data di sospensione, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi.
Con verbale del 27/09/2022 veniva disposta la rimessione in termini per rinnovare la notifica del ricorso introduttivo a controparte, posto che la difesa non aveva rispettato il termine previsto dall'art. 415, co. V, c.p.c..
Costituitosi in giudizio, l deduceva preliminarmente la tardività della successiva notifica CP_2
ex art. 291 c.p.c. (che non rispettava il termine fissato del giudice) e, rappresentando che l'originaria prestazione era stata revocata per ingiustificata assenza del ricorrente alla visita medica di revisione, chiedeva il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instauratosi, ritenuta matura la causa per la decisione, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Va in primo luogo affermato che la costituzione di parte resistente, a seguito della tardiva notifica di controparte, consentiva la rituale instaurazione del contraddittorio e che pertanto il ricorso non può dichiararsi improcedibile;
ciò alla luce della pronuncia della Corte di
Cassazione n. 9307/2020 citata dal resistente (“è improcedibile l'appello … non solo quando la notifica è stata omessa del tutto, ma anche quando non sia avvenuta in tempo utile per permettere la difesa di parte appellante e lo svolgimento della discussione della causa”).
Nessuna di tale ipotesi si è in concreto verificata nel caso che ci occupa.
Nel merito si osserva come manca agli atti un provvedimento di revoca o sospensione della prestazione di cui il ricorrente legittimamente beneficiava e, quanto alla visita di “verifica ordinaria” asseritamente comunicata a controparte, non viene prodotto dall' resistente CP_3
l'avviso di notifica della raccomandata che comunicava a controparte di presentarsi alla stessa.
3. Decisione e spese.
In conclusione, il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce dell'originario provvedimento di accertamento del diritto alla prestazione, ad oggi in vigore non essendo stato formalmente revocato od anche solo sospeso.
Riguardo alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' CP_2
come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a il diritto al ripristino della liquidazione Parte_1
dell'assegno di invalidità per gli anni 2020-2021;
- condanna l' al pagamento della prestazione riconosciuta con interessi legali e CP_2
rivalutazione monetaria nei limiti dell'art.16 legge n. 412/1991 a decorrere da ogni singolo rateo e sino al soddisfo,
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente complessivamente CP_2
liquidate in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarsi.
Messina, 23 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando