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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza verbale di udienza del 18/4/2025
Alle ore 12:47 nell'interesse della resistente è presente, per delega dell'avv. Silvio CP_1
Garofalo, l'avv. Maria Cristina Cotticelli, che si riporta alle richieste e difese in atti.
Nell'impugnare l'avverso dedotto, ci si riporta agli atti e conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Per parte ricorrente è presente l'avv. Alessandra Cristoforo per delega dell'avv. Giorgia
Gaudino, la quale si riporta al proprio ricorso introduttivo nonché alle note autorizzate da ultimo depositate e insiste per le conclusioni ivi rassegnate.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429
c.p.c., mandando la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'udienza del 18.04.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 3889/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
. iva , in persona del legale rappresentate p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Avellino, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giorgia
Gaudino ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via dei Giuseppe Fiorelli, n.5
(indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_2
con sede legale in Roma, in persona del Presidente p.t., rappresentato P.IVA_2
e difeso, giusta procura generale alle liti per notar in Fiumicino del Persona_1
23.01.2023, dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente, in Avellino, Via Roma, n. 17, (indirizzo p.e.c. indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 22.12.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice
2 del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare il diritto della in persona del suo legale rappresentante, ad usufruire Parte_1 dell'incentivo previsto dal comma 10 bis dell'articolo 2 della Legge 92/2012 come modificata dal DL 76/2013 con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato in favore dei signori , , Parte_2 Parte_3
, , ; 2) Parte_4 Parte_5 Parte_6 condannare l' in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore ad applicare gli sgravi accertati come dovuti in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato in favore dei signori
[...]
, , , Pt_2 Parte_3 Parte_4
, ; 3) Con vittoria di spese, diritti ed Parte_5 Parte_6 onorari di causa”.
La premesso di essere un'azienda operante nel settore della vigilanza Parte_1 privata armata e di occupare alle proprie dipendenze 480 dipendenti, esponeva di aver proceduto, nel mese di giugno 2021, all'assunzione di cinque lavoratori percettori di
Naspi, già in precedenza dipendenti della società in ragione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Rappresentato, quindi, che alla cessazione dei suddetti rapporti di lavoro a tempo determinato le parti avevano sottoscritto verbali di conciliazione in sede protetta con rinuncia da parte dei lavoratori al diritto di precedenza, evidenziava di aver richiesto all' all'atto delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, l'incentivo di cui CP_1 all'art. 2, L. 92/2012, co. 10 bis come modificata dal DL 76/2013.
Lamentava, dunque, il mancato accoglimento della suddetta richiesta di incentivo, riferendo di aver proposto ricorso amministrativo nei confronti dell' , rimasto CP_2 privo di riscontro.
In punto di diritto, riteneva la violazione dell'art. 2 co. 10 bis della Legge 92/2012 come modificata dal D.L. 76/2013, stante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per beneficiare dell'incentivo e l'assenza delle condizioni ostative previste dalla norma.
In particolare, evidenziava che i lavoratori interessati avevano rinunciato al diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato in sede di conciliazione in sede sindacale e che, inoltre, non era stato comminato loro licenziamento.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
2.11.2023 si costituiva in giudizio l' instando per il rigetto del ricorso. CP_1
3 Evidenziava la mancata dimostrazione del possesso dei necessari requisiti per il beneficio contributivo ex art. 2, comma 10 bis, della L. 28 giugno 2012, n. 92
(introdotto dall'art. 7, comma 5, del D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99).
Faceva rilevare che i dipendenti in relazione ai quali era stato rivendicato il diritto al beneficio avevano prestato in precedenza attività lavorativa presso la ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 6 Parte_1 mesi, maturando ex art. 24 del D.lgs. n. 81/2015, il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla medesima azienda nel periodo successivo.
Rappresentava che con verbale di conciliazione gli stessi lavoratori, pochi giorni prima di essere riassunti dalla con contratti a tempo indeterminato, Parte_1 rinunciavano, in cambio della corresponsione di un bonus economico, al diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla Parte_1 nel periodo successivo alla scadenza del loro precedente rapporto a termine di durata ultrasemestrale.
Precisava, dunque, che l'assunzione dei suddetti lavoratori con contratto a tempo indeterminato costituiva attuazione di un obbligo preesistente, ostativo al diritto al beneficio in oggetto.
Sottolineava che la rinuncia al diritto di precedenza non aveva efficacia a fini previdenziali, rilevando esclusivamente nei rapporti tra i lavoratori e l'azienda.
Concludeva eccependo la prescrizione estintiva e la decadenza in ordine a tutte le azioni esperite nel presente giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Il giudizio ha ad oggetto la spettanza dell'incentivo previsto dall'art. 2 comma 10 bis della l. 92/2012.
Vale premettere che per giurisprudenza costante l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile (ex multis, n. Cass. 16351/2007).
4 Pertanto, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie di volta in volta invocata, e ciò sia che si controverta sulla spettanza in sé del beneficio, sia che l'oggetto del contendere riguardi la sua misura (cfr. ex aliis Cass. n. 1157 del 2018).
L'art. 2, co. 10 bis citato stabilisce che“Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.
Ai fini del riconoscimento dell'incentivo in parola è, in sintesi, richiesto che: a) siano assunti a tempo pieno e indeterminato lavoratori che usufruiscono di b) il Pt_7 datore di lavoro non sia tenuto all'assunzione; c) i lavoratori assunti non siano stati licenziati nei sei mesi antecedenti dall'impresa che assume.
La società ricorrente ha dedotto di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ex lege ai fini dell'ottenimento dell'incentivo in oggetto.
L' ha contestato la sussistenza del secondo dei suddetti presupposti, facendo CP_1 rilevare che i lavoratori , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e erano già stati assunti alle dipendenze
[...] Parte_5 Parte_6 della ricorrente con contratti a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi, sicchè
l'azienda era tenuta e obbligata ad assumere i suddetti lavoratori a tempo indeterminato, ricorrendo il diritto di precedenza all'assunzione in ossequio al disposto di cui all'art. 24, 1° co. del D.lgs. n. 81/2015, il quale prevede che “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi
5 dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.
Di contro, la tesi propugnata da parte attrice fa leva sull'insussistenza di un obbligo all'assunzione, posto che i lavoratori , Parte_2 Parte_3
, , non hanno mai espresso la Parte_4 Parte_5 Parte_6 volontà di esercitare il diritto di precedenza per avervi, anzi, espressamente rinunciato giusta verbali di conciliazione sottoscritti in sede protetta, sicché, essendo avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato per la spontanea iniziativa della società datrice di lavoro e non in esecuzione di un obbligo di legge, si deve riconoscere alla stessa società il diritto agli sgravi contributivi rivendicati.
Tanto riepilogato, dalle risultanze dell'istruttoria documentale risulta pacifico e documentato che:
a) la società ricorrente assumeva i lavoratori Parte_2 Parte_3
, e con contratti di lavoro a Parte_4 Parte_5 Parte_6 tempo determinato di durata maggiore di sei mesi e segnatamente: dal Pt_2
21.06.2019 al 16.06.2021; dal 8.06.2019 al 4.06.2021; dal Pt_3 Parte_4
25.06.2019 al 20.06.2021; dal 3.06.2020 al 31.05.2021 e dal Pt_5 Pt_6
23.05.2019 al 19.05.2021, con qualifica di guardie particolari giurate CCNL AN
PR (vedasi Unilav in produzione e in produzione ricorrente); CP_1
b) i lavoratori erano titolari di un diritto di precedenza per la riassunzione presso la società ricorrente, in virtù dell'art. 24 del D.lgs. n. 81/2015, il quale riserva un diritto di precedenza di dodici mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato per le mansioni già espletate nei confronti di lavoratori che abbiano lavorato con uno o più contratti a termine per un periodo superiore a sei mesi;
c) con verbali di conciliazione rispettivamente del 18.6.2021 ( ), 9.6.2021 Pt_2
( ), 22.6.2021 ( ) e 1.6.2021 ( e , i predetti lavoratori Pt_3 Parte_4 Pt_5 Pt_6 rinunciavano al diritto di precedenza;
d) in data 24.6.2021 ( ), 15.6.2021 ( ), 29.6.2021 ( ) 11.6.2021 Pt_2 Pt_3 Parte_4
( ) e 5.6.2021 la società ricorrente assumeva i suddetti lavoratori a tempo Pt_5 indeterminato con la stessa qualifica del precedente contratto a tempo determinato, chiedendo di usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 2 co. 10 bis L. 92/2012.
Al fine di stabilire il possesso, in capo alla società ricorrente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio fiscale in oggetto, è dunque necessario chiarire se le rinunce al diritto di precedenza all'assunzione contenute nei verbali di conciliazione allegati siano
6 idonee a produrre effetti in merito alla spettanza dell'incentivo di cui all'art. 2 co. 10 bis della l. 92/2012 preteso.
Giova a tal fine richiamare, in tema di incentivi all'assunzione, l'art. 31, comma 1° lett.
a) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 secondo cui “Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione”.
Orbene, nel caso di specie, l'assunzione dei lavoratori rappresenta adempimento dell'obbligo sancito dall'art. 24, 1° co. d. lgs 81/2015, osservandosi al riguardo che sebbene il successivo comma 4 del medesimo art. 24 preveda che il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro, tuttavia una lettura sistematica delle norme applicabili alla fattispecie che tenga conto anche della loro ratio, deve indurre a reputare irrilevante la circostanza che il lavoratore non abbia espresso la volontà di esercitare il diritto di precedenza.
Infatti, in base alle disposizioni normative sopra richiamate per escludere il diritto alle agevolazioni contributive è sufficiente il mero fatto che l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, a prescindere dalla circostanza che questo obbligo sia stato poi in concreto neutralizzato dalle parti per effetto di una dichiarazione di rinuncia.
Invero, la previsione dell'art. 24, 4° co. cit. vale unicamente a regolare l'esercizio del diritto di precedenza nei rapporti fra il lavoratore ed il datore di lavoro nel senso che, in ipotesi, ove il lavoratore non manifesti la propria volontà non può poi avanzare istanze risarcitorie qualora il datore assuma altro personale.
Diversamente, qualora i lavoratori siano stati effettivamente assunti a tempo indeterminato come nell'odierna fattispecie, si deve necessariamente ritenere che l'assunzione sia avvenuta in attuazione di un obbligo di legge, non essendovi dubbio che la società, in base ad una norma di legge (art. 24, 1° co. D. lgs 81/2015), sia tenuta ad assumere i lavoratori, avendo questi ultimi lavorato con contratti a termine per un periodo superiore a sei mesi, per ciò stesso dovendo escludersi il diritto a beneficiare delle agevolazioni contributive.
7 In altri termini l'esclusione del diritto alla fruizione degli sgravi contributivi risulta correlata alle ipotesi, considerate nella loro oggettività, in cui sussiste a carico del datore di lavoro –per mera previsione di legge o di contratto collettivo- un obbligo di assunzione (come nel caso del lavoratore assunto a termine), a prescindere dal fatto che quel diritto sia stato poi in concreto esercitato dal lavoratore.
Si tratta di una scelta legislativa che risponde a valutazioni sottratte alla disponibilità delle parti (che, pertanto, non potrebbero privarla di operatività con la loro condotta), sicché ove entro il lasso temporale previsto dalla legge per l'esercizio del diritto di precedenza il lavoratore precedentemente assunto a termine venga assunto a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro, l'assunzione deve intendersi avvenuta in attuazione dell'obbligo di legge;
ciò senza considerare che, ad ogni buon conto, nella specie le rinunce al diritto di precedenza effettuate dai lavoratori in sede di conciliazione sindacale devono intendersi dagli stessi tacitamente revocate e private di qualsivoglia efficacia per effetto della successiva scelta di essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal medesimo datore di lavoro parte del precedente contratto (per una ricostruzione in questi termini vedi Corte di Appello di Bari sentenza n. 358/2023).
4. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, complessivamente considerate, il ricorso va rigettato.
5. Le spese processuali, in ossequio al principio di causalità seguono la soccombenza della società ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunziando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni altra istanza e/o eccezione assorbite e/o disattese così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna in persona del l.r. p. t., al pagamento delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 1.865,00 (euromilleottocentosseantacinque/00), oltre accessori.
Così deciso in Avellino, il 18.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
Settore Lavoro e Previdenza verbale di udienza del 18/4/2025
Alle ore 12:47 nell'interesse della resistente è presente, per delega dell'avv. Silvio CP_1
Garofalo, l'avv. Maria Cristina Cotticelli, che si riporta alle richieste e difese in atti.
Nell'impugnare l'avverso dedotto, ci si riporta agli atti e conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Per parte ricorrente è presente l'avv. Alessandra Cristoforo per delega dell'avv. Giorgia
Gaudino, la quale si riporta al proprio ricorso introduttivo nonché alle note autorizzate da ultimo depositate e insiste per le conclusioni ivi rassegnate.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429
c.p.c., mandando la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'udienza del 18.04.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 3889/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
. iva , in persona del legale rappresentate p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Avellino, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giorgia
Gaudino ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via dei Giuseppe Fiorelli, n.5
(indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_2
con sede legale in Roma, in persona del Presidente p.t., rappresentato P.IVA_2
e difeso, giusta procura generale alle liti per notar in Fiumicino del Persona_1
23.01.2023, dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente, in Avellino, Via Roma, n. 17, (indirizzo p.e.c. indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 22.12.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice
2 del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare il diritto della in persona del suo legale rappresentante, ad usufruire Parte_1 dell'incentivo previsto dal comma 10 bis dell'articolo 2 della Legge 92/2012 come modificata dal DL 76/2013 con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato in favore dei signori , , Parte_2 Parte_3
, , ; 2) Parte_4 Parte_5 Parte_6 condannare l' in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore ad applicare gli sgravi accertati come dovuti in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato in favore dei signori
[...]
, , , Pt_2 Parte_3 Parte_4
, ; 3) Con vittoria di spese, diritti ed Parte_5 Parte_6 onorari di causa”.
La premesso di essere un'azienda operante nel settore della vigilanza Parte_1 privata armata e di occupare alle proprie dipendenze 480 dipendenti, esponeva di aver proceduto, nel mese di giugno 2021, all'assunzione di cinque lavoratori percettori di
Naspi, già in precedenza dipendenti della società in ragione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Rappresentato, quindi, che alla cessazione dei suddetti rapporti di lavoro a tempo determinato le parti avevano sottoscritto verbali di conciliazione in sede protetta con rinuncia da parte dei lavoratori al diritto di precedenza, evidenziava di aver richiesto all' all'atto delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, l'incentivo di cui CP_1 all'art. 2, L. 92/2012, co. 10 bis come modificata dal DL 76/2013.
Lamentava, dunque, il mancato accoglimento della suddetta richiesta di incentivo, riferendo di aver proposto ricorso amministrativo nei confronti dell' , rimasto CP_2 privo di riscontro.
In punto di diritto, riteneva la violazione dell'art. 2 co. 10 bis della Legge 92/2012 come modificata dal D.L. 76/2013, stante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per beneficiare dell'incentivo e l'assenza delle condizioni ostative previste dalla norma.
In particolare, evidenziava che i lavoratori interessati avevano rinunciato al diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato in sede di conciliazione in sede sindacale e che, inoltre, non era stato comminato loro licenziamento.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
2.11.2023 si costituiva in giudizio l' instando per il rigetto del ricorso. CP_1
3 Evidenziava la mancata dimostrazione del possesso dei necessari requisiti per il beneficio contributivo ex art. 2, comma 10 bis, della L. 28 giugno 2012, n. 92
(introdotto dall'art. 7, comma 5, del D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99).
Faceva rilevare che i dipendenti in relazione ai quali era stato rivendicato il diritto al beneficio avevano prestato in precedenza attività lavorativa presso la ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 6 Parte_1 mesi, maturando ex art. 24 del D.lgs. n. 81/2015, il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla medesima azienda nel periodo successivo.
Rappresentava che con verbale di conciliazione gli stessi lavoratori, pochi giorni prima di essere riassunti dalla con contratti a tempo indeterminato, Parte_1 rinunciavano, in cambio della corresponsione di un bonus economico, al diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla Parte_1 nel periodo successivo alla scadenza del loro precedente rapporto a termine di durata ultrasemestrale.
Precisava, dunque, che l'assunzione dei suddetti lavoratori con contratto a tempo indeterminato costituiva attuazione di un obbligo preesistente, ostativo al diritto al beneficio in oggetto.
Sottolineava che la rinuncia al diritto di precedenza non aveva efficacia a fini previdenziali, rilevando esclusivamente nei rapporti tra i lavoratori e l'azienda.
Concludeva eccependo la prescrizione estintiva e la decadenza in ordine a tutte le azioni esperite nel presente giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Il giudizio ha ad oggetto la spettanza dell'incentivo previsto dall'art. 2 comma 10 bis della l. 92/2012.
Vale premettere che per giurisprudenza costante l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile (ex multis, n. Cass. 16351/2007).
4 Pertanto, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie di volta in volta invocata, e ciò sia che si controverta sulla spettanza in sé del beneficio, sia che l'oggetto del contendere riguardi la sua misura (cfr. ex aliis Cass. n. 1157 del 2018).
L'art. 2, co. 10 bis citato stabilisce che“Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.
Ai fini del riconoscimento dell'incentivo in parola è, in sintesi, richiesto che: a) siano assunti a tempo pieno e indeterminato lavoratori che usufruiscono di b) il Pt_7 datore di lavoro non sia tenuto all'assunzione; c) i lavoratori assunti non siano stati licenziati nei sei mesi antecedenti dall'impresa che assume.
La società ricorrente ha dedotto di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ex lege ai fini dell'ottenimento dell'incentivo in oggetto.
L' ha contestato la sussistenza del secondo dei suddetti presupposti, facendo CP_1 rilevare che i lavoratori , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e erano già stati assunti alle dipendenze
[...] Parte_5 Parte_6 della ricorrente con contratti a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi, sicchè
l'azienda era tenuta e obbligata ad assumere i suddetti lavoratori a tempo indeterminato, ricorrendo il diritto di precedenza all'assunzione in ossequio al disposto di cui all'art. 24, 1° co. del D.lgs. n. 81/2015, il quale prevede che “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi
5 dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.
Di contro, la tesi propugnata da parte attrice fa leva sull'insussistenza di un obbligo all'assunzione, posto che i lavoratori , Parte_2 Parte_3
, , non hanno mai espresso la Parte_4 Parte_5 Parte_6 volontà di esercitare il diritto di precedenza per avervi, anzi, espressamente rinunciato giusta verbali di conciliazione sottoscritti in sede protetta, sicché, essendo avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato per la spontanea iniziativa della società datrice di lavoro e non in esecuzione di un obbligo di legge, si deve riconoscere alla stessa società il diritto agli sgravi contributivi rivendicati.
Tanto riepilogato, dalle risultanze dell'istruttoria documentale risulta pacifico e documentato che:
a) la società ricorrente assumeva i lavoratori Parte_2 Parte_3
, e con contratti di lavoro a Parte_4 Parte_5 Parte_6 tempo determinato di durata maggiore di sei mesi e segnatamente: dal Pt_2
21.06.2019 al 16.06.2021; dal 8.06.2019 al 4.06.2021; dal Pt_3 Parte_4
25.06.2019 al 20.06.2021; dal 3.06.2020 al 31.05.2021 e dal Pt_5 Pt_6
23.05.2019 al 19.05.2021, con qualifica di guardie particolari giurate CCNL AN
PR (vedasi Unilav in produzione e in produzione ricorrente); CP_1
b) i lavoratori erano titolari di un diritto di precedenza per la riassunzione presso la società ricorrente, in virtù dell'art. 24 del D.lgs. n. 81/2015, il quale riserva un diritto di precedenza di dodici mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato per le mansioni già espletate nei confronti di lavoratori che abbiano lavorato con uno o più contratti a termine per un periodo superiore a sei mesi;
c) con verbali di conciliazione rispettivamente del 18.6.2021 ( ), 9.6.2021 Pt_2
( ), 22.6.2021 ( ) e 1.6.2021 ( e , i predetti lavoratori Pt_3 Parte_4 Pt_5 Pt_6 rinunciavano al diritto di precedenza;
d) in data 24.6.2021 ( ), 15.6.2021 ( ), 29.6.2021 ( ) 11.6.2021 Pt_2 Pt_3 Parte_4
( ) e 5.6.2021 la società ricorrente assumeva i suddetti lavoratori a tempo Pt_5 indeterminato con la stessa qualifica del precedente contratto a tempo determinato, chiedendo di usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 2 co. 10 bis L. 92/2012.
Al fine di stabilire il possesso, in capo alla società ricorrente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio fiscale in oggetto, è dunque necessario chiarire se le rinunce al diritto di precedenza all'assunzione contenute nei verbali di conciliazione allegati siano
6 idonee a produrre effetti in merito alla spettanza dell'incentivo di cui all'art. 2 co. 10 bis della l. 92/2012 preteso.
Giova a tal fine richiamare, in tema di incentivi all'assunzione, l'art. 31, comma 1° lett.
a) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 secondo cui “Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione”.
Orbene, nel caso di specie, l'assunzione dei lavoratori rappresenta adempimento dell'obbligo sancito dall'art. 24, 1° co. d. lgs 81/2015, osservandosi al riguardo che sebbene il successivo comma 4 del medesimo art. 24 preveda che il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro, tuttavia una lettura sistematica delle norme applicabili alla fattispecie che tenga conto anche della loro ratio, deve indurre a reputare irrilevante la circostanza che il lavoratore non abbia espresso la volontà di esercitare il diritto di precedenza.
Infatti, in base alle disposizioni normative sopra richiamate per escludere il diritto alle agevolazioni contributive è sufficiente il mero fatto che l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, a prescindere dalla circostanza che questo obbligo sia stato poi in concreto neutralizzato dalle parti per effetto di una dichiarazione di rinuncia.
Invero, la previsione dell'art. 24, 4° co. cit. vale unicamente a regolare l'esercizio del diritto di precedenza nei rapporti fra il lavoratore ed il datore di lavoro nel senso che, in ipotesi, ove il lavoratore non manifesti la propria volontà non può poi avanzare istanze risarcitorie qualora il datore assuma altro personale.
Diversamente, qualora i lavoratori siano stati effettivamente assunti a tempo indeterminato come nell'odierna fattispecie, si deve necessariamente ritenere che l'assunzione sia avvenuta in attuazione di un obbligo di legge, non essendovi dubbio che la società, in base ad una norma di legge (art. 24, 1° co. D. lgs 81/2015), sia tenuta ad assumere i lavoratori, avendo questi ultimi lavorato con contratti a termine per un periodo superiore a sei mesi, per ciò stesso dovendo escludersi il diritto a beneficiare delle agevolazioni contributive.
7 In altri termini l'esclusione del diritto alla fruizione degli sgravi contributivi risulta correlata alle ipotesi, considerate nella loro oggettività, in cui sussiste a carico del datore di lavoro –per mera previsione di legge o di contratto collettivo- un obbligo di assunzione (come nel caso del lavoratore assunto a termine), a prescindere dal fatto che quel diritto sia stato poi in concreto esercitato dal lavoratore.
Si tratta di una scelta legislativa che risponde a valutazioni sottratte alla disponibilità delle parti (che, pertanto, non potrebbero privarla di operatività con la loro condotta), sicché ove entro il lasso temporale previsto dalla legge per l'esercizio del diritto di precedenza il lavoratore precedentemente assunto a termine venga assunto a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro, l'assunzione deve intendersi avvenuta in attuazione dell'obbligo di legge;
ciò senza considerare che, ad ogni buon conto, nella specie le rinunce al diritto di precedenza effettuate dai lavoratori in sede di conciliazione sindacale devono intendersi dagli stessi tacitamente revocate e private di qualsivoglia efficacia per effetto della successiva scelta di essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal medesimo datore di lavoro parte del precedente contratto (per una ricostruzione in questi termini vedi Corte di Appello di Bari sentenza n. 358/2023).
4. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, complessivamente considerate, il ricorso va rigettato.
5. Le spese processuali, in ossequio al principio di causalità seguono la soccombenza della società ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunziando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni altra istanza e/o eccezione assorbite e/o disattese così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna in persona del l.r. p. t., al pagamento delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 1.865,00 (euromilleottocentosseantacinque/00), oltre accessori.
Così deciso in Avellino, il 18.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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