Ordinanza cautelare 9 luglio 2024
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 01/09/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00399/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Ceci, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Enrico De Nicola, 1a;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Questura de L'Aquila, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto del Questore della Provincia di L’Aquila -OMISSIS-, emesso in data-OMISSIS-, con il quale il predetto Questore ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è soggetto straniero che dimora in Italia ed ha ottenuto al riguardo vari permessi di soggiorno.
Nello specifico il signor -OMISSIS- in data -OMISSIS- otteneva dalla Questura di Modena un permesso di soggiorno per motivi di ''minore età" valido sino al -OMISSIS-, cui seguivano altri permessi di soggiorno fino all’ultimo emesso dalla Questura di L’Aquila in data-OMISSIS- per motivi di lavoro subordinato e valido fino al -OMISSIS-.
In data -OMISSIS- al signor -OMISSIS- veniva notificato il decreto del Questore della Provincia di L’Aquila -OMISSIS- del -OMISSIS-, di cui in epigrafe, con il quale il predetto Questore ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- per le ragioni ivi puntualmente indicate.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 12 giugno 2024, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione di legge art. 10 bis Legge 241/90 - Omessa comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza - Mancata partecipazione dell’interessato al relativo procedimento amministrativo. Eccesso di potere;
2) Violazione di legge e/o falsa applicazione - art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del D.Lgs. 286/98 - Eccesso di potere - Difetto d’istruttoria e di motivazione. Violazione art. 3 Legge 241/90;
3) Violazione degli artt. 5, commi 5, 5 bis e 6 nonché art. 19, commi 1 e 2 del D.Lgs. 286/98.
Si è costituito in giudizio, in data 14 giugno 2024, il Ministero dell’Interno, depositando documentazione e relativa relazione.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2024 è stata emessa l’ordinanza n. 128/2024, con cui è stata accolta la proposta domanda cautelare in quanto “ il ricorrente afferma che la propria istanza di permesso di soggiorno del -OMISSIS-, cui il provvedimento si riferisce, era stata già positivamente delibata da parte dell’Amministrazione, essendo il ricorrente in possesso di permesso di soggiorno, depositato in atti, con scadenza al -OMISSIS-, e che dunque il provvedimento di diniego impugnato erra nell’individuare l’istanza cui lo stesso si riferisce, in quanto esso, contrariamente a quanto nello stesso affermato, provvede non sull’istanza del ricorrente del -OMISSIS-ma su quella, diversa, del -OMISSIS-, inoltrata dallo stesso con kit postale; ”.
In data 3 gennaio 2025 il Ministero dell’Interno ha depositato ulteriore relazione.
Infine, all’udienza pubblica del 26 febbraio 2025, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è fondato nel merito e va accolto.
2. - Il Collegio osserva che, nello specifico, appare fondato, in via dirimente ed assorbente rispetto agli altri motivi, il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente ha affermato dapprima che il decreto di rigetto del permesso di soggiorno impugnato è stato emesso “ in esito alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data-OMISSIS- e non in data -OMISSIS-(ricevuta domanda del -OMISSIS- – inoltrata con kit postale - num. assicurata -OMISSIS-con appuntamento in Commissariato PS di Avezzano in data -OMISSIS- – domanda diversa da quella presa in considerazione dalla Questura e indicata nell’atto di diniego) ”.
Sula base di quanto sopra evidenziato in punto di fatto, parte ricorrente ha poi dedotto la censura di difetto di istruttoria del procedimento (e la conseguente illegittimità del provvedimento di diniego impugnato a causa di tale difetto) affermando che “ Non risulta infatti corrispondente alla realtà (evidentemente per un errore di consultazione nelle banche dati) che trattasi del rinnovo del permesso di soggiorno presentato con istanza in data -OMISSIS-, poiché la Questura di L’Aquila aveva già rinnovato all’interessato il permesso di soggiorno per ulteriori 2 anni, dal -OMISSIS- al -OMISSIS-. Tale erronea indicazione ha molto valore per il ricorrente ed esattamente perché la Questura nell’adottare il provvedimento di diniego, ha “rivalorizzato” in negativo la denuncia penale a carico dell’interessato del -OMISSIS- dei Carabinieri di San Benedetto Dei Marsi (AQ) e la collegata sentenza di condanna – non definitiva ( risultante dal certificato dei carichi pendenti), questione penale, non definitiva, che era stata invece già oggetto di valutazione (in questo caso positiva - cioè di elemento non ostativo) nel precedente rinnovo del permesso di soggiorno, quello valido dal -OMISSIS- al -OMISSIS-. ”.
A tal riguardo, il Collegio osserva, in punto di fatto, che risulta incontestata la circostanza secondo cui il provvedimento impugnato è stato emesso in riferimento all’istanza del ricorrente del -OMISSIS-, come espressamente scritto nello stesso provvedimento, e che dunque la Questura de L’Aquila, nella presente vicenda, ha proceduto alla valutazione di una domanda inconferente rispetto al procedimento di che trattasi, essendo agli atti il permesso di soggiorno del ricorrente che indica, quale data di rilascio, il -OMISSIS- e, quale data di scadenza, il -OMISSIS- e, dunque, essendo acclarato che in data -OMISSIS- il ricorrente era già in possesso di un permesso di soggiorno destinato a scadere oltre un anno dopo.
Il Collegio rileva, inoltre, che parte resistente nulla ha affermato nella propria relazione in merito a tale punto, non provvedendo a ricostruire puntualmente in fatto la serie di domande di permesso di soggiorno da ultimo presentate dal ricorrente e, soprattutto, non contestando la ricostruzione del medesimo esposta nel ricorso relativamente al fatto che il provvedimento di diniego impugnato ha errato nell’individuare la domanda di rinnovo di permesso di soggiorno cui rispondere.
Preso atto di tale circostanza di fatto, da ritenere acclarata in base al principio di non contestazione, il Collegio rileva che, come già affermato nell’ordinanza n. 128/2024, l’erronea individuazione nel provvedimento impugnato dell’istanza di permesso di soggiorno che lo stesso intende definire “ risulta rilevante ai fini dei vizi lamentati, in quanto in tale specifica vicenda l’Amministrazione ha errato nell’individuare l’istanza del ricorrente su cui provvedere e deve, pertanto, provvedere sulla istanza da ultimo presentata; ”.
In altri termini, in un procedimento ad istanza di parte come quello di che trattasi, nel caso l’Amministrazione erri nell’individuare l’istanza su cui deve provvedere ne deriva che il provvedimento finale emesso risulta illegittimo per difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione ha risposto ad una istanza differente da quella per cui il ricorrente ha attivato il relativo procedimento e tale circostanza rende dunque illegittimo il provvedimento finale adottato.
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso è fondato nel merito e va accolto.
4. - Sussistono giusti motivi, in ragione della complessità della vicenda, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.