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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, alla scadenza del termine di cui all' art 127 ter c.p.c. il 6.2.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G 7048/2024
TRA la Sig.ra nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) ed ivi residente a[...], rappresentata e C.F._1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dagli Avv.ti Laura Fortuna (C.F.
e Claudia Podestà (CF: C.F._2
), nonché domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia C.F._3
Podestà in Pozzuoli (Na) al Corso della Repubblica n. 42, la quale dichiara in uno ai suoi procuratori di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente n. di fax. 08118746250 e/o ai seguenti indirizzi Pec: Email_1
Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. n. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso,in virtù di procura ad lites per Notar del Persona_1 22.03.24repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, , dall'Avv. Maria Sofia Lizzi(C.F.
- PEC : C.F._4
t) e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso Email_3 CP_ la sede di via A. De Gasperi, 55-Napoli (Fax: 081 . 19926338).
-I
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- Con ricorso ritualmente notificato esponeva che . Parte_1
- aveva svolto attività di cameriera di hotel
- che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo che il ctu nel giudizio per ATP concludeva ritenendo che la ricorrente non aveva diritto all' assegno di inabilità ex L222/84
che era affetta da “quadro algico disfunzionale al distretto del rachide (segmento cervico- brachiale lombare sede di protrusioni discali) con associata/riferita sindrome
1 fibromialgica alle piccole articolazioni in soggetto in normopeso. Condizione con riverberi funzionali di entità medio/moderata”
-che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale muovendo contestazioni alla stessa per non avere considerato tutte le patologie ed averle sottostimate :
Il consulente conclusivamente aveva ritenuto di non riconoscere alla ricorrente il beneficio dell'assegno di invalidità ex l. 222/84 giacché, a suo modo di vedere, la condizione clinica della ricorrente non ha un'incidenza sulla capacità lavorativa attitudinale dello stesso e non è tale da ridurre la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle personali attitudini, permanentemente a meno di un terzo cosi come stabilito dall'art. 1 della legge 12.06.84 n. 222.
Ebbene ritenendo errata la predetta valutazione medico-legale in quanto viziata da diverse contraddizioni e/o carenze diagnostico valutative ed, altresì, carente nelle motivazioni medico-legali ed a tratti scientificamente errate, in ordine alla prestazione richiesta. beneficio economico. si chiedeva che il Tribunale adito voglia disporre nuova CTU in cui il nel Merito
a) accertasse e dichiarasse che la ricorrente è affetto da patologie tali da determinare una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in modo permanente a meno di un terzo con decorrenza dalla domanda amministrativa del (o gradatamente da altra successiva data dovesse emergere in giudizio) e quindi sia meritevole di ottenere da tale data il beneficio dell'assegno ex lege 222/94
Si costituiva l' eccependo la genericità dell' opposizione nel merito il rigetto della CP_1 stessa vinte le spese .
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti sulla base dei rilievi posti alla CTu . All' esito del deposito dei chiarimenti, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. in data 6.2.2025 decideva la causa come da sentenza contestuale Il ricorso in opposizione va respinto.. Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione e nei successivi chiarimenti – che devono intendersi qui richiamata
– hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto, anche alla luce della nuova documentazione medica della nuova valutazione medica non sono tali da ridurre la capacità di lavoro in misura inferiore ad un terzo , nell'occupazione confacente alle sue attitudini,). il Ctu osserva “Sulla base dell'esame medico obiettivo-funzionale effettuato, e della documentazione medica esaminata è possibile indicare che l'espressione di cui , allo stato, risulta portatrice Parte_1
1) è ,attualmente, affetta da : quadro algico Parte_1 disfunzionale al distretto del rachide (segmento cervico-brachiale lombare sede di protrusioni discali) con associata/riferita sindrome fibromialgica alle piccole articolazioni in soggetto in normopeso. Condizione con riverberi funzionali di entità medio/moderata.
2) L'affezione invalidante individuabile allo stato non ha subito una evoluzione in peius - rispetto alla precedente valutazione tecnica medico-legale effettuata dalla
2 Commissione dell' che non riconosceva il sostanziarsi del requisito sanitario di CP_1 cui alla Legge
12 giugno 1984, n. 222 (art. 1 comma 1) così come desumibile dall'esame
clinico-funzionale eseguito e dalla documentazione medica esaminata.
3) la capacità lavorativa di non risulta (sulla base della Parte_1 documentazione esaminata e dei risultati dell'esame clinico effettuato) ridotta a meno di un terzo nell'occupazione confacente alle sue attitudini, che è quella di cameriera
d'albergo.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto in sede di CTU e di successivi chiarimenti (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata, difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 16858/2022 dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto.
b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Si comunichi
Napoli 6.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, alla scadenza del termine di cui all' art 127 ter c.p.c. il 6.2.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G 7048/2024
TRA la Sig.ra nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) ed ivi residente a[...], rappresentata e C.F._1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dagli Avv.ti Laura Fortuna (C.F.
e Claudia Podestà (CF: C.F._2
), nonché domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia C.F._3
Podestà in Pozzuoli (Na) al Corso della Repubblica n. 42, la quale dichiara in uno ai suoi procuratori di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente n. di fax. 08118746250 e/o ai seguenti indirizzi Pec: Email_1
Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. n. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso,in virtù di procura ad lites per Notar del Persona_1 22.03.24repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, , dall'Avv. Maria Sofia Lizzi(C.F.
- PEC : C.F._4
t) e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso Email_3 CP_ la sede di via A. De Gasperi, 55-Napoli (Fax: 081 . 19926338).
-I
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- Con ricorso ritualmente notificato esponeva che . Parte_1
- aveva svolto attività di cameriera di hotel
- che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo che il ctu nel giudizio per ATP concludeva ritenendo che la ricorrente non aveva diritto all' assegno di inabilità ex L222/84
che era affetta da “quadro algico disfunzionale al distretto del rachide (segmento cervico- brachiale lombare sede di protrusioni discali) con associata/riferita sindrome
1 fibromialgica alle piccole articolazioni in soggetto in normopeso. Condizione con riverberi funzionali di entità medio/moderata”
-che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale muovendo contestazioni alla stessa per non avere considerato tutte le patologie ed averle sottostimate :
Il consulente conclusivamente aveva ritenuto di non riconoscere alla ricorrente il beneficio dell'assegno di invalidità ex l. 222/84 giacché, a suo modo di vedere, la condizione clinica della ricorrente non ha un'incidenza sulla capacità lavorativa attitudinale dello stesso e non è tale da ridurre la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle personali attitudini, permanentemente a meno di un terzo cosi come stabilito dall'art. 1 della legge 12.06.84 n. 222.
Ebbene ritenendo errata la predetta valutazione medico-legale in quanto viziata da diverse contraddizioni e/o carenze diagnostico valutative ed, altresì, carente nelle motivazioni medico-legali ed a tratti scientificamente errate, in ordine alla prestazione richiesta. beneficio economico. si chiedeva che il Tribunale adito voglia disporre nuova CTU in cui il nel Merito
a) accertasse e dichiarasse che la ricorrente è affetto da patologie tali da determinare una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in modo permanente a meno di un terzo con decorrenza dalla domanda amministrativa del (o gradatamente da altra successiva data dovesse emergere in giudizio) e quindi sia meritevole di ottenere da tale data il beneficio dell'assegno ex lege 222/94
Si costituiva l' eccependo la genericità dell' opposizione nel merito il rigetto della CP_1 stessa vinte le spese .
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti sulla base dei rilievi posti alla CTu . All' esito del deposito dei chiarimenti, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. in data 6.2.2025 decideva la causa come da sentenza contestuale Il ricorso in opposizione va respinto.. Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione e nei successivi chiarimenti – che devono intendersi qui richiamata
– hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto, anche alla luce della nuova documentazione medica della nuova valutazione medica non sono tali da ridurre la capacità di lavoro in misura inferiore ad un terzo , nell'occupazione confacente alle sue attitudini,). il Ctu osserva “Sulla base dell'esame medico obiettivo-funzionale effettuato, e della documentazione medica esaminata è possibile indicare che l'espressione di cui , allo stato, risulta portatrice Parte_1
1) è ,attualmente, affetta da : quadro algico Parte_1 disfunzionale al distretto del rachide (segmento cervico-brachiale lombare sede di protrusioni discali) con associata/riferita sindrome fibromialgica alle piccole articolazioni in soggetto in normopeso. Condizione con riverberi funzionali di entità medio/moderata.
2) L'affezione invalidante individuabile allo stato non ha subito una evoluzione in peius - rispetto alla precedente valutazione tecnica medico-legale effettuata dalla
2 Commissione dell' che non riconosceva il sostanziarsi del requisito sanitario di CP_1 cui alla Legge
12 giugno 1984, n. 222 (art. 1 comma 1) così come desumibile dall'esame
clinico-funzionale eseguito e dalla documentazione medica esaminata.
3) la capacità lavorativa di non risulta (sulla base della Parte_1 documentazione esaminata e dei risultati dell'esame clinico effettuato) ridotta a meno di un terzo nell'occupazione confacente alle sue attitudini, che è quella di cameriera
d'albergo.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto in sede di CTU e di successivi chiarimenti (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata, difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 16858/2022 dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto.
b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Si comunichi
Napoli 6.2.2025 Il Giudice del Lavoro
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