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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 45532/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Daniela Marconi Giudice dott. Maria Antonietta Ricci Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 45532/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. ANDREA PASQUARIELLO ( ) e C.F._2 dell'avv. GIUSEPPE PANCANI ( ), elettivamente domiciliato VIA C.F._3
CAVOUR, 80 50129 FIRENZE presso il difensore avv. GIUSEPPE PANCANI
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._4
MARRA (C.F. ) e dell'avv. CARLO MARIA MASIERI (C.F. C.F._5
), elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 13 20123 MILANO C.F._6
presso il difensore avv. PAOLO MARRA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta pagina 1 di 12 - in rito, dato atto che il contratto definitivo di cessione di quote sottoscritto dalle parti in data
20.12.2019 non contiene deroghe convenzionali della competenza territoriale, dichiarare l'incompe-tenza territoriale del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il Tribunale di Padova o, in alternativa, quello di Firenze e, per l'effetto, dichiararlo inefficace e/o invalido e comunque revocarlo;
- nel merito, dato atto che il contratto definitivo di cessione di quote sottoscritto dalle parti in data 20.12.2019 non contiene penali di alcun tipo, dichiarare infondate le pretese creditorie di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiararlo inefficace e/o invalido e comunque revocarlo.
- nel merito, in subordine e denegata ipotesi, dato atto che parte opposta non ha allegato e provato nessun danno dal supposto inadempimento, e tenuto conto di un ammontare manifestamente eccessivo della penale applicata, ridurre equamente la stessa ai sensi dell'art. 1384 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace e/o invalido e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze di causa».
Per parte opposta Controparte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande proposte da Parte_3
e dal signor e per l'effetto confermare integralmente il Decreto
[...] Parte_2
Ingiuntivo;
In via subordinata, nel merito: rigettare tutte le domande proposte da Parte_3
e dal signor e per l'effetto condannare i medesimi, in solido tra loro
[...] Parte_2
o come meglio ritenuto dal Tribu-nale, al pagamento a favore del signor di Controparte_1
quanto risulterà dovuto in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio, incluso rim-borso spese 15%, oltre CPA e IVA come per legge, anche relativamente alla fase monitoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 16762/2020, R.G. n. 22191/2020, emesso in data 28 ottobre 2020 su ricorso di , questo Tribunale ha ingiunto Controparte_1
pagina 2 di 12 - alla (nel prosieguo anche solo Parte_3
”), in solido con il pagamento Parte_3 Parte_2 dell'importo di euro 137.500,00 a titolo di penale per l'inadempimento secondo quanto previsto dal contratto di cessione di quote sottoscritto fra le parti il 12 dicembre
2019,
- alla sola il pagamento dell'importo di euro 9.333,00 a titolo di Parte_3 rimborso spese sempre in base a quanto previsto nel medesimo contratto,
- ad entrambi i debitori il pagamento dell'importo di euro 2.500,00 per onorari di procedura ed euro 406,50 per relativi esborsi.
Contro tale decreto ingiuntivo hanno proposto tempestiva opposizione e Parte_3
Parte_2 eccependo:
o l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
o la carenza di legittimazione in capo al presunto creditore ; Controparte_1
o la carenza di legittimazione in capo al presunto debitore
[...]
Parte_2
o la mancanza di titolo, stante l'intervenuto superamento del contratto preliminare di cessione di quote sociali azionato in via monitoria tramite la conclusione del contratto definitivo, mancante delle clausole sulla base azionate in sede monitoria;
o la nullità della notifica del d.i. opposto stante la mancata indicazione del numero del decreto medesimo e l'assenza dell'attestazione di conformità della copia notificata all'originale telematico;
o la mancata notifica del d.i. opposto a personalmente;
Parte_2 chiedendo, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di nullità o inefficacia.
si è costituito in giudizio: Controparte_1
- contestando l'invalidità della notifica effettuata nei confronti di parte opponente;
- affermando l'esclusiva competenza del Tribunale di Milano, come concordata fra le parti;
- lamentando l'infondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva e delle deduzioni avversarie in punto di superamento del contratto preliminare ad opera di quello definitivo;
- chiedendo, quindi,
1. in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione impugnata;
2. in via principale nel merito, rigettarsi tutte le domande proposte dagli opponenti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 12 All'esito della prima udienza di comparizione delle parti il Giudice istruttore, ritenuta l'infondatezza prima facie di tutte le eccezioni svolte da parte opponente, ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato e concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
Nelle memorie intermedie gli attori opponenti hanno
- insistito nella fondatezza dei motivi di opposizione proposti e delle domande formulate, chiedendo, altresì,
o la revoca della provvisoria esecutorietà del d.i. concessa ex art. 648 c.p.c., producendo a sostegno documentazione bancaria asseritamente comprovante l'adempimento delle obbligazioni previste in capo a e ad Parte_3 dal contratto per cui è causa;
Parte_2
o la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, la declaratoria di non debenza delle somme oggetto di ingiunzione da parte degli opponenti;
o in ogni caso, la riduzione ad equità della penale ex contractu prevista e per il pagamento della quale è stata emessa l'ingiunzione qui contestata;
- chiesto l'ammissione di prova per testi;
il convenuto opposto ha
- informato delle condotte degli opponenti atte a spogliarsi dei propri beni;
- eccepito l'irritualità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'istanza di revoca della provvisoria esecutività concessa ex art. 648 c.p.c.;
- eccepito la tardività e l'inammissibilità delle domande ex adverso formulate solo con la prima memoria istruttoria;
- rilevato la non intervenuta contestazione da parte degli opponenti dell'inadempimento lamentato nei loro confronti;
- eccepito l'inammissibilità della prova orale per testi richiesta dagli attori opponenti.
Ritenuta la prova orale per testi richiesta da parte attrice opponente inammissibile e rilevata l'irrevocabilità del provvedimento ex art. 648 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e dunque rimessa al Collegio per la decisione sulle domande come riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che le domande di parte attrice opponente possano trovare accoglimento nei limiti di cui infra.
ha chiesto ed ottenuto un'ingiunzione di pagamento nei confronti della Controparte_1 dell'ammontare complessivo di Controparte_2 euro 146.833,00, di cui euro 137.500,00 asseritamente dovuti a titolo di penale per
l'inadempimento a degli obblighi di fare assunti con la sottoscrizione del contratto pagina 4 di 12 preliminare di cessione di quote del 12 dicembre 2019 ed euro 9.333,00 asseritamente dovuti a titolo di rimborso spese.
I debitori ingiunti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16762/2020 lamentando sostanzialmente che il titolo azionato in sede monitoria,
- ovvero il “contratto preliminare di cessione di partecipazioni” del 12 dicembre 2019 con cui (amministrata da ) si è obbligata a cedere in Parte_4 Controparte_1 favore di (amministrata da una quota Parte_3 Controparte_3 pari al 50% del capitale sociale di per il prezzo di euro 100,00, Parte_5
fosse in realtà inesistente, stante il suo intervenuto superamento ad opera della scrittura privata autenticata con cui in data 20 dicembre 2019 è stata formalizzata la cessione della predetta quota, con la conseguenza che, mancando quest'ultima di svariate clausole che invece erano riportate nel primo, non solo il Tribunale adito sarebbe incompetente1, ma il diritto di credito vantato da sarebbe anche insussistente. Controparte_1
Onde valutare la fondatezza o meno dell'eccezione di incompetenza sollevata dagli attori opponenti e delle contestazioni circa l'insussistenza del diritto di credito vantato da parte opposta, è necessario in via preliminare verificare del rapporto sussistente tra il contratto preliminare del 12 dicembre 2019 e la scrittura privata autenticata del 20 dicembre 2019.
1. Sul rapporto tra l'accordo del 12 dicembre 2019 e quello del 20 dicembre 2019
Parte attrice opponente sostiene che, vista l'incongruità e la particolare vessatorietà per delle clausole di cui al preliminare, le parti, a valle della sottoscrizione Parte_3 di questo, avrebbero intrapreso ulteriori serrate trattative sfociate nella decisione comune “di espungere le stesse dal successivo contratto definitivo di trasferimento delle quote sociali, stipulato per scrittura privata autenticata (non contestualmente all'accordo preliminare, come ivi previsto, bensì) in data 20 dicembre 2019”; decisione che troverebbe la propria dimostrazione nell'assenza di accordi scritti tra le parti atti a mantenere in vita le pattuizioni di cui al contratto preliminare. Conseguentemente sarebbero da ritenere superate tutte le previsioni di tale contratto non riportate nel definitivo;
previsioni proprio sulla base delle quali il Tribunale di Milano avrebbe emesse l'ingiunzione impugnata.
Parte convenuta opposta, di contro, ritiene che il preliminare abbia un contenuto assai più ampio del semplice impegno, rispettivamente a cedere e ad acquistare, assunto dalle parti in causa, producendo esso anche “l'effetto immediato dell'assunzione da parte di
e del signor di ulteriori obblighi, tra cui quelli “di Parte_3 Parte_2 Part liberare le fideiussioni rilasciate dal signor e da a garanzia di Crédit CP
Agricole e – per quanto qui interessa – di fissare la competenza esclusiva del Tribunale di
Milano in relazione alle eventuali controversie tra le parti”. Tali obblighi non sarebbero venuti meno per il sol fatto di non essere stati oggetto di espressa previsione nella scrittura privata autenticata di trasferimento della partecipazione, con la conseguenza che l'intestato Tribunale, giusta previsione dell'art.
9.1 del preliminare, sarebbe competente a decidere della presente controversia e il diritto di credito per euro 146.833,00, vantato a titolo di penale e rimborso spese sulla base di quanto previsto dagli artt. 6.6, 6.7 e 6.8 del medesimo preliminare, sarebbe di certo sussistente.
Sul punto, il Tribunale ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale più recente della Corte di Cassazione secondo il quale l'omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Ne consegue che il giudice è tenuto ad indagare sulla concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell'opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell'accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, a "formalizzare" la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti (tra le altre Cass. Civ. n. 662/2022).
Ebbene, nel caso di specie depone a favore della tesi per la quale con la conclusione dell'atto di trasferimento della quota le parti non hanno inteso superare il contenuto del “contratto preliminare di cessione di partecipazioni”,
- in primo luogo, il chiaro tenore letterale di quest'ultimo, il quale all'art.
3.2 recita: “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2470 c.c., in data odierna e contestualmente alla firma del Contratto (i.d. il contratto preliminare), sarà sottoscritto atto di trasferimento della Partecipazione, sotto forma di scrittura privata autenticata, che sarà depositato presso il competente Registro Imprese di Firenze (di seguito, l'“Atto di Trasferimento”) a cura del notaio autenticante le firme. L'atto di Trasferimento non avrà alcun effetto novativo rispetto alle disposizioni del Contratto, che resteranno pienamente valide, efficaci ed immodificate tra le Parti” (cfr. doc. 3 allegato al ricorso monitorio);
- in secondo luogo, la circostanza che il trasferimento delle quote è avvenuto - sebbene non contestualmente alla conclusione del preliminare come inizialmente previsto, ma solo pochi giorni dopo - mediante la sottoscrizione di una scrittura privata autenticata identica sotto il profilo oggettivo e soggettivo rispetto al contratto preliminare e riportante esclusivamente quelle clausole strettamente necessarie al passaggio del bene oggetto della compravendita dalla cedente ( alla Parte_4 cessionaria ( ), mentre non è stata ivi riprodotta nessuna delle Parte_3 ulteriori pattuizioni del preliminare.
Esaminando, inoltre, il contenuto e la rilevanza delle clausole non riportate nel contratto del
20 dicembre 2019, tra cui:
pagina 6 di 12 - la previsione relativa alla penale in caso di inadempimento dell'obbligo di liberare la parte cedente dalle garanzie rilasciate per i debiti della target (obbligo comunemente previsto in casi di cessione di partecipazioni societarie),
- tutta una serie di previsioni attinenti alla gestione della target2 nel periodo di transizione,
- le garanzie rilasciate in favore della cessionaria3 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso monitorio),
- la scelta del Foro competente in caso di controversia,
risulta veramente difficile credere possano essere state rinunciate dalle parti tra il preliminare e l'atto di trasferimento. 2 Art. 6 “Pattuizioni in ordine alla gestione della Società:
6.1 Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, il ED consegna al IO lettera irrevocabile di dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della Società, da cui risulta che lo stesso non ha nulla da chiedere o da pretendere, per nessun titolo o causa, nei confronti della Società in relazione al rapporto gestorio intercorso, nemmeno a titolo di emolumenti, rimborsi spese o altro. Analoga lettera irrevocabile di dimissioni è consegnata al IO dal consigliere dott. . Persona_1 6.2 In data odierna, contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto di Trasferimento, il IO farà sì che si tenga assemblea totalitaria per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. In tale assemblea, il ED si obbliga a nominare gli amministratori che saranno tempestivamente indicati per iscritto dal IO. Le dimissioni di cui al precedente articolo 6.1 avranno pertanto efficacia dalla ricostituzione dell'organo amministrativo della Società. A tal fine, il IO farà sì che i nuovi amministratori intervengano all'assemblea ed accettino immediatamente la carica.
6.3 Il IO dichiara espressamente di conoscere analiticamente gli atti gestori compiuto dal dott.
, anche nell'esercizio della sua carica di Presidente e Amministratore Delegato della Controparte_1 Società, nonché dal dott. . (…) Il IO (i) dà ampio scarico ed esonero di Persona_1 responsabilità ai membri del Consiglio di Amministrazione dimissionari per l'attività svolta (ii) dichiara che non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità prevista dall'art. 2476 c.c. nei confronti degli amministratori dimissionari e (iii) comunque rinuncia definitivamente ed irrevocabilmente all'azione di responsabilità prevista dall'art. 2476 c.c. nei confronti degli amministratori dimissionari.
6.4 Il IO si obbliga a ripetere le dichiarazioni e le rinunce di cui al precedente paragrafo 6.3 nell'assemblea totalitaria della Società che si terrà ai sensi del precedente paragrafo 6.2 (…) Il presente obbligo è assunto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., a favore del dott. e Controparte_1 del sott. . Persona_1 6.5 Fermo restando quanto sopra, il IO prende atto che il dott. (…) ha concluso i Controparte_1 contratti con i fornitori e i consulenti elencati nell'Allegato 6.5 (di seguito i “Contratti Commerciali”). Il IO si impegna a rispettare le previsioni Contratti Commerciali e, più in generale, a improntare la propria condotta nei confronti di tutte le controparti dei Contratti Commerciali secondo principi di buona fede e correttezza. (…) Il IO prende atto che l'eventuale inadempimento degli obblighi previsti dal presente paragrafo 6.5 arrecherebbe grave pregiudizio al ED e al dott. , anche in Controparte_1 termini di reputazione professionale. (…) 6.9 Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti risolvono consensualmente i patti parasociali relativi alla Società sottoscritti in data 22 maggio 2019. Le parti si danno reciprocamente atto di non aver nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra relativamente agli anzidetti patti ed alle obbligazioni in essi previste”. 3 O meglio non rilasciate;
si legge, invero, all'art. 5.2 “Il ED non rende alcuna dichiarazione e non presta alcuna garanzia relativamente alla Società, al suo patrimonio, all'attività da essa svolta, alla Partecipazione (…). Conseguentemente il ED non assume alcun obbligo e/o responsabilità in relazione alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e ad ogni e qualsiasi eventuale sopravvenienza passiva, minusvalenza, insussistenza attiva e/o passività comunque relative alla Società” (cfr. doc. 3 allegato al ricorso monitorio). pagina 7 di 12 Dunque,
- la chiara volontà espressa dalle parti rispetto agli effetti della scrittura privata autenticata di trasferimento delle quote sulle pattuizioni di cui al precedente contratto del 12 dicembre 2019,
- l'assenza di elementi dai quali desumere una successiva modifica di tale volontà,
- la tecnica redazionale utilizzata per l'atto di trasferimento, consistente nel non riportarvi nulla al di fuori delle previsioni strettamente necessarie ad ottenere il passaggio di proprietà (come da prassi ricorrente nei casi di trasferimenti di quote) e
- il contenuto delle clausole non riportate nell'atto di trasferimento del 20 dicembre
2019
inducono questo Collegio a ritenere che con il “contratto preliminare di cessione di partecipazioni” le parti abbiano voluto dettare la completa disciplina negoziale che avrebbe regolamentato il loro rapporto, lasciando alla scrittura privata autenticata del 20 dicembre
2019 l'unica finalità di formalizzare la compravendita ai sensi dell'art. 2470 c.c. onde renderla opponibile alla società e ai terzi.
Valendo il preliminare a disciplinare i rapporti giuridici derivati dalla cessione delle quote realizzata dalle parti mediante la richiamata scrittura privata autenticata, è consentito alle parti stesse di invocare il complesso regolamento previsto dallo stesso, sia per ciò che concerne la clausola penale in caso di inadempimento, sia per ciò che concerne la scelta del Foro competente.
2. Sull'incompetenza del Tribunale di Milano
Sulla base di quanto precisato al punto precedente, l'eccezione di incompetenza sollevata dagli attori opponenti - come anticipato, l'unica eccezione coltivata in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti difensivi conclusivi - deve ritenersi infondata e va disattesa.
Invero, l'eccezione in commento si fonda esclusivamente sulla mancata riproduzione, nel contratto definitivo, della clausola derogativa della competenza territoriale in favore del
Tribunale di Milano prevista dal contratto preliminare, con la conseguenza che, trattandosi di obbligazione di pagamento di somme di denaro, in applicazione degli artt. 18 e ss. c.p.c. la competenza spetterebbe al Foro di Padova in quanto Foro del domicilio del creditore o, alternativamente, al Foro di Firenze in quanto Foro del domicilio del debitore.
Tuttavia, stanti le conclusioni raggiunte circa i rapporti tra i due contratti sottoscritti inter partes nel dicembre del 2019 e visto il tenore dell'art. 9 del contratto preliminare
- per il quale “qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed efficacia del Contratto, verrà deferita in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Milano, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo”, il Foro stabilito per accordo tra le parti ex art. 28 c.p.c. è quello di Milano, con la conseguenza pagina 8 di 12 che questo Tribunale è competente a pronunciarsi sulla presente vertenza e, ancora prima, era competente ad emettere l'ingiunzione di pagamento oggetto di impugnazione.
3. Nel merito
Passando al merito della vicenda, e accertata, come visto, la sopravvivenza delle clausole di cui al contratto preliminare, il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza in capo a del credito per penale e spese per complessivi euro 146.833,00. Controparte_1
Secondo gli attori opponenti sussisterebbero nel caso di specie tutti i presupposti per una riduzione ex officio ad equità della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., non essendo tale potere impedito dalla prevista sua irriducibilità da parte dei contraenti. La riduzione sarebbe giustificata dalle seguenti circostanze:
- da una parte, il contratto preliminare prevede esclusivamente una penale da
“inadempimento delle obbligazioni previste dal presente paragrafo 6.6” e non anche per il semplice ritardo nell'adempimento4 e,
- dall'altra, l'odierno convenuto opposto è stato liberato, “per quanto tardivamente (stanti anche le difficoltà operative del periodo pandemico)”, da qualsivoglia obbligo di garanzia per debiti contratti da con la conseguenza che lo stesso non Parte_5 potrà essere più chiamato a rispondere a titolo di fideiussore per obbligazioni contratte dalla predetta società e che un inadempimento in capo a sarebbe Parte_3 da escludere.
A ciò si aggiunga che il pagamento della penale per cui è causa “consentirebbe all'opposto non già di evitare di subire un danno da inadempimento (danno che ormai non potrà più verificarsi), ma di arricchirsi dell'importo della penale” stessa, “conseguendo così un vantaggio doppio rispetto a quello derivatogli dall'esecuzione del contratto”.
Nulla, invece, parte opponente ha dedotto con riferimento alle somme richieste a titolo di rimborso spese pari ad euro 9.330,00.
Secondo il convenuto opposto l'obbligazione assistita dalla penale semplicemente non sarebbe stata adempiuta: “certamente non può affermarsi che essa sia stata adempiuta parzialmente ed è dubbio – per le ragioni sopra esposte – che sia stata adempiuta tardivamente”. Dalla documentazione ex adverso prodotta si ricaverebbe unicamente che, alla data del 23 aprile 2021, non risultasse affidata e non risultassero, quindi, Parte_5 garanzie in favore di Crédit Agricole;
nulla, invece, sarebbe desumibile con riferimento al periodo successivo al 23 aprile 2021 e al soggetto rilasciante le garanzie (se la società debitrice ovvero terzi, come il signor ). CP Peraltro, secondo , gli opponenti non avrebbero neppure precisato le Controparte_1 ragioni della manifesta eccessività della penale - ragioni necessarie onde procedere alla sua riduzione, mentre la parziale esecuzione dell'obbligazione non sarebbe presupposto sufficiente per la riduzione della penale.
Così brevemente riassunte le posizioni delle parti, si rammenta che l'art. 6 del contratto preliminare, con riferimento alla clausola penale, così recita:
“6.6. entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto il IO si obbliga a fare sì che il ED e il dott. , per quanto di rispettiva Controparte_1 competenza, siano integralmente e definitivamente liberati da ogni responsabilità connessa alle seguenti fideiussioni emesse a garanzia di obbligazioni della Società (i) fideiussione rilasciata dal ED a favore di Credit Agricole per un importo massimo di Euro 50.000,00
(ii) fideiussione omnibus rilasciata dal dott. a favore di Credit Agricole per Controparte_1 un importo massimo di Euro 87.500,00 e (iii) ulteriore fideiussione rilasciata dal dott.
a favore di Credit Agricole per un importo massimo di Euro 50.000,00 (di Controparte_1 seguito, le 'Garanzie'). Copia delle Garanzie è allegata sub allegato 6.6. Il presente obbligo
è assunto, ai sensi e per gli effetti dell'art 1411 c.c., anche a favore del dott. CP
. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente paragrafo 6.6, il
[...]
IO sarà obbligato a pagare (i) al ED una penale non riducibile pari ad Euro
50.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore;
e (ii) al dott. Controparte_1 una penale non riducibile pari ad Euro 137.500,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Fermo restando quanto sopra, il IO prende atto ed espressamente accetta che, decorso inutilmente il termine di 15 (quindici) giorni sopra previsto, il ED e/o il dott. (a seconda del caso) avranno facoltà di fare tutto quanto in loro Controparte_1 potere per ottenere la liberazione e riconsegna delle Garanzie, anche a prescindere da eventuali conseguenze pregiudizievoli a carico della Società, che resteranno a carico della
Società e/o del IO senza che possa essere avanzata alcuna pretesa a riguardo nei confronti del ED e/o del dott. . Controparte_1
6.7 Il dott. assume responsabilità solidale con il IO in relazione Controparte_3 all'adempimento delle obbligazioni previste dai precedenti paragrafi 6.5. e 6.6., anche nei confronti del terzo beneficiario delle anzidette stipulazioni (ivi incluso l'obbligo di pagamento della penale in caso di inadempimento)”.
Che la penale fosse stata inter partes pattuita per il solo inadempimento e non anche per il ritardo risulta, dunque, dalla lettera della clausola ed è principio giurisprudenziale consolidato che “la penale stabilita per l'inadempimento sia ontologicamente diversa dalla penale pattuita per il semplice ritardo - Cass. sez. 2 n. 27994/18 -, posto che la seconda, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione, cui è collegata, in quanto avvenuto benché in ritardo” (Cass. Civ. n. 22050/2019).
Ciò posto, e a fronte della produzione di documentazione proveniente da Credit Agricole e attestante l'insussistenza all'aprile del 2021 di garanzie a proprio favore per l'adempimento di pagina 10 di 12 obbligazioni in capo a (all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. di Parte_5 parte attrice opponente), non può dubitarsi che, sebbene in ritardo, gli attori opponenti abbiano adempiuto all'obbligazione assunta con la sottoscrizione del preliminare del 12 dicembre 2019 e consistente nel liberare (e la società dalle Controparte_1 Parte_4 responsabilità connesse al rilascio di garanzie personali in favore del predetto istituto di credito.
Il decreto ingiuntivo, pur all'epoca legittimamente emesso, va dunque revocato stante il sopravvenuto adempimento, e l'irrilevanza del ritardo ai fini dell'imposizione della penale.
Da ultimo, in merito alla richiesta di di rimborso delle spese anticipate Controparte_1 per saldare una fattura emessa nei confronti di per euro 9.333,00 in esecuzione Parte_5 di quanto previsto dall'art.
6.8. del contratto del 12 dicembre 20195, questo Tribunale, accertata la sopravvenienza delle disposizioni di quest'ultimo e in assenza di deduzioni di parte opponente in punto di intervenuto adempimento dell'obbligazione de qua (o di suo inadempimento incolpevole), non può che condannare , in qualità di Parte_3 cessionaria della partecipazione in al pagamento della predetta somma in Parte_5 favore del convenuto opposto.
4. Le spese di causa
Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, reputa il Tribunale che sussistano giustificati motivi per operare la compensazione quanto alla principale ragione creditoria, dovendosi considerare che l'adempimento (tardivo) degli attori opponenti è avvenuto solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto (emesso il 28 ottobre 2020) e nelle more della prima udienza (svoltasi il 6 luglio 2021), essendo stata ottenuta la dichiarazione dell'istituto di credito solo in data 23 aprile 2021; diversamente gli attori opponenti ne avrebbero potuto dedurre già in atto di citazione (notificato in data 7 dicembre
2020), laddove, invece, nulla in proposito è stato adombrato.
Gli opponenti risultano invece soccombenti con riferimento al pagamento del minor importo per il quale vengono condannati al pagamento.
Le spese vengono, quindi, liquidate
- con riferimento al procedimento monitorio, sulla base della liquidazione operata in quella sede in euro 406,50 per esborsi ed euro 2.500 per compensi, posto l'intervenuto adempimento da parte degli attori opponenti solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, a carico di parte opponente;
- con riferimento al presente procedimento in complessivi euro 5.000,00 per compenso d'avvocato, sulla base delle nuove tabelle di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto 5 “Il IO rimborserà, o farà sì che la Società rimborsi, l'importo di € 9.333,00 al dott. Controparte_1 (importo dal medesimo anticipato a saldo della fattura n. 161 del 23 aprile 2019 della società ICE Europa Italia S.r.l.)”. pagina 11 di 12 dell'ammontare della condanna e della media complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente prestata, a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 45532/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 16762/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 28 ottobre 2020;
- condanna a pagare in favore di Parte_1 CP
la somma di euro 9.333,00;
[...]
- condanna e in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, a rifondere a le spese legali Controparte_1
o come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, pari a euro 406,50 per esborsi ed euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali al 15% sul secondo importo,
IVA e CPA come per legge;
o oltre alle spese del presente processo, che si liquidano in complessivi euro
5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutte le ulteriori eccezioni sollevate da parte attrice opponente con l'atto introduttivo sono state qualificate
“ultronee” dalla stessa difesa attorea nella comparsa conclusionale e abbandonate. pagina 5 di 12 4 Peraltro, il termine di quindici giorni previsto nel contratto per la liberazione da ogni responsabilità connessa alle fideiussioni rilasciate in favore di Credit Agricole, non potrebbe secondo gli attori opponenti “considerarsi essenziale, dato l'ovvio permanere dell'interesse del cedente e di all'adempimento anche Controparte_1 Part dopo il suo spirare: tanto è vero che, tra-scorso il termine previsto, il contratto consentiva a e a CP
di agire in via autonoma per conseguire la liberazione dalle garanzie prestate” (cfr. doc. 3 allegato al
[...] ricorso monitorio). pagina 9 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Daniela Marconi Giudice dott. Maria Antonietta Ricci Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 45532/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. ANDREA PASQUARIELLO ( ) e C.F._2 dell'avv. GIUSEPPE PANCANI ( ), elettivamente domiciliato VIA C.F._3
CAVOUR, 80 50129 FIRENZE presso il difensore avv. GIUSEPPE PANCANI
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._4
MARRA (C.F. ) e dell'avv. CARLO MARIA MASIERI (C.F. C.F._5
), elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 13 20123 MILANO C.F._6
presso il difensore avv. PAOLO MARRA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta pagina 1 di 12 - in rito, dato atto che il contratto definitivo di cessione di quote sottoscritto dalle parti in data
20.12.2019 non contiene deroghe convenzionali della competenza territoriale, dichiarare l'incompe-tenza territoriale del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il Tribunale di Padova o, in alternativa, quello di Firenze e, per l'effetto, dichiararlo inefficace e/o invalido e comunque revocarlo;
- nel merito, dato atto che il contratto definitivo di cessione di quote sottoscritto dalle parti in data 20.12.2019 non contiene penali di alcun tipo, dichiarare infondate le pretese creditorie di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiararlo inefficace e/o invalido e comunque revocarlo.
- nel merito, in subordine e denegata ipotesi, dato atto che parte opposta non ha allegato e provato nessun danno dal supposto inadempimento, e tenuto conto di un ammontare manifestamente eccessivo della penale applicata, ridurre equamente la stessa ai sensi dell'art. 1384 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace e/o invalido e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze di causa».
Per parte opposta Controparte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande proposte da Parte_3
e dal signor e per l'effetto confermare integralmente il Decreto
[...] Parte_2
Ingiuntivo;
In via subordinata, nel merito: rigettare tutte le domande proposte da Parte_3
e dal signor e per l'effetto condannare i medesimi, in solido tra loro
[...] Parte_2
o come meglio ritenuto dal Tribu-nale, al pagamento a favore del signor di Controparte_1
quanto risulterà dovuto in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio, incluso rim-borso spese 15%, oltre CPA e IVA come per legge, anche relativamente alla fase monitoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 16762/2020, R.G. n. 22191/2020, emesso in data 28 ottobre 2020 su ricorso di , questo Tribunale ha ingiunto Controparte_1
pagina 2 di 12 - alla (nel prosieguo anche solo Parte_3
”), in solido con il pagamento Parte_3 Parte_2 dell'importo di euro 137.500,00 a titolo di penale per l'inadempimento secondo quanto previsto dal contratto di cessione di quote sottoscritto fra le parti il 12 dicembre
2019,
- alla sola il pagamento dell'importo di euro 9.333,00 a titolo di Parte_3 rimborso spese sempre in base a quanto previsto nel medesimo contratto,
- ad entrambi i debitori il pagamento dell'importo di euro 2.500,00 per onorari di procedura ed euro 406,50 per relativi esborsi.
Contro tale decreto ingiuntivo hanno proposto tempestiva opposizione e Parte_3
Parte_2 eccependo:
o l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
o la carenza di legittimazione in capo al presunto creditore ; Controparte_1
o la carenza di legittimazione in capo al presunto debitore
[...]
Parte_2
o la mancanza di titolo, stante l'intervenuto superamento del contratto preliminare di cessione di quote sociali azionato in via monitoria tramite la conclusione del contratto definitivo, mancante delle clausole sulla base azionate in sede monitoria;
o la nullità della notifica del d.i. opposto stante la mancata indicazione del numero del decreto medesimo e l'assenza dell'attestazione di conformità della copia notificata all'originale telematico;
o la mancata notifica del d.i. opposto a personalmente;
Parte_2 chiedendo, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di nullità o inefficacia.
si è costituito in giudizio: Controparte_1
- contestando l'invalidità della notifica effettuata nei confronti di parte opponente;
- affermando l'esclusiva competenza del Tribunale di Milano, come concordata fra le parti;
- lamentando l'infondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva e delle deduzioni avversarie in punto di superamento del contratto preliminare ad opera di quello definitivo;
- chiedendo, quindi,
1. in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione impugnata;
2. in via principale nel merito, rigettarsi tutte le domande proposte dagli opponenti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 12 All'esito della prima udienza di comparizione delle parti il Giudice istruttore, ritenuta l'infondatezza prima facie di tutte le eccezioni svolte da parte opponente, ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato e concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
Nelle memorie intermedie gli attori opponenti hanno
- insistito nella fondatezza dei motivi di opposizione proposti e delle domande formulate, chiedendo, altresì,
o la revoca della provvisoria esecutorietà del d.i. concessa ex art. 648 c.p.c., producendo a sostegno documentazione bancaria asseritamente comprovante l'adempimento delle obbligazioni previste in capo a e ad Parte_3 dal contratto per cui è causa;
Parte_2
o la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, la declaratoria di non debenza delle somme oggetto di ingiunzione da parte degli opponenti;
o in ogni caso, la riduzione ad equità della penale ex contractu prevista e per il pagamento della quale è stata emessa l'ingiunzione qui contestata;
- chiesto l'ammissione di prova per testi;
il convenuto opposto ha
- informato delle condotte degli opponenti atte a spogliarsi dei propri beni;
- eccepito l'irritualità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'istanza di revoca della provvisoria esecutività concessa ex art. 648 c.p.c.;
- eccepito la tardività e l'inammissibilità delle domande ex adverso formulate solo con la prima memoria istruttoria;
- rilevato la non intervenuta contestazione da parte degli opponenti dell'inadempimento lamentato nei loro confronti;
- eccepito l'inammissibilità della prova orale per testi richiesta dagli attori opponenti.
Ritenuta la prova orale per testi richiesta da parte attrice opponente inammissibile e rilevata l'irrevocabilità del provvedimento ex art. 648 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e dunque rimessa al Collegio per la decisione sulle domande come riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che le domande di parte attrice opponente possano trovare accoglimento nei limiti di cui infra.
ha chiesto ed ottenuto un'ingiunzione di pagamento nei confronti della Controparte_1 dell'ammontare complessivo di Controparte_2 euro 146.833,00, di cui euro 137.500,00 asseritamente dovuti a titolo di penale per
l'inadempimento a degli obblighi di fare assunti con la sottoscrizione del contratto pagina 4 di 12 preliminare di cessione di quote del 12 dicembre 2019 ed euro 9.333,00 asseritamente dovuti a titolo di rimborso spese.
I debitori ingiunti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16762/2020 lamentando sostanzialmente che il titolo azionato in sede monitoria,
- ovvero il “contratto preliminare di cessione di partecipazioni” del 12 dicembre 2019 con cui (amministrata da ) si è obbligata a cedere in Parte_4 Controparte_1 favore di (amministrata da una quota Parte_3 Controparte_3 pari al 50% del capitale sociale di per il prezzo di euro 100,00, Parte_5
fosse in realtà inesistente, stante il suo intervenuto superamento ad opera della scrittura privata autenticata con cui in data 20 dicembre 2019 è stata formalizzata la cessione della predetta quota, con la conseguenza che, mancando quest'ultima di svariate clausole che invece erano riportate nel primo, non solo il Tribunale adito sarebbe incompetente1, ma il diritto di credito vantato da sarebbe anche insussistente. Controparte_1
Onde valutare la fondatezza o meno dell'eccezione di incompetenza sollevata dagli attori opponenti e delle contestazioni circa l'insussistenza del diritto di credito vantato da parte opposta, è necessario in via preliminare verificare del rapporto sussistente tra il contratto preliminare del 12 dicembre 2019 e la scrittura privata autenticata del 20 dicembre 2019.
1. Sul rapporto tra l'accordo del 12 dicembre 2019 e quello del 20 dicembre 2019
Parte attrice opponente sostiene che, vista l'incongruità e la particolare vessatorietà per delle clausole di cui al preliminare, le parti, a valle della sottoscrizione Parte_3 di questo, avrebbero intrapreso ulteriori serrate trattative sfociate nella decisione comune “di espungere le stesse dal successivo contratto definitivo di trasferimento delle quote sociali, stipulato per scrittura privata autenticata (non contestualmente all'accordo preliminare, come ivi previsto, bensì) in data 20 dicembre 2019”; decisione che troverebbe la propria dimostrazione nell'assenza di accordi scritti tra le parti atti a mantenere in vita le pattuizioni di cui al contratto preliminare. Conseguentemente sarebbero da ritenere superate tutte le previsioni di tale contratto non riportate nel definitivo;
previsioni proprio sulla base delle quali il Tribunale di Milano avrebbe emesse l'ingiunzione impugnata.
Parte convenuta opposta, di contro, ritiene che il preliminare abbia un contenuto assai più ampio del semplice impegno, rispettivamente a cedere e ad acquistare, assunto dalle parti in causa, producendo esso anche “l'effetto immediato dell'assunzione da parte di
e del signor di ulteriori obblighi, tra cui quelli “di Parte_3 Parte_2 Part liberare le fideiussioni rilasciate dal signor e da a garanzia di Crédit CP
Agricole e – per quanto qui interessa – di fissare la competenza esclusiva del Tribunale di
Milano in relazione alle eventuali controversie tra le parti”. Tali obblighi non sarebbero venuti meno per il sol fatto di non essere stati oggetto di espressa previsione nella scrittura privata autenticata di trasferimento della partecipazione, con la conseguenza che l'intestato Tribunale, giusta previsione dell'art.
9.1 del preliminare, sarebbe competente a decidere della presente controversia e il diritto di credito per euro 146.833,00, vantato a titolo di penale e rimborso spese sulla base di quanto previsto dagli artt. 6.6, 6.7 e 6.8 del medesimo preliminare, sarebbe di certo sussistente.
Sul punto, il Tribunale ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale più recente della Corte di Cassazione secondo il quale l'omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Ne consegue che il giudice è tenuto ad indagare sulla concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell'opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell'accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, a "formalizzare" la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti (tra le altre Cass. Civ. n. 662/2022).
Ebbene, nel caso di specie depone a favore della tesi per la quale con la conclusione dell'atto di trasferimento della quota le parti non hanno inteso superare il contenuto del “contratto preliminare di cessione di partecipazioni”,
- in primo luogo, il chiaro tenore letterale di quest'ultimo, il quale all'art.
3.2 recita: “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2470 c.c., in data odierna e contestualmente alla firma del Contratto (i.d. il contratto preliminare), sarà sottoscritto atto di trasferimento della Partecipazione, sotto forma di scrittura privata autenticata, che sarà depositato presso il competente Registro Imprese di Firenze (di seguito, l'“Atto di Trasferimento”) a cura del notaio autenticante le firme. L'atto di Trasferimento non avrà alcun effetto novativo rispetto alle disposizioni del Contratto, che resteranno pienamente valide, efficaci ed immodificate tra le Parti” (cfr. doc. 3 allegato al ricorso monitorio);
- in secondo luogo, la circostanza che il trasferimento delle quote è avvenuto - sebbene non contestualmente alla conclusione del preliminare come inizialmente previsto, ma solo pochi giorni dopo - mediante la sottoscrizione di una scrittura privata autenticata identica sotto il profilo oggettivo e soggettivo rispetto al contratto preliminare e riportante esclusivamente quelle clausole strettamente necessarie al passaggio del bene oggetto della compravendita dalla cedente ( alla Parte_4 cessionaria ( ), mentre non è stata ivi riprodotta nessuna delle Parte_3 ulteriori pattuizioni del preliminare.
Esaminando, inoltre, il contenuto e la rilevanza delle clausole non riportate nel contratto del
20 dicembre 2019, tra cui:
pagina 6 di 12 - la previsione relativa alla penale in caso di inadempimento dell'obbligo di liberare la parte cedente dalle garanzie rilasciate per i debiti della target (obbligo comunemente previsto in casi di cessione di partecipazioni societarie),
- tutta una serie di previsioni attinenti alla gestione della target2 nel periodo di transizione,
- le garanzie rilasciate in favore della cessionaria3 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso monitorio),
- la scelta del Foro competente in caso di controversia,
risulta veramente difficile credere possano essere state rinunciate dalle parti tra il preliminare e l'atto di trasferimento. 2 Art. 6 “Pattuizioni in ordine alla gestione della Società:
6.1 Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, il ED consegna al IO lettera irrevocabile di dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della Società, da cui risulta che lo stesso non ha nulla da chiedere o da pretendere, per nessun titolo o causa, nei confronti della Società in relazione al rapporto gestorio intercorso, nemmeno a titolo di emolumenti, rimborsi spese o altro. Analoga lettera irrevocabile di dimissioni è consegnata al IO dal consigliere dott. . Persona_1 6.2 In data odierna, contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto di Trasferimento, il IO farà sì che si tenga assemblea totalitaria per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. In tale assemblea, il ED si obbliga a nominare gli amministratori che saranno tempestivamente indicati per iscritto dal IO. Le dimissioni di cui al precedente articolo 6.1 avranno pertanto efficacia dalla ricostituzione dell'organo amministrativo della Società. A tal fine, il IO farà sì che i nuovi amministratori intervengano all'assemblea ed accettino immediatamente la carica.
6.3 Il IO dichiara espressamente di conoscere analiticamente gli atti gestori compiuto dal dott.
, anche nell'esercizio della sua carica di Presidente e Amministratore Delegato della Controparte_1 Società, nonché dal dott. . (…) Il IO (i) dà ampio scarico ed esonero di Persona_1 responsabilità ai membri del Consiglio di Amministrazione dimissionari per l'attività svolta (ii) dichiara che non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità prevista dall'art. 2476 c.c. nei confronti degli amministratori dimissionari e (iii) comunque rinuncia definitivamente ed irrevocabilmente all'azione di responsabilità prevista dall'art. 2476 c.c. nei confronti degli amministratori dimissionari.
6.4 Il IO si obbliga a ripetere le dichiarazioni e le rinunce di cui al precedente paragrafo 6.3 nell'assemblea totalitaria della Società che si terrà ai sensi del precedente paragrafo 6.2 (…) Il presente obbligo è assunto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., a favore del dott. e Controparte_1 del sott. . Persona_1 6.5 Fermo restando quanto sopra, il IO prende atto che il dott. (…) ha concluso i Controparte_1 contratti con i fornitori e i consulenti elencati nell'Allegato 6.5 (di seguito i “Contratti Commerciali”). Il IO si impegna a rispettare le previsioni Contratti Commerciali e, più in generale, a improntare la propria condotta nei confronti di tutte le controparti dei Contratti Commerciali secondo principi di buona fede e correttezza. (…) Il IO prende atto che l'eventuale inadempimento degli obblighi previsti dal presente paragrafo 6.5 arrecherebbe grave pregiudizio al ED e al dott. , anche in Controparte_1 termini di reputazione professionale. (…) 6.9 Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti risolvono consensualmente i patti parasociali relativi alla Società sottoscritti in data 22 maggio 2019. Le parti si danno reciprocamente atto di non aver nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra relativamente agli anzidetti patti ed alle obbligazioni in essi previste”. 3 O meglio non rilasciate;
si legge, invero, all'art. 5.2 “Il ED non rende alcuna dichiarazione e non presta alcuna garanzia relativamente alla Società, al suo patrimonio, all'attività da essa svolta, alla Partecipazione (…). Conseguentemente il ED non assume alcun obbligo e/o responsabilità in relazione alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e ad ogni e qualsiasi eventuale sopravvenienza passiva, minusvalenza, insussistenza attiva e/o passività comunque relative alla Società” (cfr. doc. 3 allegato al ricorso monitorio). pagina 7 di 12 Dunque,
- la chiara volontà espressa dalle parti rispetto agli effetti della scrittura privata autenticata di trasferimento delle quote sulle pattuizioni di cui al precedente contratto del 12 dicembre 2019,
- l'assenza di elementi dai quali desumere una successiva modifica di tale volontà,
- la tecnica redazionale utilizzata per l'atto di trasferimento, consistente nel non riportarvi nulla al di fuori delle previsioni strettamente necessarie ad ottenere il passaggio di proprietà (come da prassi ricorrente nei casi di trasferimenti di quote) e
- il contenuto delle clausole non riportate nell'atto di trasferimento del 20 dicembre
2019
inducono questo Collegio a ritenere che con il “contratto preliminare di cessione di partecipazioni” le parti abbiano voluto dettare la completa disciplina negoziale che avrebbe regolamentato il loro rapporto, lasciando alla scrittura privata autenticata del 20 dicembre
2019 l'unica finalità di formalizzare la compravendita ai sensi dell'art. 2470 c.c. onde renderla opponibile alla società e ai terzi.
Valendo il preliminare a disciplinare i rapporti giuridici derivati dalla cessione delle quote realizzata dalle parti mediante la richiamata scrittura privata autenticata, è consentito alle parti stesse di invocare il complesso regolamento previsto dallo stesso, sia per ciò che concerne la clausola penale in caso di inadempimento, sia per ciò che concerne la scelta del Foro competente.
2. Sull'incompetenza del Tribunale di Milano
Sulla base di quanto precisato al punto precedente, l'eccezione di incompetenza sollevata dagli attori opponenti - come anticipato, l'unica eccezione coltivata in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti difensivi conclusivi - deve ritenersi infondata e va disattesa.
Invero, l'eccezione in commento si fonda esclusivamente sulla mancata riproduzione, nel contratto definitivo, della clausola derogativa della competenza territoriale in favore del
Tribunale di Milano prevista dal contratto preliminare, con la conseguenza che, trattandosi di obbligazione di pagamento di somme di denaro, in applicazione degli artt. 18 e ss. c.p.c. la competenza spetterebbe al Foro di Padova in quanto Foro del domicilio del creditore o, alternativamente, al Foro di Firenze in quanto Foro del domicilio del debitore.
Tuttavia, stanti le conclusioni raggiunte circa i rapporti tra i due contratti sottoscritti inter partes nel dicembre del 2019 e visto il tenore dell'art. 9 del contratto preliminare
- per il quale “qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed efficacia del Contratto, verrà deferita in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Milano, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo”, il Foro stabilito per accordo tra le parti ex art. 28 c.p.c. è quello di Milano, con la conseguenza pagina 8 di 12 che questo Tribunale è competente a pronunciarsi sulla presente vertenza e, ancora prima, era competente ad emettere l'ingiunzione di pagamento oggetto di impugnazione.
3. Nel merito
Passando al merito della vicenda, e accertata, come visto, la sopravvivenza delle clausole di cui al contratto preliminare, il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza in capo a del credito per penale e spese per complessivi euro 146.833,00. Controparte_1
Secondo gli attori opponenti sussisterebbero nel caso di specie tutti i presupposti per una riduzione ex officio ad equità della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., non essendo tale potere impedito dalla prevista sua irriducibilità da parte dei contraenti. La riduzione sarebbe giustificata dalle seguenti circostanze:
- da una parte, il contratto preliminare prevede esclusivamente una penale da
“inadempimento delle obbligazioni previste dal presente paragrafo 6.6” e non anche per il semplice ritardo nell'adempimento4 e,
- dall'altra, l'odierno convenuto opposto è stato liberato, “per quanto tardivamente (stanti anche le difficoltà operative del periodo pandemico)”, da qualsivoglia obbligo di garanzia per debiti contratti da con la conseguenza che lo stesso non Parte_5 potrà essere più chiamato a rispondere a titolo di fideiussore per obbligazioni contratte dalla predetta società e che un inadempimento in capo a sarebbe Parte_3 da escludere.
A ciò si aggiunga che il pagamento della penale per cui è causa “consentirebbe all'opposto non già di evitare di subire un danno da inadempimento (danno che ormai non potrà più verificarsi), ma di arricchirsi dell'importo della penale” stessa, “conseguendo così un vantaggio doppio rispetto a quello derivatogli dall'esecuzione del contratto”.
Nulla, invece, parte opponente ha dedotto con riferimento alle somme richieste a titolo di rimborso spese pari ad euro 9.330,00.
Secondo il convenuto opposto l'obbligazione assistita dalla penale semplicemente non sarebbe stata adempiuta: “certamente non può affermarsi che essa sia stata adempiuta parzialmente ed è dubbio – per le ragioni sopra esposte – che sia stata adempiuta tardivamente”. Dalla documentazione ex adverso prodotta si ricaverebbe unicamente che, alla data del 23 aprile 2021, non risultasse affidata e non risultassero, quindi, Parte_5 garanzie in favore di Crédit Agricole;
nulla, invece, sarebbe desumibile con riferimento al periodo successivo al 23 aprile 2021 e al soggetto rilasciante le garanzie (se la società debitrice ovvero terzi, come il signor ). CP Peraltro, secondo , gli opponenti non avrebbero neppure precisato le Controparte_1 ragioni della manifesta eccessività della penale - ragioni necessarie onde procedere alla sua riduzione, mentre la parziale esecuzione dell'obbligazione non sarebbe presupposto sufficiente per la riduzione della penale.
Così brevemente riassunte le posizioni delle parti, si rammenta che l'art. 6 del contratto preliminare, con riferimento alla clausola penale, così recita:
“6.6. entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto il IO si obbliga a fare sì che il ED e il dott. , per quanto di rispettiva Controparte_1 competenza, siano integralmente e definitivamente liberati da ogni responsabilità connessa alle seguenti fideiussioni emesse a garanzia di obbligazioni della Società (i) fideiussione rilasciata dal ED a favore di Credit Agricole per un importo massimo di Euro 50.000,00
(ii) fideiussione omnibus rilasciata dal dott. a favore di Credit Agricole per Controparte_1 un importo massimo di Euro 87.500,00 e (iii) ulteriore fideiussione rilasciata dal dott.
a favore di Credit Agricole per un importo massimo di Euro 50.000,00 (di Controparte_1 seguito, le 'Garanzie'). Copia delle Garanzie è allegata sub allegato 6.6. Il presente obbligo
è assunto, ai sensi e per gli effetti dell'art 1411 c.c., anche a favore del dott. CP
. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente paragrafo 6.6, il
[...]
IO sarà obbligato a pagare (i) al ED una penale non riducibile pari ad Euro
50.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore;
e (ii) al dott. Controparte_1 una penale non riducibile pari ad Euro 137.500,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Fermo restando quanto sopra, il IO prende atto ed espressamente accetta che, decorso inutilmente il termine di 15 (quindici) giorni sopra previsto, il ED e/o il dott. (a seconda del caso) avranno facoltà di fare tutto quanto in loro Controparte_1 potere per ottenere la liberazione e riconsegna delle Garanzie, anche a prescindere da eventuali conseguenze pregiudizievoli a carico della Società, che resteranno a carico della
Società e/o del IO senza che possa essere avanzata alcuna pretesa a riguardo nei confronti del ED e/o del dott. . Controparte_1
6.7 Il dott. assume responsabilità solidale con il IO in relazione Controparte_3 all'adempimento delle obbligazioni previste dai precedenti paragrafi 6.5. e 6.6., anche nei confronti del terzo beneficiario delle anzidette stipulazioni (ivi incluso l'obbligo di pagamento della penale in caso di inadempimento)”.
Che la penale fosse stata inter partes pattuita per il solo inadempimento e non anche per il ritardo risulta, dunque, dalla lettera della clausola ed è principio giurisprudenziale consolidato che “la penale stabilita per l'inadempimento sia ontologicamente diversa dalla penale pattuita per il semplice ritardo - Cass. sez. 2 n. 27994/18 -, posto che la seconda, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione, cui è collegata, in quanto avvenuto benché in ritardo” (Cass. Civ. n. 22050/2019).
Ciò posto, e a fronte della produzione di documentazione proveniente da Credit Agricole e attestante l'insussistenza all'aprile del 2021 di garanzie a proprio favore per l'adempimento di pagina 10 di 12 obbligazioni in capo a (all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. di Parte_5 parte attrice opponente), non può dubitarsi che, sebbene in ritardo, gli attori opponenti abbiano adempiuto all'obbligazione assunta con la sottoscrizione del preliminare del 12 dicembre 2019 e consistente nel liberare (e la società dalle Controparte_1 Parte_4 responsabilità connesse al rilascio di garanzie personali in favore del predetto istituto di credito.
Il decreto ingiuntivo, pur all'epoca legittimamente emesso, va dunque revocato stante il sopravvenuto adempimento, e l'irrilevanza del ritardo ai fini dell'imposizione della penale.
Da ultimo, in merito alla richiesta di di rimborso delle spese anticipate Controparte_1 per saldare una fattura emessa nei confronti di per euro 9.333,00 in esecuzione Parte_5 di quanto previsto dall'art.
6.8. del contratto del 12 dicembre 20195, questo Tribunale, accertata la sopravvenienza delle disposizioni di quest'ultimo e in assenza di deduzioni di parte opponente in punto di intervenuto adempimento dell'obbligazione de qua (o di suo inadempimento incolpevole), non può che condannare , in qualità di Parte_3 cessionaria della partecipazione in al pagamento della predetta somma in Parte_5 favore del convenuto opposto.
4. Le spese di causa
Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, reputa il Tribunale che sussistano giustificati motivi per operare la compensazione quanto alla principale ragione creditoria, dovendosi considerare che l'adempimento (tardivo) degli attori opponenti è avvenuto solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto (emesso il 28 ottobre 2020) e nelle more della prima udienza (svoltasi il 6 luglio 2021), essendo stata ottenuta la dichiarazione dell'istituto di credito solo in data 23 aprile 2021; diversamente gli attori opponenti ne avrebbero potuto dedurre già in atto di citazione (notificato in data 7 dicembre
2020), laddove, invece, nulla in proposito è stato adombrato.
Gli opponenti risultano invece soccombenti con riferimento al pagamento del minor importo per il quale vengono condannati al pagamento.
Le spese vengono, quindi, liquidate
- con riferimento al procedimento monitorio, sulla base della liquidazione operata in quella sede in euro 406,50 per esborsi ed euro 2.500 per compensi, posto l'intervenuto adempimento da parte degli attori opponenti solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, a carico di parte opponente;
- con riferimento al presente procedimento in complessivi euro 5.000,00 per compenso d'avvocato, sulla base delle nuove tabelle di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto 5 “Il IO rimborserà, o farà sì che la Società rimborsi, l'importo di € 9.333,00 al dott. Controparte_1 (importo dal medesimo anticipato a saldo della fattura n. 161 del 23 aprile 2019 della società ICE Europa Italia S.r.l.)”. pagina 11 di 12 dell'ammontare della condanna e della media complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente prestata, a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 45532/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 16762/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 28 ottobre 2020;
- condanna a pagare in favore di Parte_1 CP
la somma di euro 9.333,00;
[...]
- condanna e in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, a rifondere a le spese legali Controparte_1
o come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, pari a euro 406,50 per esborsi ed euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali al 15% sul secondo importo,
IVA e CPA come per legge;
o oltre alle spese del presente processo, che si liquidano in complessivi euro
5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutte le ulteriori eccezioni sollevate da parte attrice opponente con l'atto introduttivo sono state qualificate
“ultronee” dalla stessa difesa attorea nella comparsa conclusionale e abbandonate. pagina 5 di 12 4 Peraltro, il termine di quindici giorni previsto nel contratto per la liberazione da ogni responsabilità connessa alle fideiussioni rilasciate in favore di Credit Agricole, non potrebbe secondo gli attori opponenti “considerarsi essenziale, dato l'ovvio permanere dell'interesse del cedente e di all'adempimento anche Controparte_1 Part dopo il suo spirare: tanto è vero che, tra-scorso il termine previsto, il contratto consentiva a e a CP
di agire in via autonoma per conseguire la liberazione dalle garanzie prestate” (cfr. doc. 3 allegato al
[...] ricorso monitorio). pagina 9 di 12