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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.302/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 22 Maggio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 29.08.2024, e vertente tra di Ancona, quale Gestione Liquidatoria della disciolta A.S.U.R. Marche (appellante), e Pt_1
(appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°327/2024 emessa Controparte_1
dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 17.07.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La A.S.T. di Ancona, quale Gestione Liquidatoria della ex A.S.U.R. Marche, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso presentato da
, dirigente dell'Azienda, con cui era stata dedotta l'illegittimità della scheda di Controparte_1
valutazione della performance ex D.Lgs. n.150/2009 relativa all'anno 2019, in cui non gli era stato riconosciuto un punteggio sufficiente per poter beneficiare della retribuzione di risultato, stante il giudizio negativo scaturente (secondo quanto prospettato) dagli effetti pregiudizievoli di una infrazione
1 disciplinare commessa nell'anno 2016 (consistente nell'aver sottoscritto, in difetto di autorizzazione e/o potere di rappresentanza dell'Azienda, una transazione con il fornitore TIM per un ammontare di
€.1.007.207,42, sulla cui base la TIM aveva poi chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell' . Pt_2
A fondamento dell'appello, la A.S.T. di Ancona ha dedotto l'illogicità e l'erroneità dell'iter argomentativo, per aver ritenuto che la responsabilità dirigenziale ex art.21 D.Lgs 165/2001 (oggetto di valutazione nella fattispecie) possa essere influenzata dalla responsabilità disciplinare ex art.55 bis D.Lgs
165/2001 (invece estranea al presente contenzioso), per non aver considerato che il punteggio attribuito al era insufficiente con riguardo a tutti gli indicatori valutati, per non aver tenuto presente CP_1 che gli effetti pregiudizievoli della condotta tenuta nel 2016 si sono prodotti sono nell'anno 2019
(quando la TIM ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo avvalendosi del riconoscimento di debito contenuto in una transazione illegittimamente sottoscritta dal e per aver travalicato i limiti CP_1
della giurisdizione del G.O. (atteso che il sindacato di legittimità sulla valutazione negativa era consentito solo in caso di vizi procedimentali e formali, non potendo il giudice sostituire una propria valutazione di merito a quella discrezionale dell'amministrazione).
Ha quindi concluso come segue: “nel merito in via principale, […] in totale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona Sez. lavoro n. 327/2024 pubblicata il 17.07.2024 a definizione del giudizio di primo grado R.G. 3/2023, rigettare integralmente (in rito ovvero nel merito) la domanda del Sig.
[...] volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della valutazione delle performance CP_1 relativa all'anno 2019, con contestuale disapplicazione della stessa e conseguente condanna dell' alla corresponsione dell'indennità di posizione maturata nell'anno 2019, nonché in ogni Pt_2
caso rigettare la domanda subordinata da questi formulata, di condanna della convenuta al Pt_2
risarcimento del danno patrimoniale dal medesimo subito, sotto il profilo della perdita di “chances ”. In ogni caso con vittoria di spese come per legge”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
L'appello è fondato e va accolto.
Si deve preliminarmente osservare che la Suprema Corte, con consolidato orientamento, ha ritenuto che le c.d. note di valutazione, pur espressione di una valutazione discrezionale, non sono del tutto insindacabili in sede giudiziale. Il datore di lavoro è infatti assoggettato al rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede ed ai limiti posti dal rispetto delle procedure e di criteri obiettivi di valutazione, emergendo in tal caso un diritto soggettivo al corretto adempimento delle operazioni valutative. Di contro, il margine di discrezionalità lasciato dalla fonte legale e negoziale all'amministrazione non può
2 essere oggetto di vaglio giudiziale, che sconfinerebbe in tal caso in una illegittima interferenza nelle scelte discrezionali della p.a., tanto che, nell'ipotesi in cui nulla sia previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva in ordine ai criteri valutativi, l'atto di attribuzione delle note diviene una operazione meramente interna alla sfera organizzativa dell'azienda, e perciò sottratta alla sindacabilità in sede giudiziale. Dai principi anzidetti discende, quale ulteriore limite alla discrezionalità, che le valutazioni dell'amministrazione in ordine al rendimento e alla capacità professionale del dipendente, espresse con le note di qualifica, sono tenute al rispetto degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede cui agli artt.1175 e 1375 c.c., con estensione del controllo giudiziale all'accertamento dell'inesistenza di profili di illogicità ed irragionevolezza della valutazione e/o di intenti discriminatori o ritorsivi. In definitiva, la sindacabilità delle note di qualifica non attiene al “merito” del giudizio (atteso che il giudice non si può sostituire all'amministrazione nel valutare la qualità della prestazione fornita), ma è limitata alla osservanza dei criteri eventualmente posti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva dei principi di correttezza e buona fede, con particolare riferimento all'assenza di intenti vessatori o discriminatori.
Nella fattispecie non si controverte sul rispetto delle cadenze procedurali e delle forme richieste dal
D.Lgs. n.150/2009 e dal sistema di valutazione e misurazione della performance 2019 (v. allegato B), atteso che lamenta esclusivamente l'incongruità del punteggio di merito Controparte_1
attribuito dal valutatore, per cui si controverte esclusivamente sul piano della corretta applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi di merito nella scheda di valutazione, al fine, in un'ottica comparativa e di premialità, della distribuzione dei fondi destinati alla retribuzione di risultato. Ed in un logica di tipo premiale e comparativo, non basta limitarsi ad allegare il mero dato formale della irrilevanza, ai fini della performance 2019, della condotta tenuta dal dirigente nel 2016, quando, in difetto di autorizzazione e/o potere di rappresentanza dell' ha sottoscritto una transazione con il fornitore TIM per un Pt_2 ammontare di €.1.007.207,42, sulla cui base la TIM ha poi chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell' La scheda di valutazione, infatti, contiene una serie di valutazioni diffusamente Pt_2 negative sull'operato del dirigente, con riguardo agli svariati indicatori oggetto di disamina, in ordine a ciascuno dei quali il dirigente avrebbe dovuto proporre specifiche allegazioni ai fini della corretta individuazione dei punteggi di meritevolezza ritenuti più appropriati.
Va del resto considerato che nella fattispecie non viene un rilevo un problema di di responsabilità disciplinare, la quale ricorre ogni qual volta, con dolo o colpa, il dirigente non abbia osservato le regole giuridiche preposte allo svolgimento dell'attività di sua competenza, violando dolosamente o colposamente i doveri rientranti nell'oggetto della sua prestazione lavorativa. Trattasi quindi di una responsabilità ancorata al verificarsi di un inadempimento contrattuale del dirigente e richiede il dolo o la colpa. Attiene alla condotta del dirigente, e non ai risultati dell'attività.
3 Cosa del tutto differente è invece la responsabilità dirigenziale, che riguarda il rendimento complessivo dell'attività del dirigente, e non solo l'esattezza e la correttezza dei singoli adempimenti. Ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 165/2001, infatti, “Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo”. Siamo quindi in presenza di una responsabilità oggettiva ancorata al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati ovvero all'inosservanza di direttive imputabile al dirigente. Ciò in quanto l'obbligazione lavorativa del dirigente si atteggia essenzialmente come obbligazione di risultato. E' quindi una responsabilità di risultato, tipica del pubblico dipendente con qualifica dirigenziale, che va valutata in base alla performance complessiva dell'attività dirigenziale.
Le due responsabilità di differenziano quindi sia per l'elemento oggettivo (per la responsabilità disciplinare, inadempimento contrattuale;
per la responsabilità dirigenziale, mancato raggiungimento degli obiettivi), che per l'elemento soggettivo (per la responsabilità disciplinare, dolo o colpa;
per la responsabilità dirigenziale, responsabilità oggettiva). Inoltre mentre la responsabilità dirigenziale riguarda il rendimento complessivo dell'attività dirigenziale, la responsabilità disciplinare concerne l'esattezza e la correttezza dei singoli adempimenti. Ne consegue che, qualora lo stesso comportamento possa venire in rilievo sia ai fini della responsabilità disciplinare, che di quella dirigenziale, ben può avvenire che il singolo episodio, seppur non di gravità tale da giustificare il licenziamento disciplinare, possa assumere rilevanza sul diverso piano della responsabilità disciplinare.
In quest'ordine di concetti, nel caso in esame ciò che rileva non è tanto il mero dato formale della assenza di condotte di rilievo disciplinare commesse nell'anno 2019 (attesa l'irrilevanza dell'infrazione del 2016), quanto piuttosto la complessiva valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte del Dott. e quindi una valutazione globale di adeguatezza della performance del CP_1
dirigente, in ordine alla quale l'appellato non ha minimamente contestato né la genuinità dei dati utilizzati, né la sussistenza di intenti datoriali palesemente vessatori o discriminatori e/o di violazioni ai principi generali di correttezza e buona fede.
In conclusione, stante l'assenza di specifiche allegazioni in ordine a profili di illogicità ed irragionevolezza della valutazione complessiva su ciascuno degli indicatori utilizzati e/o ad intenti
4 discriminatori o ritorsivi, e non essendo consentito un intervento sostitutivo del giudice nel valutare la qualità della prestazione fornita (che sconfinerebbe in una illegittima interferenza in scelte discrezionali della pubblica amministrazione), deve dunque ritenersi la fondatezza del gravame.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, il ricorso originariamente proposto da deve essere dunque Controparte_1
integralmente respinto.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°327/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 17.07.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto da;
Controparte_1
- condanna a rifondere alla A.S.T. di Ancona le spese dei due gradi del Controparte_1
giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.2.100,00, e, per il secondo grado, in complessivi €.2.177,75, di cui €.2.000,00 per compensi professionali ed €.177,75 per rimborso contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 22 Maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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