CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1899/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1899/2023 promossa da:
P. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cosentino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Lauria (PZ), in Contrada Montagnola – Seluci snc;
-Appellante- contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
C.F. ) CP_2 C.F._3 entrambi in proprio ed elettivamente domiciliati presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
(C.F. Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Lombardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Milano, in Piazza Sant'Ambrogio n. 16;
-Appellati-
pagina 1 di 7 AD OGGETTO: RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE - DIFFAMAZIONE
CONCLUSIONI:
APPELLANTE come da atto d'appello: «Alla luce degli errori commessi dal primo giudicante, voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Bologna così provvedere: - accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 831/2023 del Tribunale di Modena;
- conseguentemente condannare, in solido fra loro, i convenuti (oggi appellati) a corrispondere in favore del danneggiato la somma richiesta nel giudizio di primo grado, di 500.000,00 euro, ovvero quella ritenuta più equa;
- con vittoria di spese legali del primo e secondo grado di giudizio».
APPELLATI ome da note scritte per l'udienza del 7.02.2025: «Contrariis CP_4 CP_2 reiectis;
piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna;
D. IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: ➢ accertare e dichiarare che l'impugnazione oggetto del presente giudizio, promossa da è inammissibile e/o manifestamente infondata e, conseguentemente, Parte_1 disporre la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c. al fine di accertarne e dichiararne l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
E. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingersi integralmente il gravame proposto avverso la sentenza n.831/2023, pubblicata in data 23.5.2023 emessa dal Tribunale di Modena, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe Pagliani, nella causa civile n. 2902/2021 R.G. e ogni domanda in quanto infondata e non provata sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti, con integrale conferma della gravata sentenza dianzi indicata, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
dichiarare Parte_1 tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...] la stessa impugnazione principale, . 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello avversario, dichiarare la società , (C.F. e P. IVA Controparte_3
), con sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia in 20123 Milano, Via della P.IVA_1 Posta, n. 7, in persona del rappresentante generale per l'Italia, Dott. tenuta a CP_5 manlevare e/o comunque tenere integralmente indenne gli Avv.ti OM LD e CP_2 da quanto dagli stessi eventualmente dovuto a qualsiasi titolo al Sig. all'esito del Parte_1 presente giudizio, nonché delle spese di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali al 15% come da tariffa, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del primo e del secondo grado di giudizio».
APPELLATA come da note scritte per l'udienza del 7.02.2025: Controparte_3 «Voglia la Corte d'Appello adita, in via preliminare: dichiarare l'appello promosso dal signor inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc, previa fissazione dell'udienza ex art. 350 Parte_1 bis cpc ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348bis cpc, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
In via principale: rigettare l'appello promosso dal signor per tutti i motivi dedotti in Parte_1 narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 831/2023 pubblicata in data
23.05.2023, non notificata, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Modena dott. Giuseppe Pagliani, non sussistendo profili di responsabilità professionale attribuibili agli avvocati OM LD e nell'esecuzione del loro incarico;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di CP_2
pagina 2 di 7 accoglimento dell'appello promosso dal signor rigettare la domanda di manleva e Parte_1 garanzia formulata dagli avvocati OM LD e nei confronti di CP_2 Controparte_3
, non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alle polizze
[...] di Responsabilità Civile Professionale n. PI-63697120M0 sottoscritta dallo Parte_2 e n. 59819920M0 sottoscritta dall'avvocato OM LD per tutti i motivi dedotti in
[...] atti;
In via di ulteriore subordine: in caso di accoglimento dell'appello promosso dal signor Parte_1
e di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dagli avvocati OM
[...]
LD e nei confronti di , statuire la condanna di CP_2 Controparte_3 quest'ultima nei limiti del massimale e tenuto conto della franchigia. Spese e compensi professionali rifusi»
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio gli avvocati OM LD e Parte_1 CP_2 dinnanzi al Tribunale di Modena, al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una serie di espressioni non veritiere e diffamatorie, utilizzate dai predetti procuratori in un atto di citazione relativo ad causa di opposizione a precetto del 19.02.2021, promossa dalla Pt_3 Parte_4 patrocinata dai suddetti avvocati, contro suo figlio, opposizione rubricata al n. Controparte_6 1137/2021. Nello specifico, l'attore sosteneva di esser stato accusato dagli avvocati di aver predisposto un atto simulato, di averlo realizzato per recare pregiudizio ai suoi creditori, di aver tentato di ostacolare l'appetibilità di un immobile, di aver predisposto un atto in frode ai creditori. Chiedeva un risarcimento del danno quantificato in €. 500.000,00.
B. Gli avvocati OM LD e si costituivano in giudizio, chiedendo di essere CP_2 autorizzati alla chiamata di terzo in garanzia della propria compagnia assicuratrice, invocando l'operatività della garanzia assicurativa da essi sottoscritta. Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
C. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda di manleva e Controparte_3 garanzia, formulata da OM LD e previo rigetto delle domande svolte da CP_2
in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1
D. Con sentenza n. 831/2023, il Tribunale di Modena respingeva le domande avanzate da Parte_1
ritenendo prive di lesività e offensività le espressioni oggetto della causa. L'attore era così
[...] condannato anche al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti e della Compagnia terza chiamata.
E. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello lamentando 1) sul punto 6 e sul Parte_1 punto 10 della sentenza - l'errata valutazione delle prove e la violazione di legge; 2) sul punto 8 - l'illogicità.
F. Gli avvocati OM LD e Vaccari OM si costituivano in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello sia sotto il profilo dell'art. 342 c.p.c. sia sotto quello dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
G. Si costituiva in giudizio anche la eccependo preliminarmente Controparte_3 l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. del gravame avversario e chiedendo, nel merito, il rigetto pagina 3 di 7 dell'appello e, solo in via subordinata – in caso di accoglimento dell'appello – il rigetto della domanda di manleva e garanzia formulata dai convenuti.
H. All'udienza del 23.04.2024, la Corte rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.07.2024 ore 10:30 – poi rinviata al 7.02.2025 ore 10:00 – assegnando alle parti i termini di giorni 15 prima dell'udienza per il deposito di note.
I. All'udienza del 7.02.2025, a seguito di discussione orale, nell'ambito della quale le parti discutevano la causa riportandosi alle rispettive difese in atti, la Corte tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta anzitutto necessario premettere che l'appello effettivamente stride con il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., essendosi l'appellante per lo più limitato a ribadire quanto già esposto nell'ambito del procedimento di prime cure, non offrendo, al contempo, alcun argomento o anche semplice spunto critico concreto, per opinare quanto affermato di contrario avviso dal primo Giudice.
2. Infatti, affida le proprie censure a due motivi di appello, contenenti più ragioni. Parte_1
2.1 Col primo motivo, censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice avrebbe erroneamente valutato le prove. In particolare, l'appellante ritiene di aver dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, a mezzo della documentazione prodotta ed allegata al fascicolo di parte, la diffamazione perpetrata dai convenuti nei suoi confronti. Sostiene, infatti, di aver prodotto la querela presentata, in data 26.03.2021, nei confronti dei convenuti, alla quale sarebbero allegati gli scritti incriminati.
2.2 Col secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha sostenuto come le espressioni usate nell'atto incriminato non fossero “ingiuriose e sconvenienti” e non rilevassero “un intento offensivo nei confronti della controparte”. L'appellante sostiene come l'interpretazione data dal Giudice sarebbe illogica, atteso che le frasi usate nei suoi confronti, oggetto della querela, sarebbero gravemente lesive della sua reputazione, essendo egli completamente estraneo alla questione, sottesa all'atto notificato al figlio da parte della difesa della Centro non trattandosi, quindi, di Parte_4 Pt_2 una semplice “espressione legittima del diritto-dovere di difesa esplicato dal legale”, bensì di frasi che offenderebbero l'onore ed il decoro dell'appellante.
3. L'appello nel merito è infondato per le ragioni che seguono.
4. Preliminare al merito della causa è l'inquadramento giuridico nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
In proposito possono richiamarsi i principi giurisprudenziali enucleati in materia di violazione dell'art. 89 c.p.c. per l'identità di ratio con l'odierna fattispecie, posto che gli scritti offensivi sono avvenuti e riguardano una causa, in cui l'odierno appellante non era parte.
Tale norma sancisce che «negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e
i loro difensori non debbono usare espressioni sconveniente od offensive» e che, conseguentemente, «il Giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconveniente od offensive e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa». Secondo la giurisprudenza di legittimità, «la condanna al risarcimento del danno prevista dall'art. 89 c.p.c. è originata non solo dalla non inerenza delle frasi sconvenienti all'oggetto della lite, ma anche dalla loro eccedenza rispetto alle esigenze della difesa» [(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29193 del 12/11/2024 (Rv. 672668 - 01) che richiama n. 10916/2001 e Cass., S.U., n. 2579/1988]. Inoltre, a parer della Corte di Cassazione, sono da pagina 4 di 7 escludere «i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni» (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. n. 17325/2015). E, ancora,
«nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art. 89 c.p.c. ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore e al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa» (Cass. Sez. 3, sent. n. 10916/2001).
5. Tanto premesso in diritto, passando all'esame in fatto della vicenda de qua, la Corte ritiene condivisibili le ragioni del primo giudice e l'iter motivazionale seguito ed opportuno esaminare i due motivi congiuntamente, in quanto intrinsecamente e logicamente connessi.
5.1 L'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto non fosse stata allegata alcuna prova a fondamento della lesività e offensività delle espressioni utilizzate dai due difensori. A fondamento della propria impugnazione, infatti, sostiene di aver allegato all'atto di citazione una querela, la quale attesterebbe, a suo dire, la prova del danno patito come conseguenza della condotta diffamatoria realizzata dai convenuti.
5.2 A parer di questa Corte, la citata querela – sebbene effettivamente allegata all'atto di citazione in primo grado – nulla prova in ordine al danno asseritamente subito da Parte_1
Si rammenta, infatti, come la querela abbia semplicemente la funzione di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto di reato e di manifestare l'istanza di punizione in ordine allo stesso. Pertanto, dalla semplice allegazione della querela il Giudice civile non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda.
In ogni caso, la querela presentata in data 26.03.2021 è utile al fine di individuare quelle pretese
“espressioni di disvalore, assolutamente diffamanti e calunniose” con le quali gli avvocati OM LD e si sarebbero espressi in un atto processuale nell'ambito di una causa di CP_2 opposizione a precetto, ovverosia:
- «il medesimo è, a sua volta, il papà della controparte che, evidentemente, con un Parte_1 atto simulato, in pregiudizio ai creditori, ha tentato di ostacolare l'appetibilità dell'immobile, trascrivendo il contratto ultranovennale (…)»;
- «l'immobile è stato locato da una società riconducibile al sig. considerato il Parte_1 principale responsabile dei reati sopra citati…che, evidentemente, con un atto in frode ai creditori, ha tentato di ostacolare l'appetibilità dell'immobile, trascrivendo il contratto ultranovennale».
5.3 Orbene, come correttamente statuito dal primo Giudice, le affermazioni di cui sopra sono del tutto inoffensive e per nulla diffamanti, trattandosi di semplici e basilari nozioni di diritto civile, nonché termini tecnici e giuridici diretti a fornire un'interpretazione dei fatti a sostegno della propria tesi giuridica. Inoltre, trattasi di terminologia utilizzata dallo stesso legislatore all'interno del codice civile, allorquando, ad esempio, affida al creditore la possibilità di agire in giudizio tramite l'azione revocatoria al fine di rendere “inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni” (art. 2901 c.c.) o, ancora, laddove prevede, all'art. 1414 c.c., la nullità del contratto simulato.
5.4 Nel giudizio d'opposizione a precetto, contente le asserite frasi offensive, gli odierni convenuti erano i difensori della la quale eccepiva – ai sensi dell'art. 615, 1^ co., cpc – la Parte_4
pagina 5 di 7 nullità del contratto di locazione ultranovennale, stipulato tra la società e CP_7 CP_6
– figlio dell'odierno appellante – allegandone la simulazione assoluta. Inoltre, la società
[...] opponente, a suffragio delle proprie allegazioni, produceva il decreto di sequestro preventivo in cui, ad avviso della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Paola, veniva Parte_1 considerato amministratore di fatto di ben ventiquattro società, tra le quali anche la venendo CP_7 così indagato per vari gravi reati.
6. Per le ragioni indicate, la Corte ritiene che le espressioni utilizzate dai convenuti non integrino il reato di diffamazione, rientrando nella normale dialettica processuale e nell'ambito del diritto di difesa, avendo i difensori utilizzato una forma espositiva corretta, ovverosia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione dell'agire altrui civilisticamente rilevante e priva di espressioni aggressive o offensive gratuite e distaccate dal ossia eccentriche rispetto al, contesto difensivo. Pertanto, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
7. Con il rigetto dell'appello, la Corte ritiene superflua ogni analisi circa la posizione della compagnia assicuratrice essendosi costituita al solo fine di richiedere il rigetto Controparte_3 dell'appello e, solo in via subordinata – in caso di accoglimento dell'appello – il rigetto della domanda di manleva e garanzia formulata dai convenuti. Inoltre non è secondario evidenziare come l'appellante non abbia impugnato la statuizione sulle relative spese addossategli.
8. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 55/2014 come da ultimo aggiornato dal DM147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9. Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, terzo comma, c.p.c., attesa la finalità palesemente dilatoria e strumentale del presente appello – peraltro connotato da un'esposizione ripetitiva, ridondante e, nonostante la enunciazione in capi, articolato in motivi inconferenti e farraginosi, in parte dei quali si lamenta che il giudice non abbia accolto le proprie difese, semplicemente riproponendole – resa evidente dalla contrarietà degli assunti difensivi alla giurisprudenza consolidata, dalla manifesta inconsistenza giuridica delle censure e dalla palese infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. SU n. 22405/2018 secondo cui «La condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione»).
9.1 Accertata, quindi, la responsabilità ex art. 96, 3^ co., c.p.c., la Corte condanna altresì l'appellante al pagamento a favore degli appellati della somma che appare ragionevole ed equo determinare in euro
4.500,00 utilizzando quale parametro base quello delle spese di lite, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità [(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012 (Rv. 624394 - 01) e
Sez. 3 - , Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 (Rv. 654437 – 01)], tuttavia contenuta nei limiti di un pagina 6 di 7 quarto al fine di evitare una condanna che apparirebbe sproporzionata rispetto alla lite ed al suo impegno.
10. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di ME DI e e CP_2 Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 831/2023, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ME Parte_1
DI e che liquida nella somma di euro 18.000,00 per compensi, oltre CP_2 spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento di euro 4.500,00 ex art. 96, 3^ co.,
c.p.c.;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida nella somma di euro 18.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_3 generali, IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento di euro 4.500,00 ex art. 96, 3^ co., c.p.c.;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 04.03.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1899/2023 promossa da:
P. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cosentino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Lauria (PZ), in Contrada Montagnola – Seluci snc;
-Appellante- contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
C.F. ) CP_2 C.F._3 entrambi in proprio ed elettivamente domiciliati presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
(C.F. Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Lombardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Milano, in Piazza Sant'Ambrogio n. 16;
-Appellati-
pagina 1 di 7 AD OGGETTO: RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE - DIFFAMAZIONE
CONCLUSIONI:
APPELLANTE come da atto d'appello: «Alla luce degli errori commessi dal primo giudicante, voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Bologna così provvedere: - accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 831/2023 del Tribunale di Modena;
- conseguentemente condannare, in solido fra loro, i convenuti (oggi appellati) a corrispondere in favore del danneggiato la somma richiesta nel giudizio di primo grado, di 500.000,00 euro, ovvero quella ritenuta più equa;
- con vittoria di spese legali del primo e secondo grado di giudizio».
APPELLATI ome da note scritte per l'udienza del 7.02.2025: «Contrariis CP_4 CP_2 reiectis;
piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna;
D. IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: ➢ accertare e dichiarare che l'impugnazione oggetto del presente giudizio, promossa da è inammissibile e/o manifestamente infondata e, conseguentemente, Parte_1 disporre la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c. al fine di accertarne e dichiararne l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
E. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingersi integralmente il gravame proposto avverso la sentenza n.831/2023, pubblicata in data 23.5.2023 emessa dal Tribunale di Modena, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe Pagliani, nella causa civile n. 2902/2021 R.G. e ogni domanda in quanto infondata e non provata sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti, con integrale conferma della gravata sentenza dianzi indicata, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
dichiarare Parte_1 tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...] la stessa impugnazione principale, . 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello avversario, dichiarare la società , (C.F. e P. IVA Controparte_3
), con sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia in 20123 Milano, Via della P.IVA_1 Posta, n. 7, in persona del rappresentante generale per l'Italia, Dott. tenuta a CP_5 manlevare e/o comunque tenere integralmente indenne gli Avv.ti OM LD e CP_2 da quanto dagli stessi eventualmente dovuto a qualsiasi titolo al Sig. all'esito del Parte_1 presente giudizio, nonché delle spese di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali al 15% come da tariffa, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del primo e del secondo grado di giudizio».
APPELLATA come da note scritte per l'udienza del 7.02.2025: Controparte_3 «Voglia la Corte d'Appello adita, in via preliminare: dichiarare l'appello promosso dal signor inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc, previa fissazione dell'udienza ex art. 350 Parte_1 bis cpc ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348bis cpc, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
In via principale: rigettare l'appello promosso dal signor per tutti i motivi dedotti in Parte_1 narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 831/2023 pubblicata in data
23.05.2023, non notificata, resa dal Giudice Unico del Tribunale di Modena dott. Giuseppe Pagliani, non sussistendo profili di responsabilità professionale attribuibili agli avvocati OM LD e nell'esecuzione del loro incarico;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di CP_2
pagina 2 di 7 accoglimento dell'appello promosso dal signor rigettare la domanda di manleva e Parte_1 garanzia formulata dagli avvocati OM LD e nei confronti di CP_2 Controparte_3
, non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alle polizze
[...] di Responsabilità Civile Professionale n. PI-63697120M0 sottoscritta dallo Parte_2 e n. 59819920M0 sottoscritta dall'avvocato OM LD per tutti i motivi dedotti in
[...] atti;
In via di ulteriore subordine: in caso di accoglimento dell'appello promosso dal signor Parte_1
e di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dagli avvocati OM
[...]
LD e nei confronti di , statuire la condanna di CP_2 Controparte_3 quest'ultima nei limiti del massimale e tenuto conto della franchigia. Spese e compensi professionali rifusi»
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio gli avvocati OM LD e Parte_1 CP_2 dinnanzi al Tribunale di Modena, al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una serie di espressioni non veritiere e diffamatorie, utilizzate dai predetti procuratori in un atto di citazione relativo ad causa di opposizione a precetto del 19.02.2021, promossa dalla Pt_3 Parte_4 patrocinata dai suddetti avvocati, contro suo figlio, opposizione rubricata al n. Controparte_6 1137/2021. Nello specifico, l'attore sosteneva di esser stato accusato dagli avvocati di aver predisposto un atto simulato, di averlo realizzato per recare pregiudizio ai suoi creditori, di aver tentato di ostacolare l'appetibilità di un immobile, di aver predisposto un atto in frode ai creditori. Chiedeva un risarcimento del danno quantificato in €. 500.000,00.
B. Gli avvocati OM LD e si costituivano in giudizio, chiedendo di essere CP_2 autorizzati alla chiamata di terzo in garanzia della propria compagnia assicuratrice, invocando l'operatività della garanzia assicurativa da essi sottoscritta. Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
C. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda di manleva e Controparte_3 garanzia, formulata da OM LD e previo rigetto delle domande svolte da CP_2
in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1
D. Con sentenza n. 831/2023, il Tribunale di Modena respingeva le domande avanzate da Parte_1
ritenendo prive di lesività e offensività le espressioni oggetto della causa. L'attore era così
[...] condannato anche al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti e della Compagnia terza chiamata.
E. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello lamentando 1) sul punto 6 e sul Parte_1 punto 10 della sentenza - l'errata valutazione delle prove e la violazione di legge; 2) sul punto 8 - l'illogicità.
F. Gli avvocati OM LD e Vaccari OM si costituivano in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello sia sotto il profilo dell'art. 342 c.p.c. sia sotto quello dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
G. Si costituiva in giudizio anche la eccependo preliminarmente Controparte_3 l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. del gravame avversario e chiedendo, nel merito, il rigetto pagina 3 di 7 dell'appello e, solo in via subordinata – in caso di accoglimento dell'appello – il rigetto della domanda di manleva e garanzia formulata dai convenuti.
H. All'udienza del 23.04.2024, la Corte rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.07.2024 ore 10:30 – poi rinviata al 7.02.2025 ore 10:00 – assegnando alle parti i termini di giorni 15 prima dell'udienza per il deposito di note.
I. All'udienza del 7.02.2025, a seguito di discussione orale, nell'ambito della quale le parti discutevano la causa riportandosi alle rispettive difese in atti, la Corte tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta anzitutto necessario premettere che l'appello effettivamente stride con il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., essendosi l'appellante per lo più limitato a ribadire quanto già esposto nell'ambito del procedimento di prime cure, non offrendo, al contempo, alcun argomento o anche semplice spunto critico concreto, per opinare quanto affermato di contrario avviso dal primo Giudice.
2. Infatti, affida le proprie censure a due motivi di appello, contenenti più ragioni. Parte_1
2.1 Col primo motivo, censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice avrebbe erroneamente valutato le prove. In particolare, l'appellante ritiene di aver dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, a mezzo della documentazione prodotta ed allegata al fascicolo di parte, la diffamazione perpetrata dai convenuti nei suoi confronti. Sostiene, infatti, di aver prodotto la querela presentata, in data 26.03.2021, nei confronti dei convenuti, alla quale sarebbero allegati gli scritti incriminati.
2.2 Col secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha sostenuto come le espressioni usate nell'atto incriminato non fossero “ingiuriose e sconvenienti” e non rilevassero “un intento offensivo nei confronti della controparte”. L'appellante sostiene come l'interpretazione data dal Giudice sarebbe illogica, atteso che le frasi usate nei suoi confronti, oggetto della querela, sarebbero gravemente lesive della sua reputazione, essendo egli completamente estraneo alla questione, sottesa all'atto notificato al figlio da parte della difesa della Centro non trattandosi, quindi, di Parte_4 Pt_2 una semplice “espressione legittima del diritto-dovere di difesa esplicato dal legale”, bensì di frasi che offenderebbero l'onore ed il decoro dell'appellante.
3. L'appello nel merito è infondato per le ragioni che seguono.
4. Preliminare al merito della causa è l'inquadramento giuridico nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
In proposito possono richiamarsi i principi giurisprudenziali enucleati in materia di violazione dell'art. 89 c.p.c. per l'identità di ratio con l'odierna fattispecie, posto che gli scritti offensivi sono avvenuti e riguardano una causa, in cui l'odierno appellante non era parte.
Tale norma sancisce che «negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e
i loro difensori non debbono usare espressioni sconveniente od offensive» e che, conseguentemente, «il Giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconveniente od offensive e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa». Secondo la giurisprudenza di legittimità, «la condanna al risarcimento del danno prevista dall'art. 89 c.p.c. è originata non solo dalla non inerenza delle frasi sconvenienti all'oggetto della lite, ma anche dalla loro eccedenza rispetto alle esigenze della difesa» [(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29193 del 12/11/2024 (Rv. 672668 - 01) che richiama n. 10916/2001 e Cass., S.U., n. 2579/1988]. Inoltre, a parer della Corte di Cassazione, sono da pagina 4 di 7 escludere «i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni» (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. n. 17325/2015). E, ancora,
«nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art. 89 c.p.c. ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore e al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa» (Cass. Sez. 3, sent. n. 10916/2001).
5. Tanto premesso in diritto, passando all'esame in fatto della vicenda de qua, la Corte ritiene condivisibili le ragioni del primo giudice e l'iter motivazionale seguito ed opportuno esaminare i due motivi congiuntamente, in quanto intrinsecamente e logicamente connessi.
5.1 L'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto non fosse stata allegata alcuna prova a fondamento della lesività e offensività delle espressioni utilizzate dai due difensori. A fondamento della propria impugnazione, infatti, sostiene di aver allegato all'atto di citazione una querela, la quale attesterebbe, a suo dire, la prova del danno patito come conseguenza della condotta diffamatoria realizzata dai convenuti.
5.2 A parer di questa Corte, la citata querela – sebbene effettivamente allegata all'atto di citazione in primo grado – nulla prova in ordine al danno asseritamente subito da Parte_1
Si rammenta, infatti, come la querela abbia semplicemente la funzione di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto di reato e di manifestare l'istanza di punizione in ordine allo stesso. Pertanto, dalla semplice allegazione della querela il Giudice civile non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda.
In ogni caso, la querela presentata in data 26.03.2021 è utile al fine di individuare quelle pretese
“espressioni di disvalore, assolutamente diffamanti e calunniose” con le quali gli avvocati OM LD e si sarebbero espressi in un atto processuale nell'ambito di una causa di CP_2 opposizione a precetto, ovverosia:
- «il medesimo è, a sua volta, il papà della controparte che, evidentemente, con un Parte_1 atto simulato, in pregiudizio ai creditori, ha tentato di ostacolare l'appetibilità dell'immobile, trascrivendo il contratto ultranovennale (…)»;
- «l'immobile è stato locato da una società riconducibile al sig. considerato il Parte_1 principale responsabile dei reati sopra citati…che, evidentemente, con un atto in frode ai creditori, ha tentato di ostacolare l'appetibilità dell'immobile, trascrivendo il contratto ultranovennale».
5.3 Orbene, come correttamente statuito dal primo Giudice, le affermazioni di cui sopra sono del tutto inoffensive e per nulla diffamanti, trattandosi di semplici e basilari nozioni di diritto civile, nonché termini tecnici e giuridici diretti a fornire un'interpretazione dei fatti a sostegno della propria tesi giuridica. Inoltre, trattasi di terminologia utilizzata dallo stesso legislatore all'interno del codice civile, allorquando, ad esempio, affida al creditore la possibilità di agire in giudizio tramite l'azione revocatoria al fine di rendere “inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni” (art. 2901 c.c.) o, ancora, laddove prevede, all'art. 1414 c.c., la nullità del contratto simulato.
5.4 Nel giudizio d'opposizione a precetto, contente le asserite frasi offensive, gli odierni convenuti erano i difensori della la quale eccepiva – ai sensi dell'art. 615, 1^ co., cpc – la Parte_4
pagina 5 di 7 nullità del contratto di locazione ultranovennale, stipulato tra la società e CP_7 CP_6
– figlio dell'odierno appellante – allegandone la simulazione assoluta. Inoltre, la società
[...] opponente, a suffragio delle proprie allegazioni, produceva il decreto di sequestro preventivo in cui, ad avviso della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Paola, veniva Parte_1 considerato amministratore di fatto di ben ventiquattro società, tra le quali anche la venendo CP_7 così indagato per vari gravi reati.
6. Per le ragioni indicate, la Corte ritiene che le espressioni utilizzate dai convenuti non integrino il reato di diffamazione, rientrando nella normale dialettica processuale e nell'ambito del diritto di difesa, avendo i difensori utilizzato una forma espositiva corretta, ovverosia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione dell'agire altrui civilisticamente rilevante e priva di espressioni aggressive o offensive gratuite e distaccate dal ossia eccentriche rispetto al, contesto difensivo. Pertanto, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
7. Con il rigetto dell'appello, la Corte ritiene superflua ogni analisi circa la posizione della compagnia assicuratrice essendosi costituita al solo fine di richiedere il rigetto Controparte_3 dell'appello e, solo in via subordinata – in caso di accoglimento dell'appello – il rigetto della domanda di manleva e garanzia formulata dai convenuti. Inoltre non è secondario evidenziare come l'appellante non abbia impugnato la statuizione sulle relative spese addossategli.
8. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 55/2014 come da ultimo aggiornato dal DM147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9. Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, terzo comma, c.p.c., attesa la finalità palesemente dilatoria e strumentale del presente appello – peraltro connotato da un'esposizione ripetitiva, ridondante e, nonostante la enunciazione in capi, articolato in motivi inconferenti e farraginosi, in parte dei quali si lamenta che il giudice non abbia accolto le proprie difese, semplicemente riproponendole – resa evidente dalla contrarietà degli assunti difensivi alla giurisprudenza consolidata, dalla manifesta inconsistenza giuridica delle censure e dalla palese infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. SU n. 22405/2018 secondo cui «La condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione»).
9.1 Accertata, quindi, la responsabilità ex art. 96, 3^ co., c.p.c., la Corte condanna altresì l'appellante al pagamento a favore degli appellati della somma che appare ragionevole ed equo determinare in euro
4.500,00 utilizzando quale parametro base quello delle spese di lite, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità [(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012 (Rv. 624394 - 01) e
Sez. 3 - , Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 (Rv. 654437 – 01)], tuttavia contenuta nei limiti di un pagina 6 di 7 quarto al fine di evitare una condanna che apparirebbe sproporzionata rispetto alla lite ed al suo impegno.
10. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di ME DI e e CP_2 Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 831/2023, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ME Parte_1
DI e che liquida nella somma di euro 18.000,00 per compensi, oltre CP_2 spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento di euro 4.500,00 ex art. 96, 3^ co.,
c.p.c.;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida nella somma di euro 18.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_3 generali, IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento di euro 4.500,00 ex art. 96, 3^ co., c.p.c.;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 04.03.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 7 di 7