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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 178/2024
All'udienza del 4.4.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, trattiene la causa in decisione e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 178/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Leonardo Sasso Parte_1 C.F._1
Contro
(cod.fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Eugenia Savona
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: In via cautelare e preliminare: Sospendere l'esecutorietà e/o l'esecutività
L'avviso di Addebito n. 364 2023 0001164204000 Del 09.12.2023 emesso dall' Direzione CP_1
Provinciale Di Mantova, notificato all'odierno ricorrente in data 25.01.2024; ivi impugnato, nonché di tutti gli atti correlativi, presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi, anche non noti, ai suddetti provvedimenti, meglio descritti nell'epigrafe della presente ricorso;
In via principale e nel merito: accertare e dichiararsi l'illegittimità e/o nullità, invalidità ed infondatezza L'avviso di
Addebito n. 364 2023 0001164204000 Del 09.12.2023 emesso dall' Direzione Provinciale Di CP_1
Mantova, notificato all'odierno ricorrente in data 25.01.2024, in quanto illegittimo per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui al presente ricorso e per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente sia a titolo di contributi IVS – Gestione Artigiani sia con riguardo all'applicazione delle sanzioni, sia a titolo di aggi di riscossione e spese;
il tutto per i motivi in fatto e in diritto che precedono. In via subordinata Nella denegata e non voluta ipotesi di mancato o parziale annullamento dell'avviso di addebito ivi opposto, disporre la riduzione dell'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA.
Per parte resistente: Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, voglia il Tribunale condannare il ricorrente al pagamento delle eventuali minori somme che si accertino come dovute per i titoli di cui all'avviso impugnato. Spese ed onorari di causa rifusi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.3.2024, proponeva opposizione avverso l' avviso Parte_1 di addebito. n. 364 2023 0001164204000 del 09.12.2023 con il quale l' gli aveva intimato il CP_1
pagamento di contributi I.V.S. sul reddito eccedente il minimale dovuti alla Gestione Artigiani per il periodo dal 1/2017 al 12/2017, per un importo totale pari ad € 1.530,49, di cui € 902,00 a titolo di somme contributive, € 541,20 a titolo di “sanzioni per evasione”, € 83,18 a titolo di interessi di mora, oltre a € 4,11 per spese di notifica. Il procuratore del ricorrente esponeva che l'AVA impugnato derivava dall'accertamento N. T9T015K00182 dell'Agenzia delle Entrate di Mantova relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2017, con il quale veniva accertato un presunto maggior reddito in capo al contribuente per tale annualità, con conseguente ricalcolo dei contributi dovuti alla
Gestione Artigiani e che le determinazioni di accertamento, con particolare riguardo al ricalcolo delle imposte reclamate e delle relative sanzioni comminate, erano state oggetto di tempestiva impugnazione da parte del ricorrente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Mantova ove il ricorso era ancora pendente, con la conseguenza che, non essendo ancora stato definito con sentenza caduta in giudicato il procedimento giudiziale da cui trovava esclusivo fondamento l'avviso di addebito impugnato, la pretesa di pagamento dell'Ente previdenziale doveva ritenersi allo stato assolutamente illegittima. Parte ricorrente eccepiva preliminarmente la violazione dell'art.24 comma 3 D.Lgs 46/1999, ossia di una disposizione che comporta una vera e propria sospensione del procedimento di recupero del credito previdenziale e ricordava che la giurisprudenza ritiene applicabile la norma anche nei casi in cui l'accertamento proviene da enti diversi dall' quale appunto l'Agenzia CP_1 delle Entrate, come nel caso in parola;
eccepiva di seguito la nullità e/o infondatezza dell'avviso impugnato per carenza di motivazione e la intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo reclamato deducendo che il dies a quo decorreva dal primo momento in cui l'ente previdenziale avrebbe potuto richiedere il pagamento dei contributi che coincide con il giorno successivo all'ultimo utile per saldare un determinato contributo previdenziale e che, trattandosi di contributi eccedenti il minimale da versarsi alla gestione Artigiani, il termine per il loro pagamento coincideva con i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e precisamente il 30 Giugno ed il 30 Novembre
2018; sosteneva irragionevole e lesiva dei diritti del cittadino la proroga dei termini per il Covid e rassegnava le conclusioni in epigrafe indicate.
Si costituiva ritualmente l' contestando la fondatezza del ricorso. Il procuratore dell' CP_1 CP_1 convenuto rilevava: che l' , ricevuta dall'Amministrazione finanziaria l'informazione di un CP_1 accertamento di maggior reddito (e, di conseguenza, di un maggiore imponibile contributivo) nei confronti di lavoratori autonomi e liberi professionisti, provvede a richiedere la contribuzione dovuta e non pagata;
che i ricorsi avverso gli atti di accertamento raramente sono notificati all' che, quindi, è di fatto CP_1 impossibilitato non solo a costituirsi in giudizio per difendere le proprie ragioni, ma anche a seguire la vicenda processuale e, non avendo ricevuto notizia dell'avvio del giudizio presso la Corte di giustizia tributaria, l' aveva provveduto ad emettere avviso di addebito sulle risultanze dell'accertamento di CP_1 maggior reddito operato da Agenzia delle Entrate, entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del D. lgs. 46/1999; che, con riguardo alla determinazione della contribuzione a percentuale sul reddito dovuta dai lavoratori autonomi alle Gestioni Assicurative Inps dei Commercianti e degli Artigiani, l'Ente medesimo era privo di autonomi poteri di accertamento del dovuto, dipendendo il credito contributivo esclusivamente da un dato fiscale il cui accertamento e la cui determinazione sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Finanziaria;
che l' , a seguito del ricorso, aveva provveduto ad CP_1 interpellare l'Agenzia delle Entrate per avere notizie sullo stato del giudizio presso la Corte di Giustizia
Tributaria e che l'ufficio legale dell' aveva comunicato che il ricorrente aveva aderito alla CP_1 definizione agevolata delle controversie tributarie per l'avviso di accertamento in esame, fruendo delle disposizioni di cui all'art.1, commi da 186 a 203 della legge 197/2022 e che il giudizio tributario era stato estinto in primo grado per cessazione della materia del contendere, con pronuncia depositata il
15/04/2024; che i provvedimenti legislativi, come quello richiamato, costituivano strumenti per chiudere la lite e non implicavano una transazione, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, sull'ammontare del maggior reddito accertato il quale, quindi, ai fini della determinazione dei relativi contributi previdenziali dovuti all' restava quello originariamente contestato, come peraltro chiarito dall'Agenzia delle CP_1
Entrate con la circolare applicativa n. 422/2023. Parte resistente contestava la fondatezza delle ulteriori eccezioni con ampie e articolate motivazioni e rassegnava le conclusioni in epigrafe indicate.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
E' infondata l'eccezione di violazione del comma 3 dell'art. 24 del d.lvo 46/99 dovendosi rilevare che, per giurisprudenza consolidata, "in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti CP_1 all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario".
Nondimeno la giurisprudenza di legittimità è parimenti consolidata nel ritenere che “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale (ora avviso di addebito) che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs.
n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione
a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. n. 14149/2012, Cass. n. 11839 del 2014 e Cass.10218/2015 .." .
E' infondata anche l'eccezione di difetto di motivazione degli atti impositivi impugnati. in quanto essi sono completi di tutti gli elementi essenziali a pena di nullità, così come stabiliti dall'art. 30 c. 2 del D. L. 31 maggio 2010, n.78.
L'eccezione di prescrizione è del pari destituita di fondamento. Circa la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo nei confronti di imprenditori commerciali tenuti al versamento, in forma di autoliquidazione, dei contributi a percentuale sulla quota di reddito eccedente il minimale contributivo, secondo la tesi sostenuta dall' , la decorrenza del termine di CP_1
prescrizione sarebbe sospesa qualora l'eccedenza contributiva posta in riscossione derivi da un atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte ha, invece, chiarito che l'atto di accertamento non assurge a fatto costitutivo della pretesa contributiva che, quindi, si prescrive con decorrenza dal momento in cui, verificatosi il fatto produttivo del reddito, viene a scadenza l'obbligo di pagamento del contributo dovuto sul reddito così prodotto. L'atto di accertamento però, ad avviso della Corte di Cassazione, costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione e anche con riferimento ai crediti contributivi dell' ivi liquidati. Orbene, nel caso in esame, relativamente CP_1 all'anno di imposta 2017, la scadenza del versamento dei relativi contributi previdenziali veniva a cadere alla data del 2.7.2018. Pertanto, il dies a quo per il calcolo della prescrizione quinquennale dei contributi addebitati al ricorrente deve identificarsi nel giorno 2.7.2018. La prescrizione è stata validamente interrotta con l'accertamento di maggior reddito notificato il 15/04/2022 e quindi dall'avviso di addebito contestato, notificato il 25/01/2024 come rilevato in ricorso. Vanno altresì richiamati i seguenti disposti normativi in ordine alla sospensione dei termini: l'articolo 37, comma
2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha previsto: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; successivamente, l'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, entrato in vigore il 31/12/2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23/2/2020 al
30/6/2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31/12/2020 al 30/6/2021, per un totale di 311 giorni.
Sgombrato il campo dalle eccezioni sollevate, non resta che valutare il merito della vertenza in ordine al quale nessuna contestazione è stata svolta dal ricorrente, con la conseguenza che non vi è spazio per l'accoglimento dell'opposizione proposta. In ordine all'incidenza della definizione agevolata del carico fiscale - con conseguente estinzione del processo avanti al giudice tributario - sul debito contributivo, all'orientamento favorevole al contribuente, si è contrapposta la tesi giurisprudenziale, alla quale si ritiene di aderire, secondo la quale la definizione agevolata di cui si è avvalso il ricorrente non produce effetto e non incide sul contenuto dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, la cui efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito rimane impregiudicata. Per altro verso, la Suprema Corte (cfr Cass. 950 /2021) appare consolidata nel ritenere che i fatti oggetto dell'accertamento fiscale, se non specificamente contestati, devono ritenersi definitivi anche ai fini previdenziali. Dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga resistito da colui che intenda evitare il consolidamento dell'accertamento stesso (id est: dei fatti oggetto dell'accertamento stesso). La giurisprudenza di legittimità ha evitato così che gli Istituti previdenziali ed assicurativi si trovassero gravati, in luogo dell'Amministrazione finanziaria, dell'onere di provare il fatto costitutivo (maggior reddito imponibile) delle loro pretese, affermato dall'Autorità finanziaria sulla base di potestà di accertamento sue proprie in via esclusiva (artt. 31 segg. D.P.R. 29.9.1973, n. 600) in quanto, peraltro, il sindacato giurisdizionale circa l'effettiva sussistenza di quel fatto costitutivo sarebbe esercitato nell'ambito di un processo disciplinato da norme ben diverse, specie in tema di prove, rispetto a quelle che regolano il processo tributario (art. 7 d.lgs. 31.12.1992, n. 546, con particolare riferimento al divieto di prova testimoniale di cui al co. 4); In altri termini, secondo la Suprema Corte, sembra davvero eccessivo onerare l' della CP_1 dimostrazione dell'esistenza di un fatto (il maggior reddito conseguito dal contribuente-assicurante), la cui prova richiede l'esercizio di poteri di accertamento dei quali l' è privo, costituendo una CP_1 peculiare prerogativa dell'Amministrazione Finanziaria, competente ad accertare anche la debenza dei contributi previdenziali nell'esercizio del potere ex art. 1 co.1 d.lgs. 462/1997.
Posto che, come anticipato, nessuna offerta di prova e, ancora prima, nessuna contestazione è stata effettuata dal contribuente, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 364 2023 0001164204000 del
09.12.2023; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in complessivi €
900,00, oltre al 15 % di spese generali, IVA e CPA di legge se dovute
Mantova, 4.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 178/2024
All'udienza del 4.4.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, trattiene la causa in decisione e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 178/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Leonardo Sasso Parte_1 C.F._1
Contro
(cod.fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Eugenia Savona
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: In via cautelare e preliminare: Sospendere l'esecutorietà e/o l'esecutività
L'avviso di Addebito n. 364 2023 0001164204000 Del 09.12.2023 emesso dall' Direzione CP_1
Provinciale Di Mantova, notificato all'odierno ricorrente in data 25.01.2024; ivi impugnato, nonché di tutti gli atti correlativi, presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi, anche non noti, ai suddetti provvedimenti, meglio descritti nell'epigrafe della presente ricorso;
In via principale e nel merito: accertare e dichiararsi l'illegittimità e/o nullità, invalidità ed infondatezza L'avviso di
Addebito n. 364 2023 0001164204000 Del 09.12.2023 emesso dall' Direzione Provinciale Di CP_1
Mantova, notificato all'odierno ricorrente in data 25.01.2024, in quanto illegittimo per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui al presente ricorso e per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente sia a titolo di contributi IVS – Gestione Artigiani sia con riguardo all'applicazione delle sanzioni, sia a titolo di aggi di riscossione e spese;
il tutto per i motivi in fatto e in diritto che precedono. In via subordinata Nella denegata e non voluta ipotesi di mancato o parziale annullamento dell'avviso di addebito ivi opposto, disporre la riduzione dell'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA.
Per parte resistente: Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, voglia il Tribunale condannare il ricorrente al pagamento delle eventuali minori somme che si accertino come dovute per i titoli di cui all'avviso impugnato. Spese ed onorari di causa rifusi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.3.2024, proponeva opposizione avverso l' avviso Parte_1 di addebito. n. 364 2023 0001164204000 del 09.12.2023 con il quale l' gli aveva intimato il CP_1
pagamento di contributi I.V.S. sul reddito eccedente il minimale dovuti alla Gestione Artigiani per il periodo dal 1/2017 al 12/2017, per un importo totale pari ad € 1.530,49, di cui € 902,00 a titolo di somme contributive, € 541,20 a titolo di “sanzioni per evasione”, € 83,18 a titolo di interessi di mora, oltre a € 4,11 per spese di notifica. Il procuratore del ricorrente esponeva che l'AVA impugnato derivava dall'accertamento N. T9T015K00182 dell'Agenzia delle Entrate di Mantova relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2017, con il quale veniva accertato un presunto maggior reddito in capo al contribuente per tale annualità, con conseguente ricalcolo dei contributi dovuti alla
Gestione Artigiani e che le determinazioni di accertamento, con particolare riguardo al ricalcolo delle imposte reclamate e delle relative sanzioni comminate, erano state oggetto di tempestiva impugnazione da parte del ricorrente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Mantova ove il ricorso era ancora pendente, con la conseguenza che, non essendo ancora stato definito con sentenza caduta in giudicato il procedimento giudiziale da cui trovava esclusivo fondamento l'avviso di addebito impugnato, la pretesa di pagamento dell'Ente previdenziale doveva ritenersi allo stato assolutamente illegittima. Parte ricorrente eccepiva preliminarmente la violazione dell'art.24 comma 3 D.Lgs 46/1999, ossia di una disposizione che comporta una vera e propria sospensione del procedimento di recupero del credito previdenziale e ricordava che la giurisprudenza ritiene applicabile la norma anche nei casi in cui l'accertamento proviene da enti diversi dall' quale appunto l'Agenzia CP_1 delle Entrate, come nel caso in parola;
eccepiva di seguito la nullità e/o infondatezza dell'avviso impugnato per carenza di motivazione e la intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo reclamato deducendo che il dies a quo decorreva dal primo momento in cui l'ente previdenziale avrebbe potuto richiedere il pagamento dei contributi che coincide con il giorno successivo all'ultimo utile per saldare un determinato contributo previdenziale e che, trattandosi di contributi eccedenti il minimale da versarsi alla gestione Artigiani, il termine per il loro pagamento coincideva con i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e precisamente il 30 Giugno ed il 30 Novembre
2018; sosteneva irragionevole e lesiva dei diritti del cittadino la proroga dei termini per il Covid e rassegnava le conclusioni in epigrafe indicate.
Si costituiva ritualmente l' contestando la fondatezza del ricorso. Il procuratore dell' CP_1 CP_1 convenuto rilevava: che l' , ricevuta dall'Amministrazione finanziaria l'informazione di un CP_1 accertamento di maggior reddito (e, di conseguenza, di un maggiore imponibile contributivo) nei confronti di lavoratori autonomi e liberi professionisti, provvede a richiedere la contribuzione dovuta e non pagata;
che i ricorsi avverso gli atti di accertamento raramente sono notificati all' che, quindi, è di fatto CP_1 impossibilitato non solo a costituirsi in giudizio per difendere le proprie ragioni, ma anche a seguire la vicenda processuale e, non avendo ricevuto notizia dell'avvio del giudizio presso la Corte di giustizia tributaria, l' aveva provveduto ad emettere avviso di addebito sulle risultanze dell'accertamento di CP_1 maggior reddito operato da Agenzia delle Entrate, entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del D. lgs. 46/1999; che, con riguardo alla determinazione della contribuzione a percentuale sul reddito dovuta dai lavoratori autonomi alle Gestioni Assicurative Inps dei Commercianti e degli Artigiani, l'Ente medesimo era privo di autonomi poteri di accertamento del dovuto, dipendendo il credito contributivo esclusivamente da un dato fiscale il cui accertamento e la cui determinazione sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Finanziaria;
che l' , a seguito del ricorso, aveva provveduto ad CP_1 interpellare l'Agenzia delle Entrate per avere notizie sullo stato del giudizio presso la Corte di Giustizia
Tributaria e che l'ufficio legale dell' aveva comunicato che il ricorrente aveva aderito alla CP_1 definizione agevolata delle controversie tributarie per l'avviso di accertamento in esame, fruendo delle disposizioni di cui all'art.1, commi da 186 a 203 della legge 197/2022 e che il giudizio tributario era stato estinto in primo grado per cessazione della materia del contendere, con pronuncia depositata il
15/04/2024; che i provvedimenti legislativi, come quello richiamato, costituivano strumenti per chiudere la lite e non implicavano una transazione, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, sull'ammontare del maggior reddito accertato il quale, quindi, ai fini della determinazione dei relativi contributi previdenziali dovuti all' restava quello originariamente contestato, come peraltro chiarito dall'Agenzia delle CP_1
Entrate con la circolare applicativa n. 422/2023. Parte resistente contestava la fondatezza delle ulteriori eccezioni con ampie e articolate motivazioni e rassegnava le conclusioni in epigrafe indicate.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
E' infondata l'eccezione di violazione del comma 3 dell'art. 24 del d.lvo 46/99 dovendosi rilevare che, per giurisprudenza consolidata, "in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti CP_1 all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario".
Nondimeno la giurisprudenza di legittimità è parimenti consolidata nel ritenere che “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale (ora avviso di addebito) che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs.
n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione
a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. n. 14149/2012, Cass. n. 11839 del 2014 e Cass.10218/2015 .." .
E' infondata anche l'eccezione di difetto di motivazione degli atti impositivi impugnati. in quanto essi sono completi di tutti gli elementi essenziali a pena di nullità, così come stabiliti dall'art. 30 c. 2 del D. L. 31 maggio 2010, n.78.
L'eccezione di prescrizione è del pari destituita di fondamento. Circa la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo nei confronti di imprenditori commerciali tenuti al versamento, in forma di autoliquidazione, dei contributi a percentuale sulla quota di reddito eccedente il minimale contributivo, secondo la tesi sostenuta dall' , la decorrenza del termine di CP_1
prescrizione sarebbe sospesa qualora l'eccedenza contributiva posta in riscossione derivi da un atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte ha, invece, chiarito che l'atto di accertamento non assurge a fatto costitutivo della pretesa contributiva che, quindi, si prescrive con decorrenza dal momento in cui, verificatosi il fatto produttivo del reddito, viene a scadenza l'obbligo di pagamento del contributo dovuto sul reddito così prodotto. L'atto di accertamento però, ad avviso della Corte di Cassazione, costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione e anche con riferimento ai crediti contributivi dell' ivi liquidati. Orbene, nel caso in esame, relativamente CP_1 all'anno di imposta 2017, la scadenza del versamento dei relativi contributi previdenziali veniva a cadere alla data del 2.7.2018. Pertanto, il dies a quo per il calcolo della prescrizione quinquennale dei contributi addebitati al ricorrente deve identificarsi nel giorno 2.7.2018. La prescrizione è stata validamente interrotta con l'accertamento di maggior reddito notificato il 15/04/2022 e quindi dall'avviso di addebito contestato, notificato il 25/01/2024 come rilevato in ricorso. Vanno altresì richiamati i seguenti disposti normativi in ordine alla sospensione dei termini: l'articolo 37, comma
2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha previsto: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; successivamente, l'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, entrato in vigore il 31/12/2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23/2/2020 al
30/6/2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31/12/2020 al 30/6/2021, per un totale di 311 giorni.
Sgombrato il campo dalle eccezioni sollevate, non resta che valutare il merito della vertenza in ordine al quale nessuna contestazione è stata svolta dal ricorrente, con la conseguenza che non vi è spazio per l'accoglimento dell'opposizione proposta. In ordine all'incidenza della definizione agevolata del carico fiscale - con conseguente estinzione del processo avanti al giudice tributario - sul debito contributivo, all'orientamento favorevole al contribuente, si è contrapposta la tesi giurisprudenziale, alla quale si ritiene di aderire, secondo la quale la definizione agevolata di cui si è avvalso il ricorrente non produce effetto e non incide sul contenuto dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, la cui efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a percentuale sul maggior reddito rimane impregiudicata. Per altro verso, la Suprema Corte (cfr Cass. 950 /2021) appare consolidata nel ritenere che i fatti oggetto dell'accertamento fiscale, se non specificamente contestati, devono ritenersi definitivi anche ai fini previdenziali. Dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga resistito da colui che intenda evitare il consolidamento dell'accertamento stesso (id est: dei fatti oggetto dell'accertamento stesso). La giurisprudenza di legittimità ha evitato così che gli Istituti previdenziali ed assicurativi si trovassero gravati, in luogo dell'Amministrazione finanziaria, dell'onere di provare il fatto costitutivo (maggior reddito imponibile) delle loro pretese, affermato dall'Autorità finanziaria sulla base di potestà di accertamento sue proprie in via esclusiva (artt. 31 segg. D.P.R. 29.9.1973, n. 600) in quanto, peraltro, il sindacato giurisdizionale circa l'effettiva sussistenza di quel fatto costitutivo sarebbe esercitato nell'ambito di un processo disciplinato da norme ben diverse, specie in tema di prove, rispetto a quelle che regolano il processo tributario (art. 7 d.lgs. 31.12.1992, n. 546, con particolare riferimento al divieto di prova testimoniale di cui al co. 4); In altri termini, secondo la Suprema Corte, sembra davvero eccessivo onerare l' della CP_1 dimostrazione dell'esistenza di un fatto (il maggior reddito conseguito dal contribuente-assicurante), la cui prova richiede l'esercizio di poteri di accertamento dei quali l' è privo, costituendo una CP_1 peculiare prerogativa dell'Amministrazione Finanziaria, competente ad accertare anche la debenza dei contributi previdenziali nell'esercizio del potere ex art. 1 co.1 d.lgs. 462/1997.
Posto che, come anticipato, nessuna offerta di prova e, ancora prima, nessuna contestazione è stata effettuata dal contribuente, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 364 2023 0001164204000 del
09.12.2023; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in complessivi €
900,00, oltre al 15 % di spese generali, IVA e CPA di legge se dovute
Mantova, 4.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni