TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 812/2020 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO IN MATERIA DI CONTRATTI CP_1
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FLORINDI ANDREA, presso il cui studio, con sede in Ortona (CH), alla Via Galileo Galilei,
n.10, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
E
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PESENTI MARCO, presso il cui studio, con sede in Vasto (CH), alla Via Maddalena n. 71/A, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
FATTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
224/2020 del 14/08/2020, con il quale il Tribunale di Vasto le ha ingiunto di versare, in favore della la somma di € 26.880,67 – oltre interessi e spese Controparte_2
di giudizio – a titolo di corrispettivo di un contratto di finanziamento solo parzialmente adempiuto dall'opponente.
A sostegno dell'opposizione, – pur non contestando l'effettiva Parte_1
erogazione del finanziamento, né il parziale inadempimento all'obbligo di corresponsione delle rate mensili per gli importi pattuiti – ha dedotto, come motivi di doglianza: a) in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria e la carenza di prova del credito azionato in sede monitoria;
b) nel merito, la nullità parziale del contratto di finanziamento, nella parte in cui, facendo applicazione dell'ammortamento con il c.d.
metodo “alla francese”, ha operato un criterio anatocistico nella capitalizzazione degli interessi non espressamente pattuito per iscritto, in violazione sia dell'art 1283 c.c. che dell'art. 117, comma 4, T.U.B; c) la nullità parziale del contratto di finanziamento, per l'imposizione di tassi di interesse superiori al c.d. tasso-soglia antiusura.
Sulla base di tali circostanze, l'opponente ha chiesto all'adito Tribunale di: a) revocare ovvero di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, sull'assunto che la somma ingiunta non sia dovuta, ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1346, e 1418 c.c., nonché ai sensi degli artt. 121, comma 1, lett. e) e 125 bis del TUB;
b) “accertare e dichiarare il diritto
della opponente al pagamento (sulla base delle scadenze pattuite nel contratto di mutuo) degli interessi al tasso legale ovvero al tasso sostitutivo ex. art. 117 comma VII
del D.Lgs. n. 385/1993 per tutta la durata del rapporto o del diverso tasso ritenuto di giustizia, e/o imputando i pagamenti dapprima al capitale e poi agli interessi per effetto
del dolo/sorpresa del creditore ex art. 1195 c.c.”; c) “accertare e dichiarare il diritto
della mutuataria ex art. 1815 c.c. II comma, alla restituzione (sulla base delle scadenze pattuite nel piano di ammortamento) in favore della mutuante del solo capitale ricevuto
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 3 Setto re Civile
a titolo di mutuo, con esclusione di tutti gli interessi (sia di mora che corrispettivi) o, in
subordine, con esclusione dei soli interessi di mora o della diversa somma ritenuta di giustizia”; d) “in ogni caso, in accoglimento di ciascuna delle conclusioni indicate ai punti
precedenti, sulla base della documentazione in atti e su quella che verrà prodotta durante la causa, operare la compensazione delle somme pagate in eccesso (comprensive
di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate) con la quota capitale ancora a scadere, e per l'effetto accertare e dichiarare l'entità delle rate
ancora a scadere e del capitale residuo, ed in caso di estinzione del finanziamento nelle more del presente giudizio, condannare la convenuta alla restituzione in favore degli
attori della somma pagata in eccesso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
sulle somme rivalutate”. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Si è costituita in giudizio - quale società cessionaria in Controparte_2
blocco e pro soluto [giusta contratto di cessione dei crediti, sottoscritto in data
05/12/2019, della DEUTSCHE oggetto di cartolarizzazione (cfr., doc. 3 del CP_3
fascicolo monitorio allegato all'atto di costituzione in giudizio di parte opposta)], la quale ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
la stessa ha, nel merito, contestato puntualmente la fondatezza di tutti i motivi di opposizione ed ha concluso per il rigetto della stessa e per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di causa. In subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, l'opposta ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito ovvero al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B., “dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 4 Setto re Civile
credito, in ordine alla domanda avversaria di restituzione dei ratei e degli interessi
corrisposti, nonché in ordine alla domanda di compensazione avversaria, nonché in ordine alla domanda di rideterminazione del credito ingiunto per la sola asserita e non provata
applicazione di interessi usurari ed anatocistici”.
3. A seguito della regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice, con ordinanza resa all'udienza del 03/03/2021, dopo aver rilevato che il giudizio introdotto da
[...]
concerne un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari Parte_1
e finanziari, per la quale l'art. 5, commi 1 e 4, lett. a), del D.Lgs. n. 28/10 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità
della domanda giudiziale, a seguito della pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, contestualmente assegnando termine di giorni quindici per l'attivazione della procedura di mediazione per un tentativo di soluzione conciliativa della controversia. In prosieguo di causa, il giudice, atteso l'esito negativo della procedura di mediazione e ritenuto che la controversia implicasse esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, ha rigettato le istanze istruttorie avanzate a norma dell'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenendo di poter decidere la controversia sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
DIRITTO
1. Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione relativa al difetto di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva in capo a sollevata da parte Controparte_2
opponente in ragione del fatto che non sarebbe stato provato dalla convenuta che l'operazione di cessione in blocco abbia specificamente riguardato il credito oggetto di
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 5 Setto re Civile
causa.
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere accolta.
In primo luogo, deve osservarsi che l'eccezione in esame non sottende una questione pregiudiziale di rito (c.d. difetto di legittimazione passiva), bensì una questione riguardante il merito della pretesa azionata. Deve, infatti, rammentarsi che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso, invece, è il caso in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio (o non vi sia prova di detta titolarità). La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare, mentre la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre e argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi) che l'attore non è titolare del diritto azionato veicola una mera argomentazione difensiva e non un'eccezione in senso stretto. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio ed è rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
Fatta questa precisazione, occorre rammentare, in punto di prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria, che, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto,
ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, se non individua esattamente il contenuto del contratto di cessione, giacché “una cosa è l'avviso della cessione, un'altra
è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto” (cfr., Cass., n. 22268/2018).
Ne deriva che la sola allegazione della copia dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 6 Setto re Civile
non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (cfr., Cass.,
n. 2780/2019), in presenza di contestazioni sulla legittimazione sostanziale del cessionario, il quale, in tale evenienza, è tenuto a dare prova del negozio di cessione,
quale atto produttivo di effetti traslativi (in tal senso, cfr. Cass., n. 24798/2020, secondo la quale“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore
originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione
del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Ai fini della dimostrazione della titolarità del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito azionato è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Ad essa può, in subordine, sopperirsi con la dimostrazione che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che parte opposta abbia fornito adeguata prova della titolarità del credito oggetto di causa. Invero, a fronte dell'eccezione di difetto di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva sollevata dalla parte opponente, la
[...]
ha prodotto in giudizio il contratto di cessione [con relativo elenco Controparte_2
dei crediti ceduti (cd. Annex): cfr., doc. n. 3 allegato alla comparsa del 24/02/2021], oltrechè ulteriore documentazione comprovante l'avvenuta cessione dello specifico credito, quale, in particolare, la dichiarazione ricognitiva della cessione rilasciata dal creditore cedente.
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 7 Setto re Civile
Né, sotto distinto profilo, può giovare a parte opponente la lamentata omessa produzione in giudizio del contratto di cessione redatto in lingua italiana, per la dirimente circostanza
– correttamente evidenziata dalla controparte – che “il principio dell'obbligatorietà
dell'uso della lingua italiana - previsto dall'art. 122 c.p.c. - si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti” (cfr., Cass.
12/03/2013, n. 6093).
Alla luce delle superiori considerazioni, va respinta l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in capo all'opposta, ritenendo, al contrario, che detta circostanza è stata adeguatamente dimostrata in giudizio.
2. Passando alla disamina nel merito della opposizione, deve affermarsi che la stessa è
manifestamente infondata e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
2.1. Con specifico riguardo al tema della legittimità del cd. piano di ammortamento
“alla francese”, questo Tribunale ha già da tempo aderito all'orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Modena, 11.11.2014; Trib. Torino, 17.09.2014; Trib.
Lecce, 18.08.2014; Trib. Siena, 17.07.2014; Trib. Foggia, 22.05.2014; Trib. Milano,
05.05.2014; Trib. Pescara, 10.04.2014; Trib. Mantova, 11.03.2014; Trib. Venezia,
27.11.2014; Trib. Treviso, 12.01.2015; Trib. Lecce, 14.12.2015; Trib. Padova, 16.01.2016,
9.03.2016, 29.05.2016; Trib. Milano, 08.03.2016 e 28.04.2016, 25.20.2016, 08.3.2016 e
28.04.2016; Trib. Bergamo, 25.02.2016 e 25.07.2017; Trib. Bologna, 24.02.2016; Trib.
Napoli 20.06.2016; Trib. Verona, 24.11.2016; Trib. Roma, 20.4.2015, 16.6.2016,
23.11.2016, 1.02.2017; Trib. Palermo, 31.1.2017; Trib. Pisa, 21.4.2017; Trib. Asti,
07.03.2017; Trib. Savona, 02.05.2017; Trib. Brescia, 13.06.2017; Trib. Avellino,
31.07.2017; Trib. Milano, 28.07.2017 e 9.11.2017; Trib. Bergamo, 08.09.2017; Trib.
Sulmona, 20.70.2017; Trib. Velletri, 07.11.2017; Trib. Civitavecchia, 28.06.2017; Trib.
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 8 Setto re Civile
Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2017; Trib. Pavia, 31.10.2017; Trib. Sondrio,
02.11.2017; Trib. Pescara, 18.10.2017; Corte App. Milano, 17.04.2018; Trib. Chieti,
09.01.2018; Trib. Lucca, 24.04.2018; Corte App. Bologna, 13.04.2018; Trib. Napoli Nord,
26.04.2018; Trib. Catania 11.07.2018) secondo cui il tipo di ammortamento in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale, in applicazione del sistema di rimborso c.d.
“francese”, mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, non implica alcuna violazione del divieto di anatocismo e non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice, in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.
Stando così le cose, è evidente che siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico (di produzione di interessi sugli interessi maturati), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate: insomma, l'anatocismo concettualmente non è
configurabile in riferimento ad un mutuo con ammortamento alla francese, per la inesistenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale calcolare l'interesse composto.
Anche le più recenti pronunce della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Roma, sez. XVII,
08/02/2021, n.2188; Corte App. Perugia, sez. I, 15/01/2021, n. 33; Trib. Ivrea,
26/09/2020, n. 723; Trib. Civitavecchia, 25/09/2020, n. 818; Corte App. Torino, sez. I,
17/09/2020, n. 905; Trib. Cosenza, sez. II, 17/09/2020, n. 1547; Trib. Trapani,
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 9 Setto re Civile
09/09/2020, n. 593; Trib. Rieti, 04/08/2020, n. 359; Trib. Bergamo sez. III, 26/06/2020,
n. 837; Trib. Patti, 18/06/2020, n. 329; Trib. Trani, 03/06/2020, n. 880; Corte App.
Torino, sez. I, 08/05/2020, n. 487) hanno continuato a sostenere che il piano di ammortamento “alla francese” non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti, ma produce soltanto una differente costruzione delle rate, nel senso che nell'ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale l'anatocismo figurerebbe soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero tout court al capitale, mentre gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata e quelli maturati non sono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi dalla rata di rimborso del mutuo.
Nell'escludere che l'ammortamento “alla francese” produca l'effetto proprio di una capitalizzazione composta degli interessi, la giurisprudenza ha inoltre precisato che “la circostanza che il debitore, in ultimo, vada a corrispondere una quantità nominale di
interessi superiore rispetto a quella dovuta se fosse adottato altro sistema di rimborso -
e così per il piano di ammortamento cd. all' 'italiana' in cui tutte le rate, sempre di
importo costante, prevedono una eguale quota di capitale e di interessi - altro non è se non l'effetto della formula di matematica finanziaria adottata volta a riflettere la
circostanza che nel piano di ammortamento 'alla francese' il debitore detiene una maggiore parte di capitale mutuato per più tempo, così come specularmente per più
tempo il creditore ne perde la disponibilità, conseguendone un maggiore onere per il primo ed una maggiore remunerazione per il secondo” (cfr., in tal senso, Trib. Lecce,
sez. III, 22/03/2021, n.799).
In ogni caso, e con rilievo assorbente delle osservazioni che precedono, deve considerarsi come la specifica argomentazione sottesa alla contestazione trova il suo superamento
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 10 Setto re Civile
alla luce del recente pronunciamento della Suprema Corte (cfr., Cass., Sez. Un., n.
15130/2024) in ragione del quale “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo
standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Alla stregua delle riferite considerazioni, le doglianze sollevate avverso il piano di ammortamento applicato dalla banca, con la connessa eccezione di nullità – per indeterminatezza, mancanza di specifica approvazione scritta e omessa indicazione del corretto T.A.E.G. – della clausola contrattuale di previsione del tasso di interesse, non meritano alcuna favorevole considerazione e sono, pertanto, destinate all'inevitabile rigetto.
2.2. Anche l'ulteriore motivo di opposizione, concernente la presunta usurarietà del tasso di interesse applicato in ragione della pattuizione di una remunerazione nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento per inadempimento del mutuatario, è destituita di fondamento e, pertanto, non merita di essere accolta.
Giova, sul punto, evidenziare che l'eccezione di usurarietà è fondata sull'assunto che il
T.A.E.G. del contratto di finanziamento sarebbe da quantificare nella misura del 20,162%,
facendo applicazione di tutti gli oneri e le spese pretendibili dalla parte finanziatrice in caso di decadenza del cliente dal beneficio del termine per mancato pagamento sin dalla prima rata del piano di ammortamento con scadenza il 29.05.2010, con conseguente risoluzione anticipata del contratto ipotizzata al 29.11.2012.
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 11 Setto re Civile
Tale assunto non è affatto condivisibile, per la dirimente ragione che esso è contrario ai più recenti approdi giurisprudenziali che hanno statuito che gli interessi di mora e gli oneri assimilabili, contrattualmente previsti per il caso di inadempimento della parte finanziata, come pure le penali previste a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del rapporto, non sono cumulabili ai fini della valutazione dell'usurarietà.
In particolare, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio per cui “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile
procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono
in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei
secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996
e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della
percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”
(cfr., Cass., Sez. I, 08/04/2024, n. 9201).
Allo stesso modo, la Suprema Corte ha statuito che “ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca,
dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli
impegni a quella connessi. (Correttamente, dunque, la Corte di appello - ha osservato la
Suprema Corte - ne ha escluso la appartenenza ai costi collegati all'erogazione del credito e, dunque, la sua rilevanza quale componente di uno degli elementi in comparazione)
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 12 Setto re Civile
(cfr., Cass., Sez. III, 07/03/2022, n. 7352).
Orbene, nel caso di specie, dalle deduzioni di parte, fondate sulle operazioni di calcolo effettuate nella perizia allegata all'atto di opposizione, non si evince alcuna evidenza circa l'osservanza delle coordinate ermeneutiche stabilite dalla giurisprudenza di legittimità, sicchè deve concludersi che la denuncia di usurarietà del T.A.E.G. è destituita di qualsiasi fondamento.
L'eccezione di parte opponente sarebbe infondata anche seguendo l'orientamento giurisprudenziale che sostiene la tesi per cui, ai fini della verifica del superamento o meno del tasso soglia-usura, è necessario che gli oneri di cui tenere conto siano stati effettivamente applicati. Tale impostazione parte dal presupposto che la verifica in punto di usurarietà si traduce, in buona sostanza, in un controllo circa il "costo" dell'erogazione del credito. Invero, il calcolo del T.E.G. dell'operazione contrattuale esprime il costo economico complessivo della stessa per il cliente, che - nell'ottica del legislatore del 1996
- deve essere confrontato con un dato "oggettivo" (il T.E.G.M. + la maggiorazione), il quale esprime a propria volta quella sorta di limite di "tollerabilità" che l'ordinamento ammette:
è legittima l'operazione solo se e nella misura in cui il "costo" della medesima (che viene espresso dal T.E.G.) non superi quel limite di legge (inteso quale limite di "tollerabilità").
Tale essendo la ratio del sistema, in caso di pattuizione di oneri eventuali, essi incidono sul costo economico dell'operazione solo laddove si siano concretamente verificate le condizioni per l'applicazione degli stessi, atteso che, solo in tal caso, quegli oneri sono idonei ad incidere sul costo dell'operazione quale intervenuta tra le parti. In altri termini, posto che la verifica di usurarietà si sostanzia nel verificare quale sia stato il "costo"
effettivo dell'erogazione del credito, tale verifica deve essere compiuta in conformità al programma negoziale convenuto, ma pur sempre a fronte del rapporto quale concretamente sviluppato.
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 13 Setto re Civile
Ne consegue che “gli oneri meramente eventuali assumono rilievo ai fini del calcolo del
T.E.G. solo laddove si siano verificate le condizioni di contratto cui sia stata subordinata la relativa applicabilità, con la conseguenza che sono irrilevanti quelle voci di costo che
siano collegate all'erogazione del credito, ma che siano meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al
verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;
siano del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma
subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi” (cfr., Trib. Napoli, n. 8670/2019).
In senso conforme si è espressa anche la Corte di Cassazione con riferimento agli interessi moratori, affermando che “per non ingenerare equivoci, deve sottolinearsi che tale situazione è ben distinta e diversa da quella che inconferentemente la società ricorrente
sembra ipotizzare e cioè che gli interessi moratori rilevino nel sindacato usurario per il sol fatto di essere stati promessi/convenuti oltre soglia (tesi della potenzialità, che
consentirebbe al contraente di dolersi della pattuizione di interessi moratori a prescindere dal suo attuale inadempimento)” (cfr., Cass. 28.6.2019, n. 17447).
Orbene, nel caso al vaglio, il calcolo della presunta usurarietà del T.A.E.G. è stato effettuato assumendo un'ipotesi che non si è mai verificata, vale a dire quella dell'inadempimento del soggetto finanziato sin dalla prima rata del piano di ammortamento, essendo – al contrario – pacifico che l'inadempimento di Parte_1
si è verificato soltanto a partire dalla rata n. 55. Tale rilievo rende totalmente
[...]
inattendibili i calcoli operati dal consulente di parte, in quanto essi tengono erroneamente conto di oneri e costi non concretamente applicati al rapporto, onde l'assunto difensivo di parte opponente non merita alcuna favorevole considerazione.
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 14 Setto re Civile
2.3. Con l'ultimo motivo di opposizione, parte opponente ha lamentato l'incertezza dei criteri di quantificazione della somma azionata in sede monitoria.
Anche questa doglianza – peraltro genericamente formulata – è infondata e, pertanto,
non merita accoglimento.
La ha prodotto in giudizio il contratto di finanziamento datato Controparte_2
26/04/2010, recante plurime sottoscrizioni di , nonché le specifiche Parte_1
indicazioni inerenti al capitale erogato, al numero di rate mensili, all'importo di ogni singola rata ed ai tassi applicati (TAN e TAEG).
Dall'analisi del contratto di finanziamento e del documento di sintesi allegato risulta una dettagliata descrizione delle modalità di calcolo degli interessi corrispettivi e moratori effettivamente applicati dall'istituto di credito al contratto di finanziamento intercorso con il debitore garantito dall'odierno opponente. Dalla documentazione in atti emerge incontrovertibilmente che il saldo debitore maturato per il regolamento negoziale per cui
è causa (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), è pari ad € 26.880,67, di cui € 18.187,31 a titolo di capitale residuo ed € 8.693,36 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale
(cfr. doc. 6 – 7 fascicolo monitorio).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice (cfr. pag. 11 atto di citazione), il
CP credito vantato da nei confronti della non è cresciuto da € 20.048,21 ad € Pt_1
26.880,67 in soli nove mesi. Infatti, dalla semplice consultazione della documentazione prodotta da parte convenuta (cfr. doc. 6 e 7 fascicolo monitorio), si evince che l'importo ingiunto è stato ottenuto dalla sommatoria delle rate scadute e non pagate pari ad €
18.187,31 alla data del 01.10.2015 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio), con gli interessi di mora maturati dal 01.10.2015 al 01.07.2020, pari ad € 8.693,36 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio).
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 15 Setto re Civile
Il tasso di interesse di mora è stato pattuito dalle parti nella misura pari al tasso BCE
aumentato di dieci punti percentuali, come risulta dal contratto oggetto di causa (cfr. doc. 2, pag. 6 fascicolo monitorio) ed è stato applicato, dal 01.10.2015, nella misura del
10,05% (tasso BCE pari allo 0,05% maggiorato di dieci punti percentuali) come confermato dal prospetto degli interessi che indica un “tasso effettivamente applicato” (di mora)
inferiore al tasso soglia – usura (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio).
A fronte di tali evidenze documentali e dell'allegazione relativa ad un debito residuo pari a complessivi € 26.880,67 (risultante dall'estratto conto prodotto dalla cessionaria nel presente giudizio e scaturente dal mancato pagamento delle rate di rimborso), l'odierna opponente, lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito, si è
limitata a formulare delle generiche contestazioni in ordine alla correttezza dei conteggi operati dalla banca sulla sorte capitale e sugli interessi, non adeguatamente supportate nel prosieguo del giudizio da validi e dirimenti elementi di riscontro.
Per lo stesso motivo, la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile avanzata dall'opponente è stata rigettata da questo giudice, in omaggio al principio di diritto per cui tale strumento non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
3. Sulla scorta delle osservazioni rese, deve concludersi che la manifesta infondatezza dei motivi di opposizione è ostativa all'accoglimento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e conduce, inevitabilmente, ad una pronuncia di rigetto della opposizione e di
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 16 Setto re Civile
tutte le connesse domande avanzate dall'opponente, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
4. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che al rigetto dell'opposizione segue la condanna di parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147 del
13 agosto 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa Controparte_2
ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe;
CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 224/2020, emesso dal Tribunale di
Vasto in data 14/08/2020, nei confronti di e a favore della Parte_1 [...]
dichiarandolo esecutivo;
Controparte_2
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.758,40 (di cui € 0,00 per spese documentate, € 7.616,00 per compensi professionali ed € 1142,40 per rimborso
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 17 Setto re Civile
forfettario spese generali, ai sensi del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e in vigore dal 23
ottobre 2022), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 31/03/2025.
IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto
Il Giudice Istruttore