TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g. 1780/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 26/03/2025
Per parte appellante è comparsa l'avv. Carla Trezza, per delega dell'avv. Michele Rosati, la quale discute la causa riportandosi ai propri scritti e conclude per l'accoglimento del gravame
***
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, au torizzando i difens ori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di conIGlio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di conIGlio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 RG 1780/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente
SENTENZA
nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1780/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Eboli n.543/2021 pubblicata il 29/07/2021, vertente tra:
(cf ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di appello, dagli avv.ti. Michele Rosati ed Angelamaria Scarpa, presso il cui Studio elettivamente domicilia, in Eboli (SA) C.so Matteo Ripa civico 46;
APPELLANTE
E
-COMUNE DI EBOLI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Sigismondo
Lettieri, giusta nomina nella comparsa per costituzione di nuovo difensore del 9.01.2025, ed elettivamente domiciliato in Eboli (SA), presso la Sede Municipale, alla via M. Ripa, 49;
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da precisazione delle conclusioni e discussione del 26.03.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n.543/2021, resa dal Giudice di Pace di Eboli depositata il 29/07/2021 e pubblicata in pari data, con la quale veniva rigettata la domanda attorea con compensazione delle spese di giudizio fatta eccezione per quelle di CTU, poste a carico di parte attrice.
2. Con un unico motivo di appello deduceva l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte da parte del giudice di prime cure.
2 2.1. Evidenziava, difatti, che il Giudice di Pace aveva errato nella ricostruzione fattuale, alla luce delle risultanze istruttorie che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza appellata, evidenziavano l'esistenza di un'insidia occulta.
2.2. Sempre secondo l'appellante sia dalle testimonianze rese in primo grado sia dalle risultanze delle foto allegate al fascicolo, risultava provato tanto il sinistro indicato in citazione quanto la presenza di una buca non visibile, poiché di piccole dimensioni e non segnalata.
3. Pertanto, la IG.ra cosi concludeva: “condannare il in persona Pt_1 Controparte_1
del Sindaco p.t., sedente in Eboli (SA) al C.so Matteo Ripa civico 49, C.F. , alla P.IVA_1
corresponsione del risarcimento INTEGRALE in favore della IG.ra del Parte_1
nocumento alla persona sofferto nell'occorso descritto in parte narrativa e nella misura ivi
indicata, ovverosia nella corrispondente minore o maggiore reputata di Giustizia, oltre interessi come per legge e con espresso contenimento della domanda, complessivamente intesa, nel limite massimo di € 5.000,00 (€urocinquemila/00);
2. condannare il in persona Controparte_1
del Sindaco p.t., sedente in Eboli (SA) al C.so Matteo Ripa civico 49, C.F. , alla P.IVA_1
refusione INTEGRALE delle spese e spettanze professionali di causa del giudizio di primo grado in uno al pagamento delle spese di C.T.U. già anticipate e delle spettanze professionali di
riferimento del presente giudizio di appello, oltre 15% ex D.M 55/2014, I.V.A. e C.N.A. come per
legge;
3. condannare il in persona del Sindaco p.t., sedente in Eboli (SA) Controparte_1
al C.so Matteo Ripa civico 49, C.F. alla refusione delle spese e spettanze P.IVA_1
professionali del presente giudizio di appello, oltre 15% ex D.M 55/2014, I.V.A. e C.N.A. come per legge, con richiesta di attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti”.
4.Con comparsa di risposta si costituiva il che, preliminarmente, chiedeva Controparte_1 dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito insisteva per il rigetto dello stesso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
4.1. Nello specifico sosteneva che, correttamente, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda attorea atteso che dalla documentazione in atti ed in particolare dalle foto prodotte si desumeva la presenza nel luogo della caduta della IG.ra di un ampio dislivello tra il Pt_1 tombino e l'asfalto, idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente, stante l'esclusiva responsabilità dell'attrice che ben avrebbe potuto percepire e prevenire il pericolo.
Evidenziava, altresì, che correttamente non era stata ritenuta sufficientemente provata la dinamica del sinistro.
Pertanto, così concludeva: “in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra , avverso la sentenza del GDP di Eboli n. 543/2021 ai sensi dell'art. Parte_1
3 348 bis c.p.c.; - nel merito, respingere l'appello proposto dalla IG.ra , Parte_1 avverso la sentenza del GDP di Eboli n. 243/2021, in quanto infondato”.
5.Acquisito il fascicolo di primo grado la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1.In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato, atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. anche alla luce della Cass. SS.UU. n.27199/2019, secondo cui “gli arti. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra riutilizzo di particolari forme
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
1.1. Nella specie, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Giudice di Pace, fondati sulla errata ricostruzione della dinamica del sinistro e della ritenuta non corretta valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di
Pace.
Va quindi senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
2. Venendo al merito l'appello è fondato nei termini che seguono.
3. L'istruttoria documentale ed orale, espletata in primo grado, consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
3.1. Può ritenersi accertato che in data 17.07.2012, alle ore 8.30 circa, la IG.ra Parte_1
camminava lungo il marciapiedi che costeggia Via Europa in Eboli (SA) allorquando, a causa di una piccola buca che si trovava nella immediata adiacenza di un tombino rialzato, cadeva rovinosamente in terra.
3.2. Si rimanda, in primo luogo, alle deposizioni testimoniali rese da e Testimone_1 CP_2
indifferenti, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
[...]
4 I predetti testi hanno confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo della presenza di una buca, di piccole dimensioni, difficilmente visibile stante la presenza di erbaccia e detriti che la ricoprivano.
ha così descritto la buca: “…Posso riferire che tale piccola buca era ricoperta da Testimone_1 detriti e qualche erbaccia e non si vedeva”.
I testi hanno riconosciuto nella documentazione fotografica acquisita agli atti lo stato dei luoghi confermando, altresì, che non vi erano segnalazioni del pericolo presente e che la zona si presentava come poco illuminata.
3.3. Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica acquisita in atti, si evince la presenza di una buca, certamente insidiosa in quanto posta immediatamente a ridosso di un tombino rialzato rispetto al manto stradale.
La buca era di modeste dimensioni, ricoperta di detriti e cromaticamente si confondeva con il resto dell'asfalto, in quanto di colore e materiale simile al resto del manto stradale.
E' noto, con particolare riguardo alla cd. buca stradale, che le dimensioni e gli aspetti cromatici della stessa possono contribuire unitamente alle condizioni di tempo e luogo di verificazione del sinistro, a rendere poco visibile e non prevedibile la situazione di pericolo: in particolare, tanto più la buca sarà di modeste dimensioni e di un colore analogo rispetto al manto stradale e la zona teatro del sinistro poco illuminata, tanto più lo stato di dissesto non sarà visibile e la situazione di pericolo non evitabile con ordinarie cautele.
3.4. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attrice a conferma delle lesioni subite a seguito della caduta.
4. Tali essendo le risultanze di fatto, va richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.,
prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente per la sua configurabilità, una volta provata l'esistenza di un rapporto di custodia, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Come
autorevolmente affermato anche dalla recente pronuncia a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. (sentenza n. 20943 del 30 giugno 2022), “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un
5 terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c., dunque, la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia – ricadendo sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra la res causativa del pregiudizio e l'evento dannoso – prescindendosi dal comportamento del custode stesso, il quale in virtù del rapporto che lo lega alla “cosa” è chiamato rispondere per il solo fatto di esercitare un potere sulla stessa.
4.1. E' inoltre consolidato il principio secondo cui la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento
è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eIGibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024,
n. 11140).
4.2. Applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è effettivamente caduta mentre Parte_1
transitava sul marciapiede in un tratto di strada comunale: nello specifico, cadeva a causa di una piccola buca resa insidiosa dalla sua posizione – immediatamente a ridosso di un tombino rialzato
– e dallo stato dei luoghi (la buca si presentava ricoperta da detriti, in zona non ben illuminata).
Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed il CP_1
trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica situazione di
[...] appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, l'attrice non sarebbe caduta).
6 4.3. La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto -
trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, eIGibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e,
dunque, per caso fortuito).
Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' CP_3
convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasta inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un tratto di strada di frequente utilizzazione - corrente lungo il centro abitato -
avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
5. Ciò posto sussiste, altresì, un concorso di colpa dell'infortunata.
5.1. Il Tribunale ritiene di uniformarsi all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2051 c.c., resa dalla Corte di Cassazione, che tiene conto anche del comportamento del danneggiato alla luce del principio di autoresponsabilità (art.2 cost.).
Così, la condotta del danneggiato, nel rapporto con la cosa, potrà atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale che essa ha assunto sull'evento dannoso.
Non si pone, perciò, in modo contrario o incoerente con la natura oggettiva della responsabilità e la mutua connotazione del caso fortuito, integrato dalla condotta colposa del danneggiato, il principio di diritto reiteratamente affermato in sede di merito e di legittimità, secondo cui: 'Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di
precauzione imposto al titolare della IGnoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela
in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile”
(Cass. n.41749/2021-; Cass. n.34883/2021).
7 La valutazione di quanto sopra va effettuata, naturalmente, in relazione al tipo di bene ed all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle peculiari condizioni di luogo e di tempo dell'occorso.
Nella specie, la IG.ra ben avrebbe potuto e dovuto adeguare la propria attenzione ed Pt_1
andatura alle particolari condizioni di stato della strada: perché abitualmente praticata e perché le condizioni di luce non erano delle migliori.
Inoltre, la presenza di un tombino rialzato, ben visibile, avrebbe dovuto indurre la stessa a prestare particolare cautela nel camminare.
Alla luce delle evidenze probatorie, di cui si è dato conto, si stima un contributo causale del 50%
che resta a carico di parte attrice.
In conclusione, la condotta del è stata negligente, non avendo posto in essere le attività CP_1
adeguate alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo e arrecasse danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa;
mentre, la IG.ra non Pt_1
adeguandosi alle condizioni del tratto stradale e di scarsa visibilità, ha contribuito casualmente alla verificazione del sinistro.
6. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. - dott. - con motivazione Persona_1
sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 213,94.
6.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato una “frattura del V metatarso di destra con distacco osseo della base” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame della periziata.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 30 giorni d'inabilità temporanea assoluta;
- 60 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%;
Sono residuati postumi anatomo-funzionali che condizionano un esclusivo danno biologico del
3% (tre punti percentuali).
6.2. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla
8 circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (63 anni)
avremo pertanto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 63 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Danno non patrimoniale risarcibile € 3.245,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
Totale generale: € 10.145,00
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie.
Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro 10.358,94
(10.145 + 213,94).
7. Tenuto conto del concorso di colpa al 50%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di euro 5.179,47; somma da ridursi ad euro 5.000,00 stante l'espresso contenimento della domanda, operato in primo grado e ribadito nella citazione di appello.
Su tale somma decorreranno gli interessi legali, dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
9 8. Segue, in definitiva, la condanna del al pagamento della somma di euro Controparte_1
5.000,00 in favore di , oltre interessi da calcolarsi come sopra. Parte_1
8.1. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della controversia, devono, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, essere poste a carico della parte appellata, ossia del Controparte_1
8.2. Le stesse si liquidano, per il primo grado di giudizio, come da dispositivo in ragione del valore della domanda (quantum di accoglimento) e delle tariffe vigenti secondo i parametri medi, costituenti la regola, con riferimento al giudizio di primo grado (parametro dal quale non vi è
ragione di discostarsi), secondo i valori minimi tariffari quanto al presente giudizio, stante la natura essenzialmente documentale e l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto, con distrazione in favore dei difensori di parte appellante, avv. Angelamaria Scarpa e avv. Michele
Rosati, dichiaratisi antistatari in entrambi i gradi di giudizio. Parimenti, le spese di ctu svolta in primo grado devono porsi, in via definitiva, a carico della parte appellata Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza, così provvede:
A) accerta la responsabilità del sinistro in capo al con un concorso di colpa Controparte_1 dell'infortunata al 50%;
B) per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco p.t, al pagamento a favore Controparte_1
di , della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali dal deposito della Parte_1 presente sentenza all'effettivo soddisfo;
B) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano:
1. quanto al primo grado, in euro 1.265,00 per
[...]
onorari ed euro 125,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Michele Rosati ed Angelamaria Scarpa, dichiaratisi antistatari;
2. quanto al presente grado di appello in euro 1.278,00 per onorari ed euro 174,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Michele Rosati ed Angelamaria Scarpa, dichiaratisi antistatari;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in primo grado, a definitivo carico del CP_1
[...]
Così deciso in Salerno, in data 26/03/2025
Il Giudice
Francesco Rossini
10
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g. 1780/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 26/03/2025
Per parte appellante è comparsa l'avv. Carla Trezza, per delega dell'avv. Michele Rosati, la quale discute la causa riportandosi ai propri scritti e conclude per l'accoglimento del gravame
***
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, au torizzando i difens ori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di conIGlio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di conIGlio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 RG 1780/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente
SENTENZA
nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1780/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Eboli n.543/2021 pubblicata il 29/07/2021, vertente tra:
(cf ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di appello, dagli avv.ti. Michele Rosati ed Angelamaria Scarpa, presso il cui Studio elettivamente domicilia, in Eboli (SA) C.so Matteo Ripa civico 46;
APPELLANTE
E
-COMUNE DI EBOLI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Sigismondo
Lettieri, giusta nomina nella comparsa per costituzione di nuovo difensore del 9.01.2025, ed elettivamente domiciliato in Eboli (SA), presso la Sede Municipale, alla via M. Ripa, 49;
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da precisazione delle conclusioni e discussione del 26.03.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n.543/2021, resa dal Giudice di Pace di Eboli depositata il 29/07/2021 e pubblicata in pari data, con la quale veniva rigettata la domanda attorea con compensazione delle spese di giudizio fatta eccezione per quelle di CTU, poste a carico di parte attrice.
2. Con un unico motivo di appello deduceva l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte da parte del giudice di prime cure.
2 2.1. Evidenziava, difatti, che il Giudice di Pace aveva errato nella ricostruzione fattuale, alla luce delle risultanze istruttorie che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza appellata, evidenziavano l'esistenza di un'insidia occulta.
2.2. Sempre secondo l'appellante sia dalle testimonianze rese in primo grado sia dalle risultanze delle foto allegate al fascicolo, risultava provato tanto il sinistro indicato in citazione quanto la presenza di una buca non visibile, poiché di piccole dimensioni e non segnalata.
3. Pertanto, la IG.ra cosi concludeva: “condannare il in persona Pt_1 Controparte_1
del Sindaco p.t., sedente in Eboli (SA) al C.so Matteo Ripa civico 49, C.F. , alla P.IVA_1
corresponsione del risarcimento INTEGRALE in favore della IG.ra del Parte_1
nocumento alla persona sofferto nell'occorso descritto in parte narrativa e nella misura ivi
indicata, ovverosia nella corrispondente minore o maggiore reputata di Giustizia, oltre interessi come per legge e con espresso contenimento della domanda, complessivamente intesa, nel limite massimo di € 5.000,00 (€urocinquemila/00);
2. condannare il in persona Controparte_1
del Sindaco p.t., sedente in Eboli (SA) al C.so Matteo Ripa civico 49, C.F. , alla P.IVA_1
refusione INTEGRALE delle spese e spettanze professionali di causa del giudizio di primo grado in uno al pagamento delle spese di C.T.U. già anticipate e delle spettanze professionali di
riferimento del presente giudizio di appello, oltre 15% ex D.M 55/2014, I.V.A. e C.N.A. come per
legge;
3. condannare il in persona del Sindaco p.t., sedente in Eboli (SA) Controparte_1
al C.so Matteo Ripa civico 49, C.F. alla refusione delle spese e spettanze P.IVA_1
professionali del presente giudizio di appello, oltre 15% ex D.M 55/2014, I.V.A. e C.N.A. come per legge, con richiesta di attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti”.
4.Con comparsa di risposta si costituiva il che, preliminarmente, chiedeva Controparte_1 dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito insisteva per il rigetto dello stesso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
4.1. Nello specifico sosteneva che, correttamente, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda attorea atteso che dalla documentazione in atti ed in particolare dalle foto prodotte si desumeva la presenza nel luogo della caduta della IG.ra di un ampio dislivello tra il Pt_1 tombino e l'asfalto, idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente, stante l'esclusiva responsabilità dell'attrice che ben avrebbe potuto percepire e prevenire il pericolo.
Evidenziava, altresì, che correttamente non era stata ritenuta sufficientemente provata la dinamica del sinistro.
Pertanto, così concludeva: “in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra , avverso la sentenza del GDP di Eboli n. 543/2021 ai sensi dell'art. Parte_1
3 348 bis c.p.c.; - nel merito, respingere l'appello proposto dalla IG.ra , Parte_1 avverso la sentenza del GDP di Eboli n. 243/2021, in quanto infondato”.
5.Acquisito il fascicolo di primo grado la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1.In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato, atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. anche alla luce della Cass. SS.UU. n.27199/2019, secondo cui “gli arti. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra riutilizzo di particolari forme
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
1.1. Nella specie, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Giudice di Pace, fondati sulla errata ricostruzione della dinamica del sinistro e della ritenuta non corretta valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di
Pace.
Va quindi senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
2. Venendo al merito l'appello è fondato nei termini che seguono.
3. L'istruttoria documentale ed orale, espletata in primo grado, consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
3.1. Può ritenersi accertato che in data 17.07.2012, alle ore 8.30 circa, la IG.ra Parte_1
camminava lungo il marciapiedi che costeggia Via Europa in Eboli (SA) allorquando, a causa di una piccola buca che si trovava nella immediata adiacenza di un tombino rialzato, cadeva rovinosamente in terra.
3.2. Si rimanda, in primo luogo, alle deposizioni testimoniali rese da e Testimone_1 CP_2
indifferenti, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
[...]
4 I predetti testi hanno confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo della presenza di una buca, di piccole dimensioni, difficilmente visibile stante la presenza di erbaccia e detriti che la ricoprivano.
ha così descritto la buca: “…Posso riferire che tale piccola buca era ricoperta da Testimone_1 detriti e qualche erbaccia e non si vedeva”.
I testi hanno riconosciuto nella documentazione fotografica acquisita agli atti lo stato dei luoghi confermando, altresì, che non vi erano segnalazioni del pericolo presente e che la zona si presentava come poco illuminata.
3.3. Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica acquisita in atti, si evince la presenza di una buca, certamente insidiosa in quanto posta immediatamente a ridosso di un tombino rialzato rispetto al manto stradale.
La buca era di modeste dimensioni, ricoperta di detriti e cromaticamente si confondeva con il resto dell'asfalto, in quanto di colore e materiale simile al resto del manto stradale.
E' noto, con particolare riguardo alla cd. buca stradale, che le dimensioni e gli aspetti cromatici della stessa possono contribuire unitamente alle condizioni di tempo e luogo di verificazione del sinistro, a rendere poco visibile e non prevedibile la situazione di pericolo: in particolare, tanto più la buca sarà di modeste dimensioni e di un colore analogo rispetto al manto stradale e la zona teatro del sinistro poco illuminata, tanto più lo stato di dissesto non sarà visibile e la situazione di pericolo non evitabile con ordinarie cautele.
3.4. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attrice a conferma delle lesioni subite a seguito della caduta.
4. Tali essendo le risultanze di fatto, va richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.,
prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente per la sua configurabilità, una volta provata l'esistenza di un rapporto di custodia, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Come
autorevolmente affermato anche dalla recente pronuncia a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. (sentenza n. 20943 del 30 giugno 2022), “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un
5 terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c., dunque, la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia – ricadendo sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra la res causativa del pregiudizio e l'evento dannoso – prescindendosi dal comportamento del custode stesso, il quale in virtù del rapporto che lo lega alla “cosa” è chiamato rispondere per il solo fatto di esercitare un potere sulla stessa.
4.1. E' inoltre consolidato il principio secondo cui la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento
è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eIGibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024,
n. 11140).
4.2. Applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è effettivamente caduta mentre Parte_1
transitava sul marciapiede in un tratto di strada comunale: nello specifico, cadeva a causa di una piccola buca resa insidiosa dalla sua posizione – immediatamente a ridosso di un tombino rialzato
– e dallo stato dei luoghi (la buca si presentava ricoperta da detriti, in zona non ben illuminata).
Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed il CP_1
trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica situazione di
[...] appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, l'attrice non sarebbe caduta).
6 4.3. La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto -
trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, eIGibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e,
dunque, per caso fortuito).
Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' CP_3
convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasta inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un tratto di strada di frequente utilizzazione - corrente lungo il centro abitato -
avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
5. Ciò posto sussiste, altresì, un concorso di colpa dell'infortunata.
5.1. Il Tribunale ritiene di uniformarsi all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2051 c.c., resa dalla Corte di Cassazione, che tiene conto anche del comportamento del danneggiato alla luce del principio di autoresponsabilità (art.2 cost.).
Così, la condotta del danneggiato, nel rapporto con la cosa, potrà atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale che essa ha assunto sull'evento dannoso.
Non si pone, perciò, in modo contrario o incoerente con la natura oggettiva della responsabilità e la mutua connotazione del caso fortuito, integrato dalla condotta colposa del danneggiato, il principio di diritto reiteratamente affermato in sede di merito e di legittimità, secondo cui: 'Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di
precauzione imposto al titolare della IGnoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela
in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile”
(Cass. n.41749/2021-; Cass. n.34883/2021).
7 La valutazione di quanto sopra va effettuata, naturalmente, in relazione al tipo di bene ed all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle peculiari condizioni di luogo e di tempo dell'occorso.
Nella specie, la IG.ra ben avrebbe potuto e dovuto adeguare la propria attenzione ed Pt_1
andatura alle particolari condizioni di stato della strada: perché abitualmente praticata e perché le condizioni di luce non erano delle migliori.
Inoltre, la presenza di un tombino rialzato, ben visibile, avrebbe dovuto indurre la stessa a prestare particolare cautela nel camminare.
Alla luce delle evidenze probatorie, di cui si è dato conto, si stima un contributo causale del 50%
che resta a carico di parte attrice.
In conclusione, la condotta del è stata negligente, non avendo posto in essere le attività CP_1
adeguate alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo e arrecasse danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa;
mentre, la IG.ra non Pt_1
adeguandosi alle condizioni del tratto stradale e di scarsa visibilità, ha contribuito casualmente alla verificazione del sinistro.
6. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. - dott. - con motivazione Persona_1
sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 213,94.
6.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato una “frattura del V metatarso di destra con distacco osseo della base” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame della periziata.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 30 giorni d'inabilità temporanea assoluta;
- 60 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%;
Sono residuati postumi anatomo-funzionali che condizionano un esclusivo danno biologico del
3% (tre punti percentuali).
6.2. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla
8 circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (63 anni)
avremo pertanto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 63 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Danno non patrimoniale risarcibile € 3.245,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
Totale generale: € 10.145,00
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie.
Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro 10.358,94
(10.145 + 213,94).
7. Tenuto conto del concorso di colpa al 50%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di euro 5.179,47; somma da ridursi ad euro 5.000,00 stante l'espresso contenimento della domanda, operato in primo grado e ribadito nella citazione di appello.
Su tale somma decorreranno gli interessi legali, dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
9 8. Segue, in definitiva, la condanna del al pagamento della somma di euro Controparte_1
5.000,00 in favore di , oltre interessi da calcolarsi come sopra. Parte_1
8.1. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della controversia, devono, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, essere poste a carico della parte appellata, ossia del Controparte_1
8.2. Le stesse si liquidano, per il primo grado di giudizio, come da dispositivo in ragione del valore della domanda (quantum di accoglimento) e delle tariffe vigenti secondo i parametri medi, costituenti la regola, con riferimento al giudizio di primo grado (parametro dal quale non vi è
ragione di discostarsi), secondo i valori minimi tariffari quanto al presente giudizio, stante la natura essenzialmente documentale e l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto, con distrazione in favore dei difensori di parte appellante, avv. Angelamaria Scarpa e avv. Michele
Rosati, dichiaratisi antistatari in entrambi i gradi di giudizio. Parimenti, le spese di ctu svolta in primo grado devono porsi, in via definitiva, a carico della parte appellata Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza, così provvede:
A) accerta la responsabilità del sinistro in capo al con un concorso di colpa Controparte_1 dell'infortunata al 50%;
B) per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco p.t, al pagamento a favore Controparte_1
di , della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali dal deposito della Parte_1 presente sentenza all'effettivo soddisfo;
B) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano:
1. quanto al primo grado, in euro 1.265,00 per
[...]
onorari ed euro 125,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Michele Rosati ed Angelamaria Scarpa, dichiaratisi antistatari;
2. quanto al presente grado di appello in euro 1.278,00 per onorari ed euro 174,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Michele Rosati ed Angelamaria Scarpa, dichiaratisi antistatari;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in primo grado, a definitivo carico del CP_1
[...]
Così deciso in Salerno, in data 26/03/2025
Il Giudice
Francesco Rossini
10