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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 4330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4330 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue verbale d'udienza del 29.10.2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 4264/2014 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 714/2014 emessa dal Giudice di Pace di Eboli (SA), vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione in appello dall'avv. Vincenzo D'Ambrosio e dall'avv. Massimiliano Farro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via
Istria n. 19/h;
APPELLANTE
E
“ in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello dall'avv. Luca
SQ UO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via Rieti n. 27/b;
APPELLATA
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la , proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 714/2014 del 25.3.2014, depositata in pari data e non notificata, emessa dal
Giudice di Pace di Eboli (SA)
Ed invero, l'odierna appellata deduceva che la aveva introdotto un giudizio Controparte_1 dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli (SA), al fine di ottenere la condanna della
[...]
al pagamento della somma di € 4.428,25, a titolo di corrispettivo per servizi di pulizia CP_2 prestati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2012, come da fatture n. 233 del 31 marzo 2012, n. 322 del 30 aprile 2012 e n. 424 del 31 maggio 2012. Deducendo di aver regolarmente eseguito le prestazioni, concludeva instando per l'accertamento del diritto vantato, e per la condanna della al pagamento della somma di € 4.426,25, Controparte_2 con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva la , contestando integralmente la domanda e deducendo che la Parte_1
, immediatamente dopo la sottoscrizione del nuovo preventivo del 20.3.2012, Controparte_1 avente ad oggetto il servizio di pulizia ordinaria per sette giorni settimanali e per un corrispettivo mensile di € 1.350,00 non aveva mai dato inizio all'esecuzione delle prestazioni, omettendo di presentarsi presso i locali della società e costringendo la stessa società originariamente convenuta a provvedere autonomamente alla pulizia mediante personale assunto direttamente.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Eboli (SA) accoglieva la domanda attorea, condannando la al pagamento della somma richiesta, ritenendo maggiormente attendibili le Parte_1 dichiarazioni dei testi di parte attrice, e ravvisando la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto di causa.
Sicché avverso tale pronuncia proponeva appello la , lamentando l'erronea Parte_1 valutazione delle prove testimoniali e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché la falsa applicazione dell'art. 1460 c.c.
L'appellante sosteneva che la motivazione della sentenza impugnata risultava illogica e priva di coerenza, avendo il Giudice di Pace omesso di considerare le contraddizioni emerse tra le deposizioni dei testi, nonché il comportamento processuale della parte attrice, che si era costituita tardivamente senza allegare documentazione probante né articolare tempestivamente mezzi istruttori.
La società appellante ribadiva che, a seguito del contratto stipulato il 20 marzo 2012, la CP_1
non aveva mai iniziato le prestazioni, rendendo così legittimo il rifiuto di pagamento ai
[...] sensi dell'art. 1460 c.c. (“inadimplenti non est adimplendum”), posto che nessun corrispettivo era dovuto in assenza di effettiva esecuzione del servizio.
A sostegno delle proprie difese, la società appellante richiamava in particolare la testimonianza di
, resa per la controparte, dalla quale emergeva che ogni venti giorni venivano Testimone_1 consegnati materiali di consumo (detersivi, palette, scope) al personale addetto alle pulizie e che tali forniture venivano annotate in bolle di consegna firmate da dipendenti dell' Parte_1
Secondo l'appellante, la mancata produzione delle bolle di consegna relative al periodo successivo al
20.3.2012 dimostrava che nessuna prestazione era stata svolta dalla dopo tale Controparte_1 data, in coerenza con le dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta.
L'appellante concludeva pertanto instando per la riforma integrale della sentenza impugnata, e per la conseguente dichiarazione di infondatezza della domanda proposta dalla Controparte_1
Instava, ancora, per la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con vittorio delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.
In via cautelare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la chiedeva altresì la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, deducendo la sussistenza di gravi e fondati motivi.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la , eccependo preliminarmente la nullità dell'appello Controparte_1 in ragione della mancanza del timbro della società con riferimento al mandato ad litem.
Quanto al merito della vicenda concludeva per la correttezza della sentenza del primo grado di giudizio. Dunque, concludeva per il rigetto dell'appello in quanto nullo, nonché infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio e disposti vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riassegnata al sottoscritto giudicante.
Sicché, da ultimo, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 24.9.2025; rilevata l'assenza di entrambi le parti, la causa veniva rinviata ex artt. 181, I comma, 309 e 359 c.p.c., all'odierna udienza.
Cionondimeno, all'odierna udienza nessuna delle parti compariva in giudizio, benché i procuratori ad litem delle parti avessero ricevuto rituali comunicazioni con avvisi telematici inviati alle rispettive caselle di posta elettronica certificata indicate negli atti introduttivi della presente fase di gravame
Ed invero, deve dichiararsi la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del presente giudizio.
Infatti, risulta senz'altro validamente perfezionata la vicenda estintiva di cui agli artt. 181, I comma,
309 e 359 c.p.c..
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, il Tribunale ritiene che debba essere quella della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove divenga definitiva, della sentenza di primo grado;
l'adozione della forma sentenza consente alla parte, che lo ritenga necessario, l'impugnazione, facendone valere gli eventuali vizi.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che il provvedimento con cui viene dichiarata l'estinzione del giudizio, qualora reso dal Tribunale in composizione monocratica, ha il contenuto sostanziale di una sentenza anche se emesso in forma di ordinanza, essendo lo stesso suscettibile di autonoma impugnazione ordinaria (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 22.6.2007, n. 14592; Sez. VI, 26.11.2020,
n. 26914).
Pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le spese del presente grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nel giudizio civile d'appello avverso la sentenza n. 714/2014 emessa dal
Giudice di Pace di Eboli (SA), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) spese di lite a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Salerno, il 29.10.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 4264/2014 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 714/2014 emessa dal Giudice di Pace di Eboli (SA), vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione in appello dall'avv. Vincenzo D'Ambrosio e dall'avv. Massimiliano Farro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via
Istria n. 19/h;
APPELLANTE
E
“ in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello dall'avv. Luca
SQ UO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via Rieti n. 27/b;
APPELLATA
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la , proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 714/2014 del 25.3.2014, depositata in pari data e non notificata, emessa dal
Giudice di Pace di Eboli (SA)
Ed invero, l'odierna appellata deduceva che la aveva introdotto un giudizio Controparte_1 dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli (SA), al fine di ottenere la condanna della
[...]
al pagamento della somma di € 4.428,25, a titolo di corrispettivo per servizi di pulizia CP_2 prestati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2012, come da fatture n. 233 del 31 marzo 2012, n. 322 del 30 aprile 2012 e n. 424 del 31 maggio 2012. Deducendo di aver regolarmente eseguito le prestazioni, concludeva instando per l'accertamento del diritto vantato, e per la condanna della al pagamento della somma di € 4.426,25, Controparte_2 con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva la , contestando integralmente la domanda e deducendo che la Parte_1
, immediatamente dopo la sottoscrizione del nuovo preventivo del 20.3.2012, Controparte_1 avente ad oggetto il servizio di pulizia ordinaria per sette giorni settimanali e per un corrispettivo mensile di € 1.350,00 non aveva mai dato inizio all'esecuzione delle prestazioni, omettendo di presentarsi presso i locali della società e costringendo la stessa società originariamente convenuta a provvedere autonomamente alla pulizia mediante personale assunto direttamente.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Eboli (SA) accoglieva la domanda attorea, condannando la al pagamento della somma richiesta, ritenendo maggiormente attendibili le Parte_1 dichiarazioni dei testi di parte attrice, e ravvisando la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto di causa.
Sicché avverso tale pronuncia proponeva appello la , lamentando l'erronea Parte_1 valutazione delle prove testimoniali e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché la falsa applicazione dell'art. 1460 c.c.
L'appellante sosteneva che la motivazione della sentenza impugnata risultava illogica e priva di coerenza, avendo il Giudice di Pace omesso di considerare le contraddizioni emerse tra le deposizioni dei testi, nonché il comportamento processuale della parte attrice, che si era costituita tardivamente senza allegare documentazione probante né articolare tempestivamente mezzi istruttori.
La società appellante ribadiva che, a seguito del contratto stipulato il 20 marzo 2012, la CP_1
non aveva mai iniziato le prestazioni, rendendo così legittimo il rifiuto di pagamento ai
[...] sensi dell'art. 1460 c.c. (“inadimplenti non est adimplendum”), posto che nessun corrispettivo era dovuto in assenza di effettiva esecuzione del servizio.
A sostegno delle proprie difese, la società appellante richiamava in particolare la testimonianza di
, resa per la controparte, dalla quale emergeva che ogni venti giorni venivano Testimone_1 consegnati materiali di consumo (detersivi, palette, scope) al personale addetto alle pulizie e che tali forniture venivano annotate in bolle di consegna firmate da dipendenti dell' Parte_1
Secondo l'appellante, la mancata produzione delle bolle di consegna relative al periodo successivo al
20.3.2012 dimostrava che nessuna prestazione era stata svolta dalla dopo tale Controparte_1 data, in coerenza con le dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta.
L'appellante concludeva pertanto instando per la riforma integrale della sentenza impugnata, e per la conseguente dichiarazione di infondatezza della domanda proposta dalla Controparte_1
Instava, ancora, per la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con vittorio delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.
In via cautelare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la chiedeva altresì la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, deducendo la sussistenza di gravi e fondati motivi.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la , eccependo preliminarmente la nullità dell'appello Controparte_1 in ragione della mancanza del timbro della società con riferimento al mandato ad litem.
Quanto al merito della vicenda concludeva per la correttezza della sentenza del primo grado di giudizio. Dunque, concludeva per il rigetto dell'appello in quanto nullo, nonché infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio e disposti vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riassegnata al sottoscritto giudicante.
Sicché, da ultimo, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 24.9.2025; rilevata l'assenza di entrambi le parti, la causa veniva rinviata ex artt. 181, I comma, 309 e 359 c.p.c., all'odierna udienza.
Cionondimeno, all'odierna udienza nessuna delle parti compariva in giudizio, benché i procuratori ad litem delle parti avessero ricevuto rituali comunicazioni con avvisi telematici inviati alle rispettive caselle di posta elettronica certificata indicate negli atti introduttivi della presente fase di gravame
Ed invero, deve dichiararsi la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del presente giudizio.
Infatti, risulta senz'altro validamente perfezionata la vicenda estintiva di cui agli artt. 181, I comma,
309 e 359 c.p.c..
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, il Tribunale ritiene che debba essere quella della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove divenga definitiva, della sentenza di primo grado;
l'adozione della forma sentenza consente alla parte, che lo ritenga necessario, l'impugnazione, facendone valere gli eventuali vizi.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che il provvedimento con cui viene dichiarata l'estinzione del giudizio, qualora reso dal Tribunale in composizione monocratica, ha il contenuto sostanziale di una sentenza anche se emesso in forma di ordinanza, essendo lo stesso suscettibile di autonoma impugnazione ordinaria (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 22.6.2007, n. 14592; Sez. VI, 26.11.2020,
n. 26914).
Pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le spese del presente grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nel giudizio civile d'appello avverso la sentenza n. 714/2014 emessa dal
Giudice di Pace di Eboli (SA), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) spese di lite a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Salerno, il 29.10.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato