TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1041 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
- , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Caterina Zuardi Scorsone, Francesco A. Scorsone, Flavio Scorsone e Dario Scorsone, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Flavia Calandro, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con in Veroli (FR) in data 27.06.1992 CP_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Veroli, anno 1992, Atto N. 38 Parte R_ II, Serie A), dal quale erano nati due figli (24.06.1996) e (07.03.2000); la residenza R_2 familiare era stata stabilita nell'immobile sito in Roma, Via Peccioli n. 5, di sua proprietà esclusiva;
dopo i primi anni la vita familiare, a causa di divergenze caratteriali, era diventata intollerabile, tanto che essi decidevano di separarsi nel 2015 continuando a mantenere un buon rapporto nell'interesse dei figli e collaborando per la loro crescita;
i figli erano sempre vissuti con la madre mantenendo un rapporto con il padre;
nel mese di ottobre 2021, il figlio R_2 aveva lasciato la casa familiare, trasferendosi presso l'abitazione della sua compagna (Roma, Via Carlo Muscetta, n. 50).
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dalla moglie, alla quale sarebbe stata assegnata la casa familiare ove avrebbe vissuto unitamente alla GL R_
e si dichiarava disponibile ad un contributo per il mantenimento della GL di € 100 mensili, da corrispondersi direttamente alla stessa, oltre al 30% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta, la SI , aderendo alla domanda di CP_1 separazione, contestava tutto quanto dedotto ex adverso e chiedeva il rigetto delle domande formulate, in quanto infondate, deducendo che, nel settembre del 2014, la vita familiare era entrata fortemente in crisi a causa del tradimento del marito con la sua migliore amica, scoperto R_ dalla GL , allora diciottenne. Con riguardo alla situazione economica delle parti, la ricorrente, diplomata in Conservatorio, rappresentava di aver svolto, sia in costanza di matrimonio che dopo la separazione, nel settembre del 2014, e sino al giugno 2021, lezioni di pianoforte presso la scuola di musica “Piccolo Uomo”, quando per contrasti si era stata costretta a interrompere il rapporto lavorativo, rimanendo priva di attività, con il solo sostegno economico della di lei madre, venuta poi a mancare. Subito dopo, assieme ad altri insegnanti, aveva deciso di aprire una associazione dilettantistica, senza scopo di lucro, dedita alle attività coreutiche e musicali (“New Musical Accademy”), all'interno della quale rivestiva la carica di presidente. Di contro, la resistente evidenziava che il marito, proprietario di tre immobili a Roma, aveva sempre svolto l'attività di prestigiatore assicurando alla famiglia i mezzi economici necessari da poter permettersi un elevato tenore di vita. Tanto premesso, parte resistente chiedeva l'addebito della separazione al marito, l'assegnazione della casa familiare ove avrebbe vissuto unitamente ai figli, maggiorenni ma non autonomi, un assegno paterno per il loro mantenimento di € 700 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno per il proprio mantenimento di € 300.
Con provvedimento del 05.05.2022 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 03.05.2022, sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione;
rilevato che negli anni della separazione di fatto (dal 2014 al 2021) il tenore di vita familiare era stato garantito prevalentemente dalla madre, che aveva provveduto alle esigenze dei figli, salvo sporadici aiuti del padre;
autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo che ciascuno provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, assegnava alla moglie la casa familiare, determinava quale contributo paterno per il mantenimento dei figli un importo mensile di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio) da corrispondere direttamente agli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurata la fase istruttoria, il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e riservava la causa al Collegio per lo status.
Con sentenza non definitiva n. 18263/2022 pubbl. il 12/12/2022, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
In prosieguo di giudizio, all'udienza del 03.05.2023, il giudice istruttore, rilevato, quanto ai capitoli di prova articolati dalle parti, che le circostanze dedotte apparivano irrilevanti, valutative e inammissibili, ritenuto tuttavia opportuno sentire i figli maggiorenni sui loro studi, la loro vita, l'attività formativa e/o lavorativa svolta, e l'eventuale coabitazione con i genitori, disponeva R_ sentirsi e delegando per l'espletamento il GOP. Persona_3
R_ Espletata l'audizione dei figli maggiorenni e , in data 08.01.2024 parte ricorrente R_2 depositava istanza per la modifica dei provvedimenti presidenziali, con la quale, rilevato che il figlio aveva dichiarato di aver lasciato la casa familiare da circa un anno e di vivere R_2 R_ assieme alla sua compagna in un immobile preso in locazione e che anche la GL , in data 22.12.2023, aveva lasciato la casa familiare trasferendosi presso un immobile di proprietà del padre, sottoscrivendo un contratto di comodato d'uso gratuito, chiedeva la revoca dell'assegnazione alla moglie della ex casa familiare, di sua esclusiva proprietà, essendo venuti meno i presupposti previsti dalla legge.
Con ordinanza del 27.03.2024 il GI, ritenuto necessario procedere nuovamente all'audizione R_ della GL in merito alla nuova circostanza dedotta dal padre e contestata dalla madre, delegava per l'espletamento il GOP.
R_ Espletata l'audizione della GL , all'udienza di precisazione delle conclusioni, il GI, letti gli atti e dato atto della situazione in cui si trovava il ricorrente, ristretto giusta misura cautelare degli arresti domiciliari presso la casa della sorella, (in Roma Via Asmara 16 CP_2 come, come confermato anche dalla GL all'udienza del 07.05.2024), il quale deduceva di non poter svolgere alcuna attività lavorativa, riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 18263/2022 pubbl. il 12/12/2022), è stata pronunciata la separazione personale delle parti, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande riguardanti l'addebito della separazione, l'assegnazione della casa R_ familiare, nonché il contributo per il mantenimento dei figli e , da tempo allontanatisi R_2 dalla casa familiare, e l'assegno per il mantenimento della moglie.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, come emerso dagli atti ed espressamente dedotto da entrambe le parti, queste vivono ininterrottamente separate dal 2015, periodo durante il quale il sig. si allontanava dalla Pt_1 casa familiare.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile, come già accertato con sentenza non definitiva n. 18263/2022 pubbl. il 12/12/2022.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione di deve essere respinta, non avendo la CP_1 stessa offerto una ricostruzione in grado di avvalorare la sua richiesta.
Come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta parte resistente non è stata in grado di fornire una ricostruzione in grado di provare che le ragioni della fine del matrimonio fossero riconducibili in maniera inequivocabile da condotte poste in essere dal marito. Difatti, dalle ricostruzioni di entrambe le parti è emerso che i loro rapporti erano naufragati già nel settembre del 2014 quando il sig. concordemente con la moglie, si allontanava dalla casa familiare Pt_1 continuando tuttavia a frequentare i figli e la famiglia, mantenendo un rapporto sereno con la sig.ra almeno sino al 2021, quando lo stesso adiva il Tribunale con il ricorso per CP_1 separazione.
L'excursus storico familiare ricostruito dal ricorrente veniva parzialmente confermato dalla SI la quale, nonostante avesse allontanato il marito, ha con quest'ultimo mantenuto CP_1 un rapporto fino al 2021.
Con riguardo invece alla dedotta relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con una amica (una certa della moglie, quest'ultima non ha offerto alcun elemento probatorio, né R_4 tantomeno ha provato che il naufragio del matrimonio fosse dipeso da tale relazione. Di contro, invece, il ricorrente ha evidenziato che i rapporti con la moglie erano già da tempo naufragati e il suo allontanamento era intervenuto quando la situazione tra le parti era ormai compromessa.
Pertanto, pur in presenza delle prospettazioni richiamate, avuto riguardo della circostanza che le prove per testi articolate dalla SI sono risultate valutative e generiche, il Collegio, CP_1 preliminarmente confermando quanto statuito dal Giudice Istruttore in merito alla non ammissione delle prove articolate, ritiene che la presunta – non provata – relazione extra coniugale non possa comunque considerarsi causa esclusiva della fine del matrimonio, in quanto, come precisato dal marito e non contestato dalla moglie, se non genericamente, il rapporto coniugale era entrato in crisi già prima del 2014.
In questo quadro complesso di delicate dinamiche, la domanda di addebito proposta dalla CP_1 offre una prospettiva riduttiva della più complessa storia familiare, indicativa piuttosto di un lento deterioramento del rapporto coniugale.
La giurisprudenza di legittimità consolidata, soffermatasi sul tema, ha osservato che, in costanza di una richiesta di addebito, l'onere di provare la responsabilità della crisi coniugale e la conseguente fine del rapporto, spetta alla stessa parte richiedente (nella specie la SI ), la quale si è limitata a disegnare un quadro generico, non assolvendo al suo onere CP_1 probatorio e neppure deducendo fatti circostanziati.
Invero, il Supremo Collegio ha osservato che, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 20.12.2021 n. 40795; ex multis Cass. n. 14840/2006), e “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass., Sez, I civile, ordinanza 05.08.2020 n. 16691).
Tanto premesso in punto di diritto, la domanda della sig.ra di addebito della crisi CP_1 coniugale al marito deve essere rigettata.
Mantenimento dei figli e assegnazione della casa familiare
R_ I coniugi sono genitori di (28 anni) e (24 anni), entrambi maggiorenni, i quali, come R_2 dagli stessi dichiarato, si sono da tempo allontanati dalla casa familiare. Come emerso dalle dichiarazioni dei figli (udienze del 14.06.2023 e del 07.05.2024), ad oggi, entrambi i ragazzi si sono trasferiti altrove, dal 2022, convivendo con la sua compagna R_2 R_ in un'abitazione presa in locazione da quest'ultima, mentre , da fine dicembre del 2023, trasferendosi presso un immobile di proprietà del padre in via Chiusi n. 60, sottoscrivendo con lo stesso un contratto di comodato d'uso gratuito.
– come dallo stesso riferito durante la sua audizione – ha dichiarato di frequentare R_2
l'Università, facoltà di filosofia, e di mantenersi da solo facendo l'insegnante di ripetizione per ragazzi sino al terzo anno di liceo e insegnante di chitarra. Il ragazzo ha rappresentato che anche la sua compagna lavora. R_
ha dichiarato – udienza del 13.06.2023 e del 07.05.2024 – di aver sempre svolto lavori saltuari (contrattualizzati e non, sin da quando aveva 18 anni) percependo uno stipendio medio mensile di € 600/700. Dopo aver frequentato la facoltà di Scienze dell'educazione (Università di Roma Tre) e conseguito la laurea, nel marzo del 2024, la ragazza ha rappresentato di aver intenzione di aprire una propria attività di babisitteraggio nei matrimoni. R_ Come emerso dalle dichiarazioni rese da entrambi i figli, si evidenzia che sia sia , R_2 entrambi maggiorenni, terminato il percorso di studi e lasciata la casa familiare, hanno deciso di entrare nel modo del lavoro, avendo entrambi acquisito nei rispettivi settori una loro professionalità. Con l'ordinanza presidenziale era stato previsto che il padre si sarebbe fatto carico del mantenimento dei figli corrispondendo direttamente agli stessi un assegno di mantenimento di € 400 mensili (€ 200 ciascuno). Sulla scorta di quanto rappresentato, il Tribunale, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, avuto riguardo al fatto che entrambi si sono allontanati dalla casa familiare, rigetta la domanda di assegno per il loro mantenimento formulata dalla SI , in quanto non più legittimata CP_1 ad avanzare tale richiesta per difetto del requisito della convivenza (spetterà nel caso ai figli formulare autonoma domanda e chiedere direttamente al padre il mantenimento), e per l'effetto dichiara cessato l'obbligo in capo al padre di corrispondere l'assegno per il loro mantenimento, a far data dal mese successivo dalla pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi. Parimenti, per tutte le ragioni come sopra emarginate, il Collegio dispone di revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Peccioli 5, di proprietà esclusiva di parte ricorrente alla SI essendone venuti meno di presupposti che ne giustificavano CP_1 R_ l'assegnazione. Difatti, come precisato, sia che , hanno da tempo lasciato la casa R_2 familiare (udienze del 14.06.2023 e 07.05.2024), provvedendo da soli al loro mantenimento, avuto anche riguardo delle condizioni economiche del padre. Sul punto, il Collegio, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, ha osservato che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole, essendo, conseguentemente, meramente provvisorio il provvedimento adottato in sede presidenziale, e che fin da ora si revoca, atteso che il disposto allontanamento del marito aveva soltanto, in quella sede, la funzione di rendere effettiva la separazione dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda, e le domande formulate da entrambe le parti di revoca e assegnazione della casa coniugale devono essere rigettate, con revoca della precedente assegnazione alla SI , avendo la predetta abitazione perso la CP_1 funzione di habitat domestico.
Assegno di mantenimento in favore della moglie
Con riguardo alla domanda di parte resistente di vedersi riconosciuto un assegno per il suo mantenimento il Collegio osserva che, a norma dell'art. 156, comma 1 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, fermo restando il limite di cui al comma 3 del medesimo articolo, secondo il quale il coniuge cui sia addebitata la separazione conserva comunque il diritto agli alimenti qualora dimostri lo stato di assoluto bisogno in cui versa, con onere della prova a suo carico.
Sul punto si richiama l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, Ord., 23/05/2024, n. 14367) per il quale, “… grava sul richiedente l'assegno di mantenimento…. l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. 20866/2021); inoltre, “… Ai fini delle statuizioni afferenti all'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve accertare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale;
donde rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione” (cfr. Cass. 5932/2021).
Pertanto, considerato il combinato disposto dell'art. 156 c.c. e della giurisprudenza, non può essere riconosciuto alla SI alcun assegno di mantenimento, e, per l'effetto, ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Peraltro, come risulta dall'istruttoria complessivamente svolta e dalla documentazione economico patrimoniale depositata in atti, , dalla data dell'allontanamento del CP_1 marito nel settembre del 2014 e sino alla data di iscrizione del ricorso, ha dato prova di essere in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, come confermato dal fatto che il presente giudizio è stato instaurato dal marito e lei era solo convenuta.
Il signor libero professionista nel settore dell'intrattenimento (MOD730 2024 reddito Pt_1 complessivo dichiarato anno 2023 € 12.279; MOD730 2023 reddito complessivo dichiarato anno 2022 € 10.080; MOD730 2022 reddito complessivo dichiarato anno 2021 € 8.682), dal mese di settembre 2023 è stato privato della sua libertà e nel mese di dicembre 2023, a causa delle condizioni psico-fisiche cagionate dallo stato detentivo, ha ottenuto di convertire la pena detentiva in quella dei domiciliari presso l'abitazione della sorella, (Roma Via CP_2
Asmara 16). Ad oggi quindi parte ricorrente -a cui è stata negata l'autorizzazione a poter svolgere attività lavorativa giusto provvedimenti del 21.02.2024 e del 03.05.2024 del Tribunale di Roma- è privo di reddito.
Va tuttavia evidenziato che al sig. in data 29.11.2024 è stata revocata la misura cautelare Pt_1 degli arresti domiciliari con il solo obbligo di firma due volte alla settimana.
Con riguardo ai beni immobili di sua proprietà, il ricorrente ha dichiarato di essere proprietario della casa familiare, ad oggi nella disponibilità della sola moglie (Roma, Via Peccioli 5), con annesso posto auto, e di un immobile in Roma, Via Chiusi 60, concesso in comodato d'uso R_ gratuito alla GL , la quale vi risiede dal dicembre 2023.
La SI invece, diplomata in Conservatorio, è insegnante privata di pianoforte. Parte CP_1 resistente all'udienza del 03.05.2022 ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto di € 1.000/1.200 (diversamente da quanto emerge dalle dichiarazioni reddituali versate in atti, dalle quali risultano redditi complessivi annui per il 2021 di € 5.829 e per il 2022 di € 6.877). La SI, dopo aver lavorato come insegnante per l'Associazione culturale “Scuola Piccolo Uomo”, sino al giugno 2021, nello stesso anno ha aperto, assieme ad altri insegnanti, un'Associazione dilettantistica, dedita alle attività coreutiche e musicali, “New Musical Accademy”, per la quale riveste la carica di presidente. Oltre a ciò, parte resistente ha dichiarato di essere proprietaria di un immobile in località Arcinazzo Romano, pervenuto iure hereditatis, e di aver da poco alienato un immobile a Frosinone, anch'esso pervenuto giusta eredità materna, precedentemente locato (dal quale percepiva un canone mensile di € 450). Di recente ha acquistato un immobile nel Comune di Fonte Nuova con i proventi della vendita della casa di Frosinone.
Sulla scorta di tali premesse, in considerazione della situazione economico reddituale delle parti, valutate le loro dichiarazioni e la specifica professionalità della moglie, nonché la loro situazione personale e lo stato detentivo del sig. il Collegio dispone che la domanda di assegno di Pt_1 mantenimento così come formulata dalla SI debba essere respinta, in quanto CP_1 infondata.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, preso atto che, con sentenza non definitiva n. 18263/2022 pubbl. il 12/12/2022 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in data 27.06.1992 presso il Comune di Veroli (FR) (registro degli atti dello stato civile dell'anno 1992, atto N. 38, Parte II, Serie A), fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
CP_1
- rigetta la domanda di mantenimento in favore dei figli formulata da e per CP_1 R_ l'effetto dichiara cessato l'obbligo in capo al sig. di corrispondere ai figli e , Pt_1 R_2 il contributo per il loro mantenimento di € 400 (€ 200 ciascuno), con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di di assegnazione della casa familiare (sita in Roma, Via CP_1
Peccioli 5) e per l'effetto revoca l'assegnazione della stessa alla SI;
CP_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da;
CP_1
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1041 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
- , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Caterina Zuardi Scorsone, Francesco A. Scorsone, Flavio Scorsone e Dario Scorsone, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Flavia Calandro, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con in Veroli (FR) in data 27.06.1992 CP_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Veroli, anno 1992, Atto N. 38 Parte R_ II, Serie A), dal quale erano nati due figli (24.06.1996) e (07.03.2000); la residenza R_2 familiare era stata stabilita nell'immobile sito in Roma, Via Peccioli n. 5, di sua proprietà esclusiva;
dopo i primi anni la vita familiare, a causa di divergenze caratteriali, era diventata intollerabile, tanto che essi decidevano di separarsi nel 2015 continuando a mantenere un buon rapporto nell'interesse dei figli e collaborando per la loro crescita;
i figli erano sempre vissuti con la madre mantenendo un rapporto con il padre;
nel mese di ottobre 2021, il figlio R_2 aveva lasciato la casa familiare, trasferendosi presso l'abitazione della sua compagna (Roma, Via Carlo Muscetta, n. 50).
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dalla moglie, alla quale sarebbe stata assegnata la casa familiare ove avrebbe vissuto unitamente alla GL R_
e si dichiarava disponibile ad un contributo per il mantenimento della GL di € 100 mensili, da corrispondersi direttamente alla stessa, oltre al 30% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta, la SI , aderendo alla domanda di CP_1 separazione, contestava tutto quanto dedotto ex adverso e chiedeva il rigetto delle domande formulate, in quanto infondate, deducendo che, nel settembre del 2014, la vita familiare era entrata fortemente in crisi a causa del tradimento del marito con la sua migliore amica, scoperto R_ dalla GL , allora diciottenne. Con riguardo alla situazione economica delle parti, la ricorrente, diplomata in Conservatorio, rappresentava di aver svolto, sia in costanza di matrimonio che dopo la separazione, nel settembre del 2014, e sino al giugno 2021, lezioni di pianoforte presso la scuola di musica “Piccolo Uomo”, quando per contrasti si era stata costretta a interrompere il rapporto lavorativo, rimanendo priva di attività, con il solo sostegno economico della di lei madre, venuta poi a mancare. Subito dopo, assieme ad altri insegnanti, aveva deciso di aprire una associazione dilettantistica, senza scopo di lucro, dedita alle attività coreutiche e musicali (“New Musical Accademy”), all'interno della quale rivestiva la carica di presidente. Di contro, la resistente evidenziava che il marito, proprietario di tre immobili a Roma, aveva sempre svolto l'attività di prestigiatore assicurando alla famiglia i mezzi economici necessari da poter permettersi un elevato tenore di vita. Tanto premesso, parte resistente chiedeva l'addebito della separazione al marito, l'assegnazione della casa familiare ove avrebbe vissuto unitamente ai figli, maggiorenni ma non autonomi, un assegno paterno per il loro mantenimento di € 700 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno per il proprio mantenimento di € 300.
Con provvedimento del 05.05.2022 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 03.05.2022, sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione;
rilevato che negli anni della separazione di fatto (dal 2014 al 2021) il tenore di vita familiare era stato garantito prevalentemente dalla madre, che aveva provveduto alle esigenze dei figli, salvo sporadici aiuti del padre;
autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo che ciascuno provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, assegnava alla moglie la casa familiare, determinava quale contributo paterno per il mantenimento dei figli un importo mensile di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio) da corrispondere direttamente agli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurata la fase istruttoria, il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e riservava la causa al Collegio per lo status.
Con sentenza non definitiva n. 18263/2022 pubbl. il 12/12/2022, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
In prosieguo di giudizio, all'udienza del 03.05.2023, il giudice istruttore, rilevato, quanto ai capitoli di prova articolati dalle parti, che le circostanze dedotte apparivano irrilevanti, valutative e inammissibili, ritenuto tuttavia opportuno sentire i figli maggiorenni sui loro studi, la loro vita, l'attività formativa e/o lavorativa svolta, e l'eventuale coabitazione con i genitori, disponeva R_ sentirsi e delegando per l'espletamento il GOP. Persona_3
R_ Espletata l'audizione dei figli maggiorenni e , in data 08.01.2024 parte ricorrente R_2 depositava istanza per la modifica dei provvedimenti presidenziali, con la quale, rilevato che il figlio aveva dichiarato di aver lasciato la casa familiare da circa un anno e di vivere R_2 R_ assieme alla sua compagna in un immobile preso in locazione e che anche la GL , in data 22.12.2023, aveva lasciato la casa familiare trasferendosi presso un immobile di proprietà del padre, sottoscrivendo un contratto di comodato d'uso gratuito, chiedeva la revoca dell'assegnazione alla moglie della ex casa familiare, di sua esclusiva proprietà, essendo venuti meno i presupposti previsti dalla legge.
Con ordinanza del 27.03.2024 il GI, ritenuto necessario procedere nuovamente all'audizione R_ della GL in merito alla nuova circostanza dedotta dal padre e contestata dalla madre, delegava per l'espletamento il GOP.
R_ Espletata l'audizione della GL , all'udienza di precisazione delle conclusioni, il GI, letti gli atti e dato atto della situazione in cui si trovava il ricorrente, ristretto giusta misura cautelare degli arresti domiciliari presso la casa della sorella, (in Roma Via Asmara 16 CP_2 come, come confermato anche dalla GL all'udienza del 07.05.2024), il quale deduceva di non poter svolgere alcuna attività lavorativa, riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 18263/2022 pubbl. il 12/12/2022), è stata pronunciata la separazione personale delle parti, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande riguardanti l'addebito della separazione, l'assegnazione della casa R_ familiare, nonché il contributo per il mantenimento dei figli e , da tempo allontanatisi R_2 dalla casa familiare, e l'assegno per il mantenimento della moglie.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, come emerso dagli atti ed espressamente dedotto da entrambe le parti, queste vivono ininterrottamente separate dal 2015, periodo durante il quale il sig. si allontanava dalla Pt_1 casa familiare.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile, come già accertato con sentenza non definitiva n. 18263/2022 pubbl. il 12/12/2022.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione di deve essere respinta, non avendo la CP_1 stessa offerto una ricostruzione in grado di avvalorare la sua richiesta.
Come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta parte resistente non è stata in grado di fornire una ricostruzione in grado di provare che le ragioni della fine del matrimonio fossero riconducibili in maniera inequivocabile da condotte poste in essere dal marito. Difatti, dalle ricostruzioni di entrambe le parti è emerso che i loro rapporti erano naufragati già nel settembre del 2014 quando il sig. concordemente con la moglie, si allontanava dalla casa familiare Pt_1 continuando tuttavia a frequentare i figli e la famiglia, mantenendo un rapporto sereno con la sig.ra almeno sino al 2021, quando lo stesso adiva il Tribunale con il ricorso per CP_1 separazione.
L'excursus storico familiare ricostruito dal ricorrente veniva parzialmente confermato dalla SI la quale, nonostante avesse allontanato il marito, ha con quest'ultimo mantenuto CP_1 un rapporto fino al 2021.
Con riguardo invece alla dedotta relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con una amica (una certa della moglie, quest'ultima non ha offerto alcun elemento probatorio, né R_4 tantomeno ha provato che il naufragio del matrimonio fosse dipeso da tale relazione. Di contro, invece, il ricorrente ha evidenziato che i rapporti con la moglie erano già da tempo naufragati e il suo allontanamento era intervenuto quando la situazione tra le parti era ormai compromessa.
Pertanto, pur in presenza delle prospettazioni richiamate, avuto riguardo della circostanza che le prove per testi articolate dalla SI sono risultate valutative e generiche, il Collegio, CP_1 preliminarmente confermando quanto statuito dal Giudice Istruttore in merito alla non ammissione delle prove articolate, ritiene che la presunta – non provata – relazione extra coniugale non possa comunque considerarsi causa esclusiva della fine del matrimonio, in quanto, come precisato dal marito e non contestato dalla moglie, se non genericamente, il rapporto coniugale era entrato in crisi già prima del 2014.
In questo quadro complesso di delicate dinamiche, la domanda di addebito proposta dalla CP_1 offre una prospettiva riduttiva della più complessa storia familiare, indicativa piuttosto di un lento deterioramento del rapporto coniugale.
La giurisprudenza di legittimità consolidata, soffermatasi sul tema, ha osservato che, in costanza di una richiesta di addebito, l'onere di provare la responsabilità della crisi coniugale e la conseguente fine del rapporto, spetta alla stessa parte richiedente (nella specie la SI ), la quale si è limitata a disegnare un quadro generico, non assolvendo al suo onere CP_1 probatorio e neppure deducendo fatti circostanziati.
Invero, il Supremo Collegio ha osservato che, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 20.12.2021 n. 40795; ex multis Cass. n. 14840/2006), e “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass., Sez, I civile, ordinanza 05.08.2020 n. 16691).
Tanto premesso in punto di diritto, la domanda della sig.ra di addebito della crisi CP_1 coniugale al marito deve essere rigettata.
Mantenimento dei figli e assegnazione della casa familiare
R_ I coniugi sono genitori di (28 anni) e (24 anni), entrambi maggiorenni, i quali, come R_2 dagli stessi dichiarato, si sono da tempo allontanati dalla casa familiare. Come emerso dalle dichiarazioni dei figli (udienze del 14.06.2023 e del 07.05.2024), ad oggi, entrambi i ragazzi si sono trasferiti altrove, dal 2022, convivendo con la sua compagna R_2 R_ in un'abitazione presa in locazione da quest'ultima, mentre , da fine dicembre del 2023, trasferendosi presso un immobile di proprietà del padre in via Chiusi n. 60, sottoscrivendo con lo stesso un contratto di comodato d'uso gratuito.
– come dallo stesso riferito durante la sua audizione – ha dichiarato di frequentare R_2
l'Università, facoltà di filosofia, e di mantenersi da solo facendo l'insegnante di ripetizione per ragazzi sino al terzo anno di liceo e insegnante di chitarra. Il ragazzo ha rappresentato che anche la sua compagna lavora. R_
ha dichiarato – udienza del 13.06.2023 e del 07.05.2024 – di aver sempre svolto lavori saltuari (contrattualizzati e non, sin da quando aveva 18 anni) percependo uno stipendio medio mensile di € 600/700. Dopo aver frequentato la facoltà di Scienze dell'educazione (Università di Roma Tre) e conseguito la laurea, nel marzo del 2024, la ragazza ha rappresentato di aver intenzione di aprire una propria attività di babisitteraggio nei matrimoni. R_ Come emerso dalle dichiarazioni rese da entrambi i figli, si evidenzia che sia sia , R_2 entrambi maggiorenni, terminato il percorso di studi e lasciata la casa familiare, hanno deciso di entrare nel modo del lavoro, avendo entrambi acquisito nei rispettivi settori una loro professionalità. Con l'ordinanza presidenziale era stato previsto che il padre si sarebbe fatto carico del mantenimento dei figli corrispondendo direttamente agli stessi un assegno di mantenimento di € 400 mensili (€ 200 ciascuno). Sulla scorta di quanto rappresentato, il Tribunale, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, avuto riguardo al fatto che entrambi si sono allontanati dalla casa familiare, rigetta la domanda di assegno per il loro mantenimento formulata dalla SI , in quanto non più legittimata CP_1 ad avanzare tale richiesta per difetto del requisito della convivenza (spetterà nel caso ai figli formulare autonoma domanda e chiedere direttamente al padre il mantenimento), e per l'effetto dichiara cessato l'obbligo in capo al padre di corrispondere l'assegno per il loro mantenimento, a far data dal mese successivo dalla pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi. Parimenti, per tutte le ragioni come sopra emarginate, il Collegio dispone di revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Peccioli 5, di proprietà esclusiva di parte ricorrente alla SI essendone venuti meno di presupposti che ne giustificavano CP_1 R_ l'assegnazione. Difatti, come precisato, sia che , hanno da tempo lasciato la casa R_2 familiare (udienze del 14.06.2023 e 07.05.2024), provvedendo da soli al loro mantenimento, avuto anche riguardo delle condizioni economiche del padre. Sul punto, il Collegio, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, ha osservato che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole, essendo, conseguentemente, meramente provvisorio il provvedimento adottato in sede presidenziale, e che fin da ora si revoca, atteso che il disposto allontanamento del marito aveva soltanto, in quella sede, la funzione di rendere effettiva la separazione dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda, e le domande formulate da entrambe le parti di revoca e assegnazione della casa coniugale devono essere rigettate, con revoca della precedente assegnazione alla SI , avendo la predetta abitazione perso la CP_1 funzione di habitat domestico.
Assegno di mantenimento in favore della moglie
Con riguardo alla domanda di parte resistente di vedersi riconosciuto un assegno per il suo mantenimento il Collegio osserva che, a norma dell'art. 156, comma 1 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, fermo restando il limite di cui al comma 3 del medesimo articolo, secondo il quale il coniuge cui sia addebitata la separazione conserva comunque il diritto agli alimenti qualora dimostri lo stato di assoluto bisogno in cui versa, con onere della prova a suo carico.
Sul punto si richiama l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, Ord., 23/05/2024, n. 14367) per il quale, “… grava sul richiedente l'assegno di mantenimento…. l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. 20866/2021); inoltre, “… Ai fini delle statuizioni afferenti all'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve accertare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale;
donde rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione” (cfr. Cass. 5932/2021).
Pertanto, considerato il combinato disposto dell'art. 156 c.c. e della giurisprudenza, non può essere riconosciuto alla SI alcun assegno di mantenimento, e, per l'effetto, ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Peraltro, come risulta dall'istruttoria complessivamente svolta e dalla documentazione economico patrimoniale depositata in atti, , dalla data dell'allontanamento del CP_1 marito nel settembre del 2014 e sino alla data di iscrizione del ricorso, ha dato prova di essere in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, come confermato dal fatto che il presente giudizio è stato instaurato dal marito e lei era solo convenuta.
Il signor libero professionista nel settore dell'intrattenimento (MOD730 2024 reddito Pt_1 complessivo dichiarato anno 2023 € 12.279; MOD730 2023 reddito complessivo dichiarato anno 2022 € 10.080; MOD730 2022 reddito complessivo dichiarato anno 2021 € 8.682), dal mese di settembre 2023 è stato privato della sua libertà e nel mese di dicembre 2023, a causa delle condizioni psico-fisiche cagionate dallo stato detentivo, ha ottenuto di convertire la pena detentiva in quella dei domiciliari presso l'abitazione della sorella, (Roma Via CP_2
Asmara 16). Ad oggi quindi parte ricorrente -a cui è stata negata l'autorizzazione a poter svolgere attività lavorativa giusto provvedimenti del 21.02.2024 e del 03.05.2024 del Tribunale di Roma- è privo di reddito.
Va tuttavia evidenziato che al sig. in data 29.11.2024 è stata revocata la misura cautelare Pt_1 degli arresti domiciliari con il solo obbligo di firma due volte alla settimana.
Con riguardo ai beni immobili di sua proprietà, il ricorrente ha dichiarato di essere proprietario della casa familiare, ad oggi nella disponibilità della sola moglie (Roma, Via Peccioli 5), con annesso posto auto, e di un immobile in Roma, Via Chiusi 60, concesso in comodato d'uso R_ gratuito alla GL , la quale vi risiede dal dicembre 2023.
La SI invece, diplomata in Conservatorio, è insegnante privata di pianoforte. Parte CP_1 resistente all'udienza del 03.05.2022 ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto di € 1.000/1.200 (diversamente da quanto emerge dalle dichiarazioni reddituali versate in atti, dalle quali risultano redditi complessivi annui per il 2021 di € 5.829 e per il 2022 di € 6.877). La SI, dopo aver lavorato come insegnante per l'Associazione culturale “Scuola Piccolo Uomo”, sino al giugno 2021, nello stesso anno ha aperto, assieme ad altri insegnanti, un'Associazione dilettantistica, dedita alle attività coreutiche e musicali, “New Musical Accademy”, per la quale riveste la carica di presidente. Oltre a ciò, parte resistente ha dichiarato di essere proprietaria di un immobile in località Arcinazzo Romano, pervenuto iure hereditatis, e di aver da poco alienato un immobile a Frosinone, anch'esso pervenuto giusta eredità materna, precedentemente locato (dal quale percepiva un canone mensile di € 450). Di recente ha acquistato un immobile nel Comune di Fonte Nuova con i proventi della vendita della casa di Frosinone.
Sulla scorta di tali premesse, in considerazione della situazione economico reddituale delle parti, valutate le loro dichiarazioni e la specifica professionalità della moglie, nonché la loro situazione personale e lo stato detentivo del sig. il Collegio dispone che la domanda di assegno di Pt_1 mantenimento così come formulata dalla SI debba essere respinta, in quanto CP_1 infondata.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, preso atto che, con sentenza non definitiva n. 18263/2022 pubbl. il 12/12/2022 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in data 27.06.1992 presso il Comune di Veroli (FR) (registro degli atti dello stato civile dell'anno 1992, atto N. 38, Parte II, Serie A), fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
CP_1
- rigetta la domanda di mantenimento in favore dei figli formulata da e per CP_1 R_ l'effetto dichiara cessato l'obbligo in capo al sig. di corrispondere ai figli e , Pt_1 R_2 il contributo per il loro mantenimento di € 400 (€ 200 ciascuno), con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di di assegnazione della casa familiare (sita in Roma, Via CP_1
Peccioli 5) e per l'effetto revoca l'assegnazione della stessa alla SI;
CP_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da;
CP_1
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi