Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 24/12/2025, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03745/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Bianchi e Antonio Domenico Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 3/5/2024, protocollo in uscita n. 16907 del 4/5/2024, del Comune di Lipari, avente ad oggetto "inottemperanza dell'ordinanza di demolizione n. 74 del 4/5/2000 - acquisizione gratuita al patrimonio Comunale”;
- dell'ordinanza n. 118 del 7/5/2024 del Comune di Lipari, Polizia Municipale avente ad oggetto ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria per inottemperanza dell'ordinanza di demolizione n. 74/2000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. SA LL e udito il difensore del ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe, riferiti ad un immobile, sito nell’Isola di Filicudi, contrada -OMISSIS-, Comune di Lipari, che affermava di aver acquistato in data 28/2/2011 dal sig. -OMISSIS-.
Riferiva che solo a seguito di un colloquio del tutto casuale con la propria sorella era venuto a conoscenza dei provvedimenti oggetto di odierna impugnazione, che erano stati notificati dal Comune di Lipari a quest’ultima.
2. I provvedimenti sarebbero stati illegittimi per i seguenti motivi.
2.1. In primo luogo evidenziava che il Comune di Lipari aveva individuato nei provvedimenti, quali proprietari e destinatari degli stessi, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-
-OMISSIS-, quali eredi del defunto signor -OMISSIS-, trascurando, a causa di un’inadeguata istruttoria, che il ricorrente sarebbe stato, come detto, l’unico legittimo proprietario dell’immobile.
Sotto tale profilo, affermava che, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento, non sarebbe stata effettuata alcuna attività di verifica in merito alla titolarità dell’immobile, considerato che il rogito notarile con cui lo stesso ricorrente avrebbe acquistato l’immobile sarebbe stato ritualmente e tempestivamente trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari a far data dal 9 marzo 2011.
La mancata notifica degli atti impugnati e di quelli propedeutici avrebbe reso i provvedimenti viziati e/o comunque privi di alcuna efficacia nei suoi confronti.
2.2. In un secondo motivo di ricorso affermava che il legislatore, nell’art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/01, avrebbe individuato quale soggetto obbligato all’esecuzione della rimozione o demolizione, il responsabile dell’abuso e solo in via sussidiaria il proprietario, quando per il primo la demolizione risulti materialmente impossibile.
Affermava, dunque, anche alla luce di tali previsioni, che la posizione del proprietario incolpevole non avrebbe potuto essere assimilata a quella del responsabile dell’abuso.
La cooperazione alla rimozione dell’abuso richiesta al proprietario, tenuto a prestare la sua collaborazione per la rimozione materiale dell’abuso, non avrebbe potuto automaticamente tradursi in una corresponsabilità o in una posizione di garanzia a favore dei responsabili dell’illecito, quando non si sarebbe trattato più di agire materialmente sull’immobile ma di corrispondere una somma di denaro.
Pertanto, il proprietario non avrebbe potuto essere destinatario delle sanzioni pecuniarie previste nel Capo I del Titolo IV del medesimo testo normativo, le quali sarebbero state dirette a colpire i responsabili dell’abuso.
In definitiva, a fronte dell’espressa individuazione, nel provvedimento, quale esecutore dell’abuso, del sig. -OMISSIS-, nessuna attività istruttoria sarebbe stata svolta con riferimento alla posizione dello stesso ricorrente, che avrebbe dovuto ritenersi proprietario incolpevole, in quanto (a) non avrebbe minimamente modificato quella che sarebbe stata la situazione dell’immobile al momento dell’acquisto, (b) il venditore avrebbe dichiarato nell’atto di compravendita che l’immobile sarebbe stato realizzato prima del 1967 e (c) non avrebbe avuto alcuna notizia e, tanto meno, notifica da parte del Comune di Lipari dell’ordinanza di demolizione emessa nei confronti del dante causa signor -OMISSIS-, della intimazione ad ottemperare, né dell’eventuale accertamento dell’inottemperanza.
3. Per tali ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
4. Il Comune di Lipari, benché destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.
5. All’udienza del 4 novembre 2025, il Collegio, dato avviso della possibile pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse del ricorrente, su richiesta del difensore presente, poneva la causa in decisione.
6. Ciò premesso, risulta evidente, già dalla semplice considerazione dei destinatari dei provvedimenti impugnati, il difetto di legittimazione attiva e la oggettiva carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso.
6.1. Il ricorrente, in effetti, ha affermato nel ricorso e depositato apposita documentazione attestante per tabulas , secondo quanto dallo stesso prospettato, la sua qualità di proprietario degli immobili con riferimento ai quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati.
Sulla base di tale sua qualità ha articolato, specialmente nel secondo motivo di ricorso, una serie di censure, incentrate, per l’appunto, sui limiti in cui i provvedimenti impugnati possono essere rivolti nei confronti dei proprietari dell’immobile, anziché nei confronti dei responsabili degli stessi.
6.2. Rileva, tuttavia, il Collegio, che, a prescindere da tali questioni, i soggetti formalmente destinatari dei provvedimenti impugnati, risultano essere i signori -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, in qualità, secondo quanto indicato nei provvedimenti, di eredi del sig. -OMISSIS-.
6.3. Ne discende che, al di là delle questioni di natura prettamente civilistica suggerite nel ricorso, (relative, tra l’altro all’opponibilità, in caso di conflitto tra successivi atti di trasferimento del medesimo bene, di quello precedentemente trascritto nei registri di conservatoria), come tali estranee alla presente sede di cognizione, rileva, in questa sede, esclusivamente la circostanza che l’odierno ricorrente non risulta tra i destinatari formali dei provvedimenti impugnati e, pertanto, deve ritenersi privo della legittimazione e dell’interesse a ricorrere, dal momento che i provvedimenti non spiegano effetti nei suoi confronti.
6.4. Tanto rileva non solo, come è massimamente evidente, rispetto alle ingiunzioni di pagamento della sanzione pecuniaria per inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 74/2006, per l’evidente relatività dell’obbligo in esso formalizzato, gravante solo ed esclusivamente sui soggetti formalmente indicati ed individuati nel provvedimento, ma anche per l’atto di acquisizione del bene che, nella misura in cui, al pari della precedente ordinanza di demolizione, risulta essere rivolto a soggetti diversi dal ricorrente agente nella qualità di proprietario dell’immobile, deve ritenersi certamente inefficace nei suoi confronti, con conseguente carenza di interesse a ricorrere in suo capo.
7. Deve ricordarsi, in termini generali, come insegnato dalla giurisprudenza, che “ l'accesso alla tutela giurisdizionale presuppone due condizioni essenziali, che consistono nella legittimazione e nell'interesse ad agire (rectius, a ricorrere) le cui nozioni, ricavabili dal processo civile, si applicano anche a quello amministrativo per il tramite del rinvio esterno operato dall'art. 39 c.p.a. La legittimazione e l'interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura ” (Cons. Stato, sez. V, sentenza, 31/10/2025, n. 8482).
7.1. Nel caso di specie, è evidente, in relazione al provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria, soprattutto il difetto di legittimazione attiva, non mergendo un interesse qualificato di cui sia titolare il ricorrente “ che lo distingue dal quisque de populo ” (così, ancora, Cons. Stato, sez. V, sentenza, 31/10/2025, n. 8482).
Riguardo al provvedimento di acquisizione difetta, ancor più chiaramente, non solo la legittimazione attiva ma anche il concreto interesse a ricorrere, consistente in un’utilità personale, attuale e concreta ricavabile dalla caducazione del provvedimento gravato, dal momento che lo stesso è stato rivolto nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente (proprietario) ed è, dunque, inefficace nei suoi confronti.
8. In conclusione, per le ragioni appena indicate, emerge incontestabilmente il difetto di legittimazione e la carenza di interesse a ricorrere dell’odierno ricorrente. Conseguentemente, il ricorso presentato deve ritenersi inammissibile.
8. Nulla deve disporsi sulle spese di causa, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni di cui in motivazione.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nel provvedimento.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES NA BA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
SA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA LL | ES NA BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.