Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2114 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA CALANDRA N. 3 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'Avv.ANTONIO POLCINO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato e difeso in forza di Controparte_1 procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma dall'Avv. Persona_1
Franco Pasut (C.F. ) che dichiara di volere C.F._1 ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC t o Email_1
rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Stefano Mariano (C.F.: e con lo C.F._2 stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Sud P.zza D'Armi n. 88/90 (che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax: o all'indirizzo P.E.C.: P.IVA_1
Email_2
Resistenti
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO
1
l'intimazione di pagamento n. 01720249000814525/000 notificata in data 20.04.2024 per il pagamento, tra le altre, di somme a titolo di
, anno 2014 relative all'avviso di addebito n. Controparte_2
31720210001225902000 presuntivamente notificato in data 31/12/2021 pari ad € 3.378,34. Esponeva di non aver ricevuto la notifica dell'avviso, che sul primo foglio dell'intimazione era scritto a caratteri cubitali
“ANNULLATA”; che l'intimazione difettava di motivazione in quanto mancava dei requisiti minimi per conoscere la pretesa esattoriale e spiegare il proprio diritto alla difesa. Eccepiva la decadenza e prescrizione del credito, la mancanza di sottoscrizione, la mancata indicazione dei termini e modi per impugnare, l'invito al contraddittorio endoprocedimentale, che mancava informazione circa la consegna dei sottesi ruoli. Concludeva chiedendo “a) preliminarmente accertata e dichiarata l'inesistenza giuridica e/o comunque la nullità assoluta della notificazione degli atti impugnati per i motivi dedotti in premessa e preliminarmente ed in ogni caso, anche in via subordinata, per i vizi insanabili così come descritti in narrativa e per l'effetto dichiarare la prescrizione di ogni credito vantato ex adverso o in via gradata determinare quali degli stessi siano effettivamente ancora dovuti;
provvedendo comunque, anche gradatamente a dichiarare la decadenza di controparte ad agire per la riscossione a mezzo ruolo e/o comunque ove non ravvisasse la predetta inesistenza, in via gradata, dichiarare la decadenza di controparte per l'iscrizione a ruolo delle somme vantate per i motivi di cui in narrativa e/o la prescrizione di ogni credito vantato ex adverso o determinare quali degli stessi siano effettivamente ancora dovuti e comunque la nullità e/o l'annullabilità dell'atto opposto per la mancata valida notifica di validi ed intellegibili atti esecutivi o comunque presupposti;
b) in ogni caso ed anche in via gradata e nel merito laddove non ritenga di accogliere completamente e/o parzialmente le suddette eccezioni preliminari e di merito, voglia accogliere la presente opposizione per tutti i motivi così come dedotti ed articolati in narrativa, annullando l'avviso di intimazione impugnato o comunque anche anche determinando quali dei crediti vantati siano effettivamente dovuti”
Si costituivano e opponendosi al ricorso e CP_1 CP_3 chiedendone il rigetto.
2 Acquisita la documentazione, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' è effettuata CP_1 mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato – in via prioritaria tramite posta elettronica certificata, ovvero tramite messo comunale o, ancora, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento – dallo stesso Istituto, e successivamente trasmesso all'agente della riscossione per l'esecuzione. L' , nel costituirsi in giudizio, ha dato prova della valida notifica CP_1 dell'avviso di addebito, recapitato tramite raccomandata a.r. presso l'indirizzo di residenza della ricorrente (via San Giuseppe Moscati n.31, ), come indicato anche nel ricorso introduttivo e CP_1 consegnato a mani proprie in data 31.12.21. Stante la validità della notifica, il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, comma 5, che disciplina l'opposizione all'iscrizione a ruolo per crediti degli enti previdenziali, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Quello previsto dall'art. 24, comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015). Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007). Dal momento che l'avviso di addebito, ritualmente notificato, non è stato impugnato tempestivamente, è dunque precluso alla parte far
3 valere qualsiasi vizio inerenti il merito dell'iscrizione a ruolo, quale la decadenza, nonché la prescrizione antecedente alla notifica del titolo. Quanto alla prescrizione maturata successivamente, le Sez.Un. Cassazione civile, 17/11/2016, n. 23397, hanno definitivamente chiarito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_4 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” Ciò premesso ha documentato di aver notificato, in epoca Pt_2 antecedente, altro avviso di intimazione relativo al medesimo avviso di addebito, n. 01720239002867216000, notificato al medesimo indirizzo e dopo due accessi infruttuosi, depositato alla Casa Comunale, con invio di raccomandata informativa, ricevuta a mani proprie in data 15.07.2024. Anche tale intimazione non veniva impugnata. Ne consegue che non risulta maturato il termine quinquennale di prescrizione tra la notifica di detta intimazione e quella impugnata nel presente giudizio. Infine, quanto ai vizi propri dell'intimazione, deve rilevarsi che, l'intimazione di pagamento impugnata ha contenuto vincolato per legge ed è stata redatta in piena conformità alle previsioni del c.d. "Statuto del contribuente", giacché contiene il dettaglio completo degli addebiti, con la descrizione delle pretese azionate, i relativi importi, le istruzioni per il pagamento, i dati identificativi della cartella\avviso, le indicazioni degli uffici ai quali rivolgersi, gli enti impositori e le annualità di imposta;
Quanto alla Imancata allegazione degli atti prodromici, com'è noto, in tema di motivazione degli atti tributari, l'obbligo di allegazione degli atti richiamati, deve intendersi riferito ai soli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente. Nella specie gli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione erano a conoscenza del ricorrente che li aveva regolarmente ricevuti.
4 Quanto alla mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso nonché dei relativi termini,
l'intimazione non necessità di motivazione - posto che è stata emessa successivamente all'avvenuta notificazione al contribuente di tutti gli atti presupposti - e contiene tutte le informazioni necessarie a mettere il destinatario in condizione di cogliere il fondamento della richiesta di pagamento in essa contenuta, nonché quelle relative alle modalità per presentare impugnazione. Nessuna questione di violazione del contraddittorio può porsi riguardo all'intimazione di pagamento, che contiene soltanto la sollecitazione al versamento delle somme dovute sulla base di atti presupposti già noti al contribuente.
Analogamente non è prevista la necessaria sottoscrizione alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cassazione civile Sez. 5, Sent. n. 13460 del 27/07/2012, Sent.n. 13461 del 27/07/2012) secondo cui non è elemento necessario al fini della validità dell'atto emanato dalla Amministrazione la sottoscrizione dello stesso, essendo sufficiente la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui promana, in quanto "l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge" (Corte Cost.117/2000; cfr. Cass. n. 4923/2007; Cass. 29/10/2007 n. 22692). La L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, dopo aver ribadito, al comma 1, che il provvedimento amministrativo è annullabile se "adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza", ha disposto per quanto qui interessa, al comma 2, che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". Il carattere generale della disposizione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, ne comporta l'applicabilità agli atti tributari, anche per quanto attiene la mancata indicazione del responsabile del procedimento, proprio in quanto l'art. 7 dello Statuto del contribuente è norma minus quam perfecta, perchè priva di sanzione, di guisa che la ricostruzione del suo regime non può essere operata che facendo leva sui precetti generali (v. Sentenza n. 17251 del 2013, Cassazione civile sez. VI, 20/05/2014, n.10996).
Infine non è previsto in materia di versamento contributi alcun contraddittorio endoprocedimentale o informazione circa la consegna dei sottesi ruoli.
5 Quanto, poi, all'argomento relativo alla presenza della scritta
“annullato” nella sezione dedicata alla relata di notifica dell'intimazione, a parte la considerazione che sulla copia in atti tale scritta non si rinviene, non appare un vizio tale da determinare un vizio dell'intimazione atteso il fatto che sicuramente è stata ricevuta (trattasi dell'atto impugnato) e contiene tutti gli elementi per individuare, senza alcun dubbio, il credito azionato.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese processuali liquidate in
[...] dispositivo in favore dei resistenti , nella misura minima attesa la ridotta attività processuale e l'istruzione solo documentale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 [...]
, ogni contraria istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore dei resistenti che liquida in complessivi €1.312,00 per ciascuna parte oltre rimb.forf., IVA e CPA.
Benevento 19.03.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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