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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/11/2024, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 142/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 142/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 05/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. LEONI VALENTINA in sostituzione dell'avv. SANTONICOLA CIRO per parte resistente, nessuno compare. L'avv. Leoni si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento della domanda come precisata nel ricorso. Quanto alla competenza per territorio osserva che la sede di servizio ove il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto era ad Avezzano
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 142/2023, promossa da:
[...]
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Aldo Parte_1 C.F._1
Esposito e Ciro Santonicola
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_3
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali
[...] P.IVA_2
rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/11/2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare Parte_1
il possesso del suo titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 Crediti Formativi Universitari (di seguito CFU), con conseguente inserimento nelle graduatorie del personale docente riservate agli abilitati, nella Provincia d'interesse, per le classi di concorso A029, A030, A053, AB55, AB56.
Il ricorrente esponeva, in particolare, di essere in possesso del Diploma di Conservatorio in Chitarra
Classica, conseguito presso il Conservatorio di Salerno “G. Martucci”; di essere altresì in possesso dei 24 CFU, conseguiti presso l'Accademia di Belle Arti “Fidia” in data 11.5.2019, funzionali all'insegnamento nelle classi di concorso A029, A030, A053, AB55, AB56; che l'art. 1, comma 110, legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi, previsti dal D.Lgs. n. 59/2017, il quale, a sua volta, ha individuato quale titolo di accesso ai concorsi medesimi il possesso dei 24 CFU, operando così un'assimilazione di questi ultimi all'abilitazione all'insegnamento; che, pertanto, illegittima doveva ritenersi il mancato riconoscimento di tale requisito, pur idoneo all'accesso alle procedure concorsuali riservate ai docenti abilitati, ai fini del parallelo inserimento nelle graduatorie degli abilitati.
Si costituiva, in data 26.5.2023, l'Amministrazione scolastica eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, la carenza di interesse al ricorso, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Avezzano in favore del Tribunale di Roma;
contestando comunque nel merito la fondatezza della domanda attorea.
Il giudizio veniva istruito sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti.
Motivi della decisione
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario.
In materia di giurisdizione sulle controversie attinenti all'inserimento nelle graduatorie le Sezioni
Unite della Cassazioni hanno, infatti, operato una distinzione: ove oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al Giudice
Amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
se, invece, la domanda è volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Cass., SS.UU., ord.
15.12.2016, n. 25836; in senso conforme Cass., 26.6.2019, n. 17123).
Nel caso di specie si verte segnatamente nella seconda ipotesi.
Inammissibile è, poi, l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto tardivamente sollevata dall'Amministrazione scolastica, costituitasi con memoria depositata il 26.5.2023, oltre il termine ex art. 416 c.p.c., di 10 giorni anteriori alla prima udienza, tenutasi il 31.5.2023.
La questione dell'equiparazione del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento ha condotto, senza dubbio, a soluzioni diametralmente opposte nella giurisprudenza di merito di numerosi Tribunali. Tuttavia, deve darsi atto del recente consolidarsi di un indirizzo di segno negativo ormai prevalente nelle Corti territoriali (ex pluribus C.App. Roma, Sez. Lav., 14.6.2023; C.App. Catanzaro, Sez. Lav., 15.3.2023; C.App. Milano, Sez. Lav., 14.6.2022;
C.App. Brescia, Sez. Lav., 7.6.2022; C.App. Firenze, Sez. Lav., 11.3.2022; C.App. Torino, Sez. Lav.
7.6.2021), al quale si ritiene di aderire.
In particolare, l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 (recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), stabilisce che
“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.
Il D.Lgs. n. 59/2017, nel dare attuazione alla legge delega n. 107/2017, fissa la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi, prevedendo, quale requisito di accesso ai concorsi di cui all'art. 1, comma
114, legge n. 107/2015, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU;
che l'art. 5, D.Lgs. ult. cit., in particolare, così dispone:
“
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e delle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma
1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del , sono, altresì, individuati i Controparte_4
settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Le norme poc'anzi citate hanno, quindi, previsto, come per i docenti abilitati, anche per i titolari di laurea (o degli altri diplomi indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
59/2017) la possibilità di accedere ai concorsi per l'assunzione in ruolo.
Tuttavia, da ciò non è desumibile una generale equipollenza del possesso dei 24 CFU rispetto al titolo abilitante all'insegnamento, in particolare, ai diversi fini dell'accesso alla I Fascia delle GPS, dalla quale l'Amministrazione attinge per conferire direttamente incarichi di supplenza.
In particolare, si è evidenziato che un conto è prevedere che il possesso congiunto di laurea e dei 24
CFU consenta l'accesso ad una prova selettiva, diverso è valutare i medesimi titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato, inserimento che consente immediatamente (senza passare attraverso l'espletamento delle prove che invece caratterizzano la procedura concorsuale) l'esercizio dell'attività di insegnamento, sia pure a termine. Supporta, peraltro, tali conclusioni il dato letterale del citato comma 4-ter, dell'art. 5, D.Lgs. n.
59/2017, là ove prevede che il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso;
pertanto, se è il superamento del concorso con punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere senz'altro che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU valga di per sé a conferire l'abilitazione in parola;
piuttosto, il possesso di laurea e 24 CFU costituisce una mera condizione per l'accesso alle prove concorsuali in questione.
In altri termini, il concorso consente ai partecipanti che siano già in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento, ove si classifichino tra i vincitori, di accedere al ruolo (e quindi di essere assunti a tempo indeterminato); mentre consente ai partecipanti non abilitati all'insegnamento, in possesso della laurea e dei 24 CFU, di conseguire l'immissione in ruolo ove si classifichino tra i vincitori, oppure di ottenere l'abilitazione all'insegnamento, ove pur non collocandosi in posizione utile nella graduatoria concorsuale, ottengano comunque il punteggio minimo previsto dalla legge.
In conclusione, mentre l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2017, si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso, senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, l'art. 5, D.Lgs. n. 59/2017, lungi dallo stabilire che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono ricompresi anche i 24 CFU che seguono la laurea magistrale, mantiene la differenza tra titoli abilitanti e possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso per il reclutamento di ruolo.
Tali conclusioni neppure si pongono in contrasto con le norme e i principi di rango eurounitario. La disciplina dei titoli abilitanti rimane, infatti, competenza dell'ordinamento nazionale, in quanto i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e di reclutamento, limitandosi al più ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti;
in particolare, la Direttiva 2005/36/CE, relativa al “riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri”, se, da un lato, impone di “tener conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede”, dall'altro lato, espressamente chiarisce che “tale regime generale di riconoscimento” non impedisce che “uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale”.
Orbene, nel caso che occupa, il non dispone dell'abilitazione all'insegnamento, non Pt_1
potendo ritenersi ad essa equipollente il requisito congiunto del Diploma di Conservatoria e dei 24
CFU. Considerata la sussistenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti sulla specifica questione oggetto del giudizio, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, il 5 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 142/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 05/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. LEONI VALENTINA in sostituzione dell'avv. SANTONICOLA CIRO per parte resistente, nessuno compare. L'avv. Leoni si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento della domanda come precisata nel ricorso. Quanto alla competenza per territorio osserva che la sede di servizio ove il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto era ad Avezzano
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 142/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 142/2023, promossa da:
[...]
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Aldo Parte_1 C.F._1
Esposito e Ciro Santonicola
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_3
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali
[...] P.IVA_2
rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/11/2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare Parte_1
il possesso del suo titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 Crediti Formativi Universitari (di seguito CFU), con conseguente inserimento nelle graduatorie del personale docente riservate agli abilitati, nella Provincia d'interesse, per le classi di concorso A029, A030, A053, AB55, AB56.
Il ricorrente esponeva, in particolare, di essere in possesso del Diploma di Conservatorio in Chitarra
Classica, conseguito presso il Conservatorio di Salerno “G. Martucci”; di essere altresì in possesso dei 24 CFU, conseguiti presso l'Accademia di Belle Arti “Fidia” in data 11.5.2019, funzionali all'insegnamento nelle classi di concorso A029, A030, A053, AB55, AB56; che l'art. 1, comma 110, legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi, previsti dal D.Lgs. n. 59/2017, il quale, a sua volta, ha individuato quale titolo di accesso ai concorsi medesimi il possesso dei 24 CFU, operando così un'assimilazione di questi ultimi all'abilitazione all'insegnamento; che, pertanto, illegittima doveva ritenersi il mancato riconoscimento di tale requisito, pur idoneo all'accesso alle procedure concorsuali riservate ai docenti abilitati, ai fini del parallelo inserimento nelle graduatorie degli abilitati.
Si costituiva, in data 26.5.2023, l'Amministrazione scolastica eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, la carenza di interesse al ricorso, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Avezzano in favore del Tribunale di Roma;
contestando comunque nel merito la fondatezza della domanda attorea.
Il giudizio veniva istruito sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti.
Motivi della decisione
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario.
In materia di giurisdizione sulle controversie attinenti all'inserimento nelle graduatorie le Sezioni
Unite della Cassazioni hanno, infatti, operato una distinzione: ove oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al Giudice
Amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
se, invece, la domanda è volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Cass., SS.UU., ord.
15.12.2016, n. 25836; in senso conforme Cass., 26.6.2019, n. 17123).
Nel caso di specie si verte segnatamente nella seconda ipotesi.
Inammissibile è, poi, l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto tardivamente sollevata dall'Amministrazione scolastica, costituitasi con memoria depositata il 26.5.2023, oltre il termine ex art. 416 c.p.c., di 10 giorni anteriori alla prima udienza, tenutasi il 31.5.2023.
La questione dell'equiparazione del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento ha condotto, senza dubbio, a soluzioni diametralmente opposte nella giurisprudenza di merito di numerosi Tribunali. Tuttavia, deve darsi atto del recente consolidarsi di un indirizzo di segno negativo ormai prevalente nelle Corti territoriali (ex pluribus C.App. Roma, Sez. Lav., 14.6.2023; C.App. Catanzaro, Sez. Lav., 15.3.2023; C.App. Milano, Sez. Lav., 14.6.2022;
C.App. Brescia, Sez. Lav., 7.6.2022; C.App. Firenze, Sez. Lav., 11.3.2022; C.App. Torino, Sez. Lav.
7.6.2021), al quale si ritiene di aderire.
In particolare, l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 (recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), stabilisce che
“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.
Il D.Lgs. n. 59/2017, nel dare attuazione alla legge delega n. 107/2017, fissa la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi, prevedendo, quale requisito di accesso ai concorsi di cui all'art. 1, comma
114, legge n. 107/2015, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU;
che l'art. 5, D.Lgs. ult. cit., in particolare, così dispone:
“
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e delle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma
1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del , sono, altresì, individuati i Controparte_4
settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Le norme poc'anzi citate hanno, quindi, previsto, come per i docenti abilitati, anche per i titolari di laurea (o degli altri diplomi indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
59/2017) la possibilità di accedere ai concorsi per l'assunzione in ruolo.
Tuttavia, da ciò non è desumibile una generale equipollenza del possesso dei 24 CFU rispetto al titolo abilitante all'insegnamento, in particolare, ai diversi fini dell'accesso alla I Fascia delle GPS, dalla quale l'Amministrazione attinge per conferire direttamente incarichi di supplenza.
In particolare, si è evidenziato che un conto è prevedere che il possesso congiunto di laurea e dei 24
CFU consenta l'accesso ad una prova selettiva, diverso è valutare i medesimi titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato, inserimento che consente immediatamente (senza passare attraverso l'espletamento delle prove che invece caratterizzano la procedura concorsuale) l'esercizio dell'attività di insegnamento, sia pure a termine. Supporta, peraltro, tali conclusioni il dato letterale del citato comma 4-ter, dell'art. 5, D.Lgs. n.
59/2017, là ove prevede che il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso;
pertanto, se è il superamento del concorso con punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere senz'altro che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU valga di per sé a conferire l'abilitazione in parola;
piuttosto, il possesso di laurea e 24 CFU costituisce una mera condizione per l'accesso alle prove concorsuali in questione.
In altri termini, il concorso consente ai partecipanti che siano già in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento, ove si classifichino tra i vincitori, di accedere al ruolo (e quindi di essere assunti a tempo indeterminato); mentre consente ai partecipanti non abilitati all'insegnamento, in possesso della laurea e dei 24 CFU, di conseguire l'immissione in ruolo ove si classifichino tra i vincitori, oppure di ottenere l'abilitazione all'insegnamento, ove pur non collocandosi in posizione utile nella graduatoria concorsuale, ottengano comunque il punteggio minimo previsto dalla legge.
In conclusione, mentre l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2017, si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso, senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, l'art. 5, D.Lgs. n. 59/2017, lungi dallo stabilire che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono ricompresi anche i 24 CFU che seguono la laurea magistrale, mantiene la differenza tra titoli abilitanti e possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso per il reclutamento di ruolo.
Tali conclusioni neppure si pongono in contrasto con le norme e i principi di rango eurounitario. La disciplina dei titoli abilitanti rimane, infatti, competenza dell'ordinamento nazionale, in quanto i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e di reclutamento, limitandosi al più ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti;
in particolare, la Direttiva 2005/36/CE, relativa al “riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri”, se, da un lato, impone di “tener conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede”, dall'altro lato, espressamente chiarisce che “tale regime generale di riconoscimento” non impedisce che “uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale”.
Orbene, nel caso che occupa, il non dispone dell'abilitazione all'insegnamento, non Pt_1
potendo ritenersi ad essa equipollente il requisito congiunto del Diploma di Conservatoria e dei 24
CFU. Considerata la sussistenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti sulla specifica questione oggetto del giudizio, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avezzano, il 5 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia