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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 28207/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 28207 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Ministro p.t., e P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona del Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli domiciliata alla via A. Diaz, n. 11, giusta procura in atti;
[...]
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_3 C.F._1 dall'avv.to Gianluca Farina, presso il cui studio, sito in Napoli, al Centro
Direzionale alla via Porzio is. F12, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 8846/2022 del Giudice di Pace di
Napoli, depositata in data 11/03/2022.
Conclusioni: nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 02/01/2025 il procuratore di parte appellante: “Nell'interesse dell'Amministrazione patrocinata, ci si riporta integralmente alle difese svolte, insistendosi nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Chiede riservarsi la causa in decisione.”; il procuratore di parte appellata: “si riporta a tutte le proprie eccezioni e difese concludendo per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. Impugna e contesta nuovamente tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito. Deposita copia messa in mora, comunicazione apertura sinistro e copia CTU, unica documentazione cha, ad oggi, è riuscito
a reperire, atteso che non risulta rinvenuto il fascicolo di parte negli archivi del Giudice di Pace. Chiede che la causa venga riservata a sentenza.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato in data 1/12/2022, il Parte_1 unitamente all' hanno Parte_2
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 8846 depositata in data
11/03/2022, e notificata in data 4/11/2022, con cui il Giudice di Pace di
Napoli aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da Controparte_1
e , in qualità di genitori esercenti la
[...] Parte_4
responsabilità genitoriale sulla figlia, allora minorenne, , Parte_3 condannandoli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da quest'ultima patiti in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 02/02/2016 all'interno del predetto Istituto scolastico quantificati in € 5.200,00 oltre interessi, spese legali e spese di ctu.
A sostegno del proposto gravame hanno eccepito la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto effettuata direttamente presso la Pubblica Amministrazione convenuta e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ove la stessa domicilia ex lege.
Tanto premesso, hanno chiedesto, previa sospensione della pronuncia oggetto di gravame, che fosse dichiarata, per effetto della nullità dell'atto
- 2 -
introduttivo, la nullità di tutti gli atti del giudizio recante n.r.g.a.c. 54151/2028 nonché della sentenza conclusiva del giudizio con conseguente remissione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Solo in via subordinata hanno eccepito la nullità della sentenza del giudice di pace per violazione dell'art. 7 co. 1 c.p.c.
In data 15/12/2024 si è costituita in giudizio Parte_3 confermando che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata, effettivamente, inviata all'indirizzo pec del Parte_1
e non dell'Avvocatura Distrettuale. Pertanto, la difesa
[...] dell'appellante, ammesso l'evidente errore in cui era incorsa, non si è opposta alla chiesta dichiarazione di nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa innanzi al Giudice di Primo grado con compensazione delle spese di lite.
La causa, dopo alcuni rinvii disposti al fine di acquisire il fascicolo di primo grado, è stata, a seguito dell'udienza dell'11/02/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, riservata dalla scrivente in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 come richiamati dall'art. 352 c.p.c.
In via preliminare rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto in data 1/12/2022 ovvero entro i 30 giorni di cui agli artt. 325 e ss. c.p.c. dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta solo in data 4/11/2022; parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante nel rispetto del termine di cui all'art. 347 c.p.c. (1/12/2022).
L'appello proposto è, poi, anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c. così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022.
Ed infatti, parte appellante ha motivato le ragioni poste a fondamento del proposto gravame individuando compiutamente la violazione di legge denunciata.
- 3 -
Del resto, affinché un atto di appello possa essere dichiarato ammissibile, occorre che siano intellegibili - come avvenuto nel caso di specie - i motivi di doglianza ed i punti della sentenza appellata di cui si chiede la riforma, con specifica indicazione delle norme giuridiche che si assumono violate e della loro incidenza sulla decisione oppure con specifica indicazione della erronea ricostruzione dei fatti di causa e della diversa ricostruzione degli stessi.
Orbene, nella fattispecie in esame parte appellante ha espressamente indicato le ragioni giuridiche per le quali ha ritenuto censurabile la statuizione di accoglimento della domanda operata dal giudice di primo grado in conformità a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c..
Prima di passare all'esame dei dedotti motivi d'appello osserva il
Tribunale che, nonostante le richieste avanzate, non risulta acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
tuttavia, alla luce delle difese spiegate dalle parti, può procedersi ugualmente alla decisione della causa, dal momento che, come ricorda la Suprema Corte di Cassazione,
“l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347
c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio
d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili
“aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata (cfr. Cass. Civile, sez. VI, ordinanza n. 1152 del 16/01/2023 e Cass. n. 9498/2019).
Tanto premesso l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Parte appellata, come detto, ha ammesso di non aver effettuato la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo gradi presso
- 4 -
l'Avvocatura distrettuale, ma presso la pec del dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione del . Parte_1
Ebbene, viene in tal caso in rilievo quanto disposto dall'art. 11 r.d.
n. 1611/1933 secondo cui “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative
o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle
Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”.
La disposizione per cui tale norma non trovava applicazione nei giudizi davanti ai pretori ed ai conciliatori (art. 12 del R.D. 1611 del 1933)
è stata abrogata dall'art. 2 della L. 25 marzo 1958, n. 260. Essa si applica, quindi, anche nei giudizi davanti al giudice di pace, perché le norme che disciplinano il procedimento davanti a tale giudice contengono disposizioni che regolano in modo particolare la formulazione della domanda (art. 316, secondo comma, cod. proc. civ.; art 25 della legge 374 del 1991) e consentono alla parte, in certi limiti, di stare in giudizio personalmente (art. 82, primo e secondo comma, cod. proc. civ.; art. 20 della legge 374 del
1991), ma non anche disposizioni sui procedimenti di notificazione (cfr.
Cass. sez. 3, sentenza n. 1513 del 02/02/2001).
Tanto premesso, siccome nel caso di specie l'Amministrazione dello
Stato non si era costituita in giudizio, la nullità della notificazione avrebbe dovuto essere rilevata di ufficio dal giudice di pace il quale, in base all'art. 291 cod. proc. civ., avrebbe, poi, dovuto dare ordine di rinnovarla (art. 11, terzo comma, R.D. 1611 del 1933; Corte cost. 8 luglio 1967, n. 97; Cass. sez. 1, Sentenza n. 5212 del 2008; Cass. sez. 1, Sentenza n. 18849 del
15/09/2011 nonché, da ultimo, cfr. Cass., sez. L, ord. n. 24817 del
16/09/2024 (Rv. 672483 – 01) secondo cui “Ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica telematica avvenuta presso altro indirizzo PEC
- 5 -
dell'amministrazione, è sanabile esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione, secondo il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c., comma 3”).
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato, in difetto della rinnovazione dell'atto di citazione, essendosi riscontrata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti del , CP_2
dovrà essere dichiarata la nullità di tutti i successivi atti di causa compresa la sentenza n. 8846, depositata in data 11/03/2022 con rimessione degli atti al primo giudice, ai sensi degli artt. 354, comma 1.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14 e s.m. tenuto conto del valore della causa (da € 1.1001,00 a 5.200,00) e dell'attività concretamente espletata con la precisazione che si applicano i parametri minimi di liquidazione in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse e di una preparazione e studio della causa che possa avere richiesto un impegno significativo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 8846/2022, così provvede:
a) accoglie l'appello, e per l'effetto, dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nonché della sentenza n. 8846 del giudice di pace di Napoli depositata in data
11/03/2022 rimettendo le parti dinanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
b) condanna l'appellata al pagamento, in favore del Parte_3
, in persona del pro tempore, Parte_1 CP_3
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
1.403,00 di cui € 125,00 per spese ed € 1.278,00 per compensi
- 6 -
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
Così deciso in Napoli, 8 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 28207 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Ministro p.t., e P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona del Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli domiciliata alla via A. Diaz, n. 11, giusta procura in atti;
[...]
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_3 C.F._1 dall'avv.to Gianluca Farina, presso il cui studio, sito in Napoli, al Centro
Direzionale alla via Porzio is. F12, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 8846/2022 del Giudice di Pace di
Napoli, depositata in data 11/03/2022.
Conclusioni: nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 02/01/2025 il procuratore di parte appellante: “Nell'interesse dell'Amministrazione patrocinata, ci si riporta integralmente alle difese svolte, insistendosi nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Chiede riservarsi la causa in decisione.”; il procuratore di parte appellata: “si riporta a tutte le proprie eccezioni e difese concludendo per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. Impugna e contesta nuovamente tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito. Deposita copia messa in mora, comunicazione apertura sinistro e copia CTU, unica documentazione cha, ad oggi, è riuscito
a reperire, atteso che non risulta rinvenuto il fascicolo di parte negli archivi del Giudice di Pace. Chiede che la causa venga riservata a sentenza.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato in data 1/12/2022, il Parte_1 unitamente all' hanno Parte_2
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 8846 depositata in data
11/03/2022, e notificata in data 4/11/2022, con cui il Giudice di Pace di
Napoli aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da Controparte_1
e , in qualità di genitori esercenti la
[...] Parte_4
responsabilità genitoriale sulla figlia, allora minorenne, , Parte_3 condannandoli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da quest'ultima patiti in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 02/02/2016 all'interno del predetto Istituto scolastico quantificati in € 5.200,00 oltre interessi, spese legali e spese di ctu.
A sostegno del proposto gravame hanno eccepito la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto effettuata direttamente presso la Pubblica Amministrazione convenuta e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ove la stessa domicilia ex lege.
Tanto premesso, hanno chiedesto, previa sospensione della pronuncia oggetto di gravame, che fosse dichiarata, per effetto della nullità dell'atto
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introduttivo, la nullità di tutti gli atti del giudizio recante n.r.g.a.c. 54151/2028 nonché della sentenza conclusiva del giudizio con conseguente remissione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Solo in via subordinata hanno eccepito la nullità della sentenza del giudice di pace per violazione dell'art. 7 co. 1 c.p.c.
In data 15/12/2024 si è costituita in giudizio Parte_3 confermando che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata, effettivamente, inviata all'indirizzo pec del Parte_1
e non dell'Avvocatura Distrettuale. Pertanto, la difesa
[...] dell'appellante, ammesso l'evidente errore in cui era incorsa, non si è opposta alla chiesta dichiarazione di nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa innanzi al Giudice di Primo grado con compensazione delle spese di lite.
La causa, dopo alcuni rinvii disposti al fine di acquisire il fascicolo di primo grado, è stata, a seguito dell'udienza dell'11/02/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, riservata dalla scrivente in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 come richiamati dall'art. 352 c.p.c.
In via preliminare rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto in data 1/12/2022 ovvero entro i 30 giorni di cui agli artt. 325 e ss. c.p.c. dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta solo in data 4/11/2022; parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante nel rispetto del termine di cui all'art. 347 c.p.c. (1/12/2022).
L'appello proposto è, poi, anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c. così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022.
Ed infatti, parte appellante ha motivato le ragioni poste a fondamento del proposto gravame individuando compiutamente la violazione di legge denunciata.
- 3 -
Del resto, affinché un atto di appello possa essere dichiarato ammissibile, occorre che siano intellegibili - come avvenuto nel caso di specie - i motivi di doglianza ed i punti della sentenza appellata di cui si chiede la riforma, con specifica indicazione delle norme giuridiche che si assumono violate e della loro incidenza sulla decisione oppure con specifica indicazione della erronea ricostruzione dei fatti di causa e della diversa ricostruzione degli stessi.
Orbene, nella fattispecie in esame parte appellante ha espressamente indicato le ragioni giuridiche per le quali ha ritenuto censurabile la statuizione di accoglimento della domanda operata dal giudice di primo grado in conformità a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c..
Prima di passare all'esame dei dedotti motivi d'appello osserva il
Tribunale che, nonostante le richieste avanzate, non risulta acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
tuttavia, alla luce delle difese spiegate dalle parti, può procedersi ugualmente alla decisione della causa, dal momento che, come ricorda la Suprema Corte di Cassazione,
“l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347
c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio
d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili
“aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata (cfr. Cass. Civile, sez. VI, ordinanza n. 1152 del 16/01/2023 e Cass. n. 9498/2019).
Tanto premesso l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Parte appellata, come detto, ha ammesso di non aver effettuato la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo gradi presso
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l'Avvocatura distrettuale, ma presso la pec del dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione del . Parte_1
Ebbene, viene in tal caso in rilievo quanto disposto dall'art. 11 r.d.
n. 1611/1933 secondo cui “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative
o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle
Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”.
La disposizione per cui tale norma non trovava applicazione nei giudizi davanti ai pretori ed ai conciliatori (art. 12 del R.D. 1611 del 1933)
è stata abrogata dall'art. 2 della L. 25 marzo 1958, n. 260. Essa si applica, quindi, anche nei giudizi davanti al giudice di pace, perché le norme che disciplinano il procedimento davanti a tale giudice contengono disposizioni che regolano in modo particolare la formulazione della domanda (art. 316, secondo comma, cod. proc. civ.; art 25 della legge 374 del 1991) e consentono alla parte, in certi limiti, di stare in giudizio personalmente (art. 82, primo e secondo comma, cod. proc. civ.; art. 20 della legge 374 del
1991), ma non anche disposizioni sui procedimenti di notificazione (cfr.
Cass. sez. 3, sentenza n. 1513 del 02/02/2001).
Tanto premesso, siccome nel caso di specie l'Amministrazione dello
Stato non si era costituita in giudizio, la nullità della notificazione avrebbe dovuto essere rilevata di ufficio dal giudice di pace il quale, in base all'art. 291 cod. proc. civ., avrebbe, poi, dovuto dare ordine di rinnovarla (art. 11, terzo comma, R.D. 1611 del 1933; Corte cost. 8 luglio 1967, n. 97; Cass. sez. 1, Sentenza n. 5212 del 2008; Cass. sez. 1, Sentenza n. 18849 del
15/09/2011 nonché, da ultimo, cfr. Cass., sez. L, ord. n. 24817 del
16/09/2024 (Rv. 672483 – 01) secondo cui “Ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica telematica avvenuta presso altro indirizzo PEC
- 5 -
dell'amministrazione, è sanabile esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione, secondo il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c., comma 3”).
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato, in difetto della rinnovazione dell'atto di citazione, essendosi riscontrata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti del , CP_2
dovrà essere dichiarata la nullità di tutti i successivi atti di causa compresa la sentenza n. 8846, depositata in data 11/03/2022 con rimessione degli atti al primo giudice, ai sensi degli artt. 354, comma 1.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14 e s.m. tenuto conto del valore della causa (da € 1.1001,00 a 5.200,00) e dell'attività concretamente espletata con la precisazione che si applicano i parametri minimi di liquidazione in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse e di una preparazione e studio della causa che possa avere richiesto un impegno significativo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 8846/2022, così provvede:
a) accoglie l'appello, e per l'effetto, dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nonché della sentenza n. 8846 del giudice di pace di Napoli depositata in data
11/03/2022 rimettendo le parti dinanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
b) condanna l'appellata al pagamento, in favore del Parte_3
, in persona del pro tempore, Parte_1 CP_3
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
1.403,00 di cui € 125,00 per spese ed € 1.278,00 per compensi
- 6 -
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
Così deciso in Napoli, 8 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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